Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 6 aprile 2021, n. 6
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, attività motoria e sportiva, attività riabilitative, terapeutiche, socio-assistenziali, attività didattiche e extra-scolastiche, istruzione e formazione, esami di qualificazione professionale, attività commerciali e di ristorazione nonché servizi di cura per gli animali da compagnia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come ‘‘pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;
VISTI, in particolare gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’\ convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTI l’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua i casi e i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9), in materia di formazione professionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 in data 2 novembre 2020 recante “Aggiornamento del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui all'allegato e della dgr 447/2020";
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per Tanno 2021", convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto del Ministro del l’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, recante “Modalità di svolgimento dell'attività didattica presso le Istituzioni AFAM';
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante “Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19":
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
VISTO Particelo 1 del testé citato decreto legge e, in particolare:
il comma 1 il quale prevede che “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto;
il comma 5 il quale prevede che “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma l:a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-Co V-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute in data 26 marzo 2021, emanata ai sensi dell’art. 33 del DPCM 2 marzo 2021, che classifica la Regione zona rossa;
CONSIDERATO che, ferma restando la necessità di misure che favoriscano la riduzione dei contagi e volte a evitare un possibile sovraccarico del sistema sanitario regionale, si ritiene opportuno adottare alcune ulteriori misure di contenimento e precisazioni al fine di adeguare le previsioni del DPCM 2 marzo 2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione;
CONSIDERATA la necessità, tenuto conto del contesto rurale, della morfologia e delle ridotte dimensioni dei comuni che caratterizzano il territorio regionale di stabilire misure relativamente agli spostamenti e all’attività motoria e sportiva;
RITENUTO, pertanto, di prevedere alcune precisazioni finalizzate all’adattamento al contesto regionale delle previsioni del DPCM 2 marzo 2021, in tema di spostamenti, di attività motoria e sportiva secondo quanto specificato nel dispositivo della presente ordinanza;
PRESO ATTO che i dati fomiti dalle autorità sanitarie evidenziano la sussistenza di entrambe le condizioni di cui all’articolo, 1, comma 5, del decreto-legge 44/2021 per l’applicazione al territorio della Regione Valle d’Aosta di misure più restrittive previste dall’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 19/2020;
CONSIDERATO pertanto necessario, alla luce dei dati fomiti dalle autorità sanitarie e viste le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, al fine di limitarne il più possibile la diffusione e di ridurre la pressione sui servizi sanitari regionali, disporre l’applicazione della misura prevista dall’articolo 1, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale prevede la possibilità di stabilire “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale
RITENUTO pertanto, fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, di non consentire a coloro che risiedono al di fuori del territorio della Regione gli spostamenti in entrata in detto territorio per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case);
CONSIDERATA la necessità di consentire, nell’ambito della fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, anche l’attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, in considerazione della particolare fragilità di tali soggetti; per le medesime finalità e per la medesima tipologia di utenza, si considera necessario consentire le attività inerenti i servizi di riabilitazione equestre;
RITENUTO, pertanto, di consentire la fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che nell’ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità nonché, per le medesime finalità e per la medesima tipologia di utenza, di consentire le attività inerenti i servizi di riabilitazione equestre;
CONSIDERATA la necessità, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44/2021, in ragione delle peculiarità del sistema scolastico valdostano, di stabilire alcune misure relativamente alle attività didattiche, anche extra-scolastiche, e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale;
RITENUTO pertanto di stabilire, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44/2021, alcune misure relativamente alle attività didattiche anche extra-scolastiche e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale, secondo quanto specificato nel dispositivo della presente ordinanza;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 122 del 16 marzo 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative alle attività di ristorazione in occasione di competizioni e allenamenti di atleti di interesse nazionale nelle discipline di sci alpino e sci nordico”, efficace sino al 28 marzo 2021 e prorogata, con ordinanza n. 135 del 27 marzo 2021, sino al 6 aprile 2021;
CONSIDERATO che, non essendo ancora conclusa la stagione agonistica, permane la necessità per gli sciatori impegnati in competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale di cui all’articolo 18 del DPCM 2 marzo 2021 nonché per i loro allenatori e per gli organizzatori di competizioni ed eventi sportivi del medesimo livello, di disporre di punti di ristoro e di appoggio di cui usufruire durante gli allenamenti e le competizioni di sci alpino e di sci nordico cui partecipano detti atleti;
RITENUTO quindi necessario prorogare la propria ordinanza n. 122 del 16 marzo 2021;
CONSIDERATO, inoltre, che gli alberghi e le strutture ricettive prive di ristorante si trovano nella necessità di fornire ai clienti ivi alloggiati un servizio completo che permetta a questi ultimi di fruire dei pasti in condizioni adeguate, attesa la sospensione dei servizi di ristorazione;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che, su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possano fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di altra struttura ricettiva o di un ristorante. All’esterno dell’esercizio che svolge l’attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati;
CONSIDERATO che le attività dei servizi di cura degli animali da compagnia sono necessari per la salute e il benessere degli stessi, che allo stato attuale non esistono evidenze scientifiche che gli animali da compagnia abbiano un ruolo epidemiologico nella diffusione del SARS-CoV- 2 all’uomo e che lo svolgimento della relativa attività non comporta contatti con i proprietari, se non al momento della consegna e ritiro dell’animale;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che le attività dei servizi di cura degli animali da compagnia, si svolgano, da parte degli esercizi autorizzati, previo appuntamento e con modalità che limitino all’essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, e prevedano l’utilizzo di mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale;
RITENUTO quindi necessario, alla luce di tutto quanto precede, nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell’epidemia da COV1D-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione, introdurre ulteriori misure di contenimento e precisazioni finalizzate all’adattamento delle previsioni del DPCM 2 marzo 2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione, prevedere:
- ulteriori misure relativamente agli spostamenti;
- ulteriori misure relativamente alle attività motoria e sportiva;
- ulteriori misure relativamente alle attività riabilitative, terapeutiche e socio-assistenziali svolte in palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali e di riabilitazione equestre;
- ulteriori misure relativamente alle attività didattiche, anche extra-scolastiche, e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale;
- ulteriori misure relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio;
- ulteriori misure relativamente alle attività di ristorazione;
- ulteriori misure relative ai servizi di cura degli animali da compagnia;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l’Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni, in caso di necessità di usufruire di attività e di servizi non sospesi, è sempre consentito lo spostamento nei Comuni vicini.
2. Gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale. Le predette attività avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
3. Lo svolgimento di attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono sempre consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono consentite, altresì, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio (distanziamento interpersonale di almeno due metri o utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie), le attività di manutenzione annuale funzionali al caricamento dei canali irrigui, effettuate dai membri dei Consorzi di miglioramento fondiario mediante le cosiddette "corvée ”, in considerazione della necessità di garantire la fornitura d'acqua indispensabile durante la stagione estiva per le attività agricole nonché della funzione antincendio di tali canali i quali alimentano, in taluni casi, anche i serbatoi dedicati agli antincendi boschivi.
4. Gli spostamenti finalizzati allo svolgimento delle attività di monitoraggio delle consistenze faunistiche, effettuate sotto il coordinamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta, previste dalla legge regionale 27 agosto 1994, 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria) concernente la tutela e la gestione della fauna selvatica sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale. Le predette attività avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
5. Fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero per motivi di salute, a coloro che non risiedono nel territorio della Regione non sono consentiti gli spostamenti in entrata in detto territorio per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case).
6. È consentito svolgere attività motoria esclusivamente nel Comune di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo che si tratti di congiunti o di accompagnatore per i minori o per le persone non autosuffìcienti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’attività sportiva è svolta esclusivamente nel Comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, o in presenza di istruttori abilitati e in ogni caso al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati e evitando ogni assembramento.
7. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità; per le medesime finalità e per la medesima tipologia di utenza, sono consentite le attività inerenti i servizi di riabilitazione equestre.
8. Ai fini del contenimento dell’epidemia da COV1D-19 nello svolgimento delle attività didattiche, anche extra-scolastiche:
- le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e di cui alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, si svolgono in presenza;
- le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono in modalità a distanza. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, garantendo un’effettiva inclusione scolastica, nonché, qualora sia necessario, l'uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari settimanali per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’istruzione e Formazione Professionale (IeFP), attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell'istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell’istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale;
- le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale si svolgono in presenza e in forma individuale solo per gli strumenti cordofoni, tastiere e percussioni, per i quali è possibile garantire l’obbligo di mantenere sempre l'uso della mascherina;
- l'attività formativa in presenza all’interno della Casa circondariale di Brissogne si svolge nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2020.
9. È consentito lo svolgimento in presenza degli esami per il conseguimento di qualifiche professionali nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale, nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio COVID-19.
10. Ferme restando le misure previste dall’articolo 45 del DPCM 2 marzo 2021, le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 al medesimo DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita osservano le seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti.
11. Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli esercizi che assicurano il servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati sul territorio regionale.
12. Su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possono fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante. All’esterno dell’esercizio che svolge l’attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati.
13. L’ordinanza n. 122 del 16 marzo 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative alle attività di ristorazione in occasione di competizioni e allenamenti di atleti di interesse nazionale nelle discipline di sci alpino e sci nordico” è prorogata.
14. Le attività relative ai servizi di cura per gli animali da compagnia si svolgono, da parte degli esercizi autorizzati, previo appuntamento e con modalità che limitino all’essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, e prevedano l’utilizzo di mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale.
15. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
16. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto- legge 33/2020 cosi come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

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La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 7 aprile 2021 fino al 12 aprile 2021, salvo l’adozione di diverse misure in relazione ai risultati del monitoraggio settimanale ai sensi dell’articolo 1, comma 16 bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, anche ai fini dell’eventuale applicazione delle misure previste dall’art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e alla Sovraintendente agli Studi per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente della Regione
Erik Lavevaz