Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 21 dicembre 2020
Parti: Regione FVG e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, RSU
Settori: Edilizia, Edili, FVG
Fonte: filcacisl.it


Sommario:


Contratto integrativo di lavoro per gli operai edili dipendenti della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche per il triennio 2019-22.

Verbale di accordo
Premesso che:
• la Direzione centrale delle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, per il tramite del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione e del Servizio foreste e corpo forestale, esegue in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, lavori di manutenzione alle opere idraulico forestali e alla viabilità forestale, di riqualificazione ambientale, di gestione delle proprietà regionali dì interesse forestale; ‘
• al personale operaio dipendente impiegato in tali lavori si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'edilizia che prevede la soluzione di specifiche problematiche organizzative tramite la stipula di contratti integrativi territoriali;
• l'Amministrazione regionale intende rendere uniforme e trasparente il sistema di riconoscimento delle indennità integrative per gli operai dipendenti, in adesione e riferimento ai contratti integrativi provinciali;
Il giorno 21 dicembre 2020, in Udine, presso la sede della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche si sono incontrati: il Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche […], il Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione […], i rappresentanti delle OO.SS. […] (Filca Cisl F.V.G.), […] (Fillea Cgil), […] (Feneal Uil Udine).
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2025 del 22/11/2019, che autorizza il Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche alla stipulazione del nuovo contratto integrativo regionale di lavoro per le maestranze edili dipendenti, valido per il triennio 2019-22;
Viste le direttive per la stipula del contratto integrativo aziendale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9, di cui al dispositivo della delibera summenzionata, e gli obiettivi prefissati:
aggiornamento nella definizione di indennità speciali, quali l'incarico di guida del mezzo di trasporto, i lavori disagiati, ecc., anche in recepimento delle specifiche indennità e trattamenti già contenuti nei livelli contrattuali superiori;
valorizzazione della figura del caposquadra, quale rappresentante in cantiere del datore di lavoro nonché preposto alla sicurezza ed organizzazione della squadra;
valorizzazione della professionalità per l'accrescimento e miglioramento delle misure volte alla tutela della sicurezza dei lavoratori, con sperimentazione di un sistema premiante mirato principalmente a detto scopo;
eventuali altri aspetti tecnici che comportino rilievo economico;
Verificata la comune volontà delle parti di adeguare alla fattispecie aziendale quanto previsto dagli accordi provinciali, fatto salvo il mantenimento delle condizioni e degli accordi di migliore favore precedentemente raggiunti;
Constatata l'accresciuta esigenza di mobilita delle squadre operative sul territorio della Regione, in relazione alle competenze specifiche ed alle numerose attività svolte, ed il disagio per I lavoratori coinvolti nelle trasferte menzionate;
Considerata la collocazione territoriale prevalentemente montana dei lavori in amministrazione diretta, la distribuzione degli stessi e delle squadre operative;
Preso atto delle Aree di lavoro funzionale e delle Aree cuscinetto, già definite con precedente contratto integrativo aziendale che vengono aggiornate nelle perimetrazioni secondo l'allegato "A" al presente contratto e nelle medesime finalità;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 4. Indennità per lavori speciali disagiati
Considerate alcune particolari e rischiose mansioni svolte dagli stessi lavoratori sui cantieri del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione si stabilisce che:
a) Lavori in acqua, neve, fango o calcestruzzo fresco:
Sono considerati lavori speciali disagiati i lavori svolti con i piedi immersi nell'acqua, nella neve, nel fango e nel calcestruzzo fresco per una profondità pari o superiore a cm. 12 ed i lavori eseguiti a temperature esterne inferiori a -5° centigradi.
A questi lavoratori sarà dovuta una maggiorazione oraria pari al 16%.
b) Lavori speciali di disgaggio (con l'ausilio di tecniche alpinistiche):
Sono Considerati lavori speciali disagiati le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti e le opere di messa in sicurezza dei versanti ripidi quando, per le difficoltà ed i rischi insiti a tali operazioni, sia necessario ed indispensabile l'uso di funi ed imbracature.
A questi lavoratori sarà concessa una maggiorazione oraria pari al 16%.

Art. 5. Indennità per lavori in alta montagna
L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è cosi stabilita per tutti i dipendenti operai, indipendentemente dalla provincia di assegnazione:
- per lavori eseguiti nei cantieri raggiungibili con percorrenza anche lungo viabilità forestale, posti ad una altitudine tra i 750 ed i 1000 metri s.l.m: 8%.
- per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare e fino a 1.300 metri: 9%;
- per lavori eseguiti oltre i 1300 metri s.l.m.: 10%.
Le percentuali di cui sopra vengono conteggiate sulla retribuzione globale e cioè paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.
L'indennità per lavori in alta montagna non sarà corrisposta agli operai che risiedono nella stessa frazione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Art. 6. Indennità sostitutiva di mensa
L'importo lordo dell'indennità sostitutiva di mensa é fissato dalla normativa specifica vigente per il personale regionale.
L'indennità di mensa sarà riconosciuta anche se la squadra abbandona anticipatamente, dopo la consumazione del pasto, il lavoro per cause di impraticabilità del cantiere stesso (es. avverse condizioni meteo).

