Ministero dell'interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

N. 333-A/ n. del protocollo                                                                                                                     Roma, data del protocollo

OGGETTO: COVID-19. Chiarimenti.
 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
[omissis]


Come noto, l’attuale emergenza epidemiologica ha reso necessario adottare nuove modalità di gestione del Personale della Polizia di Stato, così da poter contemperare la tutela della salute con le esigenze di efficiente funzionamento dell’Amministrazione.
In ordine agli istituti introdotti, sono stati posti a questa Direzione centrale numerosi quesiti per ottenere precisazioni e chiarimenti in ordine alle modalità applicative.
All’esito delle sessioni di video conferenze tenute, nel mese di dicembre scorso, con gli Uffici territoriali da questa Direzione centrale, unitamente alla Direzione centrale di sanità, in cui sono state tratteggiate la logica ispiratrice e le modalità di attuazione degli istituti volti alla gestione del Personale della Polizia di Stato, cosi da garantirne l’uniforme applicazione, nonché in relazione alle interlocuzioni avvenute medio tempore con i predetti Uffici, si ritiene utile mettere a fattor comune quanto già illustrato.
Per completezza di trattazione, si fa rinvio alla circolare n. 333-A/2020 del 12 febbraio 2021, con la quale si è dato conto delle intervenute proroghe dell’efficacia degli istituti di interesse, specificando anche le norme che, invece, non sono più applicabili dallo scorso 1° gennaio. Si precisa che, con la legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha convertito con modificazioni il decreto - legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. mille proroghe), gli articoli 87, commi 6 e 7, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, e 263 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, sono stati prorogati fino al 30 aprile 2021.
Inoltre, si richiama l’attenzione sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.P.C.M. 2 marzo 2021, contenente le disposizioni attuative delle misure di contenimento e gestione della diffusione del virus applicabili dal 6 marzo al 6 aprile 2021¹, e del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, contenente disposizioni in materia di assistenza ai figli minori valide fino al 30 giugno 2021.
Infine, si dà atto dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto - legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti a sostegno dei lavoratori connesse all'emergenza da COVID-19.

1. REGIME TRANSITORIO DELL’ART. 87, COMMI 6 E 7 D.L. N. 18/2020
a) Applicabilità dell’art. 87, commi 6 e 7 d.l. n. 18/2020 nel periodo compreso tra il 18 agosto e il 7 ottobre 2020.
Nel periodo compreso tra il 18 agosto e il 7 ottobre 2020, le forme di congedo straordinario speciale previste dai commi 6 e 7 dell’art. 87 d.l. n. 18/2020 non possono trovare applicazione, poiché in tale arco di tempo le predette disposizioni non erano vigenti, e la loro successiva reintroduzione non può considerarsi retroattiva. Pertanto, nel suddetto periodo trovano applicazione gli ordinari istituti di gestione del Personale.

2. LOGICA DELL’ALTERNANZA E DISCIPLINA DELLE ASSENZE
a) Articolazione del servizio a giorni alterni con presenza lavorativa di durata doppia (7-19 oppure 8-20), seguita dal riposo ricadente nel giorno immediatamente successivo. Modalità di contabilizzazione delle assenze effettuate a vario titolo nel giorno in cui è previsto il servizio in presenza in ufficio.
In relazione all’articolazione del servizio in c.d. doppio turno, le assenze a ogni titolo del personale devono essere conteggiate considerando due distinte giornate lavorative.
Atteso l’obbligo di assicurare il completamento dell’orario di 36 ore settimanali, senza sperequazioni tra i dipendenti, sull’intera giornata solare del dipendente impiegato secondo il c.d. doppio turno si farà ricorso ad una assenza legittima per ciascuno dei due turni svolti nella medesima giornata.
Ove l’assenza legittima riguardi soltanto uno dei due turni, sarà rinviabile al giorno seguente - compatibilmente con le esigenze di diradamento della presenza negli uffici - il “completamento” dell’orario di servizio non svolto. Ove ciò non sia possibile, il dipendente dovrà coprire il secondo turno con un altro istituto che ne legittimi l’assenza.
 

b) Articolazione del servizio a giorni alterni con presenza lavorativa di durata doppia ed istituto dei riposi giornalieri cd. “per allattamento” (artt. 39 e 40 d.lgs. n. 151/2001). Compatibilità e modalità di riduzione delle ore di lavoro giornaliero.
Il regime di articolazione del servizio a giorni alterni è compatibile con l’impiego del personale che fruisce dei permessi giornalieri ex d.lgs n. 151/2001, fermo restando che la riduzione delle ore di lavoro deve essere riferita, per ciascun figlio, a ogni singolo turno (pertanto potranno essere concesse fino a 4 ore di riposo).

