Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 aprile 2021, n. 10374 - Surrogazione dell'assicuratore sociale


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 20/04/2021
 

Fatto



con sentenza n. 1095/2014, il Tribunale di Lucca, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto la domanda dell'INAIL tesa ad ottenere ( ai sensi dell'art. 142 cod. ass. private e dell'art. 1916 c.c.) da Groupama Assicurazioni e da R.B. il rimborso di quanto erogato - a titolo di indennità per invalidità temporanea - in favore di C.G. al quale intendeva surrogarsi, ha riformato la sentenza impugnata, ritenendo inammissibile la testimonianza del C.G. che era titolare del diritto al risarcimento del danno, ed ha rigettato la domanda dell'Inail per difetto di prova che l'infortunio fosse avvenuto in ragione della necessità di raggiungere il posto di lavoro;
avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INAIL sulla base di due motivi:1) violazione dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005 in ragione del fatto che il Tribunale aveva ritenuto non provato l'orario in cui si era verificato il sinistro e quindi che si trattasse di infortunio in itinere coperto dall'assicurazione pubblica, senza considerare che ai sensi dell'art. 1916 c.c., in caso di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'assicuratore sociale che abbia erogato la prestazione può surrogarsi all'assicurato che perde il diritto ad agire per il risarcimento ed allo stesso assicuratore non possono essere opposte le eccezioni che riguardano il rapporto assicurativo che lega lo stesso assicuratore sociale al lavoratore assicurato; 2) violazione dell'art. 246 c.p.c. e dell'art. 157, comma 2, c.p.c. in relazione alla circostanza che il Tribunale aveva ritenuto il difetto di prova quale diretta conseguenza dell'accoglimento della censura di inammissibilità della deposizione testimoniale del C.G. senza tenere conto delle altre richieste di prova formulate e che, dopo l'escussione del teste (ammesso nonostante il rilievo di inammissibilità sollevato dalla assicuratrice privata), il procuratore di Groupama Assicurazioni non aveva eccepito la nullità della prova in occasione della prima difesa;
resiste con controricorso R.B.;


Considerato che



il primo motivo è fondato;
la surrogazione per pagamento è una successione a titolo particolare del solvens (il surrogante) nel credito vantato dall'accipiens (il surrogato) nei confronti del terzo debitore (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015; Cass. n. 5594 del 20/03/2015 01; Cass. n. 1336 del 20/01/2009; Cass. n. 11457 del 17/05/2007);
essa realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, restando però immutato con tutte le sue caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili;
il trasferimento del credito, ovviamente, non può che avvenire nei limiti del solutum: presupposto della surrogazione è infatti il pagamento, non la promessa di pagamento, e ciò fa sì che il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato, e non in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile; e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato;
da ciò consegue che il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale (sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1916 c.c.; sia quando venga invocata ai sensi del cod. ass., art. 142; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1203 c.c.) incontra sempre due limiti oggettivi:
a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacchè per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito ( Cass. n. 4347 del 23/02/2009);
b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perchè una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo; ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione ( Cass. n. 25182 del 03/12/2007);
nel caso di specie, è evidente che la circostanza che si trattasse effettivamente di infortunio in itinere è questione che rileva solo ai fini dell'obbligo assicurativo pubblico gestito dall'INAIL, ma non ai fini dell'obbligo di tenere indenne l'assicurato per la responsabilità civile che ha causato il danno al lavoratore, pertanto, non può ritenersi che difetti la prova di un fatto costitutivo primario del diritto del danneggiato in cui l'INAIL si è surrogato;
anche il secondo motivo è fondato;

questa Corte di legittimità ( da ultimo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8528) ha, infatti, avuto modo di affermare che le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre non costituiscono norme di ordine pubblico, ma sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti che possono, pertanto, del tutto legittimamente rinunciare, anche tacitamente, per effetto di un comportamento concludente, a proporre la relativa eccezione, e tale rinuncia possono manifestare anche successivamente alla proposizione ed al rigetto dell'eccezione stessa, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto (non riproponendo, ad esempio, in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di incapacità già in precedenza rigettata dal G.I.: cfr. al riguardo, Cass. 5925/1999);
"l'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 c.p.c., che si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'art. 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2. Qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell'attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità." (cfr. Cass. 11377/2006);
tale ultimo arresto affronta il problema nella prospettiva della "sanatoria": e cioè nell'ipotesi in cui l'incapacità non venga eccepita, la nullità rimane sanata, restando comunque intatto il potere del giudice di valutare la deposizione alla luce dell'intero compendio probatorio. Tale principio è stato ribadito anche dalla successiva pronuncia secondo cui "la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo" (cfr. Cass.SU 21670/2013; ed, in termini, Cass. 23896/2016).
tanto premesso, avuto riguardo al caso che si giudica, resta da chiarire se la deduzione della violazione dell'art. 246 c.p.c., eccepita dalla parte con l'affermazione della incapacità del teste , possa ritenersi idonea prospettazione dell'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, oppure debba ritenersi che ad essa dovesse essere accompagnato il formale ed espresso rilievo della nullità, con la conseguenza che al giudice d'appello sarebbe stato impedito di ritenerla eccepita;
questa Corte ritiene di dover confermare il principio secondo il quale l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata; è stato anche precisato che non assume rilievo che la parte abbia preventivamente (cioè prima dell'assunzione) formulato, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., una eccezione d'incapacità a testimoniare in quanto essa non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione;
in buona sostanza, il principio afferma che la preventiva eccezione d'incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 c.p.c., non possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione (Cass. 01.07.2002, n. 9553; e Cass. 07.08.2004, n. 15308);
nel caso di specie, come si evince dal verbale d'udienza riprodotto in ricorso ed allo stesso ritualmente allegato, dopo l'assunzione della prova non risulta essere stata proposta l'eccezione di nullità per cui si è verificato l'effetto sanante sopra descritto;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e va disposto rinvio al Tribunale di Lucca in persona di diverso magistrato che esaminerà la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
 

P.Q.M.
 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lucca in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2020.