Categoria: Giurisprudenza sul d.lgs.n. 231/2001
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Tribunale di Lecce, Sez. 2 Penale, ordinanza 29 gennaio 2021 - Reati ambientali: ammessa la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato



 

FattoDiritto



In relazione alle richieste di costituzione di parte civile ed alle conseguenti eccezioni di esclusione delle parti civili avanzate dalle difese in data 29.1.2021 ed evidenziate nelle apposite memorie;
1. - Va premesso in linea generale, come gli atti di costituzione allegati fanno riferimento a domande risarcitorie promosse nei confronti di tutti gli imputati con riferimento alla complessità dei capi di imputazione loro in concorso e rispettivamente ascritti.
Si ritiene, al riguardo, che sono state esposte in maniera dettagliata le ragioni a sostegno delle rispettive domande, dovendosi rimettere ai successivi sviluppi processuali stabilire i contorni ed i limiti delle eventuali responsabilità con riferimento alle singole condotte accertate.
2. - Va disattesa l'eccezione proposta ed articolata con corpose memorie depositate in udienza dalla difesa di (...) circa l'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
Ritiene il Tribunale di aderire all'indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell'ente, nell'ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente da reato.
Premesso che la responsabilità dell'ente, come delineata dal D.Lgs. n. 231/2001, possa pacificamente ricondursi ad un tertium genus di responsabilità, a cavallo fra l'illecito amministrativo e l'illecito penale, occorre verificare la riconducibilità a tale statuto di responsabilità delle norme che consentono la costituzione di parte civile nel processo penale.
Va sottolineato come il precedente citato dalla difesa (Sez. 6, sentenza n. 2251 del 5.10.2010, Rv. 248791), fa leva sull'argomento che non essendo la costituzione di parte civile istituto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 "l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore".
Ritiene, all'opposto, il Tribunale che tale argomento non sia decisivo e possa, invece, derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell'ente a norma dell'art. 185 c.p., come richiamato dall'art. 74 c.p.p.
Si osserva, infatti, come da un punto di vista letterale, il rinvio operato dall'art. 34 e 35 del D.L.vo cit. consente l'estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l'estensione all'ente della disciplina relativa all'imputato, sempre in quanto compatibile.
Inoltre, vanno valorizzati i seguenti argomenti.
a) Argomento letterale: quando il legislatore ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato (cfr. l'art. 57, in materia di informazione di garanzia, integrativa della disciplina codicistica sul punto; l'art. 58, che prevede un procedimento semplificato per l'archiviazione; gli artt. 62-64, che dettano regole proprie per i procedimenti speciali; gli artt. 53 e 54, in materia di sequestro preventivo e di sequestro conservativo, che prevedono caratteristiche autonome rispetto ai corrispondenti istituti del codice di rito).
Del pari, nessuna norma del decreto vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente.
In particolare, il richiamo operato dai giudici di legittimità (v. Cass. 2010 n. 2251) all'art. 54 del D.L.vo n. 231 del 2001 è inteso in senso ostativo alla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, in quanto visto in correlazione con l'art. 316 comma 1 c.p.p.
Tuttavia, il Tribunale, condividendo l'orientamento delle corti di merito (cfr. ordinanza della Corte d'Assise di Taranto del 4.10.2016), ritiene l'art. 54 norma che integra la disciplina codicistica del sequestro conservativo, senza derogare alla disciplina del codice di rito ed in particolare alle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 316 c.p.p., che concernono le garanzie delle obbligazioni civili, implicitamente recepite nel D.L.vo n. 231 cit.
b) Argomento storico-interpretativo: nessun argomento si può trarre in proposito dalla relazione illustrativa del D.L.vo n. 231 del 2001 che non contiene alcuna indicazione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente.
c) Argomento sistematico: non si rinviene alcun ostacolo a tale interpretazione estensiva nella disciplina specifica in tema di accertamento dell'illecito amministrativo.
Si consideri, in proposito, che il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è qualificabile come 'proprio' anche della persona giuridica in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda;
Vi è, infatti, stretta connessione tra reato e responsabilità da reato degli enti sia con riferimento ai criteri d'imputazione oggettiva dei reati all'ente - rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 all'interesse o al vantaggio, alternativi e concorrenti tra di loro, che nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv 261112-261113-26114-26115).
Non può escludersi, quindi, che dal fatto dell'ente (cd. "colpa di organizzazione"; deficit di organizzazione e di controllo rispetto ad un "modello di diligenza esigibile", ex artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 231 del 2001), possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell'ente, che lo obbliga, a norma dell'art. 185 c.p., come richiamato dall'art. 74 c.p.p.