3. LAVORO AGILE
a) Possibilità di collocare in lavoro agile, senza la relativa domanda, il personale che si trovi nelle condizioni di applicazione dell’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020.

Nell’ambito delle modalità di organizzazione del lavoro, il ricorso all’istituto della dispensa temporanea dalla presenza in servizio, contemplato dall’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020, è previsto, in subordine, nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla modalità di lavoro agile, così come declinato, da ultimo, nella circolare del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza n. 14277 del 27 ottobre 2020.
In linea generale, nei casi in cui il dipendente fruisca della dispensa temporanea, a fronte del già intervenuto parere del sanitario, non gli è preclusa la possibilità di ottenere l’accesso allo smart working. Restano ferme le linee guida per l’applicazione del lavoro agile (circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 3820 del 13 marzo 2020), inclusa la necessità della domanda del dipendente, ricordandosi qui anche che non trovano applicazione l’art. 3, comma 1, lett. b) e l’art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, nella sola parte in cui prevedono per i dipendenti posti in quarantena o isolamento l’obbligo di “svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti'' (cosicché è senz’altro possibile richiedere anche al Personale della Polizia di Stato "lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale ”).
 

b) Possibilità di collocare in lavoro agile, senza la relativa domanda, il personale che si trovi nelle condizioni di applicazione dell’art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020.
La circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 15121 dell’11 novembre 2020 ha previsto l’applicabilità del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 (efficace fino al 30 aprile 2021) anche al personale della Polizia di Stato.
Pertanto, salvo il caso di “malattia”, coloro che si trovino nella condizione di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (situazioni speculari a quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo e contemplate dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione) sono posti in lavoro agile pur in assenza della relativa domanda.


c) Possibilità di collocare in lavoro agile il personale che risulta “positivo” al tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2, ma che non presenta alcuna sintomatologia.
Secondo le disposizioni impartite dalla Direzione centrale di sanità agli Uffici sanitari, la positività al virus SARS-CoV-2, pur in assenza di sintomatologia da COVID- 19, costituisce una condizione di “malattia”, che non consente di collocare in smart working il dipendente positivo, anche se asintomatico.
 

d) Possibilità di recuperare le ore di permesso breve richieste a norma dell’art. 7 d.P.R n. 39/2018 durante le giornate in cui l’attività lavorativa è svolta in modalità agile.
Il dipendente in smart working, essendo in servizio, ben può chiedere di fruire di permessi brevi ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 39/2018, con recupero delle relative ore il giorno stesso o in altre giornate individuate, more solito, dal dirigente.
Analogamente, le ore di permesso breve fruite quando la prestazione viene effettuata in presenza devono essere recuperate nella stessa o in altre giornate individuate, more solito, dal dirigente.

4. LAVORATORI FRAGILI
a) Istituti applicabili ai “lavoratori fragili”.

Nel caso di dipendente avente nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità o immunodepressa, è possibile prevedere l’accesso al lavoro in modalità agile secondo le circolari in materia oppure, qualora ciò non sia praticabile, fare ricorso all’istituto della dispensa dalla presenza in servizio a nonna dell’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020, in base alle disposizioni vigenti.
Con riferimento ai “lavoratori fragili”², il comma 2-bis dell’art. 26 d.l. n.18/2020, applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici, in vigore sino al 28 febbraio 2021, è stato prorogato dal d.l. n. 41 del 2021 fino al 30 giugno 2021, e stabilisce che essi svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Il d.l. n. 41 del 2021 ha inoltre stabilito che anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore dello stesso deve essere applicata la disciplina di cui all’art. 26, comma 2-bis, d.L n. 18/2020.
Per la gestione dell’eventuale assenza del dipendente che si trovi nelle condizioni di fragilità sopradescritte, qualora ovviamente non sia possibile in alcun modo adibirlo al lavoro agile, il dirigente dell’ufficio di appartenenza potrà fare ricorso al citato istituto della dispensa dalla presenza in servizio³.

