Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 aprile 2021, n. 9376 - Rendita da invalidità permanente parziale in esito ad infortunio in itinere


Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 08/04/2021
 

Fatto


che, con sentenza depositata il 14.5.2014, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da S.LP. al fine di conseguire la rendita per l'invalidità permanente parziale asseritamente residuatagli in esito a infortunio in itinere del 10.7.2000;
che avverso tale pronuncia S.LP. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
 

Diritto


che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito rilevato la cessazione della materia del contendere a seguito della produzione in giudizio della nota datata 24.1.2011 con cui l'INAIL attestava l'avvenuto consolidamento dei postumi della rendita a seguito di revisione ex art. 83, T.U. n. 1124/1965, procedendo, ai sensi del precedente art. 75, alla sua liquidazione in capitale;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 342 e 324 c.p.c., per avere la Corte territoriale dato ingresso ad un appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che oggetto della domanda fosse la costituzione di una rendita per danno biologico-estetico;
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 111, comma 6°, Cast. e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda volta alla costituzione della rendita sul presupposto che fosse residuato esclusivamente un danno di tipo estetico, senza alcuna incidenza funzionale;
che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito fatto proprie le risultanze della seconda consulenza tecnica senza motivare il proprio dissenso rispetto alla prima e senza considerare che la prima consulenza aveva specificamente menzionato l'esistenza di danni funzionali e la seconda si era ingiustamente limitata ai danni incidenti sulla capacità lavorativa specifica;
che, con riguardo al primo motivo, risulta dalla nota INAIL del 24.1.2011 (debitamente allegata al ricorso per cassazione e il cui esame diretto è da ritenersi ammissibile in questa sede di legittimità in aderenza al principio secondo cui la mancata rilevazione da parte del giudice del merito della cessazione della materia del contendere, configurando denuncia di un errar in procedendo, legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti: così espressamente Cass. n. 6617 del 2012) che il grado d'inabilità è indicato per relationem alla «CTU del 31.07.2008 a firma del Dr. D'Orsi», in esito alla quale, con sentenza del 28.4.2010, il giudice di prime cure aveva condannato l'INAIL a corrispondere all'odierno ricorrente la rendita in misura pari al 15% con decorrenza dal 10.7.2000;
che, tanto premesso, la nota in oggetto appare prima facie come la rappresentazione di un'attività amministrativa strettamente collegata alla doverosa esecuzione della sentenza di primo grado, essendo concesso all'ente previdenziale di procedere alla revisione delle rendite che risultino costituite da un decennio e di liquidarle in capitale qualora il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento (artt. 83 e 75, T.U. n. 1124/1965), né potendosi in quel momento accertare postumi invalidanti di entità differente rispetto alla sentenza provvisoriamente esecutiva, atteso che il relativo accertamento non poteva costituire oggetto di alcuna diversa valutazione fintanto che fossero rimasti immutati gli elementi di fatto e di diritto su cui la sentenza di pochi mesi prima aveva statuito (arg. ex Cass. n. 22740 del 2004);
che, così ricostruito il significato della nota del 24.1.2011, nessuna caducazione poteva in specie configurarsi dell'interesse dell'INAIL alla sorte dell'appello proposto in data 2.7.2010, non potendosi ricollegare alcuna acquiescenza nell'esecuzione del comando di una sentenza che sia dotata di provvisoria esecutività (così, tra le tante, Cass. nn. 8537 del 2012, 698 del 2013);
che, in conseguenza, il primo motivo di censura si rivela infondato;
che, con riguardo al secondo motivo, è consolidato il principio di diritto secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un errar in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 20405 del 2006, 12664 del 2012, 22280 del 2017), il che, quando si denunci l'erroneità della pronuncia in punto di ammissibilità o inammissibilità dell'appello, richiede che si indichino specificamente nel ricorso per cassazione i fatti processuali posti a base dell'errore denunciato, ossia tanto il ragionamento seguito dal giudice di prime cure quanto le argomentazioni e le censure del gravame, al fine di mostrare l'efficacia (o specularmente l'inefficacia) delle seconde rispetto allo scopo di attaccare validamente il primo;
che, nulla dicendosi nel ricorso per cassazione circa l'argomentazione della sentenza di primo grado (salvo che aveva fatto proprie le risultanze della CTU favorevole a parte ricorrente), non risulta ovviamente possibile apprezzare la specificità o meno dell'appello dell'INAIL pur riportato a pagg. 6-7 del ricorso, di talché la censura va dichiarata inammissibile;
che parimenti inammissibile, ancorché per estraneità al decisum, risulta il terzo motivo, avendo la Corte fatto riferimento al danno biologico, così come a quello estetico, non già per identificare la domanda giudiziale, ma solo per qualificare il tipo di danno residuato all'odierno ricorrente ed escludere, ricadendo la presente fattispecie nel vigore del T.U. n. 1124/1965 anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 38/2000, la sua indennizzabilità;
che il quarto e il quinto motivo sono del pari inammissibili, veicolando entrambi - e a dispetto del riferimento del quarto motivo a supposte violazioni della legge processuale - plateali richieste di revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici territoriali mediante comparazione delle risultanze delle CTU espletate in primo e in secondo grado circa il tipo di danno residuato all'odierno ricorrente, che è cosa ovviamente non possibile in questa sede di legittimità; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P. Q. M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.750,00, di cui € 5.250,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.10.2020.