Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 6 aprile 2021, n. 69
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’adozione del Decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 30 aprile 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento”, secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 6 aprile 2021, si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
Utilizzo della mascherina

VISTO quanto disposto, in merito, dall’art. 1 del Dpcm 2 marzo 2021;
RITENUTO necessario, oltre a quanto previsto dall’articolo di cui al punto precedente, conservare la previsione secondo cui sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
 

Spostamenti consentiti

VISTO, in virtù di quanto stabilito dal Decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvo le deroghe ivi previste;
CONSIDERATO che, in particolari zone del territorio provinciale, al fine di raggiungere il territorio di un diverso comune è necessario attraversare il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante;
RITENUTO pertanto opportuno confermare che sarà possibile raggiungere, per le motivazioni consentite, un diverso comune posto sul territorio provinciale, anche attraversando il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante, a condizione di non fermarsi durante il transito, tranne che per cause di forza maggiore;
VISTO quanto disposto dal Dpcm 2 marzo 2021 in materia di attività e servizi non sospesi e attività sportiva e motoria, laddove detta diverse disposizioni in relazione ai differenti scenari di gravità caratterizzanti le Regioni e le Province Autonome;
CONSIDERATO che, nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV o dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. “zona arancione” o “zona rossa”), laddove il proprio comune non disponga di tali attività e servizi, è sempre possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia) . Tale possibilità può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica;
CONSIDERATO che, laddove sulla base dei dati epidemiologici si dovesse applicare lo scenario di cui al Capo IV del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. zona“arancione”), appare ragionevole consentire lo spostamento per lo svolgimento dell’attività sportiva in forma individuale entro trenta chilometri dal proprio comune (in analogia a quanto previsto per gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), a prescindere dal numero degli abitanti del medesimo, anche con mezzi di trasporto pubblici o privati. A tal fine, non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune;
 

Esercizio dell’attività commerciale

VISTO quanto disposto dai punti 16), 17), 18) e 19) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1;
RITENUTO ragionevole e opportuno riproporre, fino al 30 aprile 2021, le sopracitate disposizioni dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, relative all’esercizio dell’attività commerciale, nella misura in cui garantiscono una funzione di contenimento della diffusione del contagio, e alla specificazione secondo cui, in merito all’esercizio dell’attività commerciale nei giorni festivi e prefestivi (disciplina ora confluita nell’art. 26, comma 2, del Dpcm 2 marzo 2021), i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari medesimi;
 

Attività di ristorazione

VISTO quanto disposto dai punti 20) e 21) e 22) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1;
RITENUTO ragionevole e opportuno riproporre, fino al 30 aprile 2021, le disposizioni della citata ordinanza n. 63 relative alle attività di ristorazione e alle attività di imprese agrituristiche ed enoturistiche, nella misura in cui garantiscono un equilibrio tra la funzione di contenimento della diffusione del contagio e gli interessi economici legati a tali attività;
 

Attività d’accoglienza e strutture ricettive

CONSIDERATO opportuno confermare, in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell'ordinanza n. 37 del 15 luglio 2020 così come richiamata dal punto 32 dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da quanto previsto dall'articolo 28 del Dpcm 2 marzo 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 9 dello stesso Dpcm;
 

Applicazione per analogia delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 in Zona rossa

CONSIDERATO che, dai dati forniti dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota prot. n. 169555 del 12 novembre 2020, acquisita in pari data al prot. PAT n. 718340, su alcuni territori comunali sussistevano indicatori di diffusione del contagio da COVID-19 particolarmente gravi, tali da richiedere l’adozione di ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste dall’art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020 e rispetto alle ulteriori misure restrittive previste dall’ordinanza del Presidente della Provincia di data 14 novembre 2020 prot. 726529;
VISTO quanto previsto dai punti 10), 11) e 12) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 di data 14 novembre 2020, prot. n. 726529, nonché dall’allegato alla medesima ordinanza;
DATO ATTO che in quei comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 era superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), si sono applicate, oltre alle misure di cui all’art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le ulteriori misure dell’ordinanza n. 54 di data 14 novembre 2020 prot. n. 726529, nonché dall’allegato previsto dalla medesima ordinanza;
CONSIDERATO che tali misure si sono dimostrate particolarmente efficaci, contribuendo alla diminuzione del tasso di contagio da Covid-19 sotto la soglia del 3%, come sopra calcolato;
CONSIDERATO che tali misure sono state prorogate fino al 6 aprile 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1;
RITENUTO di fondamentale importanza approntare idonei strumenti con cui far fronte ad eventuali situazioni di particolare gravità della diffusione del contagio localizzate, richiamando anche in questa sede le disposizioni oggi previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 per le zone “rosse”;
RITENUTO altresì opportuno non sospendere, nei comuni che eventualmente superino la soglia di cui sopra, lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, dei servizi socio-educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
RITENUTO opportuno altresì consentire la prosecuzione oltre che delle attività dei servizi alla persona individuate dall’allegato 24 del Dpcm 2 marzo 2021, anche delle attività esercitate dai soggetti che svolgono la professione di estetista, barbiere e parrucchiere, in quanto ritenuti importanti per la cura e l’igiene della persona;
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell’efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021, prorogare fino al 30 aprile 2021, compatibilmente con la normativa di settore e per le motivazioni espresse nell’ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 56 di data 19 novembre 2020 prot. n. 746453 in merito a “Caccia e pesca sportiva”, già prorogate fino al 15 gennaio 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020, prot. n. 786398, fino al 5 marzo 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1 e fino al 6 aprile 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1;
RESTA inteso che qualora la Provincia autonoma di Trento sia eventualmente collocata in “zona rossa” in virtù dell‘apposita ordinanza adottata dal Ministero della Salute, sull’intero territorio provinciale si applicherà in toto il contenuto delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 e dei relativi allegati ivi richiamati, nonché di quanto previsto in materia dal Decreto legge 1 aprile 2021 n. 44;
 