5. CONGEDO STRAORDINARIO SPECIALE FA'ART. 87, COMMA 6, D.L. N. 18/2020
a) Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente nel caso di “convivente asintomatico” individuato come contatto stretto in attesa di accertamenti per la ricerca del virus (“caso 1” della circolare della Direzione centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre 2020).

In questa situazione il dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in presenza, non essendo previsto alcun accertamento medico legale. Ad ogni modo, può essere valutata la possibilità dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile oppure, qualora ciò non sia praticabile, al dipendente può essere applicato l’istituto disciplinato dall’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020, come previsto dalla circolare del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 15121 dell’11 novembre 2020⁴.
 

b) Necessità del parere del medico per l’applicazione dell’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020 in relazione ai casi contemplati dalla circolare della Direzione centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre 2020.
La circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 15121 del 11 novembre 2020 individua tre ipotesi (casi 1,2,3) di applicazione della dispensa temporanea dalla presenza in servizio riconducibili alla casistica contemplata dalla circolare della Direzione centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre 2020.
Nei tre casi richiamati, il parere del sanitario della Polizia di Stato è da considerarsi implicito, attesi il contenuto e il senso complessivo della circolare n. 14924 del 22 ottobre 2020.
E comunque utile rammentare che, in generale, ai sensi della circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 4164 del 19 marzo 2020, l’individuazione del personale da dispensare è effettuata dai medici della Polizia di Stato “zn costante raccordo e anche su segnalazione dei dirigenti degli Uffici, Istituti e Reparti”.
 

c) Regime giuridico applicabile all’istituto previsto dall’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020.
La dispensa temporanea dalla presenza in servizio costituisce una forma speciale di congedo straordinario, per esplicita previsione dell’articolo 87, comma 6, nella parte in cui prevede che è disposta “ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”, di cui si esclude esplicitamente solo il computo dei giorni nel tetto massimo previsto dal terzo comma dello stesso art. 37.
Ne consegue l’applicabilità del regime giuridico del congedo straordinario, incluso l’assorbimento delle giornate di riposo settimanale e festivo nell’arco temporale della dispensa.

6. CONGEDO STRAORDINARIO SPECIALE EX ART. 87, COMMA 7, D.L. N. 18/2020
a) Regime giuridico applicabile all’istituto previsto dall’art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020.

L’istituto previsto dall’art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020, benché costituisca “servizio prestato a tutti gli effetti di legge”, è espressamente individuato dalla legge, con il letterale riferimento all’art. 37 d.P.R. n. 3/1957 (di cui si esclude esplicitamente solo il computo dei giorni nel tetto massimo previsto), come una figura di congedo straordinario, seppur speciale, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, incluso l’assorbimento delle giornate di riposo settimanale e festivo.
 

b) Spettanza del compenso per lavoro straordinario, ove il dipendente sia nelle due condizioni previste dall’art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020 per le quali è previsto il lavoro agile (quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva).
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working non prevede in alcun caso la prestazione di lavoro straordinario, secondo quanto previsto dalle linee guida per l’applicazione del lavoro agile (circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 3820 del 13 marzo 2020).

7. CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA FIGLI MINORI
a) Periodo di vigenza delle disposizioni di cui all’art. 25 d.l. n. 18/2020 e regime giuridico applicabile.

Lo speciale congedo “scuole chiuse” si è aggiunto al normale congedo parentale previsto dall’art. 32 d.lgs. n. 151/2001, configurandosi pertanto come analoga fattispecie, da cui deriva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 34, comma 5, del citato decreto legislativo secondo cui “/periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità...”.
La totale assimilazione al congedo parentale, ribadita anche dall’INPS (messaggi n. 1621 del 15 aprile 2020 e n. 2968 del 27 luglio 2020), comporta che i giorni di riposo e i festivi si computino nella fruizione dello stesso.
Tale istituto ha trovato applicazione dal 5 marzo al 31 agosto 2020.
 

b) Periodo massimo di congedo ex art. 25 d.l. n. 18/2020 fruibile da ciascun genitore dipendente.
La normativa prevedeva la possibilità di astenersi dall’attività lavorativa per un periodo massimo complessivo di trenta giorni, continuativi o frazionati, in via alternata con l’altro genitore.


