Regione Lombardia
Ordinanza 9 aprile 2021, n. 738
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio della regione Lombardia - ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - disposizioni in materia di sperimentazione di corse ferroviarie accessibili a viaggiatori negativi ai test da COVID-19

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS- CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore pienamente dal 6 marzo 2021;
VISTI, in particolare, del sopracitato DPCM 2 marzo 2021 l’Allegato 14 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” e l’Allegato 15 “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità' organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno¬invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta” con cui sono applicate al territorio della Regione Lombardia le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 dell’8 gennaio 2021 avente per oggetto: “Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31 gennaio 2021 avente per oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 4761 dell’8 febbraio 2021 “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS- CoV-2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/0”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5616 del 15 febbraio 2021 “Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS- CoV-2”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
DATO ATTO di quanto riportato nel Report n. 46 di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) aggiornato al 31 marzo 2021;
VISTE le evidenze risultanti dall’andamento della situazione epidemiologica del territorio della Regione;
CONSIDERATO che l'andamento della situazione epidemiologica in Lombardia attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere e permane in una condizione di costante controllo;
PRESO ATTO che, per quanto disposto dal richiamato DL 44/2021 e dal DPCM 2 marzo 2021 non è tuttora consentito spostarsi tra regioni diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità;
DATO ATTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione di iniziative di carattere straordinario, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con particolare riferimento ai cittadini che, per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, debbano spostarsi tra regioni diverse;
RITENUTO di voler intraprendere, in ragione di quanto sopra esposto e al fine primario di contenere la diffusione del virus SARS CoV-2 con standard di sicurezza sempre maggiori, iniziative volte a garantire la massima sicurezza per la circolazione delle persone in ambito nazionale, con riferimento al trasporto ferroviario;
VISTA l’Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020 contenente disposizioni in materia di sperimentazione di test preventivi ai passeggeri in partenza sui voli della tratta Milano Linate - Roma Fiumicino;
DATO ATTO degli esiti soddisfacenti della sperimentazione di cui alla predetta Ordinanza;
VISTE le ordinanze del Ministro della salute 23 novembre 2020, del 13 febbraio 2021 e del 9 marzo 2021, tutte recanti «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»;
RITENUTO opportuno avviare una analoga sperimentazione di viaggi ferroviari riservati al trasporto di soli passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima della salita a bordo o di passeggeri che presentano la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza;
CONSIDERATO che il test in questione sarà eseguito gratuitamente per i passeggeri con oneri a carico dell’impresa ferroviaria;
RITENUTO di monitorare l’esito dell’iniziativa stessa al fine di valutarne il gradimento, l'efficacia e l’opportunità di ulteriori estensioni;
SENTITE le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e delle stazioni interessate dalle corse Covid-tested, per le parti di rispettiva competenza;
SENTITA l’ATS competente territorialmente;
SENTITO il Ministro della Salute;
 

ORDINA

Art. 1 (Sperimentazione di viaggi ferroviari “COVID-Tested”)

1. Le imprese ferroviarie dotate di licenza per il trasporto passeggeri in Italia hanno facoltà di individuare, in via sperimentale, opportune corse commerciali sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, definite "Covid-Tested" con stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo) e riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza; i bambini ricompresi nella fascia 0-6 anni sono esentati, salva l’esplicita richiesta dei genitori di esecuzione del test antigienico rapido. L'impresa ferroviaria assicura che anche tutto il personale a bordo del treno disponga di risultato negativo ai test nei medesimi tempi.
2. Le corse ferroviarie individuate dalle imprese ferroviarie devono essere comunicate preventivamente a Regione Lombardia, indicando numero del treno, orario di partenza e arrivo e periodicità. Le stesse imprese devono rendere note le informazioni e le condizioni di utilizzo di tali corse attraverso i propri canali informativi al pubblico.
3. In occasione dell’acquisto del titolo di viaggio, l'impresa ferroviaria deve comunicare al passeggero che si tratta di una corsa “Covid-Tested”.
4. L’impresa ferroviaria è tenuta a raccordarsi con il gestore della stazione di partenza e dell’eventuale stazione intermedia di Milano Rogoredo affinché siano organizzati appositi ed idonei spazi per l’effettuazione del test antigenico rapido; tale test è eseguito gratuitamente per i passeggeri con oneri a carico dell’impresa ferroviaria; è onere dell’impresa ferroviaria organizzare analoghi spazi nelle altre stazioni intermedie della tratta non insistenti sul territorio lombardo.
5. Nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare (RT PCR), i passeggeri devono attenersi ai protocolli previsti dalle autorità sanitarie.
6. I passeggeri già prenotati sulle corse individuate come “Covid-Tested”, qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per la salita a bordo o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, non possono viaggiare sulla corsa prenotata ma sono trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla medesima tratta Milano-Roma della stessa impresa ferroviaria, a seguito di richiesta in tal senso presentata all'impresa ferroviaria.
7. In caso di mancato viaggio per risultato positivo al Covid-19, l'impresa ferroviaria rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per almeno diciotto mesi dalla data di emissione.
8. Qualora dovessero essere trovati a viaggiare su treni “Covid-Tested” dei passeggeri sprovvisti di referto validato in stazione, questi ultimi, ferma l’applicazione di eventuali sanzioni previste dalle imprese ferroviarie, saranno invitati a spostarsi, compatibilmente con i livelli di riempimento, in apposito spazio riservato del treno, al fine di garantire agli altri passeggeri gli standard attesi;
9. Le imprese ferroviarie trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività delle corse “Covid-Tested” e l’emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.
10. Le imprese ferroviarie dotate di corse “Covid-Tested” devono relazionare a cadenza mensile alla Regione sull'esito dell'iniziativa, indicando il numero di viaggiatori trasportati per ciascuna corsa, l'eventuale numero di viaggiatori che non è stato possibile accogliere in quanto risultati positivi al Covid-19, e ogni altra informazione ritenuta utile a valutare l'efficacia dell'iniziativa.
 

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 15 aprile 2021 e sono efficaci fino al 30 giugno 2021, con possibilità di proroga in base al monitoraggio della sperimentazione.
2. In base al monitoraggio della sperimentazione di cui alla presente Ordinanza, si potrà, anche prima del 30 giugno, estendere l’iniziativa ad altre corse ferroviarie commerciali ed a lunga percorrenza.
3. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
4. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed al Presidente della Regione Lazio ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione stessa, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.
 

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA