Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA del PERSONALE e dei SERVIZI
IL CAPO DIPARTIMENTO

Circolare 6 marzo 2020, prot. n. 47725.U
Indicazioni operative per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus
 

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo


Facendo seguito alle indicazioni urgenti impartite con le circolari di questo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, al fine di dare concreta attuazione alle misure di prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus disposte nei più recenti provvedimenti normativi – da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio ministri del 4 marzo 2020, in pari data pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - con la presente si intende evidenziare e ribadire alcune indicazioni utili di carattere operativo.

1. Indicazioni organizzative
Si segnala nuovamente l’utilità della costituzione in ambito locale di cabine di coordinamento o cabine di regia tra i vertici degli uffici giudiziari, i locali consigli dell’ordine degli avvocati, le autorità prefettizie e le articolazioni territoriali competenti del Ministero della salute (Dipartimenti di prevenzione per la sorveglianza attiva delle aziende sanitarie). Ciò al fine di meglio pianificare le attività informative per il personale tutto, di articolare il protocollo sanitario in sede locale in caso di insorgenza di casistica di positività tra il personale, di valutare eventuali necessità in merito a procedure di sanificazione, infine di predisporre eventuali misure al fine di prevenire o contenere il rischio di infezione da coronavirus.
Si ricorda la necessità di segnalare ogni caso sospetto – ai sensi della circolare 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, come modificata dalla successiva circolare 25 febbraio 2020 – al servizio sanitario avvalendosi dei numeri telefonici dedicati a livello regionale e nazionale. L’eventuale positività riscontrata al coronavirus relativa a personale amministrativo e magistratuale, ovvero a persone che sono entrate in contatto stretto – ai sensi della circolare 22 febbraio 2020 del Ministero della salute – con i predetti, pone sui vertici dell’ufficio giudiziario l’onere di comunicare tempestivamente tale evenienza all’unità di crisi interdipartimentale – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento per gli affari di giustizia - mediante e-mail da inoltrare a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con le modalità già in atto per gli “eventi critici”, al fine di assicurare il necessario raccordo con l’unità di crisi istituita presso il Ministero della salute e la protezione civile nazionale. Con la precisazione che ogni comunicazione diversa da quella sopra segnalata dovrà seguire il canale di comunicazione tradizionale ed istituzionale del protocollo informatico.
Si raccomanda, altresì, di adottare comportamenti fondati sulla corretta conoscenza del fenomeno e sull’adozione di adeguate misure di profilassi, con invito all’acquisizione di informazioni da fonti istituzionali, in particolare segnalandosi l’apposito focus continuamente aggiornato e disponibile sul sito del Ministero della salute al seguente indirizzo web: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
Si segnalano, infine, le procedure da seguire in materia di autorizzazione da parte di questo Ministero, per il tramite della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, relative agli approvvigionamenti di materiale igienico-sanitario e di pulizia in favore degli uffici giudiziari; sul punto si richiamano le specifiche indicazioni – di seguito riportate - offerte dalla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie.

2. Materiale igienico sanitario
La direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, confermata e richiamata dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, prescrive che “le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamani monouso……”; parimenti la circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 prevede “la corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture”.
In ragione di quanto sopra, si invitano i funzionari delegati presso le Corti di appello e le Procure generali a raccogliere e trasmettere alla Direzione generale delle risorse materiali e tecnologie il fabbisogno in termini economici dei dipendenti uffici per il periodo massimo di 30 giorni.
Le specifiche assegnazioni di fondi per l’acquisto di disinfettante per le mani o di materiale igienico similare (ivi compreso il normale sapone per le mani) saranno disposte in ragione dello specifico fabbisogno comunicato.
Nelle more delle predette assegnazioni specifiche, per ovvie ragioni di urgenza e in linea con le disposizioni in materia di contabilità, andranno utilizzati innanzitutto i fondi già assegnati sul capitolo di spesa 1451 p.g. 14 per l’acquisto di materiale igienico-sanitario.

3. Pulizia, sanificazione, igienizzazione dei locali
Si richiama ancora l’attenzione sulla circostanza che la sopra richiamata circolare del Ministero della salute del 22 febbraio 2020 preveda che “in stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate: omissis. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Omissis. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)”.
Al di fuori di tale ipotesi, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 all’art. 3 comma 7 (rubricato “misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale”) - attraverso il richiamo all’allegato 4 (“su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all'allegato 4”) - stabilisce di “pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol”, disposizione che ricalca quella contenuta nella direttiva n. 1 del 2020 (paragrafo 9 rubricato “altre misure datoriali”) del Ministero per la pubblica amministrazione.
In ragione di quanto sopra ed a titolo preventivo e cautelare, gli uffici giudiziari potranno acquistare una congrua quantità di disinfettanti chimici, includendo dispositivi a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%. Anche ai fini dell’acquisto del predetto materiale, i funzionari delegati faranno pervenire alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie l’indicazione in ordine allo specifico fabbisogno relativo ai dipendenti uffici per un primo periodo di 30 giorni, come indicato al punto che precede.
In aggiunta a quanto sopra, in linea generale e salvo specifiche prescrizioni delle autorità sanitarie per i casi particolari sopra evidenziati, la pulizia dei locali potrà essere assicurata nell’ambito dell’ordinaria fornitura del servizio di pulizia; in tali ipotesi i R.U.P. e/o i D.E.C. dei contratti di pulizia avranno cura di verificare che venga effettuata, da parte delle ditte incaricate, un’accurata e costante pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare riguardo agli uffici aperti al ricevimento del pubblico.
Resta la facoltà dei Capi degli uffici di disporre pulizie straordinarie ai fini di una più approfondita disinfezione dei locali ove sussistano ragioni di opportunità o di necessità, utilizzando all’uopo i fondi già messi a disposizione dei competenti funzionari delegati per la minuta gestione ricadente sul capitolo di spesa 1550, riferiti ad interventi di importo non superiore ad euro 5.000,00; trattandosi di spesa semplificata, non sarà necessaria la preventiva autorizzazione di questa amministrazione centrale potendo ciascun ufficio fare diretto riferimento al competente funzionario delegato. I funzionari delegati rendiconteranno dette spese con separata documentazione da inoltrare alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e chiederanno le necessarie integrazioni nel rispetto delle norme in materia di contabilità, provvedendo al prioritario impiego dei fondi già accreditati.
Ulteriori e particolari esigenze riferite ad interventi non rientranti nella spesa semplificata di cui sopra dovranno essere specificamente rappresentate alla Direzione generale competente.

4. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dalle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute, nella direttiva e nella circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, infine nei più recenti interventi normativi, non discende alcuna necessità di un uso generalizzato dei D.P.I. negli uffici pubblici, neppure in quelli adibiti al ricevimento del pubblico, a meno che non vi sia un’apposita prescrizione proveniente dell’autorità sanitaria relativa all’uso di guanti e mascherine protettive (cfr. direttiva n. 1 del 2020 del Ministro della pubblica amministrazione laddove prevede che “qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione”), da qui l’importanza di quanto indicato al punto 1) della presente in merito alla necessità di costituire centri di coordinamento.
Fermo quanto sopra, ed in via meramente preventiva e cautelare, codesti uffici potranno tuttavia procedere all’acquisto di un limitato numero di DPI, costituiti da filtrante respiratorio (preferibilmente FFP2 o FFP3 o in mancanza mascherine chirurgiche) da utilizzare come presidio di primo soccorso in vista di potenziali necessità conseguenti all’eventuale manifestarsi di casi di contagio ovvero di casi di contatto stretto, ovvero da destinare a “coloro che si prendono cura nell’immediatezza di un caso sospetto”, secondo quanto riportato nell’allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. In relazione anche a tali spese valgono le indicazioni di cui al punto 2.
Per quanto concerne, invece, l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle ordinarie misure di prevenzione ed in assenza di casi conclamati o sospetti di contagio, di mascherine chirurgiche e guanti - utilizzo non previsto nell’ambito delle indicazioni fornite dal Ministero della salute - si resta in attesa di eventuali, ulteriori o diverse, indicazioni da parte degli organi competenti e si consiglia nel merito di richiedere indicazioni alle autorità sanitarie locali.

5. Altre indicazioni
Le circolari del Ministero della salute e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 - che per comodità di consultazione si allega - indicano, infine, delle prescrizioni di carattere meramente cautelativo, a scopo di prevenzione, che possono essere adottate anche dal personale in servizio; tutti coloro che operano negli uffici giudiziari dovranno, inoltre, osservare le raccomandazioni indicate nella citata direttiva n. 1 del 2020 del Ministero della pubblica amministrazione (punti 8 e 9) ed in particolare mantenere un’adeguata distanza tra le persone.
 

Vista l’urgenza delegata dal Capo Dipartimento
Il Vice Capo Dipartimento
Annalisa Pacifici