Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.                                                                               Roma, data del protocollo
 

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

SEDE
 

OGGETTO: Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96, del 22 aprile 2021, è stato pubblicato il decreto-legge di pari data, n. 52, con il quale, in relazione all'attuale quadro dell’emergenza epidemiologica e allo stato di attuazione della campagna vaccinale, sono state adottate urgenti misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale.
Nel far preliminarmente rilevare che il decreto in commento richiama, in premessa, la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, si segnala come esso rechi significativi elementi di novità rispetto all’impianto normativo attualmente vigente.
Le nuove disposizioni, oltre alle cosiddette “riaperture”, riguardano sostanzialmente la mobilità tra aree territoriali connotate da un differente scenario di rischio sanitario, cui si connette l’introduzione di un sistema certificativo comprovante l’assenza di patologie derivanti dagli agenti virali trasmissibili da SARS-CoV 2, nonché il riavvio delle attività scolastiche in presenza.
Sempre in via preliminare, si evidenzia come il decreto-legge, all’art. 1, comma 1, proroghi dal 1° maggio al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni di cui al d.P.C.M. del 2 marzo 2021, confermandone l’efficacia ove il medesimo decreto-legge non rechi una diversa o contraria disposizione, compresa la permanenza del limite orario agli spostamenti che resta fissato nella fascia oraria 22,00 - 5,00.
Il provvedimento legislativo d’urgenza contiene disposizioni per la cui applicazione è stabilito il termine del 26 aprile p.v., rispetto alle quali, pertanto, risulta prioritario fornire un primo quadro illustrativo, facendo riserva di pertinente seguito per i profili inerenti a disposizioni di successiva applicazione.

Spostamenti (Art. 1, comma 2, e art. 2, commi 1 e 2).
Per effetto della previsione di cui all’art. 1, comma 2, viene stabilita, a decorrere dal 26 aprile p.v., la cessazione del meccanismo con il quale è stata disposta, anche per i territori rientranti in zona gialla l’applicazione, de iure, delle misure anti COVID-19 previste per la zona arancione.
La cennata norma, inoltre, innovando la precedente disciplina, consente gli spostamenti, per qualsivoglia ragione, tra regioni e province autonome che si collochino in zona bianca e gialla.
L'art. 2, comma 1, conferma, invece, il divieto di spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione e rossa. Tuttavia, oltre che per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità e motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, gli spostamenti sono ora consentiti anche alle persone munite di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV- 2 o di guarigione dall’infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.
In merito alla regolamentazione dell’operatività e della validità delle cosiddette certificazioni verdi COVID-19, come definite dall’art. 9 del decreto-legge in esame, apposite indicazioni potranno essere impartite dal Ministero della Salute, alle quali sin d’ora si fa rinvio. Si segnala, in ogni caso, che potranno essere utilizzate le certificazioni verdi COVID- 19 rilasciate ai sensi del comma 10, ultimo periodo, nelle more dell’adozione del d.P.C.M. previsto dal medesimo comma.
L'art. 2, comma 2, è dedicato alle prescrizioni comportamentali in tema di spostamenti verso le abitazioni private abitate, nelle zone gialla, arancione e rossa.
La norma conferma la possibilità di raggiungere, nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno pp.vv., una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nell’arco orario ricompreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00. Tale possibilità di spostamento incontra il limite dell’ambito comunale in zona arancione, mentre resta esclusa all’interno dei territori in zona rossa. Si precisa, altresì, che gli spostamenti in questione potranno interessare anche territori regionali diversi collocati in zona gialla, a nulla rilevando l’eventuale attraversamento di regioni poste in zona arancione o rossa.
L'articolo in esame, inoltre, rimodula i limiti previsti al riguardo dalle previgenti disposizioni, sia ampliando il numero dei soggetti, che aumenta da due a quattro, sia escludendo da tale numero anche i minori di età superiore ai quattordici anni, sui quali si eserciti la potestà genitoriale. Restano sempre escluse dallo stesso computo le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Attività didattica in presenza (Art. 3).
La disposizione in commento reca nuove previsioni in materia di attività scolastiche, destinate ad applicarsi dal 26 aprile p.v„
Il comma 1 della norma surrichiamata, nel ribadire il criterio dello svolgimento in presenza delle attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, sancisce l’inderogabilità, sull’intero territorio nazionale, del limite del 50 per cento della popolazione studentesca della scuola secondaria di secondo grado cui deve essere assicurato lo svolgimento in presenza dell’attività didattica.
Nel comma 2, invece, vengono fissati, in relazione al diverso colore di ciascuna zona, i limiti minimi e massimi di presenza (dal 50 al 75 per cento in zona rossa e dal 70 al 100 per cento in zona gialla e arancione) che, per la suddetta popolazione studentesca, le Istituzioni scolastiche devono raggiungere adottando forme flessibili di organizzazione dell’attività didattica.
L’obiettivo indicato dal nuovo provvedimento è quello di assicurare, nelle zone gialla e arancione, il progressivo raggiungimento del risultato dell’integrale didattica in presenza anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Pienamente funzionale al conseguimento di tale obiettivo risulterà, naturalmente, l’attività dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti, previsti dal d.P.C.M. del 2 marzo 2021, la cui operatività resta confermata anche nell’innovato quadro regolatorio.
Pertanto, un particolare e sollecito impegno andrà dedicato alla verifica dell'adeguatezza dei documenti operativi già adottati sulla base delle disposizioni previgenti.
In tale prospettiva, potranno risultare sicuramente efficaci interventi organizzativi da parte delle Istituzioni scolastiche come, ad esempio, quelli già sperimentati in talune situazioni, attinenti all’articolazione in fasce orarie differenziate dell’ingresso e dell’uscita dagli istituti scolastici, onde ridurre l’impatto sul sistema dei trasporti.
Al riguardo, infatti, si tenga conto, da un Iato, della conferma al 50 per cento del coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico, e dall’altro, della possibile contestuale ripresa di altre attività parimenti interessate dall'offerta trasportistica.
Si richiama, infine, l’attenzione sul comma 4 concernente la ripresa in presenza, secondo i piani di organizzazione predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, delle attività didattiche e curriculari delle università, anche per i territori in zona rossa relativamente agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, nonché lo svolgimento, sempre in presenza, di altre attività, ivi compresi gli esami, le prove e le sedute di laurea. La medesima disposizione si applica, secondo quanto previsto dal comma 5, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate all’università.

