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Repubblica di San Marino
Decreto - legge 8 aprile 2021 n. 63
Disposizioni per un graduale allentamento delle misure di gestione dell’epidemia da COVID-19

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:
- tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
- vista l’Ordinanza n. 4-2020 - Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica - emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;
- al fine di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti - legge per consentire una riapertura progressiva in sicurezza contemperando altresì la necessità di supportare la tenuta del sistema sanitario e l’avanzamento della campagna vaccinale;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 6 aprile 2021;
Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
 

DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE DI GESTIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto - legge persegue l’obiettivo di limitare il numero dei nuovi contagi da COVID-19 e la contestuale pressione sull’attività ospedaliera fortemente compromessa, a supporto della tenuta del sistema sanitario e alla luce dell’avanzamento della campagna vaccinale. 2. Sono prorogate, ove non in contrasto con il presente decreto - legge, le misure del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58 e quelle in materia di ingresso a San Marino di cui all’articolo 6 del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26 sino alle ore 05.00 dell’1 maggio 2021 salvo diverse disposizioni contenute nei successivi articoli.
 

Art. 2
(Mobilità)

1. Gli spostamenti interni alla Repubblica di San Marino sono consentiti come segue:
a) tra le ore 05.00 e le ore 22.00 fino a domenica 18 aprile 2021 (inclusa);
b) tra le ore 05.00 e le ore 00.00 a partire da lunedì 19 aprile fino a domenica 25 aprile 2021 (inclusa);
c) a partire da lunedì 26 aprile 2021 non sono soggetti a restrizioni.
2. Fuori dagli orari di cui al comma 1, lettere a) e b), sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità. Salvo che per i motivi di cui al presente comma, il rientro al domicilio, abitazione o residenza deve avvenire in ogni caso entro gli orari di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26, gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato alto rischio epidemiologico (c.d. zone rosse e arancioni), sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.
4. Con riferimento al comma 3 e ferme restando le restrizioni vigenti fuori confine nonché il rispetto delle disposizioni di mobilità interna di cui ai commi 1 e 2, tra le situazioni di necessità rientrano, in ogni caso, gli spostamenti transfrontalieri:
a) per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé;
b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);
c) per la visita alle seconde case di proprietà;
d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
e) per l’acquisto di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.
5. Oltre alle motivazioni di cui ai commi 3 e 4, è ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni limitrofi in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico (c.d. zone gialle).
6. Il rispetto delle disposizioni del presente articolo è verificato dai Corpi di Polizia anche attraverso l’acquisizione di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.
7. Dal 12 aprile 2021 è consentito l’accesso ai parchi, alle piazze e ai parcheggi pubblici e privati fatto salvo il divieto di assembramento.
 

Art. 3
(Attività motoria e attività sportiva)

1. Il disposto dell’articolo 3 del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n. 62 è prorogato fino al 18 aprile 2021 (incluso).
2. Dal 19 aprile 2021 è consentita l’attività motoria, sportiva nonché tersicorea, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall’Allegato 1 del presente decreto - legge. L’obbligo del distanziamento interpersonale durante l’attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo.
3. Restano sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto come da elenco redatto dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese unitamente alla Segreteria di Stato con delega allo Sport. Per tali attività è comunque possibile svolgere allenamenti individuali, che garantiscano il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall’Allegato 1 del presente decreto - legge.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club nonché a tutti gli allievi/atleti che praticano attività tersicoree, motorie e sportive che partecipano a competizioni sportive di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale, esami e concorsi internazionali o italiani in precedenza programmati. Gli allenamenti devono essere svolti a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, salvo l’eventuale accompagnatore dell’atleta minore. Le federazioni sportive sono tenute ad inviare al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese l’elenco degli atleti interessati a svolgere l’attività agonistica nonché degli eventi in calendario.
5. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive fatta esclusione per le competizioni di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale in precedenza programmate purché senza la partecipazione del pubblico, salvo l’eventuale accompagnatore dell’atleta minore.
6. Le federazioni e società sportive devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
7. Le strutture sportive in gestione al CONS sono accessibili esclusivamente a utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi dalla data di efficacia del presente decreto - legge, salvo espressa deroga concessa dai competenti organi così come indicato da apposita circolare.
8. Per quanto attiene le palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza, è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale così come indicato nell’Allegato 1, fatta eccezione per i conviventi. L’ingresso all’interno degli spogliatoi è contingentato, secondo le prescrizioni di cui all’Allegato 1 del presente decreto - legge. È dato mandato al Dipartimento di Prevenzione ISS di verificare le strutture di cui sopra per quanto riguarda i requisiti e la funzionalità delle stesse ai fini dell’autorizzazione all’apertura e all’utilizzo delle docce. In caso di mancata applicazione di tali misure, le forze dell’ordine procedono con l'inibizione temporanea, fino a regolarizzazione della posizione, delle stesse attività.
9. L’utilizzo delle docce nelle strutture sportive pubbliche è consentito esclusivamente agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club che svolgono attività sportiva in preparazione o partecipazione a competizioni sportive di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale così come concesso dai precedenti commi 4 e 5.
 

