Tipologia: CCNL
Data firma: 29 marzo 2021
Validità:29.03.2021 - 28.03.2024
Parti: Aiesil e Confasi
Settori: Edilizia, Edili ed affini (Aiesil-Confasi)
Fonte: cnel

 

Sommario:

 

Premessa
Disciplina del rapporto di lavoro
Regolamentazione per gli operai

Art. 1 Assunzione e documenti
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Mutamento di mansioni
Art. 4 Mansioni promiscue
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 7 Riposo settimanale
Art. 8 Soste di lavoro
Art. 9 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 10 Recuperi
Art. 11 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 13 Lavoro a cottimo
Art. 14 Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 15 Ferie
Art. 16 Gratifica natalizia
Art. 17 Festività
Art. 18 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 19 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 20 Trasferta
Art. 21 Trasferimento
Art. 22 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Art. 23 Elementi della retribuzione
Art. 24 Modalità di pagamento
Art. 25 Trattamento in caso di malattia
Art. 26 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 27 Congedo matrimoniale
Art. 28 Maternità e Paternità del Lavoratore
Art. 29 Anzianità Professionale Edile
Art. 30 Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
Art. 31 Obblighi e responsabilità degli autisti
Art. 32 Preavviso
Art. 33 Trattamento di fine rapporto
Art. 34 Indennità in caso di morte
Art. 35 Reclami
Art. 36 Quote sindacali
Art. 37 Aspettativa
Art. 38 Trasferimenti all'estero durante l'aspettativa
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 39 Assunzione
Art. 40 Documenti
Art. 41 Periodo di prova
Art. 42 Orario di lavoro
Art. 43 Elementi del trattamento economico globale
Art. 44 Stipendio minimo mensile
Art. 45 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 46 Aumenti periodici di anzianità
Art. 47 Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 48 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
Art. 49 Indennità per lavori in alta montagna in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 50 Indennità di zona malarica
Art. 51 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 52 Lavori fuori zona
Art. 53 Trasferta
Art. 54 Trasferimento
Art. 55 Alloggio

 

Art. 56 Mutamento di mansioni
Art. 57 Pagamento della retribuzione
Art. 58 Festività
Art. 59 Ferie
Art. 60 Tredicesima mensilità
Art. 61 Premio annuo
Art. 62 Premio di anzianità
Art. 63 Trattamento in caso di malattia
Art. 64 Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 65 Congedo matrimoniale
Art. 66 Maternità e Paternità del Lavoratore
Art. 67 Aspettativa
Art. 68 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Art. 69 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 70 Trattamento di fine rapporto
Art. 71 Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 72 Certificato di lavoro
Art. 73 Quote sindacali
Regolamentazione speciale per i quadri
Art. 74 Quadri
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Art. 75 Classificazione dei lavoratori
Art. 76 Lavoro a tempo parziale
Art. 77 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 78 Lavoro delle donne e dei fanciulli e tutela della maternità
Art. 79 Lavoratori extracomunitari
Art. 80 Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Art. 81 Portatori di handicap
Art. 82 Igiene e ambiente di lavoro
Art. 83 Sicurezza sul lavoro
Art. 84 Rappresentante per la sicurezza
Art. 85 Alloggiamenti e cucine
Art. 86 Permessi
Art. 87 Diritto allo studio
Art. 88 Formazione professionale
Art. 89 Disciplina dell’apprendistato
Art. 90 Contratto a termine
Art. 91 Contratti di inserimento
Art. 92 Somministrazione di lavoro
Art. 93 Smart Working
Art. 94 Distacco
Art. 95 Assenze
Art. 96 Provvedimenti disciplinari
Art. 97 Licenziamenti
Art. 98 Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 99 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 100 Rappresentanza sindacale unitaria conciliazione delle controversie
Art. 101 Commissione Paritetica di Garanzia
Art. 102 Assemblee
Art. 103 Cariche sindacali e pubbliche
Art. 104 Affissioni
Art. 105 Tutele contro discriminazioni, molestie e mobbing del lavoratore
Art. 106 Organismo Paritetico
Art. 107 Ente Bilaterale
Art. 108 Disposizioni generali
Art. 109 Decorrenza e durata
Allegati


CCNL per i lavoratori impegnati nel settore di edilizia e affini

Tra Aiesil - Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, sede legale ed operativa sita in Bologna, via Marconi 51, [...] e Confasi - Confederazione Autonoma Sindacati Italiani, sede legale in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, 34 […]
Il giorno 29 marzo 2021 presso le sedi Confasi/Aiesil, come sopra indicate, sono presenti […], per la stipula del presente contratto nazionale di lavoro per i “lavoratori impegnati nel settore di edilizia e affini”, la cui decorrenza viene fissata alla data della firma ed ha validità a tutto il 28 marzo 2024.

Premessa
• L'attuale situazione emergenziale, che vede coinvolto non solo il nostro Paese, impone, e le parti concordano, una sollecita rivisitazione ed un concreto adeguamento delle modalità operative delle Imprese Edili nella loro più ampia accezione, dei dipendenti delle stesse non disgiunte dagli obblighi sempre più impellenti e stringenti per quanto attiene la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Ambiente (d.lgs. 81/08 e ss. mm.)
• Il presente contratto, a valere su tutto il territorio nazionale e finalizzato al conseguimento di migliori benefici, si pone come obiettivo l’esigenza, anche per le imprese, di una migliore e sempre più aderente flessibilità nella programmazione della propria attività produttiva.
• Contestualmente le parti firmatarie si impongono di far rispettare agli attuatori, a qualsiasi livello, quanto appresso convenuto e, comunque, sempre in armonia con tutte le altre norme vigenti in materia.
• Allo stesso tempo la presente struttura contrattuale prevede l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.
• Per quanto sopra convenuto il presente contratto viene stipulato per tutte le imprese edili e similari sia per attività in proprio sia per conto terzi e più precisamente per le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori ad esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni Edili compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali per le costruzioni e/o manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni, nonché restauro, anche artistico, di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metallo, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati ivi compresa la produzione in cantiere e non, ed in particolare di:
• Fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali), agricolo, industriale e commerciale, per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
• Qualsiasi altri tipi di fabbricati, chiese, monumenti, ecc., nonché ciminiere, serbatoi comunque collocati e contenitori simili, silos, centrali termiche, torri, ecc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni/opere edili, nonché tutte le altre attività appresso elencate:
• Intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
• Decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
• Pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
• Preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• Posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
• Qualsiasi attività per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature;
• Verniciatura di impianti industriali; spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, compreso lo sgombero della neve dai tetti;
• Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura; Disfacimento di opere edili in legno o metalliche; Demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
• Demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
• Progettazione lavori di opere edili;
• Manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
• Fabbricati ad uso abitazioni;
• Fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
• Opere monumentali.
Opere Idrauliche, come Costruzione, Manutenzione, Riparazione, Demolizione, di:
- Opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- Opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- Acquedotti;
- Gasdotti, metanodotti;
- Oleodotti;
- Fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc. nonché Pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema auto fondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- Cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- Canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- Opere per impianti idroelettrici;
- Porti (anche fluviali e lacuali);
- Opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimento di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell’attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- Strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- Strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l’armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- Impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- Ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni Sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc..
Costruzioni di linee e condotte
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.

Disciplina del rapporto di lavoro
Regolamentazione per gli operai
Art. 5 Orario di lavoro

1) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 38 in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 19 del presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Qualora l’impresa disponga l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali. Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall’art. 19 del CCNL.
L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15/3/1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 19 del presente contratto.
2) A decorrere dall’1/01/2021 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 90 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 18 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per gli operai discontinui di cui alle lettere a), b) e c) dell'allegato A), i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
[…]
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al punto 2 del presente articolo, primo comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al quinto comma.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quarto comma punto 2. del presente articolo.
[…]
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Art. 6 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6/12/1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A del presente contratto ad eccezione di:
• custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;
• custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 19.
Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 5.
All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.

Art. 7 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato […]
L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.

Art. 10 Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell’orario normale concordate tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 Lavoro a cottimo
Le condizioni del lavoro a cottimo - individuale o collettivo - saranno concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla rappresentanza sindacale aziendale o unitaria, e riguarderanno i seguenti aspetti:
1.Composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l’indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
2. Descrizione della lavorazione da eseguire;
3.Descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
[…]
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Restano ferme le norme di legge che regolano l’appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
1.L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto.
All’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
2.L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’art. 38 dello stesso.
L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all’art. 38 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell’inizio medesimo.
3.Fermi gli adempimenti di cui alla precedente punto 2. l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma punto 2.
4.Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
5. La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
6. È compito della rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art. 103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull’impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 15 Ferie
[…]
Godimento delle ferie
- Le ferie sono irrinunciabili e vanno usufruite, di norma, nell’anno di maturazione.
[…]

Art. 18 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 200 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche. A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 17, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
[…]
In ragione delle peculiarità delle attività svolte nell’ambito del cantiere edile, la media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

Art. 19 Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3. dell’art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo: 
 

Gruppo A) - Lavori Vari

Tab. Unica Nazionale

Situazioni Extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)

4

5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5

5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango

5

12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8

15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8

15

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8

17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti in condizioni di effettivo disagio

10

10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai Addetti in condizioni di effettivo disagio

10

10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11

17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12

20

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13

20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13

22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16

28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17

35

16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di soprammano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17

35

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.

19

35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19

35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20

35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.

22

40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

In situazione extra si trovano le seguenti province:
• Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie 26
c)per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili 18
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco),le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell’indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri 54
b) da oltre 10 a 16 metri 72
c) da oltre 16 a 22 metri 120
d) oltre 22 metri 180
Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15%,
daquellacorrispondenteall’altezzadellacolonnad’acqua(ugualeallaquotadeltagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l’eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un’indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24.
L’indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 22 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all’alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali. Le stesse Organizzazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.

Art. 28 Maternità e Paternità del Lavoratore
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
Durante il periodo di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per controlli prenatali;
b. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
c. per tre mesi dopo il parto;
d. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
La dipendente ha inoltre facoltà di:
e. prolungare la sua attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto e astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della S.S.N. ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l’astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo;
f. di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la possibilità di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza e in caso di complicanze gestionali o per condizioni di lavoro pregiudizievoli con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto. In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al lavoratore subordinato per tre o quattro mesi o per la minore durata residua l’astensione post partum.
[…]
I permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età l’impresa può:
a. entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale reversibile;
b. autorizzare la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro come:
- l’orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita;
- l’orario concentrato

Art. 30 Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
[…]

Art. 31 Obblighi e responsabilità degli autisti
L’autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l’autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell’inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 42 Orario di lavoro

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 54 del presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 43.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma dell'art.19.
L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 43.
[…]
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Art. 45 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15/3/1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10/9/1923, n.1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale […]

Art. 49 Indennità per lavori in alta montagna in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
• per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in
percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 43;
• per lavori in galleria: una indennità di euro 25,82mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 50 Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica, è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 43.
L’indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L’indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità Sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.

Art. 51 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 43 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 10/9/1923 n. 1955 e dal R.D. 10/9/1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Quello svolto in orario notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]
21. Qualora venga richiesta all’impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l’ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.

Art. 59 Ferie
[…]
Godimento delle ferie -
Le ferie sono irrinunciabili e vanno fruite, di norma, nell’anno di maturazione. Qualora per imprescindibili esigenze organizzative e/o produttive dell’impresa, in presenza di un impedimento oggettivo del lavoratore ovvero di richiesta da parte del lavoratore straniero di godere cumulativamente in un’unica soluzione delle ferie e dei permessi annui, le ferie non vengano godute - in tutto o in parte - nell’anno di maturazione, potranno essere godute entro 6 mesi successivi al termine di tale anno.
[…]

Art. 66 Maternità e Paternità del Lavoratore
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
Durante il periodo di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per controlli prenatali;
b. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
c. per tre mesi dopo il parto;
d. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso. La dipendente ha inoltre facoltà di:
e. prolungare la sua attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto e astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della S.S.N. ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l’astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo;
f. di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la possibilità di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza e in caso di complicanze gestionali o per condizioni di lavoro pregiudizievoli con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al lavoratore subordinato per tre o quattro mesi o per la minore durata residua l’astensione post partum.
Ciascun genitore può assentarsi dal lavoro, per astensione facoltativa, anche se l’altro genitore non ne ha diritto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi nei primi otto anni di età del bambino elevabili a sette mesi nei confronti del padre che si avvale del diritto per non meno di tre mesi.
[…]
I permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età l’impresa può:
a. entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale reversibile;
b. autorizzare la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro come:
- l’orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita;
- l’orario concentrato

Art. 68 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
Gli impiegati devono, altresì, uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei Modelli di organizzazione e gestione adottati dall'impresa in Ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 8/6/2001 n. 231) sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni contrattuali.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 Lavoro delle donne e dei fanciulli e tutela della maternità

L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. Per il lavoratore padre si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, primo comma, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione. I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'allegato C) del presente CCNL.

Art. 79 Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l’inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti realizzeranno presso le proprie sedi e articolazioni territoriali idonei corsi di formazione ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 82 Igiene e ambiente di lavoro
Al fine di rispettare i requisiti di legge finalizzati a tutelare la Salute e la sicurezza dei lavoratori, le imprese sono tenute a applicare le disposizioni e a rispettare gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. Al Titolo II Capi I È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
1. eventuali visite di assunzione;
2. visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
3. controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n.300/1970;
4. visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge n.300/1970;
5. infortuni sul lavoro;
6. malattie professionali;
7. assenze per malattia e infortunio.
Il libretto sarà fornito sulla base di un fac-simile predisposto dalle Parti, e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore l’altra all'impresa con vincolo di segretezza.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Organizzazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto 1. saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.
Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 83 Sicurezza sul lavoro

Le Parti Nazionali sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l’apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l’obiettivo del miglioramento della organizzazione della cultura sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.
Piani di sicurezza e coordinamento - PSC
I piani di sicurezza e coordinamento redatti a cura del committente devono essere rispondenti ai requisiti tecnici definiti nell'apposito regolamento, anche con riferimento alla corretta valutazione dei costi di sicurezza che, in quanto tali, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Riguardo agli obblighi di trasmissione e di consultazione, le parti richiamano le previsioni degli artt. 101 e 102 del D.Lgs n. 81/2008, in particolare per quanto concerne l'obbligo dell'impresa affidataria o aggiudicataria di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, nonché l'obbligo da parte dei singoli datori di lavoro delle imprese esecutrici di consultare i rappresentanti della sicurezza (RLS) per eventuali proposte, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.
Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell'ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.
In merito ai contenuti dei piani di sicurezza le parti riconoscono che quanto definito dal D.P.R. n. 222/2003 corrisponde a quanto suggerito dalle parti stesse.
Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
Le parti rilevano che sull’industria delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all’Inail e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
Normativa tecnica
Constatato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti concordano sull’esigenza che venga predisposta una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione produttiva e nell’assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.
A tal fine si rende necessario che il Parlamento conceda una specifica delega al Governo che vedrà le parti impegnate per una soluzione positiva.

Art. 84 Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all’art.19 della legge n.300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell’azienda o nell’unità produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza, RLS, di cui ai commi precedenti, assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell’unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori. È inoltre informato e formato così come previsto dal d.lgs. 81/08 partecipando ai corsi anche in modalità e-learning o videoconferenza.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31/12/21 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al decimo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.
Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare:
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
• è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
• è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di primo soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, D.Lgs n.81/2008 anche in modalità e-learning o videoconferenza;
• promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
• partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
• fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
• avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
• una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
• l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
• il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 81/2008.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
• 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
• 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
• 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza individuate dalle norme di legge.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all’occupazione complessiva interessata dell’ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell’esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
• del primo ingresso nel settore;
• del cambiamento di mansioni;
• dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e dall'accordo interconfederale 22/6/1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori anche in modalità e-learning o videoconferenza.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione. Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l’Organismo paritetico (circolare 129/2012 Min. Lavoro) di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale
attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 85 Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l’impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d’igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L’impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell’impresa.
L’impresa deve provvedere all’acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all’ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall’orario di lavoro.

Art. 89 Disciplina dell’apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge vigenti.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle Scuole di formazione accreditate mediante l’accertamento dei crediti formativi.

Art. 90 Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 6/9/2001, n. 368 e s.m., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. […]
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
[…]

Art. 91 Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[…]
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
• la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
• la durata e le modalità della formazione.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 16 ore.
[…]
L’orario di lavoro è disciplinato dall’art. 5 e dall’art. 43 del vigente CCNL.
[…]

Art. 92 Somministrazione di lavoro
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003, che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 29/1/2002 e 10/9/2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori;
esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;
impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti. Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
[…]
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e successive modifiche;
• per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
• per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
• per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10metri;
• per lavori subacquei con respiratori;
• per lavori in cassoni ad aria compressa;
• per lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopraindicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 93, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368 del 6/9/2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

Art. 93 Smart Working
Lo smart-working, il lavoro cosiddetto “intelligente” o “agile” sull’organizzazione degli orari di lavoro, consente ai dipendenti dell’azienda di svolgere la loro opera da un luogo fisico diverso rispetto alla sede aziendale, e anche con articolazione diversa dell’orario, al fine di conciliare al meglio l’attività lavorativa con le proprie esigenze personali e familiari. Lo smart-working può essere consentito tramite richiesta scritta per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. I lavoratori, interessati potranno effettuare la propria prestazione lavorativa sia presso la propria residenza o presso altro luogo idoneo che trovi le condizioni per farlo al meglio delle sue possibilità, mediante l’utilizzo della tecnologia potendo comunicare e collaborare con il proprio team, senza essere presente fisicamente in ufficio. Quanto non espressamente menzionato dal presente articolo viene rimandato alla legge 81 del 2017 con particolare riferimento mento agli gli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati e diritto alla disconnessione

Art. 96 Provvedimenti disciplinari
1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
* rimprovero verbale;
* rimprovero scritto;
* multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell'art. 43 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 23;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
• ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
• non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
• sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
• introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
• si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
• violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’1/3/2007, attuativo del D.Lgs. n.196/2003;
• trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 98 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.

Art. 97 Licenziamenti
Fermo restando l’ambito di applicazione della legge10/12/2014, n.183,15/7/1966, n.604, come modificata dall’art. 18 della legge 20/5/1970, n. 300 e dalla legge 11/5/1990, n. 108, l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
• Per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della legge 15/7/1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
• Per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
• Insubordinazione o offese verso i superiori;
• Furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
• Qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
• Abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
• Rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
• Assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell’art.98;
• Recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
• Grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l’impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l’impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
[…]

Art. 100 Rappresentanza sindacale unitaria conciliazione delle controversie
a)Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l’impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l’impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario dell’impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lettera a), il rappresentante sindacale unitario dell’impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dall’impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l’unità produttiva medesima.
Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lettera a), scende al di sotto di 20.
Nell’ipotesi di cui alla lettera a), in aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell’impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila. È compito della rappresentanza sindacale unitaria di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell’art. 38 e, in particolare, delle discipline:
• sull’impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
• sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
• sul lavoro a cottimo;
• all’orario di lavoro;
• sulla classificazione dei lavoratori.

