Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N. 333-A/ Roma, data del protocollo
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori aggiornamenti.
ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
[omissis]
Al fine di attualizzare il quadro complessivo delle indicazioni fornite, in particolare con le circolari n. 13708 del 16 ottobre e n. 14277 del 27 ottobre 2020, rispetto alla continua evoluzione dell’assetto normativo, si rende necessario impartire ulteriori disposizioni.
In primo luogo, si segnala l’avvenuta pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 268 del 28 ottobre 2020, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020: le relative disposizioni sono applicabili a decorrere dal 12 novembre p.v.
In secondo luogo, il quadro legislativo esplicato in seno al punto 3., lettera b), della predetta circolare del 16 ottobre u.s. è andato incontro ad alcune modificazioni, apportate sia dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29 ottobre u.s., sia dall’articolo 13 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, in vigore dallo stesso 9 novembre u.s., in relazione alle esigenze poste dal rispetto dei contorni che definiscono l’istruzione obbligatoria nell’ordinamento vigente.
Pertanto, il diritto di accesso al c.d. lavoro agile di cui alla circolare n. 3820 del 13 marzo 2020 spetta al dipendente genitore di figlio convivente minore di 16 anni (e non più soltanto ove minore di 14 anni) e, inoltre, anche nel caso in cui ne sia “stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza” (e non più soltanto in caso di collocamento in quarantena per contatti con casi positivi verificatisi “all’interno del plesso scolastico ” e nelle altre note situazioni specificamente individuate).
Novità riguardano anche il caso in cui l’Ufficio ritenga sussistere incompatibilità tra le caratteristiche della prestazione del singolo dipendente e la modalità agile del suo espletamento; infatti:
■ anche in relazione ai casi in cui “sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza” del figlio convivente minore di 14 anni (e non più soltanto qualora il figlio sia stato posto in quarantena per “contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”), è confermata la già prevista e illustrata forma speciale di congedo straordinario remunerata con indennità pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa;
■ in relazione ai casi in cui identiche situazioni riguardino figli di età compresa tra 14 e 16 anni, è ora previsto il “diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
Il poi sopraggiunto citato decreto-legge n. 149 del 2020, con riferimento alle sole aree del Territorio nazionale che risultino qualificate, da apposite ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, come zone “rosse” (livello di rischio “alto” con scenario “di tipo 4”), in cui vige la sospensione dell’attività didattica in presenza, interviene ancora sulla predetta forma speciale di congedo straordinario remunerata con indennità pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa: mantenendone fermo il regime giuridico sotto ogni altro aspetto, a far data dallo stesso 9 novembre u.s. ne estende l’accesso sia ai genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado, prescindendosi dunque dall’età, sia ai genitori di figli con disabilità grave, prescindendosi dall’ordine e grado della scuola frequentata e con equiparazione ad essa dei centri diurni a carattere assistenziale che vadano incontro a chiusura.
In terzo luogo, si segnala che, stante l’evoluzione dell’emergenza sanitaria occorsa negli ultimi giorni, caratterizzata dalla significativa recrudescenza dei contagi e già postasi all’origine di ulteriori evoluzioni dell’assetto normativo¹, occorre ora includere anche il Personale della Polizia di Stato nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, primo periodo (oltre che terzo)², del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020.
Pertanto, a decorrere sempre dal 12 novembre p.v., il dipendente che, secondo la normativa nazionale e le connesse già diffuse disposizioni applicative³, sia posto o già si trovi collocato in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario, o sia genitore di figlio convivente minore di 16 anni ristretto nel domicilio in quanto posto in quarantena per contatti con casi positivi verificatisi “all’interno del plesso scolastico" e nelle altre note situazioni specificamente individuate o destinatario degli effetti di provvedimenti di "sospensione dell’attività didattica in presenza’", accederà alla modalità agile di svolgimento della rispettiva prestazione lavorativa.
All’eventuale sopraggiungere della condizione certificata di malattia, ovviamente, al predetto dipendente spetta il collocamento nel relativo congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, con esclusione di ogni prestazione lavorativa, ancorché in modalità agile.
Resta fermo che il dipendente la cui prestazione lavorativa sia ritenuta dall’ufficio obiettivamente incompatibile con l’espletamento in modalità agile sarà posto in congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, immutata rimanendo l’efficacia dell’obbligo di permanenza domiciliare per tutta la durata della quarantena o dell’isolamento⁴.
Infine, si precisa che la casistica delle ipotesi di convivenza del dipendente con persone a vario titolo di interesse sul piano epidemiologico, dettagliatamente delineata e disciplinata dalla circolare della Direzione centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre u.s. mediante apposita tabella, deve essere ricondotta al sistema delle speciali assenze ad oggi previste nei termini seguenti:
- il caso 1. (convivente asintomatico in attesa di accertamenti che abbia avuto “contatto stretto” con un terzo) può rientrare nell’alveo del congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020;
- i casi 2. e 3. (rispettivamente: convivente in attesa di accertamenti con manifestazioni cliniche compatibili con COVID-19; convivente in attesa di accertamenti e con manifestazioni cliniche compatibili con COVID-19 che abbia avuto “contatto stretto” con un terzo) rientrano nell’alveo dello stesso congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 6;
- il caso 4. (soggetto positivo) è, invece, riconducibile al congedo straordinario speciale di cui al successivo comma 7 dello stesso articolo 87.
Nella certezza di poter fare saldo affidamento, ancora una volta, sul sostegno, sensibile e responsabile, che le OO.SS. da tempo continuano a garantire, e confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare e assicurarne puntuale applicazione.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli
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¹ Si allude, da ultimo, proprio al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, applicabile dal 6 novembre u.s. (che, per il resto, non reca innovazioni direttamente pertinenti alla materia della gestione del personale), illustrato da apposita circolare del Gabinetto del Ministro dell’interno n. 69277 del 7 novembre u.s.
² Tali due disposizioni prevedono, rispettivamente, che:
- “Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile";
- “In ogni caso, si applica il comma 5, dell’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126", disposizione che espressamente include nel beneficio uno solo degli eventualmente due genitori conviventi con il figlio, oppure a entrambi, ma non negli stessi giorni, e comunque mai allorché l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa o la svolga, nel singolo giorno, in modalità agile, soggiungendo un’eccezione per il “genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure" di cui all’intero articolo 21-bis stesso.
Continuano, invece, a non trovare applicazione le disposizioni del secondo periodo dello stesso articolo 4, comma 2, oltre che del precedente articolo 3, comma 1, lettera b), nella sola parte in cui prevedono, per i dipendenti posti in quarantena o isolamento (cosi come, peraltro, per i cc.dd. lavoratori fragili), l’obbligo di “svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti" (cosicché è senz’altro possibile richiedere anche al Personale della Polizia di Stato “lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale”).
³ Si allude alle circolari della Direzione centrale di sanità nn. 14074 del 13 ottobre u.s. e 14924 del 22 ottobre u.s.; si veda, altresì, la circolare della Direzione centrale di sanità n. 15823 del 2 novembre u.s.
⁴ Qualora, invece, tale incompatibilità riguardi dipendenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dalle recenti sopravvenienze normative già richiamate, troverebbero applicazione le ulteriori due tipologie speciali di assenza ivi previste e sopra illustrate.