PROTOCOLLO D’INTESA


TRA

 

La FILCTEM-CGIL con sede e domicilio fiscale in Roma, via Piemonte, 32, ***, legalmente rappresentata dal Segretario Generale, agli effetti del presente atto rappresentata, in virtù del Deliberato dell’Assemblea Generale del giorno 8 aprile 2019, da MARCO FALCINELLI, ***
La FEMCA CISL con sede e domicilio fiscale in Roma, Viale Somalia 1, ***, legalmente rappresentata dalla Segretaria Generale, agli effetti del presente atto rappresentata, in virtù del Verbale di elezione del Consiglio Generale del 20 luglio 2017, da NORA GAROFALO, ***
La UILTEC con sede e domicilio fiscale in ROMA, via PO, 162, *** legalmente rappresentata dal Segretario Generale PAOLO PIRANI ***

E

L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELL’ABRUZZO, di seguito denominata “ARTA Abruzzo”, con sede legale in Pescara, viale G. Marconi n. 49, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Avv. Maurizio Dionisio, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE BASILICATA, di seguito denominata “ARPAB”, con sede legale in Potenza, via della Fisica 18 C/D, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Avv. Antonio Tisci ***
L’AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E LA TUTELA DEL CLIMA DI BOLZANO, di seguito denominata “APPA Bolzano”, con sede in Bolzano, via Amba Alagi, 5, ***, legalmente rappresentata dal Direttore, Dott. Flavio Ruffini, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA, di seguito denominata “ARPACAL”, con sede e domicilio in Catanzaro Lido 88100, Via Lungomare snc, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Dott. Domenico Pappaterra, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA di seguito denominata “ARPAC”, con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Vicinale S. Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Avv. Luigi Stefano Sorvino, ***
L’AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA di seguito denominata “ARPAE”, con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Po 5, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Dott. Giuseppe Bortone, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA di seguito denominata “ARPA FVG”, con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD), via Cairoli n. 14, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Ing. Stellio Vatta, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO di seguito denominata “ARPA Lazio”, con sede e domicilio fiscale in Rieti, via Garibaldi n. 114, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Dott. Marco Lupo, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE, di seguito denominata “ARPAL”, con sede e domicilio fiscale in Genova, Via Bombrini 8, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Dott. Carlo Emanuele Pepe, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA, di seguito denominata “ARPA Lombardia”, con sede e domicilio fiscale in Milano (MI), via Rosellini 17, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Dott. Fabio Carella, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE di seguito denominata “ARPA Marche”, con sede e domicilio fiscale in Ancona, via Ruggeri 5, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale Dott. Giancarlo Marchetti, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE di seguito denominata “ARPA Molise”, con sede e domicilio fiscale in Campobasso, via U. Petrella n. 1, ***, legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario, Dr.ssa Antonella Lavalle, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE di seguito denominata “ARPA Piemonte”, con sede e domicilio fiscale in Torino, via Pio VII n. 9, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Ing. Angelo Robotto, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA, di seguito denominata “ARPA Puglia”, con sede legale in Bari, Corso Trieste 27, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Avv. Vito Bruno, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA, di seguito denominata “ARPAS”, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Contivecchi n. 7, 09122, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Ing. Alessandro Sanna, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA, di seguito denominata “ARPA Sicilia”, con sede legale in Palermo, via S. Lorenzo 312/G, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Dott. Francesco Carmelo Vazzana, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA di seguito denominata “ARPAT”, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Nicola Porpora 22, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Ing. Marcello Mossa Verre, ***
L’AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DI TRENTO, di seguito denominata “APPA Trento”, con sede e domicilio fiscale in Trento, piazza Vittoria 5, ***, legalmente rappresentata dal Direttore, Dott. Enrico Menapace, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UMBRIA, di seguito denominata “ARPA Umbria”, con sede e domicilio fiscale in Perugia, via Pievaiola 207/B-3, Loc. San Sisto, 06132, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Ing. Luca Proietti, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA VALLE D’AOSTA, di seguito denominata “ARPA Valle d’Aosta”, con sede e domicilio fiscale in Saint- Christophe (AO) Loc. La Maladière, Rue de La Maladière 48, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale, Dott. Igor Rubbo, ***
L’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL VENETO, di seguito denominata “ARPAV”, con sede legale in Via Ospedale Civile 24, Padova (PD), ***, legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, ***
L’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, ***, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente, Dott. Stefano Laporta, ***
 

