CONFINDUSTRIA
DL n. 44/2021
Le principali novità di interesse per le imprese
Nota di Aggiornamento
2 aprile 2021
Sommario
1. Premessa
2. Proroga del DPCM 2 marzo 2021
3. Proroga delle disposizioni sulle zone “arancioni” e “rosse”
4. Esclusione della punibilità del personale medico e sanitario
5. Obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per i sanitari
1. Premessa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il DL n. 44/2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici’”.
In particolare, il DL, in vigore dal 1° aprile 2021:
1. proroga al 30 aprile 2021 l’efficacia del DPCM 2 marzo 2021 e la vigenza di alcune previsioni, già disposte dal DL n. 30/2021, in merito all’applicazione delle misure stabilite per le zone “arancioni” e “rosse”;
2. esclude la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti COVID-19;
3. introduce l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
4. prevede semplificazioni per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, sia pendenti, che successive alla data di entrata in vigore del DL. Sebbene tali misure non abbiano un impatto immediato sullo svolgimento delle attività di impresa, esse sono da valutarsi positivamente, in quanto mirano a ridurre i tempi del reclutamento del personale pubblico e a rafforzare la capacità amministrativa.
Di seguito, una sintesi delle misure del DL di maggiore interesse per le imprese.
2. Proroga del DPCM 2 marzo 2021
L’art. 1, co. 1 del DL proroga al 30 aprile 2021, per quanto non previsto dallo stesso decreto, l’efficacia delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 (v. Nota di approfondimento 4 marzo 2021 ).
Pertanto, fino al 30 aprile, rimarranno validi la differenziazione delle misure di contenimento per livelli di rischio su base territoriale, il divieto di spostamento infraregionale (salvi, tra gli altri, quelli per comprovate esigenze lavorative), nonché lo “schema” di limiti e obblighi per gli spostamenti da e per l’estero.
Inoltre, con riferimento alle attività produttive industriali e commerciali, continueranno a valere:
1. l’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica);
2. la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.
3. Proroga delle disposizioni sulle zone “arancioni” e “rosse”
Il DL proroga al 30 aprile 2021 le misure già disposte dal DL n. 30/2021 in merito a:
• l’applicazione nelle Regioni “gialle” delle misure previste per le zone “arancioni”. Al riguardo, si precisa che, in ragione dell’andamento della pandemia, nonché dello stato di attuazione del Piano vaccinale, sono possibili determinazioni in deroga e possono essere modificate le misure del DPCM 2 marzo 2021 (art. 1, co. 2);
• l’applicazione delle misure previste per le zone “rosse” nelle Regioni con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti (art. 1, co. 4);
• la possibilità dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di disporre l’applicazione delle misure stabilite per le zone “rosse”, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive (tra quelle previste dall’art. 1, co. 2 del DL n. 19/2020): i) nelle Province con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; ii) nelle aree in cui la circolazione delle varianti del virus determini un alto rischio di diffusività o induca malattia grave (art. 1, co. 5).
4. Esclusione della punibilità del personale medico e sanitario
L’art. 3 del DL esclude la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti COVID-19 effettuata nell’ambito della campagna vaccinale in corso.
Al riguardo, si precisa che la punibilità dell’operatore è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
5. Obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per i sanitari
L’art. 4 del DL introduce, fino alla completa attuazione del Piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’obbligo di sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.
La vaccinazione costituirà requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati; il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale comporterà la sospensione - fino all’assolvimento dell’obbligo o, in mancanza, fino al completamento del Piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 - dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19.
In caso di lavoratore non vaccinato, il datore di lavoro, ove possibile, lo adibisce a mansioni, anche inferiori (diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio), con trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Se l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Se, però, la vaccinazione può essere omessa o differita per accertato pericolo per la salute, salve le misure di cui all’art. 26, co. 2 e 2-bis del DL n. 18/2020 sui lavoratori fragili, il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, per tutta la durata della sospensione ovvero dell’omissione della vaccinazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per il medesimo periodo, i lavoratori esonerati dalla vaccinazione adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza, che sarà adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro entro il 21 aprile p.v.
Quanto all’iter per verificare ovvero provvedere all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, il DL prevede che:
• entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del DL, ciascun Ordine professionale trasmetta alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede l’elenco degli iscritti. Entro il medesimo termine, i datori di lavoro trasmettono alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio operano l’elenco dei propri dipendenti con la qualifica di operatori di interesse sanitario;
• entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le Regioni e le Province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verifichino lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Se dai sistemi informativi vaccinali non risulta l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la Regione o la Provincia autonoma segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
• ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale inviti l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa nei casi consentiti, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, l’azienda sanitaria locale, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti COVID-19. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
• decorsi i termini di cui sopra, l’azienda sanitaria accerti l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione di ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dia immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza, il quale provvede alla sospensione dell’iscritto.
fonte: confindustria.pu.it