Art. 102 Assemblee
Nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di lavoro, nonché nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l’orario di lavoro.
[…]
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all’interno dell’unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale unitaria.
Per l’individuazione dell’unità produttiva, agli effetti dell’applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall’art. 35 della legge 20/5/1970, n. 300, verificato al momento in cui l’assemblea è indetta.
Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l’art. 35 della legge 20/5/1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell’unità produttiva è riferito al momento in cui l’assemblea è indetta.
[…]

Art. 104 Affissioni
La rappresentanza sindacale unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 105 Tutele contro discriminazioni, molestie e mobbing del lavoratore
Le Parti stipulanti il presente Contratto riconoscono quale aspetto fondante e imprescindibile all’interno di un ambiente di lavoro, la piena tutela della dignità e -  - inviolabilità della persona e del lavoratore e la correttezza nei rapporti interpersonali. Per tale ragione condannano ogni forma di emarginazione, discriminazione di genere, razza, credo religioso o politico, vessazione e sopruso ai danni del lavoratore e della lavoratrice, sfruttamento del lavoro fino ai più gravi fenomeni di mobbing, con persecuzioni sistematiche e gravi pressioni psicologiche o di violenza morale e fisica volte ad isolare il lavoratore ovvero a metterlo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni, esercitate da parte di colleghi e/o suoi superiori. In caso di denuncia di molestie sessuali ovvero di grave sfruttamento subito da parte lavoratrici o lavoratori sul luogo di lavoro, la RSA, le Organizzazioni sindacali territoriali e la Direzione aziendale sono tenute ad attivarsi senza ritardo ai sensi del presente Contratto e nel pieno rispetto delle norme di legge, garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte. Le Parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione diretti al contrasto dell’insorgenza di tali fenomeni e al contempo a scongiurare ovvero contenere possibili conseguenze dannose per la salute fisica e mentale del lavoratore che ne è vittima.

Commissione Paritetica di Tutela - Le Parti stipulanti hanno pertanto deciso di costituire un’apposita Commissione Paritetica di Tutela, anche in seno alla Commissione Paritetica di Garanzia, al fine di salvaguardare i lavoratori e le lavoratrice nell’ambito del luogo di lavoro contro atti e comportamenti ostili messi in atto dai propri colleghi ovvero dai superiori, che assumano le caratteristiche della discriminazione, della molestia, della persecuzione fino alla violenza psicologica e/o fisica. La Commissione Paritetica è composta in misura paritetica dai rappresentanti delle OO.SS. stipulati.
Procedura e sanzioni - Le Parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione Paritetica Nazionale di Tutela il compito di individuare le procedure formali ed informali di accertamento delle discriminazioni e del mobbing nonché le conseguenti sanzioni. Obblighi delle imprese - Le imprese devono impegnarsi ad adottare, d’intesa con le RSA ovvero le rappresentanze sindacali territoriali, ogni iniziativa ed intervento utile a prevenire tale problematica, portandola a conoscenza di tutti i propri lavoratori e a contrastare con fermezza, applicando i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Contratto e le sanzioni individuate dalla Commissione di Tutela, i casi che si dovessero presentare all’interno dei luoghi di lavoro e in cantiere.

Art. 106 Organismo Paritetico
Gli Organismi Paritetici hanno il compito di:
- Programmare attività formative;
- Ricevere le richieste di collaborazione ed eventualmente esprimere parere sulla formazione dei lavoratori e degli RLS ai sensi del comma 12 art 37 d.lgs 81/08
- Asseverare i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 d.lgs 81/08 in tema di responsabilità penale individuale e dell’ente ex d.lgs 231/2001
- Formare i RLST
- Effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza
- Raccogliere ed elaborare le buone prassi
- Sviluppare azioni inerenti la salute, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro
- Svolgere ogni altra funzione a loro assegnata dalla legge o dai CCNL di riferimento
Le parti indicano, di comune accordo, che l’organismo Paritetico di riferimento sarà OPN “Salute e Sicurezza” che sarà costituito ed attuato entro 180 giorni dalla firma del presente contratto.
L’OPN potrà costituire gli organismi paritetici Territoriali denominati OPT.

Art. 107 Ente Bilaterale
Le parti firmatarie del presente contratto aderiscono all'Ente Bilaterale Nazionale EBiG - Ente Bilaterale Generale -e demandano allo stesso Ente lo svolgimento delle attività individuate nel presente contratto in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
[…]

Art. 108 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge del presente contratto.