Cassazione Civile, Sez. 6, 22 aprile 2021, n. 10606 - Domanda di indennizzo per la menomazione dell'integrità psicofisica da malattia professionale ricollegabile allo stress lavoro correlato


 

 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 22/04/2021
 

Rilevato che:
1. con sentenza n. 1736 pubblicata il 15.11.18 la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da C.V. nei confronti dell'INAIL, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda del predetto, di indennizzo per la menomazione dell'integrità psicofisica da malattia professionale ricollegabile allo stress lavoro correlato;
2. la Corte territoriale, premesso che le malattie denunciate dal lavoratore erano non tabellate, ha ritenuto non assolto l'onere di prova, gravante sul medesimo, in ordine all'origine professionale delle stesse e alla nocività dell'ambiente di lavoro; ha rilevato come, a monte, mancassero le necessarie allegazioni sulle mansioni dequalificanti al medesimo assegnate e sui comportamenti mobbizzanti posti in essere dal datore di lavoro; i capitoli di prova testimoniale erano inammissibili, secondo i giudici di appello, per genericità e le contestazioni e sanzioni disciplinari irrogate non erano state impugnate dal dipendente, dovendosene pertanto desumere la legittimità;
3. avverso tale sentenza C.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l'INAIL non ha svolto difese;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Considerato che:
5. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per non avere la Corte di merito dato ingresso alle prove richieste, testimoniali e di consulenza medico legale;
6. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., motivazione contraddittoria e apparente nella parte in cui è stata esclusa totalmente l'assunzione delle prove testimoniali e di c.t.u.;
7. i motivi risultano entrambi inammissibili;
8. anzitutto, è inammissibile la censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in ragione della disciplina di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., sulla c.d. doppia conforme; la parte ricorrente neanche ha allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo e di secondo grado, ostativa all'operare della citata disposizione (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);
9. neppure è integrata la violazione dell'art. 115 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.), circostanza neanche dedotta nella specie; analoghe considerazioni valgono per la violazione dell'art. 2697 cc., che presuppone una inversione degli oneri probatori, non addebitata e non rinvenibile nella sentenza impugnata;
10. le censure investono l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella ammissione e valutazione delle prove, anche in ordine alla rilevanza e specificità delle stesse, non censurabile in questa sede di legittimità, se non laddove abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento" (Cass. n. 11457 del 2007; Ord. n. 5654 del 2017; Ord. n. 27415 del 2018);
11. tali caratteristiche non possono in alcun modo attribuirsi alle istanze probatorie riportate nel ricorso in esame (pagg. 15 e 16);
12. le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;
13. non si fa luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché l'INAIL non ha svolto difese;
14. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 28.1.2021