Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Il Direttore Generale
Circolare 12 marzo 2020 prot. m_dg_DOG.12/03/2020.0003490.ID
Oggetto: Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019. Attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP.
Nel più complesso ambito delle molteplici disposizioni dirette a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in aderenza al principio per cui la prevenzione della diffusione del contagio passa attraverso la massima contrazione possibile dei contatti non necessari tra individui, occorre individuare – anche avuto riguardo a prassi virtuose già adottate da alcuni Uffici giudiziari – adeguate misure di contenimento e di contrasto relativamente al personale in servizio presso gli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti, calibrate sulle peculiarità delle competenze attribuitegli.
Per quanto attiene alla riduzione, doverosamente significativa, delle presenze all’interno degli Uffici NEP, si rimanda alle indicazioni offerte dalle Linee guida emanate dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria in data 10 marzo 2020, prot. DOG 50011.U, in particolare in merito alla necessità di privilegiare modalità di comunicazione telematica (ovvero telefonica, solo quando risulti impossibile o inadeguato l’uso dell’e-mail), alla necessità di contrazione degli orari di apertura al pubblico e limitando l’affluenza ai soli casi assolutamente imprescindibili e comunque sempre mediante un ordinato scaglionamento delle presenze esterne e nel rispetto delle distanze di sicurezza.
Giova peraltro rilevare come il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, abbia di fatto delineato in modo chiaro l’ambito delle attività e servizi giurisdizionali a carattere prioritari ed indefettibile da svolgersi da parte degli uffici giudiziari in questo periodo.
A tali indicazioni si stanno adeguando e dovranno attenersi, con tempestività, i dirigenti UNEP e i Capi degli Uffici.
Dovrà comunque essere rimessa al prudente apprezzamento degli Ufficiali giudiziari e dei funzionari UNEP, sotto il diretto controllo dei relativi dirigenti, ogni valutazione in tema alla effettiva urgenza dell’atto loro richiesto, nei termini sotto meglio specificati (e comunque con particolare attenzione al divieto ex lege di assembramento), nonché alla necessità di procedere a notifiche “a mani”.
In ogni caso, i dirigenti avranno cura di garantire la massima omogeneità di approccio rispetto a situazioni analoghe.
Ciò premesso appare necessario, a fronte delle molte richieste, offrire alcune preliminari indicazioni in merito all’attività esterna da svolgersi dal personale Unep in vigenza del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Questo provvedimento normativo ha introdotto, pur senza disciplinare esplicitamente le attività di notificazione-esecuzione-protesti, un “periodo cuscinetto” sino al 22 marzo 2020, durante il quale – salvo eccezioni, in materia civile e penale – in tutti gli Uffici giudiziari italiani le udienze non saranno tenute e sarà sospesa la decorrenza di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti rinviati.
Restano dunque sospesi, di conseguenza, anche i termini relativi a procedimenti di esecuzione che non siano relativi ai casi eccezionali tassativamente indicati dall’art. 2, comma 2, del citato decreto-legge.
Il tutto va poi connesso e collegato al quadro di normazione secondaria diretta al contenimento del contagio, laddove dispone che:
occorre evitare ogni spostamento non necessario delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale (combinato disposto dei d.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020);
fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, individuano le attività indifferibili da rendere in presenza (art. 1, n. 6, d.P.C.M. 11 marzo 2020).
I dirigenti UNEP dovranno pertanto, in ottemperanza alle suddette indicazioni normative, limitare gli accessi del loro personale presso abitazioni private, laboratori artigianali e stabilimenti industriali, locali commerciali, ogni ufficio o struttura pubblica o privata, solo ai fini dell’espletamento di attività urgente di notificazione o del compimento di atti esecutivi parimenti urgenti.
Ciò detto, in merito alle modalità di svolgimento della peculiare attività in esterna da parte del personale UNEP, proprio considerando la delicatezza dell’attività nel contesto sopra indicato, preme segnalare come questa Amministrazione, tramite il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, abbia posto specifico quesito sulle modalità di svolgimento dell’attività in esterno del personale Unep alla Protezione Civile e al Ministero della salute, ed ha sul punto tenuto interlocuzioni dirette con dette Autorità.
A seguito delle interlocuzioni avute ed allo stato, può quindi indicarsi che nello svolgimento di queste limitate attività, occorre comunque assumere ogni precauzione diretta a tutelare la salute del personale e al contempo contrastare la diffusione del virus a mezzo di chi possa essere ipoteticamente contagiato nell’esercizio di un’attività qualificata come indifferibile dalla legge (e pertanto con la finalità di “garantire la protezione dall’emergenza sanitaria”, nell’adempimento dei propri doveri). In particolare, viene in rilievo a tal fine l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, laddove ammette la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici, qualora risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza in atto.
Nel rispetto delle prescrizioni a tutela della riservatezza, il personale UNEP onerato delle suddette attività indifferibili potrà quindi contattare l’Autorità sanitaria per verificare lo stato di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario dell’atto o di suoi conviventi.
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito per le vie brevi, ha concordato su questa interpretazione.
In conclusione, il personale UNEP espleterà le suddette, ridotte attività all’esterno della sede di lavoro, solo quando, assunte tutte le necessarie informazioni, sarà possibile rispettare appieno ogni norma di cautela epidemiologica, a cominciare dal divieto di “contatto stretto” con soggetti contagiati o a rischio.
A tal fine occorre in ogni caso avvertire che appare opportuno che il dirigente senta l’Autorità sanitaria locale in merito all’eventuale necessità di adozione ogni ulteriore precauzione in ragione dell’attività da svolgersi.
Il Direttore Generale
Alessandro Leopizzi