Attività sportiva e motoria

VISTO quanto disposto dall’art. 17 del Dpcm 2 marzo 2021,
RITENUTO opportuno, come già riportato dal punto 28) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1 e dal punto 22) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1, specificare che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale e con l’osservanza degli eventuali protocolli di settore;
RITENUTO altresì opportuno, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, prorogare fino al 6 aprile 2021 la misura prevista dal punto 23) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1, che prevede, tra l’altro, che l’ attività sportiva deve essere svolta al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici delle città;
 

Divieti di incontri in luoghi pubblici, disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori, accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, centri per anziani

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che, in virtù delle modifiche introdotte dal decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, permette alle Regioni e alle Province Autonome di introdurre misure derogatorie, in senso restrittivo, rispetto a quanto disposto a livello nazionale;
CONSIDERATO inoltre che le misure adottate su uno specifico territorio vanno esaminate nel loro complesso, anche bilanciando l’adozione di misure maggiormente restrittive e di misure ampliative sul territorio provinciale, in ragione delle evidenze epidemiologiche e delle peculiarità del contesto territoriale;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO altresì necessario adottare misure che contemperino l’esigenza di tutela della salute pubblica con gli interessi socio-economici rilevanti sul territorio provinciale, in un ragionevole bilanciamento di interessi;
CONSIDERATO che l’applicazione dl principio di proporzionalità e di adeguatezza implica una valutazione specifica del contesto territoriale in cui le misure di contenimento si applicano, potendo condurre ad una rimodulazione delle stesse al fine di renderle più efficaci nel contrasto al COVID;
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell’efficacia di contenimento, prorogare fino al 30 aprile 2021 le misure in tema di incontri in luoghi pubblici, attività di bande musicali e cori (con una precisazione nel settore di riferimento per quanto riguarda l’esercizio di attività professionale), accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, centri per anziani;
 

Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati

VISTO quanto disposto dall’art. 16, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021 in materia di sagre e fiere;
VISTE la legge provinciale n. 17/2010 recante “Disciplina dell’attività commerciale”, in particolare l’art. 18, in cui si definisce la nozione di mercato tipico e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del giorno 08 settembre 2014, mediante la quale si individuano le caratteristiche dei mercati tipici;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108 Leg., recante “Regolamento di esecuzione concernente all’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso”, che all’art. 13 lett. e) definisce i “mercati saltuari”;
VISTE la legge provinciale n. 17/2010 recante “Disciplina dell’attività commerciale”, in particolare l’art. 48, in cui si distinguono manifestazioni fieristiche a carattere locale, nazionale o internazionale e le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1560 del giorno 8 settembre 2014 e n. 457 del 23 marzo 2015, tramite cui si stabiliscono i criteri e le modalità ai fini della qualifica delle manifestazioni fieristiche in internazionali, nazionali e locali;
CONSIDERATO che le nozioni di “sagra” e “fiera” non sono giuridicamente declinate a livello di ordinamento normativo provinciale e che pertanto, secondo il senso comune, trattasi di manifestazioni caratterizzate da una promiscuità di attività (a titolo esemplificativo vendita al dettaglio, somministrazione cibi e bevande, aree giochi) ed eventi che generalmente coinvolgono gran parte del territorio comunale o del suo centro urbano;
CONSIDERATO che l’ordinamento giuridico provinciale declina le nozioni di:
• manifestazioni fieristiche (disciplinati dal Capo V della legge provinciale n. 17/2010)
• mercati su aree pubbliche (disciplinati dal Capo II, Sezione III, della legge provinciale n. 17/2010)
• mercati tipici (disciplinati dall’art. 18 delle legge provinciale 17/2010)
• mercati saltuari (definiti dall’art. 13, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg;
CONSIDERATO che la ratio della norma è da ricondurre alla volontà di evitare assembramenti ed occasioni di incontri, che la promiscuità delle attività e degli eventi favorisce in maniera esponenziale;
CONSIDERATO altresì che, nell’ambito delle ormai numerose norme, nazionali e provinciali, di contenimento anti-Covid, il filo conduttore è sempre stato quello di contemperare l’esigenza primaria di tutela della salute pubblica con la tutela, laddove possibile, degli interessi economici e sociali della comunità;
CONSIDERATO ragionevole e proporzionato, ai fini del contemperamento degli interessi di cui sopra, creare un percorso condiviso tra gli attori istituzionali ed economici della comunità al fine di consentire la realizzazione delle attività collegate allo svolgimento di tali mercati;
CONSIDERATO che tale obiettivo può essere raggiunto eliminando la promiscuità delle diverse attività e delimitando le aree specificatamente destinate all’esercizio delle stesse;
RITENUTO opportuno prorogare fino al 30 aprile 2021 le misure di cui ai punti 30), 31) e 32) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1;
 

Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17 anni

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 21 agosto 2020, così come modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020, coordinata con i protocolli di sicurezza e salute applicati per i servizi pubblici per le fasce di età 3mesi/3 anni, 3 anni/6 anni e 6 anni/17 anni, con la quale sono state dettate le prescrizioni per la gestione in sicurezza, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid 19, dei servizi conciliativi finanziabili con lo strumento dei buoni di servizio FSE;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 42 del 25 agosto 2020, prot. n. 516106, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie” che ha approvato le linee di indirizzo per i nidi d’infanzia, micro-nidi, servizio tagesmutter e nidi familiari;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 43 del 3 settembre 2020, prot. n. 537055, avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico” che ha modificato le linee di indirizzo per le Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta provinciale n. 841 di data 19 giugno 2020 ha cessato la sua efficacia il 15 settembre 2020 e che pertanto risulta necessario provvedere a disciplinare i servizi conciliativi, educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione sull’intero territorio provinciale erogati da organizzazioni ed enti pubblici, privati, organizzazione del terzo settore e volontariato, non riconducibili alla competenza del Dipartimento Istruzione né a quella del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione Europea;
RITENUTO opportuno adottare misure volte a garantire uniformità nella gestione in sicurezza di attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione per minori in fascia di età 3 mesi/17 anni, fra tali attività e quelle svolte da Enti accreditati all’erogazione di servizi mediante i Buoni a cofinanziamento FSE, così come disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 del 21 agosto 2020, così come modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020, nonché dalle Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative approvate con Ordinanze del Presidente della Provincia del 25 agosto 2020, del 3 settembre 2020 e con nota del Dipartimento di prevenzione dell’azienda provinciale per i servizi sanitari di data 11 settembre 2020;
RITENUTO opportuno e proporzionato specificare che qualora, in virtù dell’applicazione delle normative anti-Covid vigenti, i servizi socio educativi per la prima infanzia, le attività delle scuole dell’infanzia, le attività delle istituzioni scolastiche e formative e i servizi conciliativi di cui alla delibera n. 1260/2020 e ss.mm.ii. siano sospesi o svolti non in presenza, anche le attività dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17 anni sono sospese per le corrispondenti fasce d’età per le quali si applica la sospensione dei servizi o l’attività scolastica non in presenza di cui sopra;
 

Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare le misure di contenimento del contagio nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico, alla luce del recente andamento epidemiologico;
RITENUTO, in ogni caso, far salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione alla circostanza concreta, nell’ambito dei protocolli di settore;
CONSIDERATO altresì necessario ribadire che, ai sensi della normativa vigente, tutti i componenti della classe posta in quarantena dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno l’obbligo tassativo di rispettare la quarantena precauzionale presso il proprio domicilio per il periodo fissato dalla medesima Azienda; finito il predetto periodo di quarantena si può rientrare in comunità senza necessità di effettuare un tampone di controllo;
 

Impianti a fune e luoghi di riparo in montagna

CONSIDERATO opportuno prorogare alcune ragionevoli misure nell’utilizzo degli impianti a fune e, in generale, nell’ambito dei luoghi di riparo in montagna in caso di particolari eventi atmosferici dai quali possa derivare pericolo per l’individuo (come, ad esempio, in caso di temporali);
 

Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione, scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche e formative a partire dal 7 aprile 2021

VISTO quanto disposto dall’art. 2 del Decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, in materia di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO in particolare quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del Decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, laddove prevede che “Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”;
VISTO il “Piano operativo per la ripresa della attività scolastica in presenza dal 7 gennaio 2021 da parte di studenti Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado” (prot. Pat n. 830358 di data 22 dicembre 2020), predisposto dal Tavolo provinciale permanente di cui all’art. 1, comma 10, lett. s), del Dpcm 3 dicembre 2020, presieduto dal Prefetto e composto dai rappresentanti di Provincia autonoma di Trento (Assessorato Mobilità e Trasporti e Assessorato Scuola Università e Ricerca), Consiglio delle Autonomie locali per tutti i Comuni, Comune di Trento, RFI, Trenitalia e Trentino trasporti, Forze dell’Ordine coordinate dalla Questura; protocollo che prevede specifiche misure operative in grado di garantire il più idoneo raccordo tra la didattica in presenza e i mezzi di trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili;
RITENUTO opportuno e ragionevole in questa fase, qualora la Provincia sia collocata in “zona gialla” o in “zona arancione”, consentire, a partire dal 7 aprile 2021, l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in virtù di un ponderato bilanciamento tra le conseguenze epidemiologiche e le esigenze di istruzione e di formazione degli studenti;
 

Servizio di trasporto pubblico locale

VISTO il “Piano operativo per la ripresa della attività scolastica in presenza dal 7 gennaio 2021 da parte di studenti Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado” (prot. Pat n. 830358 di data 22 dicembre 2020), predisposto dal Tavolo provinciale permanente di cui all’art. 1, comma 10, lett. s), del Dpcm 3 dicembre 2020 (disposizione oggi confluita nell’art. 21, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021), presieduto dal Prefetto e composto dai rappresentanti di Provincia autonoma di Trento (Assessorato Mobilità e Trasporti e Assessorato Scuola Università e Ricerca), Consiglio delle Autonomie locali per tutti i Comuni, Comune di Trento, RFI, Trenitalia e Trentino trasporti, Forze dell’Ordine coordinate dalla Questura; protocollo che prevede specifiche misure operative in grado di garantire il più idoneo raccordo tra la didattica in presenza e i mezzi di trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili;
CONSIDERATO, alla luce della graduale ripresa dell’attività didattica di cui sopra, necessario prevedere, una serie di ragionevoli misure che impattano sul trasporto pubblico locale nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria in atto;
 

Visite, prove e verifiche periodiche dei veicoli a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale

VISTO il D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg, che attribuisce alla struttura provinciale competente per le attività antincendi le funzioni amministrative e tecniche riguardanti l'immatricolazione e la guida dei veicoli a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale;
VISTO il comma 3 dell'art. 2 del D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg, il quale prevede che per l'espletamento degli adempimenti, previsti dal regolamento stesso, il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi può inoltre avvalersi della collaborazione delle altre strutture provinciali;
CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha determinato un lungo periodo di sospensione delle attività inerenti l'immatricolazione, degli accertamenti tecnici e delle verifiche periodiche;
 

Segnalazioni delle positività e delle negatività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all’interno che all’esterno di strutture sanitarie private

RICHIAMATE, in materia, le motivazioni di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 58 del 2 dicembre 2020, prot. n. 779439; si ritiene opportuno confermare la misura prevista dal punto 1) della medesima ordinanza, già prorogata con ordinanza n. 63 del 15 gennaio 2021;