c) Assistenza ai figli minori per didattica a distanza, malattia o quarantena ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 30/2021.
L’art. 2 d.l. n. 30/2021, ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti che siano genitori di figli conviventi minori di 16 anni di svolgere, alternativamente all’altro genitore, la prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo di tempo pari o inferiore alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, della malattia del figlio da COVID-19⁵ oppure della quarantena dello stesso per contatti stretti, ovunque avvenuti, con soggetti positivi⁶.
Nel caso in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni 14 può assentarsi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla didattica a distanza o alla malattia o alla quarantena del minore, percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione. Tale indennità è calcolata secondo le disposizioni dell’art. 23 d.lgs. n. 151/2001 e i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa.
La medesima disposizione si applica ai genitori di figli con disabilità grave di cui all’art. 3 1. n. 104/1992 (accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, 1. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o che siano ospitati da centri diurni assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.
Coloro che dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021 abbiano usufruito di giorni di congedo parentale ex artt. 32 e 33 d.lgs. n. 151/2001 per i periodi di sospensione dell’attività didattica dei figli conviventi minori di anni 14 oppure per la durata della malattia da COVID-19 o della quarantena dei medesimi, possono chiederne la conversione in questo speciale congedo indennizzato al 50%.
Se il figlio convivente ha un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, il genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, senza retribuzione né indennità né contribuzione figurativa.
L’art. 2 d.l. n. 30/2021 ha, inoltre, previsto la possibilità per alcune categorie di lavoratori, tra cui il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19, di scegliere, alternativamente alle suddette forme di tutela e congedo, la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby - sitting nel limite massimo di 100 euro a settimana, per figli conviventi minori di anni 14 che si trovino in didattica a distanza, in malattia da COVID-19 oppure in quarantena. Tale beneficio può essere ottenuto direttamente dal dipendente tramite libretto famiglia dell’INPS, sempre che l’altro genitore non acceda ad altre tutele o al congedo previsto dallo stesso art. 2.
Per i giorni in cui l’altro genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce delle forme di congedo previste dal menzionato art. 2, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, il dipendente non può fruire dello stesso congedo nè del bonus baby - sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure.
Le disposizioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 30/2021 sono valide dal 13 marzo al 30 giugno 2021⁷.
 

d) Cumulabilità del congedo speciale, ex art. 25 d.l. n. 18/2020 oppure ex art. 21- bis d.l. n. 104/2020, con l’ordinario congedo parentale.
Le forme speciali di congedo previste dalla normativa d’emergenza si aggiungono all’ordinario congedo parentale, laddove ne ricorrano i presupposti applicativi.
 

e) Alternatività degli speciali congedi previsti dalla normativa emergenziale rispetto al congedo straordinario per gravi motivi, in relazione alla necessità di accudimento dei figli minori legata alla chiusura delle scuole e/o alla quarantena dei figli e/o alla didattica a distanza.
È affidata al dirigente la valutazione dei presupposti per l’eventuale applicazione del congedo straordinario per gravi motivi in alternativa agli speciali congedi “parentali” previsti dalla normativa emergenziale, in relazione alla peculiare situazione che può essere rappresentata dall’interessato, trattandosi di istituti volti a disciplinare situazioni diverse.
Con la presente circolare si intendono riscontrate tutte le note, pervenute a questa Direzione centrale, con le quali sono stati posti quesiti relativi agli argomenti sopra esposti.

 

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¹ Solo l’art. 7 del citato d.P.C.M., riguardante le disposizioni applicabili nelle “zone bianche”, è entrato in vigore a partire dal 3 marzo 2021.

² Secondo l'art. 26, comma 2, d.l. n. 18/2020 sono considerati lavoratori fragili "i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o svolgimento delle terapie salvavita”.

³ Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2020, l’art. 39 d.l. n. 18/2020 prevedeva il diritto dei lavoratori disabili o dipendenti immunodepressi, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità oppure immunodepressa, a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile; non è stato poi prorogato e, pertanto, dal 1° gennaio 2021 non è più applicabile.
Con riferimento, invece, alla categoria più ampia dei “lavoratori fragili”, il comma 2-bis dell’art. 26 d.l. n. 18/2020, era stato prorogato dalla legge di bilancio (legge n. 178/2020) fino al 28 febbraio 2021; il nuovo decreto legge c.d. Sostegno ne ha previsto la validità fino al 30 giugno 2021 senza soluzione di continuità. Si aggiunga che, sia l’art. 5, comma 4, lett. b), del d.P.C.M. 14 gennaio 2021, valido fino al 5 marzo 2021, sia l’art. 6, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 2 marzo 2021, valido dal 6 marzo al 6 aprile 2021, hanno previsto che nelle pubbliche amministrazioni, i dirigenti adottino di norma nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e lo svolgimento di attività di formazione professionale.
⁴ Fino al 31 dicembre 2020, ove il convivente asintomatico summenzionato fosse stato il figlio infra sedicenne posto in quarantena per contatti diretti all’interno del plesso scolastico o di altri luoghi previsti dalla normativa, il genitore dipendente avrebbe potuto:
- accedere al lavoro in modalità agile, quando ve ne fossero state le condizioni e a domanda, a norma dall’art. 21-biss d.l. n. 104/2020;
- usufruire del congedo previsto dall’art. 21 -bis d.l. n. 104/2020 (con indennità al 50% fino a 14 anni e senza indennità da 14 a 16);
- essere destinatario, previa valutazione del dirigente dell’ufficio, della dispensa temporanea dal servizio ex art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020.
Poiché l’art. 21 -bis d.l. n. 104/2020 non è stato prorogato, dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021 il caso specifico del figlio convivente posto in quarantena per contatto stretto con soggetto positivo al virus SARS- CoV-2 rientrava nel generico concetto di “convivente” e, pertanto, al genitore poteva essere applicata la regola generale sopra esposta. In ordine alla normativa attualmente vigente in materia, si rinvia al paragrafo 7.c).

Il caso di malattia del figlio convivente rientra nell’ipotesi n. 4 della circolare della Direzione centrale di sanità 14924 del 22 ottobre 2020; dunque, in tale evenienza il genitore-dipendente viene collocato in quarantena ex art. 87 comma 7 d.l. n. 18/2020 e posto in lavoro agile.
Se il figlio convivente viene posto in quarantena dall’autorità sanitaria, si rientra nelle ipotesi previste dai casi n. 1, n. 2 e n. 3 della Circolare della Direzione centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre 2020 e, mutuando quanto disposto con riferimento all’art. 21-bis d.l. n. 104/2020 dalla Circolare del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 15121 dell’11 novembre 2020 per poterlo applicare alla nuova normativa di assistenza ai figli minori, il genitore - dipendente convivente di figlio asintomatico posto in quarantena avrà la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile oppure di assentarsi, qualora lo smart working non sia possibile, con indennità al 50% se il figlio è minore di 14 anni o senza indennità se ha tra i 14 e i 16 anni (come previsto dall’art. 2 d.l. n. 30/2021), oltre alla possibilità di essere posto, previa valutazione del dirigente dell’ufficio, in dispensa temporanea ex art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020. Negli altri due casi (figlio convivente, posto in quarantena, ma sintomatico e in attesa di effettuare il tampone), il genitore è posto in dispensa temporanea.

Con la ripresa dell’attività scolastica a settembre 2020, prima con l'art. 5 d.l. n. 111/2020 (successivamente abrogato) e poi con l'art. 21-bis d.l. n. 104/2020, era stato previsto:
- il diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di 16 anni posti in quarantena con provvedimento dell’Autorità sanitaria, oppure che devono svolgere attività didattica a distanza;
- nel caso di impossibilità di rendere la prestazione lavorativa in smart working, la fruizione di un congedo speciale retribuito con un’indennità pari al 50% dello stipendio nel caso di minore di anni 14 o senza indennità per minore di età compresa tra 14 e 16 anni.
Tale istituto è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2020.
Come il precedente congedo “scuole chiuse”, questo istituto si aggiunge al normale congedo parentale, configurandosi come analoga fattispecie e prevedendo l’applicazione del medesimo regime giuridico.
Si precisa che, l'art. 5, comma 4, lett. b) del d.P.C.M. 14 gennaio 2021, valido fino al 5 marzo 2021 aveva previsto che i dirigenti adottassero nei confronti dei destinatari dell’art. 21-bis d.l. n. 104/2020 ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e lo svolgimento di attività di formazione professionale. L’art. 6, comma 3, lett. b) del d.P.C.M. 2 marzo 2021, valido dal 6 marzo al 6 aprile 2021, con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni, ha stabilito che i dirigenti adottano nei confronti dei destinatari dell’art. 21-bis d.l. n. 104/2020 (ormai non più in vigore) ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e lo svolgimento di attività di formazione professionale.


 

IL DIRETTORE CENTRALE
Scandone