Art. 7. Indennità di guida
L'impegno e la responsabilità assunte dall'operaio addetto alla guida del mezzo dell'azienda, adibito al trasporto dei lavoratori, per recarsi in cantiere al di fuori dell'erario dì lavoro, vengono riconosciuti con l'indennità di € 10/giorno.

Art. 8. Indennità di caposquadra e preposto alla sicurezza
In ragione delle caratteristiche dei cantieri, spesso disagiati e lontani dalle vie di normale comunicazione nonché delle responsabilità che si assume il responsabile della squadra, nel ruolo di preposto alla sicurezza, viene confermato il trattamento già riconosciuto nel precedente contratto aziendale 2007 nella maggiorazione oraria pari al 20% con squadra composta da almeno 6 operai, incluso anche il caposquadra, ovvero pari al 10% con squadra composta fino a 5 operai.

Art. 9. Salute e sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2009 n. 81)
Al fine di migliorare ed accrescere una diffusa cultura della sicurezza, le parti si impegnano a sviluppare ulteriormente condizioni, metodi e strumenti atti a prevenire gli incidenti sul lavoro nonché la formazione in materia prevista dalla normativa.
Considerate le particolari condizioni operative in cui sono impegnati i lavoratori dipendenti del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione e del Servizio foreste e corpo forestale, si conferma esplicitamente quanto già contenuto nell'accordo integrativo 2004-2006 ed in particolare:
a) Responsabili alla formazione e prevenzione in materia di sicurezza.
In riferimento alla vastità del territorio regionale ed ai molteplici cantieri in cui il Servizio di prevenzione e protezione dell'azienda è impegnato, si concorda una particolare attenzione verso le attività del Servizio stesso, al fine di garantire la necessaria ed adeguata preparazione degli stessi lavoratori.
b) Visite e verifiche sui luoghi di lavoro (cantieri sicuri)
Constatata la comune volontà in merito ad un maggiore monitoraggio dei cantieri, al fine di promuovere misure idonee alla valutazione dei rischi, cercando allo stesso modo di mettere in atto azioni mirate a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, si conferma di riservare alle visite dei RLS un pacchetto di ore annuo pari a 88 complessive (denominato cantieri sicuri).

Art. 10. Anticipo trattamento economico di infortunio
Pure perseguendo un obiettivo di massima prevenzione e riduzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro, è comunque evidente che tali problematiche non potranno essere completamente eliminate. […]

Art. 12. Sistema premiante
Premesso che l’Azienda sta introducendo un sistema di controllo di gestione, che consentirà di valutare in modo strutturato le variabili relative a costi, qualità, tempo, gestione delle risorse umane e sicurezza dei cantieri, si intende promuovere la definizione di un sistema premiante, basato su obiettivi condivisi e predefiniti. In ottemperanza a quanto disposto con Delibera G.R. n. 2025 del 22 novembre 2019, il sistema premiante dovrà privilegiare gli obiettivi e i risultati ottenuti nel campo della sicurezza, in subordine quelli relativi alla qualità e all'efficienza produttiva. Per queste ragioni le parti costituiranno un gruppo di lavoro paritetico che, nei primi sei mesi del 2021, dovrà identificare i parametri per l'attribuzione dei premi, privilegiando il lavoro della squadra rispetto a quello del singolo lavoratore. Tale sistema premiante entrerà a regime entro l'attuale vigenza contrattuale.
Per il periodo di vigenza contrattuale, nelle more della predisposizione del sistema premiante, con separato accordo di durata annuale, sottoscritto entro il mese di gennaio (marzo per il 2021) con le rappresentanze sindacali, sono individuati i presupposti per la remunerazione di un premio per obiettivi al personale operaio assunto. Detto premio è strettamente collegato ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e ammonta a 90'000 € annui.
Gli obiettivi riguardano incrementi di produttività e qualità e sono sempre ispirati ai principi di sicurezza e di buona organizzazione del cantiere.
Il premio per obiettivi è riconosciuto per ogni mese nell'anno solare (in totale 12 quote annuali) e per frazione di mese, in relazione alle effettive giornate di prestazione lavorativa.
Il raggiungimento degli obiettivi è verificato mediante sopralluoghi trimestrali effettuati dall'azienda presso il cantiere, certificati con la stesura di un verbale, che viene sottoscritto anche dal caposquadra e comunicato alle RSU.
L'azienda liquida il premio mensile per obiettivi per il trimestre di riferimento sulla base della valutazione della verifica effettuata nel trimestre precedente.
Per il periodo intercorrente dalla data di vigenza del presente accordo (1 dicembre 2019) alla sottoscrizione dell'accordo annuale per l'anno 2020, le remunerazioni premiali sono riconosciute sulla base di una valutazione riferita all'indice degli infortuni denunciati per ciascuna squadra nel periodo per cui il premiale viene corrisposto rispetto alla media degli infortuni denunciati nei tre anni precedenti.