Art. 4
(Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Le disposizioni dell’articolo 4 del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n. 62 per quanto compatibili sono prorogate all’11 aprile 2021 (incluso).
2. Dal 12 aprile 2021 al 18 aprile 2021 (incluso) ogni locale aperto al pubblico ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, ha l’obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 21.30 e di riapertura al pubblico non prima delle ore 05.00.
3. Dal 19 aprile 2021 al 25 aprile (incluso) le attività dei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite fino alle ore 23.00.
4. Dal 26 aprile 2021 le attività dei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite senza limitazione di orario.
5. Le consegne e il servizio a domicilio restano consentite senza limitazione d’orario.
6. Dal 12 aprile 2021 al 18 aprile 2021 (incluso) il servizio da asporto è consentito fino alle ore 22.00. Dal 19 aprile 2021 fino al 25 aprile 2021 (incluso) il servizio da asporto è consentito fino alle ore 00.00. Dal 26 aprile 2021 il servizio da asporto è consentito senza limitazione d’orario.
7. Dal 12 aprile 2021 al 18 aprile 2021 (incluso) nelle strutture ricettive la somministrazione di alimenti e bevande nelle sale adibite a ristorante è consentita fino alle ore 21.30. Dopo le ore 21.30 è consentita la somministrazione unicamente alla clientela soggiornante solo nella modalità con servizio in camera. Dal 19 aprile 2021 al 25 aprile 2021 (incluso) nelle strutture ricettive la somministrazione di alimenti e bevande nelle sale adibite a ristorante è consentita fino alle ore 23.00. Dopo le ore 23.00 è consentita la somministrazione unicamente alla clientela soggiornante solo nella modalità con servizio in camera. Dal 26 aprile 2021 la somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive è consentita senza limitazioni di orario.
8. A partire dal 12 aprile 2021 si applicano anche alle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande presenti all’interno di centri commerciali le disposizioni di cui al presente articolo.
9. Dal 12 aprile 2021 sono consentite le attività delle mense. È fatto obbligo al titolare delle attività di cui al presente comma di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale nonché il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte degli avventori in fila di attesa per l’ingresso e all’interno dei locali.
 

Art. 5
(Attività economiche)

1. Il disposto dell’articolo 5 del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n. 62 per quanto compatibile è prorogato fino all’11 aprile 2021 (incluso).
2. Dal 12 aprile 2021 nelle giornate festive e comunque nei fine settimana le attività economiche all’interno dei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, anche per animali nonché per le attività di somministrazione di cibi e bevande, sono consentite con il limite di ingresso di quattro utenti per ogni addetto alle vendite. È severamente vietato l’assembramento nelle aree comuni del centro medesimo. È fatto obbligo all’amministrazione del centro commerciale di garantire il rispetto di tale ultima disposizione.
3. Dal 12 aprile 2021 nelle giornate festive e comunque nei fine settimana è consentita l’attività commerciale al dettaglio nelle medie e grandi strutture di vendita così come definite all’articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130 con il limite di ingresso di quattro utenti per ogni addetto alle vendite. Tale limitazione non si applica alle medie e grandi strutture aventi ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di vendita di generi alimentari anche per animali, prodotti agricoli e florovivaistici, nonché le attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
4. Sono escluse altresì dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le attività sanitarie svolte da medici, medici chirurghi, dentisti, odontoiatri e veterinari, le attività di fisioterapia, massaggi terapeutici, ambulatori e/o poliambulatori specialistici.
5. Fino al 18 aprile 2021 (incluso) sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Dal 19 aprile 2021 i mercati sono aperti alla vendita di tutte le tipologie merceologiche.
 

Art. 6
(Lavoro dal domicilio)

1. La data di avvio delle modalità di lavoro agile per il settore privato è posticipata all’1 maggio 2021. Restano pertanto prorogate sino a tale data le modalità di “lavoro dal domicilio” di cui all’articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122.
2. Gli accordi di “lavoro dal domicilio” stipulati ai sensi del Decreto - Legge n.122/2020 cesseranno i loro effetti a far data dal 31 maggio 2021.
 

Art. 7
(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. È obbligatorio tenere sempre ben indossata la mascherina nelle scuole per gli alunni al di sopra dei sei anni di età salvo per il tempo necessario al consumo dei pasti, nello svolgimento di attività motoria, durante le interrogazioni che devono essere effettuate dal banco e durante l’outdoor education laddove sia possibile mantenere il distanziamento. È facoltà dei Dipartimenti ISS in accordo con il Dipartimento Istruzione modificare le presenti prescrizioni emanando apposita circolare.
2. Nelle giornate di venerdì 9 aprile 2021 e sabato 10 aprile 2021 è prevista la didattica a distanza per il 50% delle classi seconde e terze della Scuola Media e per tutte le classi della Scuola Secondaria e del Centro di Formazione Professionale (CFP). A partire da lunedì 12 aprile 2021 la Scuola Media, la Scuola Secondaria e il Centro di Formazione Professionale (CFP) torneranno a svolgere l’attività didattica in presenza al 100%. Nelle giornate in cui è presente la didattica a distanza i docenti tengono le lezioni, a seconda del modello organizzativo adottato dallo specifico ordine scolastico, o in sede oppure in smart working. Per gli alunni con disabilità le lezioni proseguono in presenza.
3. I Servizi Socio Educativi per l’Infanzia proseguono le attività didattiche in presenza al 100%. La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare, a partire da venerdì 9 aprile 2021, tornano a svolgere attività didattica in presenza al 100%. Per il periodo di validità del presente decreto - legge le Scuole dell’Infanzia chiudono alle ore 16.30. Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, sentite le autorità sanitarie competenti, può modificare l’orario di chiusura tramite una propria circolare.
4. L’Istituto Musicale Sammarinese (IMS) e l’Università della Repubblica di San Marino sono autorizzati a svolgere attività didattiche in presenza a partire da lunedì 12 aprile 2021, secondo le indicazioni che verranno stabilite in autonomia dai rispettivi organismi dirigenti ed organi di governo.
5. Per il periodo di validità del presente decreto - legge, le attività collegiali del personale docente si possono tenere da remoto, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.
6. In via del tutto straordinaria, per la vigenza del presente decreto - legge, è dato mandato al Congresso di Stato, sentiti i Segretari di Stato competenti, in ragione del contrasto al contagio, di modificare con propria delibera le modalità di svolgimento delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, nel Centro di Formazione Professionale e nell’Istituto Musicale Sammarinese.
 

Art. 8
(Svolgimento cerimonie religiose e civili)

1. Le cerimonie religiose e civili sono consentite per tutti i culti praticati nella Repubblica di San Marino nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato.
2. È garantito il servizio per le sepolture nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e utilizzo dei presidi di protezione, nonché delle disposizioni indicate all’ingresso dei cimiteri.
 

Art. 9
(Disposizioni su Musei, Teatri e Cinema)

1. Dal 12 aprile 2021 i Musei sono aperti al pubblico.
2. Dal 26 aprile 2021 riaprono al pubblico Teatri e Cinema: il pubblico deve essere disposto occupando i posti a sedere in modo alternato, ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi.
3. La Basilica del Santo, in quanto luogo di culto, è aperta al pubblico.
 

Art. 10
(Disposizioni di coordinamento)

1. È fatto salvo quanto previsto dal Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n. 26 ove non in contrasto con il presente decreto - legge.
2. Ove non diversamente ed espressamente previsto nei singoli articoli, si applicano per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto - legge le sanzioni di cui all’articolo 19 del Decreto - Legge n.57/2021.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 aprile 2021/1720 d.F.R.
 

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini - Marco Nicolini

 

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini