Categoria: Cassazione civile
Visite: 3479

Cassazione Civile, Sez. 6, 15 aprile 2021, n. 9929 - Imputabilità del periodo di malattia al periodo di infortunio


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 15/04/2021
 

Rilevato che:
la Corte di appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge nr. 92 del 2012 e, per l'effetto, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto;
avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione M.P., articolato in due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, la Coopservice Soc. Coop. P.A.;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio - ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ;

Considerato che:
con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - è dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.;
la parte ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare sull'accertamento di illegittimità del licenziamento fondato sulla deduzione di imputabilità della malattia all'infortunio, con applicazione della normativa collettiva che stabilisce la conservazione del posto fino a guarigione completa;
con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
il medesimo profilo (ovvero la questione già oggetto del primo motivo) è riproposto in termini di vizio di motivazione: l'omissione è riferita al «fatto» rappresentato dalla «imputabilità del periodo di malattia al periodo di infortunio»;
i due motivi meritano di essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione: essi sono infondati;
alla stregua delle deduzioni di parte ricorrente, il lavoratore avrebbe chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ponendo a fondamento della domanda, da un lato, il mancato superamento del periodo di comporto cd. «lungo» e, dall'altro, l'imputabilità della malattia all'infortunio sul lavoro, con conseguente applicazione della disciplina collettiva di conservazione del posto di lavoro sino a guarigione clinica avvenuta, senza limiti di durata massima;
ciò posto -in disparte rilievi di violazione degli oneri di deduzione e documentazione imposti dagli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod.proc.civ. (la parte narrativa degli atti introduttivi del giudizio ex art. 1, comma 51, legge nr. 92 del 2012 e quella del giudizio di appello sono riportate in via di mera sintesi; il contratto collettivo è depositato per estratto)- dal tenore della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha escluso il «prolungamento del periodo di comporto», osservando, al riguardo, come le parti collettive, nel prevedere un più favorevole periodo di conservazione del posto, avessero imposto al lavoratore un onere di certificazione e di comunicazione in favore della parte datoriale, non soddisfatto nel caso di specie;
tale passaggio decisionale è, poi, integrato dall'ulteriore argomentazione secondo cui non avrebbe avuto rilievo «l'inoltro della mera certificazione ordinaria di malattia [...], dalla quale non si evince la diagnosi, dovendosi ritenersi del tutto insufficiente la locuzione 'continuazione '[ ...]» (v. pag. 4, quinto capoverso della sentenza impugnata);
tale complessivo impianto motivazionale, a giudizio del Collegio, fonda, in modo coerente, il rigetto della domanda, in relazione ad ogni suo aspetto;
deve, in proposito, rammentarsi come il vizio di omessa pronuncia, per costante e risalente insegnamento di questa Corte, non ricorra affatto quando, pur mancando una specifica argomentazione in relazione ad un capo di domanda, sia comunque ravvisabile, in relazione allo stesso, una statuizione implicita di rigetto, desumibile dalla costruzione logico­ giuridica della sentenza. Quando cioè la decisione adottata - in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte- comporti necessariamente e logicamente il rigetto di quest'ultima, anche in difetto di una esplicita pronuncia (in argomento, ex plurimis, Cass. nr. 20718 del 2018; Cass.nr. 18491 del 2018; Cass.nr. 24155 del 2017; Cass. nr. 20311 del 2011; Cass. nr. 16788 del 2006);
nella fattispecie concreta, a fondamento del decisum, è posto, in definitiva, un giudizio di inidoneità (id est: di insufficienza) della documentazione (sanitaria) prodotta dal lavoratore a provare i fatti di causa;
all'evidenza, l'argomentazione è idonea a sorreggere il rigetto della domanda sia con riferimento alla prospettazione del diritto al comporto cd. «lungo» (domanda rimasta carente della dimostrazione dell'imputabilità della malattia al medesimo fattore eziopatogenetico) sia con riferimento alla deduzione della malattia quale evento eziologicamente collegato all'infortunio sul lavoro (domanda quest'ultima carente della dimostrazione del nesso di causalità tra infortunio e malattia);
il giudizio espresso dalla Corte distrettuale in ordine all' inefficacia probatoria della certificazione sanitaria versata in atti integra un accertamento di merito, non più sindacabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 ter cod.proc.civ., a tenore del quale il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme», come nell'ipotesi di causa (sulla applicabilità della disposizione di cui all'art. 348 ter cod.proc.civ. alla sentenza che definisce il procedimento di reclamo ex art.1 Legge Fornero, v., ex plurimis, Cass. nr. 23021 del 2014);
sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, dunque, complessivamente, rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;




P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.