PREMESSO CHE

• con l’art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la  competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, è stato istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM;
• con Decreto n.123 del 21/05/2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT dell’INFS e dell’ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;
• con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituto il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) del quale fanno parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;
• ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 132/2016, il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale e, alla lett. g), collabora con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale;
• l’art. 3, comma 2, della l. n. 132/2016 prevede che “ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l’ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica”;
• l’ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
• l’ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);
• FEMCA CISL, FILCTEM CGIL e UILTEC UIL, sono interessate alla cura degli aspetti ambientali - dentro e fuori i luoghi di produzione - e, in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante;
• è interesse dei sottoscrittori del Protocollo favorire tutte le azioni di miglioramento degli aspetti ambientali e diffondere le buone prassi di attività e collaborazione;
• è auspicabile, al fine della diffusione della cultura ambientale nei contesti produttivi un proficuo scambio di informazioni sugli aspetti ambientali tra le organizzazioni sindacali FILCTEM, FEMCA, UILTEC e il Sistema nazionale (ISPRA-ARPA/APPA);
• è utile creare le basi per un efficace e sinergico sistema di collaborazione - in particolare nel settore della formazione - che consenta una maggiore partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti alle iniziative di miglioramento dei livelli territoriali ambientali;
• di dover individuare con il presente Protocollo il quadro istituzionale per iniziative in grado di raggiungere gli obiettivi di cui ai punti precedenti.
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Protocollo d’intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula delle convenzioni operative di cui al successivo art. 3.
3. Per quanto non espressamente disposto dalle future convenzioni operative, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 2
Oggetto

1. Il presente Protocollo è finalizzato a favorire la collaborazione tra le parti per lo sviluppo di programmi e azioni nel settore della formazione e dell’informazione ambientale, attraverso l’unità organizzativa di ISPRA, competente per la formazione anche in raccordo con le articolazioni del SNPA, anche in collaborazione con soggetti del mondo universitario e della ricerca, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.
 

Art. 3
Strumenti per l’attuazione del Protocollo d’intesa

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di specifiche convenzioni operative, volte a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti.
2. Tali convenzioni, corredate da un eventuale allegato tecnico, disciplineranno i compiti, gli obiettivi, gli oneri, il trattamento dei dati personali, la tempistica e dovranno, in particolare, prevedere la redazione di un “disciplinare” sulle modalità di interlocuzione, anche tramite la consultazione speditiva delle strutture del SNPA e di ISPRA.
 

Art. 4
Non onerosità del Protocollo d’intesa

1. Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri economici per le Parti.
2. Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 5
Durata e decorrenza del Protocollo d’intesa

1. Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha una durata di tre anni a decorrere dalla predetta data.
 

Art. 6
Comitato di coordinamento

1. Le Parti si impegnano a costituire entro 30 giorni dalla stipula del presente protocollo, un Comitato di coordinamento, composto da membri appositamente individuati dai predetti Enti.
2. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale al fine di procedere alla conclusione delle convenzioni di cui precedente articolo 3.
3. La partecipazione al Comitato di coordinamento è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei propri componenti sono a carico dell’ente di appartenenza.
 

Art. 7
Recesso

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d’intesa con comunicazione scritta da effettuarsi con preavviso di almeno 30 giorni mediante Posta Elettronica Certificata - PEC.
 

Art. 8
Trattamento dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel d.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.
 

Art. 9
Domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d’intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: l’ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, le Agenzie presso le loro sedi legali e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC presso le loro sedi legali.
 

Art. 10
Obblighi delle Parti

1. Le attività oggetto del presente Protocollo d’intesa e degli strumenti attuativi, sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il personale impiegato.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.
3. In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoViD-19 nei luoghi di lavoro. 
 

Art. 11
Clausola di salvaguardia

1. Per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano il presente atto è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale.


fonte: filctemcgil.it