Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio
- Ufficio procedimenti disciplinari
Il Direttore Generale

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 14 contenente disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti contenenti disposizioni sul lavoro agile applicabili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e, in particolare, l’articolo 22 che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017 con il quale, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali;
VISTO il proprio precedente decreto n. 97 del 25 marzo 2019 che disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 87 relativo alle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l’articolo 263 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;
VISTA la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto nella medesima data;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020;
VISTO l’accordo del 30 luglio 2020 sulle “Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il proprio decreto n.61 del 13 marzo 2020, come modificato dal successivo decreto n.71 del 27 marzo 2020, di individuazione, ai sensi delle disposizioni nazionali e interne sopra citate, le attività indifferibili da rendere in presenza, di competenza di questa Direzione generale;
VISTO il decreto del Segretario generale n. 120 del 7 agosto 2020;
VISTO il proprio decreto n. 188 del 15 settembre 2020 di attuazione del citato decreto per la Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 che, nel recare misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, all’articolo 3, comma 3, prevede che nelle pubbliche amministrazioni sia incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;
VISTO il decreto del Segretario generale n.142 del 16 ottobre 2020 di incentivazione del lavoro agile, in attuazione all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Segretario generale n.143 del 16 ottobre 2020, con il quale è stato incentivato il lavoro agile, in attuazione all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e nelle more dell’adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione ivi previsti;
VISTO il proprio precedente decreto n.221 del 16 ottobre 2020, con il quale è stata data applicazione, nell’ambito della Direzione generale, al citato decreto del Segretario generale n. 143;
VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, con il quale sono state individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l’applicazione del lavoro agile;
VISTO il decreto del Segretario generale n.146 del 26 ottobre 2020 diretto ad incentivare il lavoro agile, anche oltre i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del proprio decreto n.143 del 16 ottobre 2020, in attuazione delle recenti disposizioni normative adottate in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica;
VISTO il proprio precedente decreto n. 226 del 28 ottobre 2020, con il quale è stata data applicazione, nell’ambito della Direzione generale, al citato decreto del Segretario generale n. 146;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 2020 ed, in particolare, l’articolo 3, comma 4, lettera i), in base alla quale i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
VISTO i propri precedenti decreti n.268 del 24 novembre 2020, n. 276 del 9 dicembre 2020 e n. 9 del 20 gennaio 2021 e n. 67 del 9 marzo 2021 con i quali, in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citati e dei decreti del Segretario Generale, l’efficacia delle disposizioni del precedente decreto n. 226 del 28 ottobre 2020 è stata prorogata fino al 6 aprile 2021;
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalle Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ed, in particolare, l’articolo 19 in base al quale i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1, tra le quali, al punto 32, è richiamato l’articolo 263, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ed, in particolare, l’articolo 6, comma 2, secondo cui, in continuità con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021, le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ed, in particolare, l’articolo 1 in base al quale le misure di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, si applicano dal 7 aprile al 30 aprile 2021;
RITENUTO di dare attuazione al citato decreto del Segretario generale n.7 del 7 aprile 2021 per i dipendenti della Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari;
RITENUTO altresì, in relazione alle attuali esigenze del servizio, di adeguare le misure organizzative definite con proprio decreto n. 226 del 28 ottobre 2020;
INFORMATE le organizzazioni sindacali;
 

DECRETA


Articolo 1
(Incentivazione del lavoro agile)

1. La Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari continua a garantire le percentuali più elevate possibili di lavoro agile per le attività compatibili con tale modalità lavorativa, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dal decreto legge 1 aprile 2021, n.44, che ha prorogato l’efficacia delle disposizioni del citato DPCM fino al 30 aprile 2021, nonché dal Decreto del Segretario generale n. 54 del 7 aprile 2021, adeguando a tal fine l’organizzazione dei propri uffici per garantire la continuità del servizio.


Articolo 2
(Modalità organizzative)

1. A garanzia della funzionalità delle sedi, sono individuate le seguenti attività che devono essere svolte in presenza, assicurate con gli indicati contingenti minimi di personale per ciascuna giornata lavorativa, mediante ricorso alle misure di flessibilità dell’orario di lavoro previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, secondo modalità concordate tra i dirigenti preposti ai predetti servizi e i dipendenti interessati:
• Segreteria Direzione generale: un dipendente
• Portinerie: due dipendenti per turno per la sede di via Veneto, due dipendenti per turno per la sede di via Flavia, due dipendenti per turno per la sede di via Fornovo, in modo da garantire il regolare presidio di ciascun accesso, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e delle regole dettate dal Documento di valutazione dei rischi, aggiornato sulla base dell’evoluzione della crisi sanitaria in atto
• Ufficio del consegnatario: un dipendente, addetto alla verifica della quotidiana esecuzione dei contratti di manutenzione e di pulizia delle sedi, nonché alla gestione dei fornitori di beni e servizi
• Servizio automobilistico: tre autisti disponibili con le rispettive autovetture
• Servizio postale: un dipendente, per ciascuna delle sedi di via Flavia e di via Fornovo, per il ritiro e la partenza della corrispondenza cartacea
• Servizio di custodia: assicurato con le ordinarie modalità e con reperibilità secondo i turni.
2. I dipendenti assegnati ai servizi di cui al comma 1, per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa non è svolta in presenza, sono impegnati in altre attività lavorative, corrispondenti al profilo professionale rivestito, anche in lavoro agile semplificato, ovvero in percorsi formativi
necessari per la valorizzazione professionale, con partecipazione da remoto.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1 e nel rispetto delle linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 luglio 2020, sottoscritto con le Organizzazioni sindacali, i dirigenti assicurano la propria presenza in sede, di norma, per due giorni alla settimana e programmano, organizzano e concordano con i propri collaboratori, secondo il criterio della rotazione, le attività da svolgere in sede, in modo tale da distribuire le presenze, in ciascuna giornata lavorativa, in ragione di non più di un dipendente per ciascuna stanza. Nell’esercizio della programmazione i dirigenti privilegiano, per lo svolgimento dell’attività in presenza, il personale che ne faccia volontariamente richiesta.
4. Il presente decreto è portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Direzione generale e pubblicato sulla intranet istituzionale.

Roma, 8 aprile 2021

Stefania Cresti