Attività dei servizi di ristorazione (Art. 4)
Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nella norma in esame che, a decorrere dal 26 aprile 2021, consente, in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00.
Fino al 31 maggio p.v., pertanto, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto.
Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, per effetto della permanenza in vigore delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 2 marzo 2021, non espressamente derogate dal decreto-legge in commento, continua ad applicarsi la limitazione contemplata dall’art. 27, comma 1, del citato d.P.C.M., secondo cui il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi.
Analogamente, restano confermate le altre disposizioni di cui al citato art. 27 in quanto non in contrasto con la novella legislativa, e in particolare quella che fissa alle ore 18,00 il limite orario entro il quale è consentito l’asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3.

Spettacoli aperti al pubblico (art. 5, commi 1, 3 e 4).
Altre disposizioni che troveranno applicazione dal 26 aprile 2021 sono quelle indicate in epigrafe.
In linea di continuità con quanto già disposto dal d.P.C.M. del 2 marzo u.s., viene stabilito, al comma 1, che, a decorrere dalla predetta data, gli spettacoli in parola,
previsti all’interno di sale teatrali, da concerto, cinematografiche, nonché nei live club e in altri locali o spazi anche all’aperto, dovranno svolgersi, in via esclusiva, con posti a sedere preventivamente assegnati, e a condizione che sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, sia tra gli spettatori non abitualmente conviventi, sia tra il personale addetto ai lavori.
Diversamente da quanto specificato dal citato decreto presidenziale, e in un’ottica ampliativa, viene ora individuata, quale capienza massima dei locali, una misura non superiore al 50 per cento rispetto a quella autorizzata e viene fissato un limite di partecipazione agli spettacoli individuato in 1.000 unità per le iniziative all’aperto e in 500 spettatori in ogni singola sala, per quelle nei luoghi chiusi.
Laddove non sia possibile garantire l’osservanza delle predette condizioni lo svolgimento degli spettacoli non è consentito. La norma conferma, inoltre, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
I commi 3 e 4 dell’articolo in commento prevedono, rispettivamente, che le richiamate limitazioni numeriche possano essere diversamente stabilite, per gli eventi di spettacolo all’aperto, con linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che, per particolari eventi, le stesse linee guida potranno riservare l’accesso a soggetti muniti delle “certificazioni verdi”.


Piscine, palestre e sport di squadra (Art. 6, comma 3)
Sempre con decorrenza 26 aprile e limitatamente ai territori collocati in zona gialla, sarà consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, fermo restando il rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, secondo la procedura prevista dalla norma in commento.
È comunque interdetto l’uso di spogliatoi, ove non diversamente stabilito dalle suddette linee guida.

* * * *

E di tutta evidenza che il superamento di alcune precedenti restrizioni o limitazioni dovrà essere attentamente monitorato, onde verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti difformi dal quadro regolatorio, suscettibili, in quanto tali, di determinare condizioni di aggravamento del quadro epidemiologico.
Tale azione di controllo andrà pertanto immediatamente riservata a tutte le attività, cui si è fatto cenno nella presente circolare, per le quali la data del 26 aprile rappresenta il primo momento di passaggio al nuovo regime di regolamentazione.
I servizi territoriali che andranno all’uopo disposti dovranno, in particolare, concentrarsi sulle possibili situazioni di sovraffollamento, privilegiando, quindi, le aree interessate dalla presenza di locali ed esercizi aperti al pubblico e da più intensi flussi di mobilità, secondo linee condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Si vorranno disporre, pertanto, mirati interventi operativi in prossimità dei quadranti urbani maggiormente interessati, specie nelle grandi città, da fenomeni di aggregazione, soprattutto in occasione dei fine settimana e delle giornate festive e prefestive.
Tenuto conto, inoltre, del ritorno in zona gialla di un numero considerevole di territori regionali, è verosimile che condizioni di assembramento si possano verificare nelle fasce orarie antimeridiane, corrispondenti al contemporaneo inizio delle attività scolastiche e di quelle commerciali. Ne consegue che specifici controlli andranno effettuati in prossimità di tali orari, anche allo scopo di intervenire su eventuali situazioni di criticità.
Si richiama, infine, l'attenzione in merito all’esigenza che i dispositivi di vigilanza e controllo siano predisposti in maniera da assicurare il pieno coinvolgimento anche delle polizie locali, specie negli scenari urbani nei quali l’impiego di tali operatori può risultare particolarmente incisivo ai fini della corretta osservanza delle disposizioni comportamentali anti COVID-19.
Nel ribadire che verranno sollecitamente diramate ulteriori indicazioni applicative con riguardo alle diverse fasi di ripresa delle varie attività disciplinate dal recente provvedimento d’urgenza, si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia per l’attenzione.
 

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi