Ministero della Salute
Ordinanza 23 aprile 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
G.U. 24 aprile 2021, n. 98
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978. n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e. in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e. in particolare, l'articolo 1, commi 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020. n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID. nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1 ° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 aprile 2021, n. 86;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 49, dal quale risulta che le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, presentano uno scenario di «tipo 1», un livello di rischio basso o moderato;
Visto che dal medesimo verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia, risulta che le Regioni Toscana e Campania presentano, per la seconda settimana consecutiva, uno scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 9 aprile 2021 e 16 aprile 2021;
Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale focus incidenza», allegato al citato verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto di monitoraggio, le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
Vista la nota del 23 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sono denominate «"Zona gialla", le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)»;
Considerato che le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano parametri non riconducibili all'art. 1, comma 16-septies, lettere a), b), c), del sopra citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, allo stato, sussistono i presupposti per l'applicazione, nelle regioni e province autonome sopra richiamate, delle misure di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
Considerato che l'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nel prevedere, in caso di permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, «l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore», stabilisce un principio di gradualità nel procedimento di declassificazione delle misure restrittive, in coerenza con quanto previsto nel citato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»;
Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione delle Regioni Campania e Toscana nella «zona arancione»;
Visto l'art. 1, comma 2, ai sensi del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai sensi del quale «Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla»;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1261