Cassazione Civile, Sez. 6, 22 aprile 2021, n. 10604 - Indennizzo per lesioni conseguenti ad infortunio sul lavoro. Nesso causale


 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 22/04/2021
 

Rilevato che:
1. con sentenza n. 426 pubblicata il 22.6.18 la Corte d'Appello di Messina, in accoglimento dell'appello dell'INAIL e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di F.F., volta al conseguimento dell'indennizzo per le lesioni conseguenti ad infortunio sul lavoro occorso nel gennaio 2005;
2. la Corte territoriale, disposta una nuova c.t.u. e in base all'esito della stessa, ha ritenuto non dimostrato il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia diagnosticata al F.F., "lesione alla cuffia dei rotatori di destra", risultando quest'ultima preesistente all'infortunio, come desumibile dal referto anamnestico relativo al ricovero del 22.5.2005 (per l'intervento chirurgico di "decompressione sottoacromiale, bursectomia e sutura della cuffia a dx) in cui il predetto aveva "lamenta(to) artralgia scapolo-omerale dx da novembre 2004, insorta senza traumi significativi";
3. ha aggiunto che, comunque, il danno biologico era da quantificare , in base alla c.t.u., come pari al 4%, quindi inferiore alla soglia indennizzabile e che rispetto a tale valutazione l'appellato non aveva mosso contestazioni;
4. avverso tale sentenza F.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; l'INAIL ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art . 380 bis cod. proc. civ..



Considerato che:
6. con il primo motivo di ricorso è dedotta illegittimità ed erroneità della sentenza per omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio;
7. si sostiene che la Corte di merito non abbia pronunciato sull'eccezione, sollevata con la memoria di costituzione in appello, di nullità o improcedibilità dell'impugnazione proposta dall'INAIL per omessa notifica all'avv. Giusy Reale Ruffino, codifensore del F.F.;
8. il motivo è inammissibile per violazione degli oneri di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., atteso che il ricorrente ha del tutto omesso di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti processuali su cui la censura si fonda;
9. il motivo è comunque infondato;
10. questa Corte ha precisato che "in materia di impugnazione (nella specie: appello) la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della notificazione dell'atto di impugnazione ad uno solo dei procuratori costituiti sul quale ricade l'onere di informazione del codifensore" (Cass. 20626 del 2017; v. Cass., SU., 12924 del 2014);
11. col secondo motivo è denunciata contraddittorietà e illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte d'appello abbia negato l'esistenza del nesso causale tra l'infortunio e la patologia contratta, pur affermando l'inutilizzabilità dell'esito della RMN spalla destra del 16.12.04 in quanto non prodotta in atti ed affermando inoltre che "quanto dichiarato in anamnesi dal F.F. e riportato nella cartella clinica del 22 maggio 2005 non può assurgere ad elemento di prova della preesistenza della patologia";
12. il motivo è inammissibile in quanto si basa su una erronea lettura della sentenza d'appello che ha, invece, affermato: "quanto dichiarato in anamnesi dal F.F. e riportato nella cartella clinica del 22 maggio 2005 non può - non- assurgere ad elemento di prova della preesistenza della patologia"; con la conseguenza che manca qualsiasi elemento di contraddittorietà ed illogicità;
13. col terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza per erronea motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione del danno biologico nella misura del 4%;
14. il motivo è assorbito quale conseguenza dell'inammissibilità delle precedenti censure;
15. le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;
16. non si fa luogo a condanna della parte soccombente alle spese ricorrendo i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;
17. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 28.1.2021