Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Ordinanza 19 aprile 2021, n. 13

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti di contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »”;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 03 aprile 2021, che ha disposto l’applicazione, a decorrere dal 6 aprile, delle misure di cui alla c.d. «zona arancione», disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 2 marzo 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 5 marzo 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 10 dell’8 marzo 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 27 marzo 2021;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22682781|19/04/2021|SAN agli atti della Segreteria generale, nella quale si evidenzia che i principali indicatori epidemiologici di valutazione del rischio risultano i seguenti:
• Tasso di positivi su 100.000 abitanti in leggera riduzione nell’ultima settimana analizzata, pari a 135,13 e comunque inferiore al valore di 250 su 100.000 abitanti;
• Riduzione del tasso di occupazione regionale dei posti letto in area intensiva (40,5% alla data del 18 Aprile) e area medica (40,4% alla data del 18 Aprile) che si conferma superiore al limite previsto rispettivamente del 30 e 40%;
• Rt regionale equivalente a 0,9 (indicatore settimanale) analisi 05-11Aprile;
• Prevalenza della variante inglese e non solo nei campioni a random regionali superiore al ceppo originario;
• In 5 Comuni (Tavullia, Montelabbate, Acqualagna, Vallefoglia, Cerreto d'Esi) si evidenzia una incidenza > a 250 per 100.000 ab. (dato corretto) e con valore > rispetto alla settimana precedente;
Preso atto che la relazione sopra richiamata conclude che considerata la situazione epidemiologica complessiva e la specificità di alcuni dati epidemiologici di carattere locale (comuni) si ritiene opportuno segnalare come un intervento precoce su questi comuni in termini di limitazioni, superiori a quelle proprie della zona arancione, sia consigliabile per tenere sotto controllo la situazione pandemica. Tra le azioni consigliabili la limitazione agli spostamenti ad eccezione di scuole, lavoro e motivi di salute a cui affiancare sempre il monitoraggio costante del rispetto delle regole di sicurezza: mascherine, distanziamento etc.;
Visto il comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale prevede che “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.”;
Considerata la persistenza in alcune aree del territorio regionale di una diffusa trasmissione del virus, come risulta dall’esame dei dati epidemiologici, che rende necessario assumere ulteriori misure più restrittive di prevenzione e controllo;
Ritenuto necessario, alla luce dei dati sopra riportati, in forza del principio di precauzione, al fine di contenere la diffusione del contagio nelle aree di ambito comunale nelle quali si rileva che la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave, adottare per tali aree le misure limitative degli spostamenti di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
Sentiti i Prefetti della Regione Marche;
Sentite le Conferenze dei Sindaci dei Comuni interessati dell’Area Vasta 1 e dell’Area Vasta 2;
 

ORDINA


Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 00:00 del 21 aprile 2021 e fino alle ore 24:00 del 25 aprile 2021, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti sull’intero territorio regionale, ai Comuni di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si applicano le misure di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, pertanto è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei suddetti Comuni nonché ogni spostamento all'interno degli stessi, salvo se motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Il transito sui territori dei suddetti Comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dalla normativa vigente.
2. Occorre sempre far uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.
3. In tutto il territorio regionale è fortemente raccomandato di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
 

Art. 2

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020. All’irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.
 

Art. 3

1. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale.
2. La presente ordinanza è comunicata Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche e alle categorie economico sociali delle Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 19 aprile 2021
 

Il Presidente
Francesco Acquaroli


Acqualagna
Cerreto d'Esi
Montelabbate
Tavullia
Vallefoglia