Categoria: Proposte e disegni di legge
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XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 1805
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
SUT, DAVIDE AIELLO, DEIANA, GIARRIZZO, ROSPI, ROBERTO ROSSINI


Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie


Presentata il 29 aprile 2019


ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate a introdurre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado l'insegnamento della disciplina denominata «cultura della sicurezza», in quanto è necessario partire dalla scuola per diffondere la cultura della sicurezza nei soggetti esposti a infortuni e a malattie correlati ai rischi presenti negli ambienti lavorativi, domestici e di vita.
Nel panorama generale degli Stati membri dell'Unione europea, l'Italia si colloca a metà classifica per incidenza di infortuni sul lavoro, superando comunque la media complessiva: oltre 3 morti ogni 100.000 lavoratori, contro il valore medio europeo di 2,4 decessi su 100.000 lavoratori.
Solo nel 2018, gli infortuni sul lavoro denunciati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono stati 641.261, evidenziando un trend crescente pari a + 0,9 rispetto al dato del 2017 che è stato inferiore a quello del 2018 anche laddove riferito agli incidenti con esito mortale: 1.133 sono stati i decessi sul luogo di lavoro lo scorso anno che così ha fatto registrare, rispetto al 2017, un notevole incremento di «morti bianche», pari a +10,1 per cento (Fonte INAIL).
Nel quinquennio 2013 - 2018 si è registrata, dunque, una sostanziale diminuzione sia degli infortuni (-11 per cento) che dei decessi (-17,4 per cento), una decrescita interrotta dall'inversione di tendenza avutasi nel 2018 in cui, già a partire dal primo trimestre, si è evidenziata una ripresa del drammatico fenomeno che, da gennaio a marzo, ha causato ben 300 casi di morti sul lavoro.
A livello europeo, secondo una ricerca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) realizzata con altri partner stranieri, il costo stimato per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sostenuto dai Paesi dell'Unione europea è pari a 476 miliardi di euro all'anno, ovvero l'equivalente del 3,3 per cento del PIL dell'Unione. In riferimento al nostro Paese, la spesa è stata valutata intorno ai 40 miliardi di euro annui.
In controtendenza rispetto al 2017 è stato anche l'andamento delle denunce di malattia professionale presentate all'INAIL nel 2019: 1.456 casi registrati dall'Istituto, +2,5 per cento rispetto all'anno precedente.
Un tema come quello della sicurezza, in particolare nei luoghi di lavoro, del quale, se pur sommariamente, abbiamo descritto la desolazione e la gravità, non può essere oggetto di soluzioni estemporanee o dettate dall'onda dell'emozione legata agli avvenimenti; si avverte sempre più forte la necessità di intervenire prima di tutto sullo sviluppo di una vera cultura della prevenzione, quella cultura che va promossa sin dai banchi di scuola e che può essere solo il frutto di azioni mirate e organiche di formazione, informazione e sensibilizzazione.
La diffusione di una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema che già in passato era all'attenzione del legislatore.
Con la circolare n. 119 del 29 aprile 1999 l'allora Ministero della pubblica istruzione invitava le istituzioni scolastiche «all'affermazione e diffusione di una “cultura della sicurezza,” che non può essere trascurata o sottovalutata proprio nell'istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un momento propulsivo determinante».
Più recentemente, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in merito alla promozione della cultura della sicurezza e delle azioni di prevenzione, all'articolo 11, comma 1, lettera c), prevede disposizioni relative al finanziamento delle attività di formazione negli istituti scolastici: « c) finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche».
Se con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «buona scuola», e la conseguente introduzione negli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e, all'interno di questi, la previsione di una formazione obbligatoria generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un progresso importante è stato compiuto nella scuola rispetto alla diffusione di una cultura e di una sensibilità in questa materia, è però necessario compiere un passo ulteriore sulla strada dell'integrazione dei temi della salute e della sicurezza nel lavoro nel settore dell'istruzione, introducendo l'obbligo dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
È necessario, quindi, proseguire nella direzione già tracciata dalla normativa vigente e continuare a investire sulla promozione didattica della cultura della sicurezza, integrando questo tema in maniera trasversale lungo tutto il percorso scolastico. Risulta dunque fondamentale riportare il Paese nella direzione virtuosa intrapresa negli anni precedenti al 2018, rivolgendo uno sguardo privilegiato alle nuove generazioni, in un'ottica di avanzamento culturale dei valori legati alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.