Vi sono, peraltro, una serie di disposizioni che consentono di inquadrare il sistema della responsabilità degli enti nel senso di ravvisare un modello sanzionatorio compatibile con il riconoscimento di un danno derivante dall'illecito, in particolare;
- l'art. 12 ove prevede la riduzione della sanzione pecuniaria quando il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, oppure l'ente abbia adottato condotte riparatorie ("... l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso")",
- l'art. 17 che esclude l'applicabilità delle sanzioni interdittive, "quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (...) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso",
- l'art. 19, in tema di confisca, che, facendo espresso rinvio alla parte del prezzo o del profitto del reato che può essere restituita al danneggiato, consente di esercitare l'azione civile per l'accertamento della sussistenza di tale diritto e la determinazione del quantum.
Infine, non decisivi si considerano i riferimento alla decisione della sentenza C-79/11 del 12 luglio 2012 della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale del 2014.
La Corte di Giustizia con la sentenza indicata, nel decidere sulla questione pregiudiziale sollevata dal GIP del Tribunale di Firenze ("Se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere "espressamente" la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale, e segnatamente agli arti 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nonché alle disposizioni della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato) ha dichiarato che "l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.
La Corte non ha, però, stabilito che la vittima dell'illecito realizzato dall'ente non possa vantare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria, nell'ambito del processo penale a carico dell'ente, dinanzi al giudice competente, ex art. 36 del D.L.vo n. 231 del 2001.
Dall'altro lato, la pronuncia della Consulta rappresentando una mera pronuncia di inammissibilità, non preclude di ricostruire un sistema di responsabilità dell'ente che ammetta la costituzione di parte civile (con la sentenza n. 218 del 18.7.2014, ha dichiarato che "è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art, 83 cod. proc. pen. e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cast., nella parte in cui non prevedono che nel processo penale le persone offese possono chiedere agli enti il risarcimento dei danni subiti per il comportamento dei loro dipendente ").
Conseguentemente, dalle considerazioni sin qui svolte, devono ritenersi ammissibili le richieste di costituzione di parte civile avanzate nei confronti di (...)
3. - Passando a trattare le singole eccezioni sollevate con riferimento ad ogni costituzione di parte civile, si precisa che nel caso di specie sono contestati agli odierni imputati reati ambientali, urbanistici e paesaggistici (Artt. 110/113 c.p., 29 quattuordecies DLvo 152/06, 181 DLvo 42/04; 44 lettera c) DPR 380/01, 734 c.p.; 635 comma 2 n. 1 e 3 c.p., 137 commi 1 e 2 DLvo 152/06, 452 bis in relazione al 452 quinquies c.p.) anche con riferimento all'illecito di cui agli artt. 1, 5 comma 1 lettere a) e b), 25 undecies comma 2 lettera a) del DLvo 231/01.
Per quanto attiene alle associazioni ambientaliste, preliminarmente si osserva che deve ritenersi fondata l'eccezione volta a dichiarare inammissibile la costituzione dell'Associazione (...) stante la radicale mancanza della procura speciale conferita al difensore nell'atto di costituzione di parte civile.
Sebbene, infatti, all'atto è stata allegata una procura speciale datata 26.1.2018 volta a conferire mandato all'Avv. (...) trattasi di una mera scrittura privata con la quale l'associazione predetta delibera di nominare come proprio difensore l'Avv. (...).
Ai sensi dell'art. 122 c.p.p. se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo e la procura è unita agli atti.
Né si può ritenere valido il riferimento alla procura speciale già depositata nell'ambito del procedimento n. 6543/2016 R.G.N.R., trattandosi di procedimento distinto dal presente (n. 534/2018 RGNR) rispetto al quale non è possibile evincere il deposito della relativa procura speciale autenticata.
Tanto premesso, costituisce orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma terzo, della l. n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24677 del 09/07/2014 - Rv. 264114 - 01).
Come affermato dal costante indirizzo giurisprudenziale in materia, le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili - "iure proprio" nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale - anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 3606 del 20/10/2016 - Rv. 269349 - 01: In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la legittimazione del W.W.F. a costituirsi parte civile e, conseguentemente, a ricorrere per cassazione ai fini civili, in un giudizio concernente il reato di lottizzazione abusiva, realizzato attraverso il rilascio di una concessione edilizia frutto di corruzione; Sez. 5, Sentenza n. 7015 del 17/11/2010 Rv. 249828 - fattispecie in cui l'oggetto dell'imputazione era costituito, oltre che da illeciti urbanistici, anche da delitti di falso ed abuso preordinati e commessi proprio allo scopo di rendere possibile l'abuso edilizio).
In altre parole, da tali principi si trae la conclusione che in favore delle associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati ambientali è risarcibile il danno - necessariamente diverso da quello della lesione dell'ambiente come bene pubblico - che, può avere natura, oltre che patrimoniale, anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19439 del 17/01/2012 - Rv. 252909 - 01).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'imputazione e delle condotte descritte si può evincere la rilevanza degli interessi ambientali per la cui protezione le associazioni (...) sono costituite.
1) Si evidenzia l'attività svolta concretamente dalle associazioni in questione in relazione alla protezione dei beni oggetto dei fatti contestati agli odierni imputati (cfr. per Associazione (...) art. 4 dello Statuto; (...) Associazione art. 2 dello Statuto (...): art. 1 dello Statuto approvato il 23.11.2018 ed ulteriore documentazione allegata).
Sul punto, la difesa ha eccepito che molte delle associazioni costituite sono sorte in epoca successiva o coeva ai fatti di cui all'imputazione.
Invero, va osservato che i reati contestati fanno riferimento a condotte protrattesi sino al 2019; pertanto, anche nel caso di associazioni costituite negli anni 2017 e 2018 o il cui statuto sia stato modificato nel 2018 (...) deve ritenersi che le stesse siano legittimate a costituirsi in relazione ai fatti per cui è causa.
2) si tratta di associazioni che hanno prospettato di aver subito un pregiudizio anche di natura non patrimoniale, con riferimento all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
3) Inoltre, dalla documentazione allegata alle costituzioni di parte civile delle associazioni (...) e (...) si evince la radicazione territoriale delle stesse anche in provincia di Lecce e la proiezione dell'azione a tutela dei beni ambientali sul territorio sul quale sono state perpetrate le condotte di cui all'imputazione.
In particolare, Codacons ha allegato ai documenti un elenco dettagliato della propria articolazione territoriale nella Provincia di Lecce, nonché documentazione attestante alcune delle iniziative giudiziarie ed extragiudiziarie in materia di ambiente.
Inoltre, anche (...) (il cui statuto del 2018 contempla espressamente la tutela della salute, della salubrità dell'ambiente) ha numerose sedi sul territorio nazionale: cfr. art. 2 dello Statuto che fa riferimento alla sede legale in Roma e alle sedi locali regionali (delegazioni regionali) e sedi locali provinciali (delegazioni provinciali e comunali),
4) Peraltro, in alcuni casi si tratta di associazioni di protezione ambientale riconosciuta con decreto del Ministero dell'Ambiente (...) decreto del Ministero dell'Ambiente D.M. n. 109/scoc/95 del 5.10.95)
4. - Enti locali territoriali.
Va, in primo luogo, rilevato come l'eccezione difensiva in ordine alla mancanza della delibera di Giunta comunale in calce agli atti di costituzione di parte civile del Comune di Martano e Vernole e della Regione Puglia sia infondata.
Invero, quanto agli enti comunali, compete al Sindaco, senza necessità di alcuna delibera della Giunta comunale, il potere di rilasciare il mandato alle liti e, allorquando dall'intestazione dell'atto si desume che la procura è stata conferita dallo stesso, nessuna incertezza può sorgere in ordine al soggetto che l'ha rilasciata e a cui deve riferirsi la firma posta in calce al mandato (cfr. Ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 11516 del 17/05/2007 (Rv. 597165 - 01).
Nel caso di specie, tutti gli atti di costituzione degli enti summenzionati contengono l'indicazione del sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'ente, che conferisce la procura speciale nell'interesse dell'ente.
Sicché deve ritenersi sufficiente l'indicazione del sindaco p.t. e e l'allegazione del relativo mandato alle liti, senza ulteriore allegazione dell'autorizzazione dell'organo di giunta competente.
Quanto alla Regione Puglia, si aggiunga che in calce all'atto di costituzione, è presente la procura speciale rilasciata dal l.r. della Regione Puglia e Presidente della Giunta Regionale, nonché la nomina del difensore di fiducia ove si fa espresso riferimento all'autorizzazione a stare in giudizio di cui alla Delibera di Giunta Regionale, n. 4 del 2020.
Quanto alla seconda eccezione difensiva fondata sulla mancanza delle generalità complete del legale rappresentante dei comuni di Calimera e Melendugno, si osserva che negli atti di costituzione allegati é indicato il nome ed il cognome del sindaco, quale rappresentante p.t. del Comune.
Pertanto, si deve ritenere che le generalità siano state indicate con completezza e consentano, peraltro anche con riferimento agli atti allegati e menzionati nei rispettivi atti di costituzione (si veda, la delibera della Giunta Comunale di Melendugno del 28.7.2020 n. 102 e la delibera n. 54 del 2.7,2020 del Comune di Calimera) di individuare con esattezza le generalità del legale rappresentante dell'ente.
Sicché può dirsi rispettato il disposto di cui all'art. 78 co. 1 lett. a) anche in relazione al diritto degli imputati di conoscere tali generalità.
In secondo luogo, concordemente rispetto a quanto sopra esposto, si condivide l'orientamento della giurisprudenza che afferma a più riprese che gli enti pubblici territoriali sono legittimati a costituirsi parte civile ove deducano di avere subito, per effetto della condotta illecita, un danno diverso da quello ambientale, avente natura anche non patrimoniale e derivante dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati (ex multis: Sez. 4, Sentenza n. 24619 del 27/05/2014 - Rv. 259153 -01 - In applicazione del principio la Corte ha confermato la decisone con la quale era stato riconosciuto al Comune ed alla Regione il risarcimento per danno all'immagine; Sez. 3, Sentenza n. 19437 del 17/01/2012 - Rv. 252907 - 01: nella specie il degrado del territorio derivato dall'interramento rudimentale di polveri di ferro).
Nel caso di specie, si ritiene che siano ammissibili le costituzioni di parte civile degli enti territoriali interessati, in quanto essi hanno prospettato di aver subito, direttamente e indirettamente dalla realizzazione dell'opera di cui all'imputazione, specifici danni, anche di natura non patrimoniale (es. danno all'immagine).
Si osserva, infatti, come non possa limitarsi territorialmente al solo comune di Melendugno l'incidenza delle condotte contestate agli odierni imputati, considerando la natura delle norme violate (ovvero trattasi di reati edilizi, paesaggistici e ambientali) e il relativo bene protetto.
Da un lato, per come evincibile dalla lettura delle imputazioni si tratta di condotte la cui incidenza e diffusione ben può considerarsi estesa al territorio dei comuni limitrofi della provincia di Lecce; dall'altro lato gli stessi enti territoriali hanno sottolineato la specificità del pregiudizio derivante dalla lesione di beni di natura paesaggistica e ambientale con ricadute sul settore turistico-ricettivo, sul mercato immobiliare della zona, sulle attività commerciali e agricole.
5. - Infine, quanto ai singoli cittadini, va detto che secondo l'orientamento ormai prevalente della Cassazione, essi possono esercitare l'azione civile in sede penale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento dei darmi patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva.
Si tratta, in altre parole, di soggetti danneggiati dalle condotte che si ascrivono agli imputati, ovvero titolari di un interesse qualificato e differenziato discendente dalla lesione di uno specifico bene della vita danneggiato o compromesso per effetto delle condotte criminose contestate.
Nel caso di specie, ha rappresentato di essere il proprietario di un fondo danneggiato dalle opere di cui all'imputazione e affittuario del medesimo fondo.
La società (...) ha rappresentato di essere titolare di uno stabilimento balneare che avrebbe subito pregiudizi per effetto delle condotte ascritte agli odierni imputati, in particolare essendo lo stabilimento a ridosso del punto di approdo della condotta TAF, gran parte delle attività di cui al decreto a giudizio sono state effettuate a pochi metri dal lido, compromettendone l'attività commerciale avviata.
(...) ha rappresentato di esser proprietario di una abitazione rurale al foglio 28, p.lle 629 e 749 dove risiede con la famiglia, ubicata a notevole vicinanza dal gasdotto (cfr. stralcio catastale allegata). In conseguenza dell'instaurazione del gasdotto, il sig. (...) lamenta una serie di pregiudizi di natura economica e non patrimoniale (cfr. relazione tecnica estimativa)
Le suddette costituzioni di parte civili, dunque, sono ammissibili, trattandosi di cittadini che hanno fatto valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, attività e diritti soggettivi individuali (come quelli della salute) messi in pericolo dal collegamento con un determinato habitat dove risiedono o lavorano.
In relazione alla richiesta di citazione del responsabile civile (...) e (...) formulata da (...).
Sussistono i presupposti di legge ed il rispetto dei termini previsti per la formulazione della richiesta.
In particolare, risulta che alcuni degli odierni imputati abbiano agito in qualità di manager e procuratori delle società (...) (ovvero gli imputati (...) e (...) in reazione capi n. 1 -2-3-4-5-7) e della società (...) (ovvero gli imputati (...) in relazione ai capi n. 3-4)
A parere del giudicante, deve applicarsi al caso di specie il principio in base al quale in tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità della società per l'attività illecita posta in essere dal manager o dal procuratore, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolata o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e la società abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Sez. 5 - , Sentenza n. 32514 del 16/10/2020-Rv. 279873 - 02: Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 del dlgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza". In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in danno di clienti investitori; Sez. 5, Sentenza n. 7124 del 09/02/2016 - Rv. 267569 - 01: "tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati).
Si noti, inoltre, come ai fini della regolarità della citazione del responsabile civile non è necessario che l'istanza provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile venga indirizzata la domanda risarcitoria anche dalla parte civile che non abbia proposto la predetta istanza di citazione(cfr. Sez. 4, Sentenza n. 46991 del 12/11/2015-Rv, 265664 - 01).

 

P.Q.M.



Visti gli arti. 74 e ss.
Ammette le seguenti parti civili, in relazione alle domande risarcitorie da loro presentate nei confronti degli odierni imputati:
- Comune di Melendugno, in persona de l.r. pro tempore (...)
- Comune di Vemole in persona de l.r. pro tempore (...)
- Comune di Calimera in persona del l.r. pro tempore (...)
- Comune di Lizzanello in persona del l.r. pro tempore (...)
- Comune di Martano in persona del l.r. pro tempore (...)
- Comune di Corigliano d'Otranto in persona del l.r. pro tempore (...)
- Comune di Lecce, in persona de l.r. pro tempore (...)
- REGIONE PUGLIA in persona de l.r. pro tempore (...)

(...)

Esclude la costituzione di (...) per le motivazioni di cui alla parte motiva;

Respinge tutte le altre eccezioni e richieste di esclusione;

Visti gli arti. 83 e ss.,

AUTORIZZA

la parte civile (...) a citare nelle forme di legge e nei modi previsti dall'art. 83, comma 4 c.p.p., - con separato decreto di citazione di cui viene data lettura - come responsabile civile:

- (...) in persona legale rappresentante sede secondaria in Roma (...)

- (...) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in (...)

Ordinanza letta alla presenza delle parti in udienza.