Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 aprile 2021, n. 47
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.
B.U.R. 10 aprile 2021, n. 14 suppl. n. 4

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell’Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e
• isposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” come convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 61;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
• il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
• il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana”;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
• monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
• monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
• monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID- 19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che, in data 9 aprile 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 47” riferito alla settimana 29 marzo - 4 aprile del Ministero della Salute e dell’istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:
1. i dati di analisi degli indicatori del Report 47 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativi alla settimana 29 marzo - 4 aprile 2021 descrivono un quadro complessivo dell’andamento epidemiologico dell’epidemia in Piemonte in regressione, con un’incidenza (293.9 casi per 100.000 abitanti) che risulta inferiore alla settimana precedente (326.6 casi per 100.000 abitanti);
2. nell’ultima settimana in osservazione risultano in calo sia il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità (12.672 vs 14.564; -13%) sia quello relativo al flusso della Protezione Civile (13.741 vs 14.702; -6.5%);
3. gli indicatori settimanali di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti presentano valori analoghi a quelli della settimana precedente: restano invariati sia la percentuale di positività dei tamponi (13.8%) sia il tempo mediano tra la data di esordio dei sintomi e la data di diagnosi (6 giorni);
4. i valori dell’Rt si riducono passando da 0.96 a 0.90 quello puntuale e da 0.98 a 0.88 quello medio degli utili 14 giorni; l’Rt puntuale risulta significativamente inferiore a 1 (CI: 0.88 - 0.92);
5. nella settimana in esame, si registra una decrescita del numero dei focolai attivi, dei nuovi e dei casi non collegati a catene di trasmissione nota; risulta entro soglia l’indicatore sul personale dedicato alle attività di contact-tracing (3.4 per 10.000 abitanti; soglia 1 per 10.000); la quota di casi positivi con indagine epidemiologica per la ricerca dei contatti stretti effettuata regolarmente registrata a marzo è inferiore (96.6%) a quella rilevata a febbraio (98.7%);
6. risultano oltre soglia i valori degli indicatori attinenti all’impatto dell’epidemia sui servizi sanitari e assistenziali: si conferma al 59%, analogamente alla settimana precedente, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva mentre passa da 66% a 67% il tasso di occupazione dei posti letto in area medica;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;
RILEVATO che il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 allega sub 9 il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;
DATO ATTO la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento;
DATO ATTO che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
DATO ATTO la D.G.R. n. 1-2413 del 27 novembre 2020, “Adozione di ‘Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, adotta per la Regione Piemonte le linee guida, allegate sub 2 al presente provvedimento, che integrano il documento allegato sub 1 al presente provvedimento;
DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, “Nuove indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;
DATO ATTO che il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021 contiene disposizioni in merito a segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte, sulla base delle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, prorogate fino al 30 aprile 2021 dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;
PRESO ATTO che, in esito all'ordinanza del Ministro della Salute, si applicano dal 12 aprile 2021 alla Regione Piemonte - oltre alle misure previste sull’intero territorio nazionale - le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui alla cosiddetta “Zona arancione”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 si applicano dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto-legge del 1 aprile 2021, salvo quanto diversamente disposto dal medesimo decreto-legge;
ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 9 aprile 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid-19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto che sulla base di quanto riportato nel report settimanale Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 29 marzo - 4 aprile 2021 e dei dati forniti dal SEREMI, ai fini di massima precauzione con finalità preventiva di igiene pubblica, indica quanto segue:
• in estrema sintesi, l’incidenza calcolata a partire dai dati notificati alla Protezione Civile da giovedì 1 aprile a giovedì 8 aprile risulta pari a 238 per 100.000;
• in ultima analisi, il quadro epidemiologico, che pure mostra alcuni segnali di evidente miglioramento, mostra il persistere di elevato contagio, per il quale si rendono necessarie tutte le misure di contenimento da attuare in questi casi, per altro in sintonia con le indicazioni ministeriali in materia;
• si confermano le indicazioni regionali dovute a chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del D.P.G.R. n. 26 del 23 febbraio 2021;
• le attività commerciali al dettaglio possono essere svolte ma nel rigoroso rispetto delle specifiche linee guida già preventivamente adottate;
• l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di evitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare;
• non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville, giardini pubblici;
• le attività dei servizi alla persona consentiti debbono svolgersi nel rigoroso rispetto delle linee guida già adottate, considerato che l’andamento epidemiologico nell’ambito regionale evidenzia un graduale ma evidente decremento delle positività al SARS-CoV-2;
• le specifiche linee guida debbono essere rigorosamente rispettate anche per le attività di asporto e consegna a domicilio, quest’ultima particolarmente consigliata e per le attività delle strutture ricettive;
ASSUNTO quali specifiche ulteriori valutazioni il parere del 10 aprile 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid-19 e Prevenzione e Veterinaria che rilevano che:
• l’incidenza regionale calcolata a partire dai dati notificati alla Protezione Civile da giovedì 1 aprile a giovedì 8 aprile risulta pari a 238 per 100.000; le province con tasso di incidenza significativamente superiore a 250 sono quella di Cuneo (295.2) e di Torino (259.4);
• la valutazione della probabilità di diffusione risulta bassa, per la riduzione dell’incidenza e dei focolai nuovi e attivi; sono segnalate zero allerte; permane alta la valutazione di impatto sui servizi ospedalieri con conseguente classificazione complessiva di rischio che resta, come la settimana precedente, moderata. Il Piemonte, considerato il valore dell’Rt puntuale significativamente inferiore a 1 (scenario 1) e in presenza di incidenza superiore a 50 casi x 100.000 ma inferiore a 250, risulta classificato in area arancione;
• in Piemonte, al 10 aprile, si conferma il trend in riduzione del numero di nuove diagnosi di COVID-19: la variazione percentuale calcolata fra due periodi consecutivi di sette giorni (03.04 - 09.04 vs 27.03 - 2.04) è pari a -34.5%, tenendo conto del ritardo di notifica si stima pari a -32.9%. Tutte le province presentano un calo delle segnalazioni di casi confermati (Tabella 1) : VCO -52.6% (-202); Vercelli -49.7% (-239); Alessandria -48.9% (-535); Biella
• 38.4% (-124); Novara -35.5% (-370); Asti -35.1% (-248); Provincia TO -32.7% (-1584); Cuneo -30.6% (-676); Torino Città -28.7% (-728);
• il tasso di incidenza regionale settimanale calcolato sulle nuove diagnosi dei giorni 3 - 9 aprile è di 208.6 casi per 100.000; negli stessi sette giorni si registra un tasso di incidenza superiore a 250 nella provincia di Cuneo (261.6); la provincia di Torino (compresa la città) ha un tasso di incidenza di 226.9 (IC: 220.7 - 233.2) significativamente inferiore alla soglia di 250;
• l’analisi dell’andamento del tasso di incidenza calcolato giornalmente su base settimanale nella provincia di Cuneo (261.6 casi per 100.000 abitanti in data odierna) si presenta stabilmente decrescente e si stima che, con elevata probabilità, il suo valore dovrebbe mostrarsi sotto il valore soglia (250 per 100.000 abitanti) entro il 13 aprile;
• dall’esame di tali dati risulta pertanto indispensabile procedere a particolari misure di contenimento in questa specifica area geografica, proponendo pertanto quanto segue:
o Blocco totale di tutte le attività (zona rossa) per tutti i Comuni della provincia di Cuneo fino almeno al 13 aprile;
DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte tramite la Prefettura di Torino;
SENTITE le Associazioni di categoria;
INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;
SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
 

ORDINA

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure nazionali disposte, ferma restando l’applicabilità alla Regione Piemonte delle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1. alla provincia di Cuneo sono applicate le misure relative alla Zona rossa fino al 13 aprile compreso, con riserva di ulteriore proroga qualora si mantenga il superamento del parametro di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;
2. le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica” vigono per la sola provincia di Cuneo, in quanto siano vigenti le misure di cui al precedente punto 1);
3. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica” cessa i suoi effetti alla data del 13 aprile 2021 compreso, salva la eventuale proroga di cui al precedente punto 1);
4. si conferma che l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte” è prorogata al 30 aprile 2021;
5. dal 12 aprile 2021 le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rigoroso rispetto dell’articolo 26 e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma - con l’eccezione di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari - la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona - anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio - dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 27, comma 5, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
6. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
7. è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione;
8. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
9. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche - anche tramite apparecchi automatici - dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande che non svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;
10. dal 12 aprile 2021 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell’articolo 37 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
11. dal 12 aprile 2021 la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell’art. 37 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021; le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e con i limiti dell’articolo 37 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
12. dal 12 aprile 2021 le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 29 e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
13. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 28 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
14. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
15. l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
16. l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
17. in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
18. le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 - Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
19. l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
20. ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
21. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;
 

SI RACCOMANDA

ai Sindaci dei Comuni piemontesi di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.
Il presente decreto ha efficacia dal 12 aprile 2021 sino al 30 aprile 2021.
 

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
 

per l’on. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso


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