A tale fine, è necessario spostare l'attenzione sociale dal «dopo» l'infortunio, quando il danno è ormai sopraggiunto, al «prima».
Non dobbiamo smettere di investire in prevenzione, garantendo ai giovani, futuri lavoratori, adeguate sensibilità, conoscenza e consapevolezza dell'esposizione al rischio, nonché potenziando l'educazione all'etica e alla legalità nei vari contesti di vita. Se pensiamo che la stessa storia dell'evoluzione umana si caratterizza per il progressivo raggiungimento di livelli di sicurezza personale sempre più elevati, possiamo ben comprendere quanto significativo sia l'intento normativo che si muove in direzione della promozione della «cultura della sicurezza», il cui insegnamento, al di là del valore prettamente pedagogico e conoscitivo sotteso alla sua articolazione, rappresenta il miglior investimento che uno Stato moderno possa realizzare ai fini dell'effettiva prevenzione del rischio, foriero di importanti vantaggi alla comunità sotto il profilo sanitario e sociale. L'interdisciplinarità che caratterizza questo tema permette, altresì, di declinarlo facilmente all'interno delle diverse materie oggetto di studio, permettendo lo sviluppo di connessioni tra di esse e contribuendo all'esercizio delle intelligenze logico-matematica ed emotiva.
Al centro della presente proposta di legge vi è dunque la previsione (articolo 1) dell'introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, come disciplina sia «verticale», a integrazione del piano di studi, che «trasversale» all'interno delle materie curricolari già esistenti, in un'ottica interdisciplinare, con l'obiettivo finale di costruire le fondamenta di una nuova coscienza, da parte delle nuove generazioni, del valore della sicurezza, un valore unitario ma riguardante i vari contesti di vita di ogni soggetto.
L'articolo 2 stabilisce la modalità di inserimento e il numero di ore settimanali dedicate all'insegnamento della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
L'articolo 3, comma 1, identifica nei docenti delle materie scientifiche presso le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado i soggetti preposti all'insegnamento della disciplina in oggetto. I docenti possono inoltre avvalersi dell'aiuto di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali, nonché di titoli di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, conseguiti al termine dei percorsi formativi attuati in ottemperanza dell'Accordo Stato-regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali della scuola. A tal fine, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti in possesso dei predetti requisiti (comma 2).
L'articolo 4 prevede l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionali, al fine di fornire ai docenti delle istituzioni scolastiche le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento della nuova disciplina.
L'articolo 5 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisca le linee guida per l'insegnamento della cultura della sicurezza che prevedono, tra l'altro, la trattazione sia teorica che pratica della materia, al fine promuovere negli studenti una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica.
L'articolo 6 reca la necessaria copertura finanziaria.
 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge prevede l'introduzione, nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione nazionale, dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo.
 

Art. 2.
(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado stabilendo:
a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.
2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina.
 

Art. 3.
(Modalità di affidamento dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche.
2. I docenti di cui al comma 1 possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, nonché di titoli di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, conseguiti nell'ambito di percorsi formativi attuati in ottemperanza dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 221 del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.
 

Art. 4.
(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, prevede l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti di cui all'articolo 3 destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento della cultura della sicurezza.
2. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale docente è esonerato dal servizio per il periodo di durata degli stessi.
 

Art. 5.
(Linee guida)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto stabilisce le linee guida per l'insegnamento della cultura della sicurezza che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali e, per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Linee guida vigenti.
2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro, la trattazione teorica e pratica della disciplina e l'uso di modelli didattici di tipo esperienziale, basati sulla partecipazione emotiva ed empatica degli studenti, al fine di promuovere negli stessi una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica.
 

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


fonte: camera.it