Disposizioni applicabili in materia di concorsi pubblici

VISTA la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007 n. 22-102/Leg. avente ad oggetto "Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici";
VISTO il decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006 n. 11-64/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali) e ss.mm.;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
CONSIDERATI gli articoli 247 e ss. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che introducono misure volte alla semplificazione e digitalizzazione delle procedure concorsuali e, in particolare le previsioni relative all’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive dei concorsi pubblici e lo svolgimento delle prove concorsuali anche presso sedi decentrate;
VISTO quanto previsto dall’art. 1 comma 10, lett. z) del Dpcm 14 gennaio 2021, secondo cui “[...] a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile [...]”; previsione successivamente confermata dall’art. 24 del Dpcm 2 marzo 2021;
VISTO il summenzionato protocollo approvato dal Dipartimento della Funzione pubblica, validato dal CTS nel corso della seduta del 29 gennaio 2021;
VISTA la nota del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali del 11 febbraio 2021, prot. n. 101536, ove si evidenzia l’opportunità di snellire il contenuto del protocollo di cui sopra per renderlo meno laborioso in sede di applicazione, garantendo in ogni caso la necessaria sicurezza;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 05 marzo 2021, avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’emanazione del Dpcm 2 marzo 2021.” e in particolare il documento allegato “Disposizioni di servizio per l’attuazione del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 24, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021”;
CONSIDERATA la necessità di avere a disposizione graduatorie per le assunzioni di personale scolastico in modo tale da garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 2021/2022;
TENUTO CONTO che, nel caso di perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà necessario far fronte alle esigenze di fabbisogno delle scuole con personale aggiuntivo a tempo determinato che potrà essere assunto anche dalle graduatorie sopra citate;
CONSIDERATO l'andamento attuale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che comporta un adeguamento al mutato contesto emergenziale delle modalità ordinarie di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, anche a fronte di un numero elevato di candidati e che il decentramento dello svolgimento delle prove concorsuali e il loro espletamento mediante strumenti informatici e digitali, anche con modalità telematiche con connessione da remoto, consentirebbe di concludere in tempi brevi i concorsi in atto;
CONSIDERATO inoltre che la modalità telematica garantisce a tutti i candidati, in un’ottica di favor partecipationis, la possibilità di espletare le prove e di tutelare la salute e la sicurezza di tutti, evitando spostamenti verso le sedi concorsuali e di assicurare una maggior semplificazione dell'organizzazione complessiva dei concorsi, in caso di elevato numero di partecipanti;
CONSIDERATO che il termine di sei mesi può essere ritenuto congruo in relazione al contesto epidemiologico e alle procedure indette e programmate;
 

Disposizioni in materia di gestione della fauna
Valutazione dei trofei e censimento degli ungulati

VISTA la legge provinciale sulla caccia n. 24/91, con particolare riferimento agli articoli 16 e 28, ed il relativo regolamento di attuazione;
VISTE la deliberazione di Giunta Provinciale n. 137 del 4 febbraio 2011 (Disciplina della delega gestionale), la determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 375 del 29 agosto 2019 (Definizione degli obiettivi e dei criteri di gestione delegata di cervo, capriolo e camoscio) e la determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 25 del 25 gennaio 2018 (Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Ente gestore della caccia);
CONSIDERATO che è di interesse pubblico che l’amministrazione provinciale svolga pienamente i propri compiti istituzionali volti alla gestione della fauna selvatica, ai fini di tutela della stessa e degli ambienti in cui essa vive;
CONSIDERATO che a tale scopo risultano di fondamentale importanza sia la valutazione dei trofei degli esemplari abbattuti nella stagione venatoria 2020-2021, sia i censimenti delle popolazioni di ungulati, che permettono di ricavare dati da cui dedurre la dinamica di popolazione delle specie;
CONSIDERATO che nel 2021 tali valutazioni assumono particolare rilevanza sia a causa del fatto che nel 2020, a causa del primo rigido confinamento dovuto alla pandemia Covid 19, i censimenti e le valutazioni trofei non sono stati svolti in modo completo, sia per le condizioni di particolare innevamento della presente stagione invernale, che si ritiene abbia influito in alcuni ambiti del territorio provinciale in maniera determinante sullo stato delle popolazioni di ungulati;
CONSIDERATO che la valutazione dei trofei degli esemplari abbattuti e i summenzionati censimenti avvengono mediante la collaborazione indispensabile dell’Ente gestore della caccia in Provincia di Trento, l’Associazione cacciatori trentini (ACT) . In particolare, da un lato ogni riserva di caccia, secondo quanto previsto dalle Prescrizioni tecniche per la caccia, raccoglie i trofei e si fa carico di recapitarli presso le sedi di valutazione, e dall’altro, in coordinamento con il Servizio Faunistico ed il Servizio Foreste, l’ACT realizza i censimenti agli ungulati, concordando le date in cui essi si svolgono e comunicando il nominativo dei cacciatori che partecipano al censimento;
CONSIDERATO che sia le valutazioni dei trofei che i censimenti necessitano di essere svolti in tempi tali da consentire l’elaborazione dei dati e, per i censimenti, nel rispetto delle fasi biologiche e dell’etologia delle specie censite, seguendo la stagionalità e i comportamenti che portano gli animali ad essere più contattabili nell’arco dell’anno, tanto che, a tali fini, le operazioni vanno eseguite in particolare per capriolo e cervo tra la metà di marzo e la fine di aprile;
RITENUTO, pertanto, che rientrino tra gli spostamenti giustificati da motivi di necessità (contribuendo al perseguimento dei fini istituzionali della Provincia), gli spostamenti, anche al di fuori del proprio comune, effettuati da parte degli incaricati del trasferimento presso le sedi di valutazione dei trofei delle riserve di caccia provinciali; a tale scopo l’Associazione cacciatori trentini, anche tramite le singole riserve, deve preventivamente comunicare al Servizio Faunistico l’elenco dei nominativi dei soggetti incaricati di tali trasporti, trasmettendo contestualmente a tali soggetti idonea comunicazione da allegare all'autodichiarazione che essi sono tenuti a compilare ai fini di giustificare lo spostamento;
CONSIDERATO che l’attività di censimento degli ungulati viene effettuata necessariamente in orario notturno;
RITENUTO che rientrino tra gli spostamenti giustificati da motivi di necessità (contribuendo al perseguimento dei fini istituzionali della Provincia), gli spostamenti, anche al di fuori del proprio comune e anche in deroga al divieto di spostamento tra le ore 22.00 e le ore 5.00 del mattino seguente, effettuati da parte dei soggetti che partecipano ai censimenti organizzati alle specie di ungulati; a tale scopo, l’Associazione cacciatori trentini deve preventivamente comunicare al Servizio Faunistico l’elenco dei nominativi dei soggetti incaricati di partecipare ai singoli censimenti, trasmettendo contestualmente a tali soggetti idonea comunicazione da allegare all'autodichiarazione che sono tenuti a redigere a supporto dello spostamento connesso;
 

Controllo del cinghiale

VISTE le disposizioni della legge n. 157/92 e della legge provinciale sulla caccia n. 24/91, che prevedono misure di controllo delle specie applicabili anche al cinghiale, data la diffusione dello stesso sul territorio trentino e i gravi danni arrecati alle colture agricole ed ai pascoli;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 886 del 25 giugno 2020 e ss.mm.ii., che stabilisce la disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento;
CONSIDERATO che l’attività di controllo del cinghiale si esplica, quando effettuata in modalità straordinaria, in orario notturno e cioè dopo le ore 22.00 e prima delle ore 5.00 del giorno successivo, orario nel quale invece, ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, sono ammessi soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
VISTO quanto disposto dal punto 1) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 55 di data 14 novembre 2020 prot. n. 726532, che ha permesso, inizialmente fino al 3 dicembre 2020, di svolgere l’attività di controllo del cinghiale tra le 22.00 e le 05.00 del giorno successivo;
VISTA la successiva proroga della misura di cui sopra, da ultimo realizzata dal punto 52) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1, che ne ha disposto l’efficacia fino al 6 aprile 2021;
CONSIDERATO che si registra sul territorio provinciale un elevato caso di gravi danni alle colture agricole e ai pascoli, tale da richiedere una nuova proroga fino al 30 aprile 2021 della misura sopracitata;
CONSIDERATO altresì che è necessario assicurare che l’attività del controllo del cinghiale sia comunque effettuata, al fine di contenere la popolazione del suide e così rispondere alle esigenze di prevenzione rispetto alla peste suina africana, grave patologia costantemente in espansione sul territorio europeo anche in relazione alla presenza dei cinghiali selvatici;
CONSIDERATO che la modalità straordinaria (notturna) di controllo del cinghiale è la modalità che, se attuata, consente una maggiore incisività del controllo stesso e che, per il fatto che deve essere programmata in anticipo secondo le precise indicazioni contenute nella deliberazione 886/2020 e ss.mm.ii., consente comunque agli organi di controllo del Corpo forestale provinciale di avere conoscenza della durata, degli orari giornalieri e degli ambiti, degli eventuali elenchi di appostamenti, delle localizzazioni dei punti sparo per i controlli individuali e a squadre degli eventuali nominativi dei guardiacaccia coordinatori;
CONSIDERATO che comunque l’attività del controllo del cinghiale debba svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
 

Coltivazione del terreno per uso agricolo e attività dirette per la produzione di autoconsumo

VISTO quanto riportato dalle faq del Governo relativamente alle zone c.d. “arancioni” e “rosse”, secondo le quali la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative giustificanti lo spostamento;
CONSIDERATO ragionevole, alla luce delle modalità proprie che caratterizzano l’attività finalizzata alla produzione di legna da ardere per autoconsumo, consentire al proprietario o a chi ha la disponibilità della superficie interessata di condurre o far pervenire sulla superficie medesima fino ad un massimo di ulteriori due persone per lo svolgimento dell’attività, anche non facenti parte dello stesso nucleo convivente, nel rispetto in ogni caso del distanziamento sociale e di tutte le altre misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19;
 

Misure relative agli spostamenti in zona arancione per i comuni tra i 5000 e i 6000 abitanti

PRESO ATTO del contenuto dell’art. 35 del Dpcm 2 marzo 2021 in tema di misure relative agli spostamenti in zona arancione ed, in particolare, il relativo comma 2 che prevede il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
PRESO ATTO altresì che il comma 4 del citato art. 35 consente comunque gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
VISTA la richiesta pervenuta dal Consorzio delle Autonomie locali della Provincia di Trento con nota di data 5 marzo 2021, acquisita al prot. n. 159639, ove si chiede l’opportunità di estendere la disciplina di cui all’art. 35, comma 4, del Dpcm anche ai Comuni con popolazione tra i 5000 e i 6000 abitanti, in quanto la configurazione orografica, l’estensione territoriale e la densità abitativa di tali comuni impattano negativamente sulla mobilità e relativa vivibilità delle persone ivi residenti, qualora siano impossibilitati ad uscire dal proprio territorio comunale;
CONSIDERATO che l’estensione di tale disciplina riguarda, alla luce del numero di abitanti, soltanto sette comuni del territorio trentino (ossia, i comuni di Vallelaghi, Mezzocorona, Primiero San Martino di Castrozza, Ledro, Baselga di Pinè, Dro e Altopiano della Vigolana) e, pertanto, appare poco rilevante un eventuale impatto negativo sul fronte epidemiologico, a fronte di un notevole miglioramento della vivibilità per la popolazione ivi residente, così come d'altronde disposto con l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Disposizioni introdotte dal Dpcm 2 marzo 2021 in materia di misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19

1) a partire dal giorno 7 aprile 2021 sul territorio provinciale continuano ad applicarsi le disposizioni introdotte dal Dpcm 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto dal Decreto legge n. 44/2021, così come sotto chiarite e integrate; laddove sul territorio provinciale trovino applicazione le disposizioni previste dal Capo II del sopracitato Dpcm (c.d. zone ”bianche”) ovvero trovino applicazione le determinazioni in deroga disposte con deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 1 comma 2 del citato Decreto legge n. 44/2021, le misure di seguito riportate trovano applicazione qualora coerenti con le specifiche disposizioni/determinazioni succitate;
 

Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
Utilizzo della mascherina

2) sul territorio provinciale si applica quanto disposto dall’art. 1 del Dpcm 2 marzo 2021, secondo cui è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché 12
obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
Sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
 

Spostamenti consentiti

3) laddove sussista il divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome, si conferma che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell’ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
4) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV o dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. “zona arancione” e “zona rossa”), è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all’interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. Ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali. È altresì consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose;
5) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. “zona arancione”), è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività sportiva in forma individuale; a tal fine non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. Il limite dei trenta chilometri non si applica per gli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Dpcm 2 marzo 2021;
6) resta inteso che la realizzazione di eventi/attività legati allo svolgimento di competizioni sportive consentite ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, sia da parte degli atleti che di tutti gli addetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della competizione, rappresenta comprovata esigenza lavorativa e/o di necessità che legittima detti soggetti agli spostamenti necessari allo svolgimento di tali competizioni anche tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno successivo;
 

Esercizio dell’attività commerciale

7) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l’accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità “contapersone”, posti agli ingressi dell’esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;
8) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
9) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, si conferma, per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, quanto disposto dal punto 8) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 37 del 15 luglio 2020 prot. n. 41120, in particolare la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l’operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;
10) in relazione a quanto disposto dall’art. 26, comma 2, del Dpcm 2 marzo 2021 in merito all’esercizio dell’attività commerciale nei giorni festivi e prefestivi, si chiarisce che i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari;
 

Attività di ristorazione

11) qualora siano sospese in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, resta inteso che la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità di asporto, sono consentite fino alle ore 22.00, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
12) resta inteso, altresì, che sono sempre consentite la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
13) è fatto salvo quant’altro previsto in materia di attività dei servizi di ristorazione dall’art. 27 del Dpcm 2 marzo 2021, compresa la circostanza per cui per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai Codici ATECO 56.3, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00;
 

Attività d’accoglienza e strutture ricettive

14) a chiarimento delle disposizioni in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell'ordinanza n. 37 del 15 luglio 2020 così come richiamata dal punto 32 dell’ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da quanto previsto dall'articolo 28 del Dpcm 2 marzo 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 9 dello stesso Dpcm;
 

Applicazione per analogia delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 in Zona rossa

15) nei comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), così come attestato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di tale dato al Sindaco del Comune interessato da parte del Presidente della Provincia, si applicano le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021; in tale circostanza, differentemente da quanto previsto dal medesimo Capo V del Dpcm 2 marzo 2021, si prevede che:
- è previsto lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- oltre alle attività dei servizi alla persona individuate dall’allegato 24 del Dpcm 2 marzo 2021, possono svolgere la propria attività anche i soggetti che svolgono la professione di estetista, barbiere e parrucchiere.
16) si specifica altresì che, qualora nei vari protocolli/linee guida anti-Covid19 attualmente vigenti nei vari settori si preveda la misura che le persone provenienti da “zone a rischio” non possano accedere ai vari luoghi di lavoro o ad attività varie, tale misura non si applica ai residenti dei comuni di cui al punto precedente, per i quali in tema di spostamento vale quanto previsto dal citato Capo V del predetto Dpcm;
17) nei comuni di cui al presente paragrafo le attività di caccia e pesca, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina di settore anche in materia di apertura, sono consentite ai soli soggetti residenti e domiciliati nell’ambito del territorio comunale interessato, ancorché esclusivamente in forma individuale, intendendosi pertanto vietata ogni attività di caccia che richieda l’accompagnamento; è vietato, per svolgere tali attività, ogni spostamento in entrata ed in uscita dal medesimo comune soggetto a restrizioni; è fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalla presente ordinanza relativamente al “Controllo del cinghiale”;
18) nei comuni di cui al presente paragrafo si applicano, oltre alle misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 così come sopra modificate, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm in quanto pertinenti, nonchè le misure della presente e delle precedenti ordinanze del Presidente della Provincia, ove non siano previste analoghe misure più rigorose;
19) le misure di cui ai punti precedenti del presente paragrafo sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni;
20) resta inteso che qualora la Provincia autonoma di Trento sia eventualmente collocata in “zona rossa” in virtù dell‘apposita ordinanza adottata dal Ministero della Salute, sull’intero territorio provinciale si applicheranno in toto il contenuto delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 e dei relativi allegati ivi richiamati, nonché di quanto previsto in materia dal Decreto legge 1 aprile 2021 n. 44;
 

Attività sportiva e motoria

21) nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021 in merito all’attività sportiva, resta inteso che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale, e con l’osservanza degli eventuali protocolli di settore;
22) è consentito svolgere l’attività sportiva o attività motoria all’aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso l’attività sportiva deve essere svolta al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città;
23) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. zona “rossa”), laddove si consente l’attività motoria solo in prossimità della propria abitazione si dispone che la stessa sia possibile entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima;
 

Divieti di incontri in luoghi pubblici

24) divieto di incontro (salvo che nell’ambito delle attività regolamentate dai protocolli anti-contagio vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi); si precisa che le aree all’aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici. Sono consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui al Dpcm 2 marzo 2021 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 

Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori

25) sono sospese nei luoghi al chiuso le attività delle bande musicali e dei cori; tali attività rimangono consentite all’aperto nel rispetto del distanziamento di due metri tra un componente e l’altro. Tali attività sono sempre consentite nell’ambito della formazione musicale delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale delle scuole musicali, nonché qualora svolte nell’ambito dell’esercizio di una professione, nel rispetto dei protocolli anti-contagio vigenti;
 

Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

26) divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all’esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero, e comunque nel rispetto delle linee guida e circolari adottate in materia dal Dipartimento Salute e Politiche sociale della PAT;
 

Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale

27) possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento e con onere di esporre, all’esterno degli uffici e degli ambulatori, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
 

Centri per anziani

28) fermo restando quanto previsto all’art. 16, comma 1, del Dpcm 2 marzo 2021 in merito alla sospensione delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, si specifica che sono sospese le attività in presenza nei centri per anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l’Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione e che comunque non costituiscono servizi pubblici essenziali;
 

Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati

29) fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio;
30) in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all’art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l’apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento;
31) nell’apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti;
 

Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17 anni

32) alle attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione erogate sull’intero territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da enti pubblici, privati, organizzazioni del terzo settore e volontariato si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n 1260 del 21 agosto 2020, così come modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020, ed eventuali successive modifiche della medesima (“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n 322 inerente lo strumento dei buoni di servizio relativo alla programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 218-2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia-lavoro in grado di affrontare con maggior efficacia l’emergenza epidemiologica da COVID 19 per l’anno scolastico educativo 2020/2021”) nonché le Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative approvate con Ordinanze del Presidente della Provincia del 25 agosto 2020, del 3 settembre 2020 e con nota del Dipartimento di prevenzione dell’azienda provinciale per i servizi sanitari di data 11 settembre 2020;
33) qualora, in virtù dell’applicazione delle normative anti-Covid vigenti, i servizi socio educativi per la prima infanzia, le attività delle scuole dell’infanzia, le attività delle istituzioni scolastiche e formative e i servizi conciliativi di cui alla delibera n. 1260/2020 e ss.mm.ii. siano sospesi o svolti non in presenza, anche le attività dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17 anni sono sospese per le corrispondenti fasce d’età per le quali si applica la sospensione dei servizi o l’attività scolastica non in presenza di cui sopra;
34) resta inteso che, a prescindere dalle disposizioni di settore, nell’ambito delle attività di cui ai due punti precedenti, va rispettato in modo rigoroso il divieto di gare, competizioni e attività in senso lato connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-ricreativo-amatoriale, così come previsto dal Dpcm 2 marzo 2021 (per l’individuazione degli sport di contatto si rimanda all’apposito provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport);
 

Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico

35) nell’ambito dei sevizi socio-educativi della prima infanzia, delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, qualora venga riscontrata una positività all’interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
36) nell’ambito delle scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora venga riscontrata una positività all’interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
37) in ogni caso, relativamente a quanto sopra previsto, resta salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione al caso concreto, nell’ambito dei protocolli di settore;
38) nel caso in cui, sulla base di quanto previsto dal presente paragrafo, sia disposta la quarantena per tutti i componenti delle classi interessate, risulta necessario ribadire che, ai sensi della normativa vigente, tutti i componenti della classe posta in quarantena dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno l’obbligo tassativo di rispettare la quarantena precauzionale presso il proprio domicilio per il periodo fissato dalla medesima Azienda; finito il predetto periodo di quarantena si può rientrare in comunità senza necessità di effettuare il tampone di controllo;
 

Impianti a fune

39) quale specificazione al protocollo “Tavolo Tecnico; Impianti a fune”, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020, per la discesa a valle in caso di eventi atmosferici eccezionali (come, ad esempio, temporali), è consentito l’utilizzo dei veicoli a pieno carico in deroga al limite di portata dei 2/3 della capienza massima previsto nel citato protocollo, al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, fermo restando l’obbligo di utilizzo di mascherine adeguate a protezione delle vie respiratorie;
40) si chiarisce che la disposizione di cui al punto precedente trova applicazione compatibilmente con la possibilità di apertura degli impianti medesimi, in base alla normativa vigente;
 

Luoghi di riparo in montagna

41) in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell’escursionista o di necessità di sosta.
In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il luogo di riparo dovrà accogliere gli escursionisti e si dovrà assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie.
In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.
 

Buffet

42) il servizio di buffet può essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimenti e che i guanti andranno sostituiti ad ogni accesso nell’area buffet;
 

Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione, scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche e formative a partire dal 7 aprile 2021

43) a partire dal 7 aprile 2021, qualora sul territorio della Provincia autonoma di Trento si applichino le misure della “zona gialla” o della “zona arancione”, l’attività didattica ed educativa per i servizi socio educativi per la prima infanzia di cui alla L.P. n. 4 del 12 marzo 2002, per i servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero-tre anni di cui alla L.P. n. 1 del 2 marzo 2011, per la scuola dell’infanzia di cui alla L.P. n. 13 del 21 marzo 1977 e per il primo ciclo di istruzione si svolge integralmente in presenza, mentre è garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca del secondo ciclo di istruzione e formazione; la restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata;
44) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
 

Servizio di trasporto pubblico locale

45) ai fini della verifica del rispetto della capacità di carico dei mezzi di trasporto pubblico locale, la salita degli utenti avviene esclusivamente dalla porta anteriore dei mezzi e la discesa dalle porte centrali e posteriori;
46) per i servizi di trasporto speciale per gli alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, svolti in modalità automobilistica, è consentita l’occupazione sino al 100% dei posti a sedere in caso di mezzi immatricolati a noleggio con conducente ncc a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell’aria;
47) le aziende di trasporto pubblico locale, in riferimento ai viaggi disciplinati dal sistema tariffario provinciale, attivano il controllo e la emissione di biglietti a bordo per l’utenza che salga sprovvista di valido titolo di viaggio, sia in ambito urbano (tariffa pari a 2 euro) sia in ambito extraurbano automobilistico e ferroviario (tariffa 3 euro a viaggio); rimangono immutate le tariffe dei biglietti venduti a terra o con mezzi elettronici;
48) sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
 

Visite, prove e verifiche periodiche dei veicoli a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale

49) il Servizio Motorizzazione Civile della PAT fornirà il necessario supporto alla struttura provinciale competente per le attività antincendi ai fini dello svolgimento delle visite e prove ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg e delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo Decreto, da effettuarsi presso la sede della Motorizzazione Civile o presso le sedi opportunamente individuate sul territorio provinciale sulla base della programmazione predisposta in collaborazione con l'Ufficio tecnico di coordinamento e supporto alla Cassa Provinciale Antincendi;
 

Segnalazioni delle positività e delle negatività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all’interno che all’esterno di strutture sanitarie private

50) resta salva la disposizione prevista dal punto 10) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1, secondo cui tutti i professionisti operanti in ambito sanitario (a titolo esemplificativo, medici, infermieri, paramedici, biologi, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari), attivi sia all'interno che all’esterno di strutture sanitarie private (ambulatori, laboratori di analisi, case di cura, ecc.), che effettuano privatamente sul territorio provinciale test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2, sono obbligati a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sia le positività che le negatività riscontrate;
 

Disposizioni applicabili in materia di concorsi pubblici

51) resta ferma l’applicazione, da parte dell’amministrazione provinciale e dalle altre pubbliche amministrazioni facenti parte del sistema pubblico provinciale (compresi gli enti locali, i loro enti strumentali, nonché qualsiasi ente/società partecipato da ente pubblico), del documento “Disposizioni di servizio per l’attuazione del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 24, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021” allegato all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 di data 5 marzo 2021 prot. n. 160887/1, volto a fornire disposizioni per lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali pubbliche da effettuare sul territorio provinciale da parte delle predette amministrazioni; in ogni caso è fatta salva la possibilità, da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente punto, di applicare protocolli anti-contagio che prevedano misure più restrittive rispetto a quelle previste nel documento sopracitato;
52) a decorrere dall’efficacia del presente provvedimento e fino ad un termine massimo di sei mesi (ottobre 2021), ferme restando le disposizioni relative allo svolgimento di prove concorsuali in presenza di cui al documento approvato con ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 66 del 5 marzo 2021 allegato alla medesima, è ammesso lo svolgimento delle prove scritte e preselettive dei concorsi pubblici del personale del comparto scuola, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali nonché con modalità telematiche con connessione da remoto;
53) le modalità di svolgimento di cui al punto precedente possono essere applicate anche alle procedure concorsuali già in atto, senza riapertura dei termini per la presentazione della domanda, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale.
 

Disposizioni in materia di gestione della fauna
Valutazione dei trofei e censimento degli ungulati

54) rientrano tra gli spostamenti giustificati da motivi di necessità (contribuendo al perseguimento dei fini istituzionali della Provincia), gli spostamenti, anche al di fuori del proprio comune, degli incaricati al trasferimento, verso le sedi di valutazione, dei trofei delle riserve di caccia provinciali. A tale scopo, l’Associazione cacciatori trentini, anche tramite le singole riserve, comunica preventivamente al Servizio Faunistico l’elenco dei nominativi dei soggetti incaricati di tali trasporti e trasmette a tali soggetti idonea comunicazione da allegare all'autodichiarazione che essi sono tenuti a compilare a supporto dello spostamento;
55) rientrano tra gli spostamenti giustificati da motivi di necessità (contribuendo al perseguimento dei fini istituzionali della Provincia), gli spostamenti, anche al di fuori del proprio comune e anche in deroga al divieto di spostamento tra le ore 22.00 e le ore 5.00 del mattino seguente, dei soggetti che partecipano ai censimenti organizzati alle specie di ungulati. A tale scopo, l’Associazione cacciatori trentini comunica preventivamente al Servizio Faunistico l’elenco dei nominativi dei soggetti incaricati di partecipare ai singoli censimenti e trasmette a tali soggetti idonea comunicazione da allegare all'autodichiarazione che essi sono tenuti a compilare a supporto dello spostamento;
 

Controllo del cinghiale

56) l’attività del controllo del cinghiale è consentita anche nel periodo che va delle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, comunque nel rispetto di quanto disposto con la deliberazione n. 886 del 25 giugno 2020 e ss.mm.ii. della Giunta provinciale e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
 

Coltivazione del terreno per uso agricolo e attività dirette per la produzione di autoconsumo

57) ad esplicitazione delle misure adottate con Dpcm 2 marzo 2021, si evidenzia che rientrano tra gli spostamenti consentiti su tutto il territorio provinciale, laddove si applichino le misure previste per la “zona arancione” o per la “zona rossa”, quelli necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo e allo svolgimento dell’attività diretta per la produzione per autoconsumo (compresa la produzione di legna da ardere, con la possibilità per quest’ultima di far pervenire in loco anche fino a un massimo di due persone non conviventi) su superfici agricole, orti e boschi di proprietà o in disponibilità, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso o la disponibilità di tali superfici, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;
 

Misure relative agli spostamenti in zona arancione per i comuni tra i 5000 e i 6000 abitanti

58) qualora la Provincia di Trento sia classificata quale “zona arancione” ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, anche per i comuni trentini aventi tra i 5000 e 6000 abitanti (ossia, i comuni di Vallelaghi, Mezzocorona, Primiero San Martino di Castrozza, Ledro, Baselga di Pinè, Dro e Altopiano della Vigolana) si applica la disposizione di cui all’art. 35, comma 4, del citato Dpcm, ossia sono comunque consentiti gli spostamenti da detti comuni per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso il capoluogo di provincia;
 

Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020

59) è prorogata, fino al 30 aprile 2021, l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 37 di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1 in merito all’ “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”, relativamente a quelle attività attualmente non sospese ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, nonché l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 39 di data 31 luglio 2020, prot. n. 464741/1 in merito al “Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro”;
 

SI RACCOMANDA

60) ai soggetti sopra i 70 anni di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da “restaacasapassoio”; se intendano per necessità andare presso esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell’esercizio dopo le prime 2 ore di apertura;
61) ai soggetti sopra i 70 anni, di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione costante delle mani);
 

Disposizioni finali

62) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno 7 aprile 2021 e fino al giorno 30 aprile 2021, salvo ove eventualmente indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non modificate o superate dal Dpcm 2 marzo 2021;
63) è prorogata fino al 30 aprile 2021 l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza (quale inteso al momento di adozione della relativa ordinanza), salvo quanto diversamente disposto dalle precedenti ordinanze;
64) è prorogata fino al 30 aprile 2021 l’efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
63) restano salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall’ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 30 aprile 2021);
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti