T.A.R. Lazio, Sez. 1, 31 marzo 2021, n. 3874 - Ricorso del dipendente della Polizia di Stato per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio. Rigetto



N. 03874/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10478/2011 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 


sul ricorso numero di registro generale 10478 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Orsini, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana, 5;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del diniego di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di rigetto richiesta di equo indennizzo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 febbraio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FattoDiritto



Parte ricorrente, in servizio presso la Polizia di Stato, ha impugnato provvedimento del Ministero dell’Interno n. 4216/N del 27.7.2011, di rigetto dell’istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: “-OMISSIS-”.

Ciò a seguito del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del 14.11.2008, che si è espresso per la non dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, accertata invece dalla CMO.

Parte ricorrente ha articolato i seguenti rubricati motivi di ricorso:

1) Difetto assoluto di motivazione – difetto assoluto di istruttoria – eccesso di potere:

2) Difetto di motivazione – travisamento dei fatti – eccesso di potere;

Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

Il ricorso si palesa infondato.

Il provvedimento gravato, che ha recepito sostanzialmente il parere del Comitato di Verifica, non può dirsi carente di motivazione, né inficiato da vizi di istruttoria.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 461/2001 recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione. Tale sindacato non si estende al merito delle valutazioni medico-legali dell'Amministrazione (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11/01/2021, n. 62).

Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all'interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO) e di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima.

Il giudizio espresso, in materia di equo indennizzo, dalla Commissione per le cause di servizio, è, nella sostanza, di una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all'esito di un complesso procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso. Per giurisprudenza costante, infatti, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica, nell'ambito delle sue esclusive competenze, è connotato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile (in senso debole) soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721).

Si tratta, quindi, di un limite che permette al giudice amministrativo una sola valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 18-04-2013, n. 2086; T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).

Il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica, quindi, si impone all'Amministrazione la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 10/02/2021, n. 1617) e deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 04/12/2020, n. 549).

In sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l'amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell'organo medico-legale (Cons. Stato Sez. II, 08/01/2021, n. 300).

Non può, pertanto, ritenersi viziato il provvedimento finale per aver recepito il parere del Comitato di Verifica e, nel caso di specie, quest’ultimo appare scevro da profili di illogicità o travisamento dei fatti non avendo ritenuto la patologia in questione dipendente da causa di servizio in quanto, come indicato nel parere, si tratta "di affezione prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno, sull'insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità”.

Il medesimo parere ha specificato che “l'infermità: "-OMISSIS-" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro-diatonico endogeno, sull'insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, gli invocati fattori esogeni (servizio disagiato) non possono avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto non dotati di particolare intensità lesiva e non prolungati nel tempo”.

Il parere del Comitato di Verifica appare quindi congruamente motivato, senza peraltro che dagli atti del giudizio emergano i evidenti e macroscopici vizi logici oppure di palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4991; T.A.R Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2005, n. 2061; Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1774).

Parte ricorrente, indicando le sue vicende professionali, ha elencato attività lavorative rientranti nell’ordinaria attività di Polizia e, a quest’ultimo riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato che nella nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio possono farsi rientrare soltanto i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 18-04-2013, n. 2057; Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).

Né in senso contrario può dirsi determinante il contenuto dell’elaborato peritale depositato in giudizio che non proviene da una struttura pubblica ma esprime considerazioni medico-legali di un perito di parte che non sono idonee ad inficiare le argomentazioni del comitato (T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 27 luglio 2020, n. 8812).

Pertanto le censure articolate da parte ricorrente circa la riconducibilità delle patologie sofferte alle condizioni di lavoro non possono trovare accoglimento, non avendo il medesimo ricorrente, dimostrato fatti palesemente eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, tali da andare al di là delle inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa, e che possano comprovare ictu oculi l’incompletezza degli elementi valutati dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Stante le specifiche circostanze inerenti al ricorso il Collegio ritiene sussistano gravi e fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, comma 17 del D. L. 31.12.2020 n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Germana Panzironi