Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 aprile 2021, n. 9373 - Rendita per il danno permanente alla capacità lavorativa a seguito di infortunio sul lavoro


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 08/04/2021
 

Fatto


che, con sentenza depositata il 3.7.2014, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di A.I. volta a conseguire la rendita spettantegli per il danno permanente alla sua capacità lavorativa residuato a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli in data 16.7.2004, dichiarando inammissibile la domanda d'indennizzo in capitale, siccome proposta per la prima volta in appello;
che avverso tale pronuncia A.I. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che l'INAIL ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
 

Diritto


che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 ss., d.lgs. n. 38/2000, e 112 e 113 c.p.c., nonché contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito ritenuto l'inammissibilità della domanda concernente la corresponsione dell'indennizzo in capitale sull'erroneo presupposto che fosse stata proposta per la prima volta in appello, laddove già nel ricorso introduttivo del giudizio l'invalidità permanente parziale era stata quantificata in misura pari al 12% e comunque la domanda concernente la corresponsione dell'indennizzo doveva reputarsi inclusa in quella avente ad oggetto la rendita;
che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la domanda di liquidazione dell'indennizzo in capitale per le menomazioni dell'integrità psico-fisica pari o superiori al 6%, conseguenti a infortunio sul lavoro deve considerarsi implicita, quale minus, nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità causata da menomazioni pari o superiori al 16% (Cass. nn. 2058 del 2011, 23367 del 2013), per modo che non può mai porsi un problema concernente la sua tardiva introduzione nel giudizio che abbia ad oggetto la rendita, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui si ha un mutamento della domanda, inammissibile in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione ed termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado, ciò che non può dirsi allorché tra le domande esista un rapporto di continenza (Cass. n. 5565 del 2002 e innumerevoli successive conformi);
che, nella specie, risulta peraltro dalla sentenza impugnata che già nel ricorso introduttivo del giudizio l'invalidità permanente parziale era stata quantificata in misura pari al 12%, di talché l'indennizzo in capitale costituiva, a ben vedere, l'unico oggetto della domanda proposta in causa, non essendo configurabile altro beneficio per le invalidità permanenti parziali comprese tra il 6% e il 15% (art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 38/2000);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
 

P. Q. M.
 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.10.2021