Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 24 aprile 2021, n. 28
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52/2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti Legge
- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall’art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 22 del 10 aprile 2021, con la quale erano state emanate disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 nel territorio regionale ed erano state revocate le disposizioni previste nell’Ordinanza regionale n. 21/2021;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 170108 del 14 aprile 2021, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l’Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l’Unità di crisi regionale istituita con Ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
VISTI i Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 e 23 febbraio 2021 n. 15, abrogati rispettivamente dall’art. 1 commi 1 e 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, fermo restando che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreto-legge;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 - le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;
VISTE in particolare le misure di contenimento del contagio che si applicano nella “zona arancione”, di cui al capo IV del DPCM 2 marzo 2021 e nella “zona rossa”, di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021;
VISTO il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 13 marzo 2021;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
ALLA LUCE dell’entrata in vigore del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 22 aprile 2021;
VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore;
CONSIDERATO che
- con l’Ordinanza n. 22 del 10 aprile 2021 si è data attuazione, con specifiche indicazioni valide per il territorio regionale, a quanto fissato con l’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021, che ha disposto l’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
- dal report di monitoraggio n. 49 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, risulta che la Regione Calabria presenta uno scenario di “tipo 1” ed un livello di rischio Alto, rispetto agli indicatori di cui al DM 30 aprile 2020;
- con l’Ordinanza del Ministro della Salute 23 aprile 2021 si è dato atto che per la Regione Calabria permangono i presupposti di cui all’art. 1 comma 16-septies lett. b) del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 per l’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona arancione», per un periodo di 15 giorni, fatta salva nuova classificazione;
- il mantenimento della collocazione nella c.d. «zona arancione», pur rappresentando un allentamento delle restrizioni attualmente vigenti, non deve indurre la popolazione ad abbassare il livello di attenzione e di pedissequa adesione alle misure di prevenzione e mitigazione previste per ogni contesto sociale, sanitario, commerciale, scolastico, in particolare nei territori provinciali nei quali l’incidenza di casi confermati per 100.000 abitanti è superiore alla media regionale;
- la ripresa della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, deve proseguire con gradualità e attenzione, alla luce dell’accertata diffusione delle varianti del SARS-CoV-2 - tra cui la variante B.1.1.7 che manifesta un aumento cospicuo della trasmissibilità anche nelle fasce di età under 18 - che nell’ultimo studio dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata stimata con una prevalenza dell’84,6% in Calabria;
- resta ferma la possibilità di procedere all’eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica, anche di specifici territori, ne richieda l’adozione e, per i Comuni, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare;
- nei Comuni individuati come zona rossa, devono restare efficaci le misure previste nei rispettivi provvedimenti contingibili e urgenti adottati con Ordinanza del Presidente della Regione;
- l’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ha introdotto le “Certificazioni verdi COVID-19” inerenti l’avvenuta vaccinazione, lo stato di guarigione, la negatività ad un test;
RIBADITO che è sempre necessaria comunque la piena collaborazione dei cittadini tutti nel rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l’abbassamento della curva dei contagi e la rapida inversione del trend epidemiologico e che, conseguentemente, è sempre necessario indossare le protezioni delle vie aeree, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento interpersonale e adottare le altre misure di prevenzione prescritte;
DATO ATTO che le misure fissate con il DPCM 2 marzo 2021 sono state rese efficaci, con le modificazioni poste in essere dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per il periodo compreso tra il 26 aprile e il 31 luglio 2021;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), disporre che dal 26 aprile 2021 in tutto il territorio regionale:
- continuino ad applicarsi le misure della c.d. «zona arancione», secondo quanto previsto al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolga in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 “disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”.
- in particolare, sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca delle predette Istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza;
- restino fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali vigenti.;
- sia confermata la raccomandazione, per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda:
a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla capienza prevista;
b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza;
- sia consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00 e gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome, siano consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sia sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; nei Comuni fino a 5.000 abitanti sia comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, con esclusione dei capoluoghi di Provincia; sia altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro;
- restino sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio. Resti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto sia consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;
- nelle giornate festive e prefestive siano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; siano garantiti in tutte le attività commerciali consentite, la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le misure di cui agli allegati al DPCM 2 marzo 2021;
- restino efficaci le disposizioni previste nelle Ordinanze contingibili e urgenti n. 27 del 19 aprile 2021, n. 25 del 13 aprile 2021, n. 23 del 12 aprile 2021 relative a specifiche aree territoriali identificate come “zona rossa”;
- raccomandare alle strutture sanitarie ovvero, all'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione e alle strutture deputate ad accertare lo stato di guarigione e/o di negatività al test, un’organizzazione che consenta il rilascio delle certificazioni di cui all’art. 9 del decreto-legge22 aprile 2021, n. 52, sulla base delle indicazioni fornite a livello regionale;
- per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento e quanto fissato al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021, come modificato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si faccia riferimento alle disposizioni previste dagli altri articoli e allegati applicabili, del DPCM 2 marzo 2021;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”; per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850- 12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
f) la Circolare del Ministero della Salute n. 000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante
“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;
g) la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
PRESO ATTO che con la circolare del Ministero della Salute n. 0010154-15/03/2021-DGPRE-DGPRE- P, è stato trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 recante “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID- 19”;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 6 marzo 2021, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;
- n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 6 aprile 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Co V-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.98 del 24 aprile 2021, in combinato disposto con il DPCM 2 marzo 2021 e con il Decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio regionale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), dal 26 aprile 2021 in tutto il territorio regionale:
1. Continuano ad applicarsi le misure della c.d. «zona arancione», secondo quanto previsto al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le misure si applicano per un periodo di 15 giorni, fatta salva nuova classificazione.
2. Sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 “disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”.
3. In particolare, sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca delle predette Istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza. Restano fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali vigenti.
4. Resta confermata la raccomandazione, per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda:
a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla capienza prevista; b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza.
5. È consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00 e gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; nei Comuni fino a 5.000 abitanti resta comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune, con esclusione dei capoluoghi di Provincia; è altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro;
6. Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto resta consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
7. Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; devono essere garantiti in tutte le attività commerciali aperte al pubblico, la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le misure di cui agli allegati al DPCM 2 marzo 2021.
8. Restano efficaci le disposizioni previste nelle Ordinanze contingibili e urgenti n. 27 del 19 aprile 2021, n. 25 del 13 aprile 2021, n. 23 del 12 aprile 2021 relative a specifiche aree territoriali identificate come “zona rossa”.
9. Per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento e quanto fissato al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021, come modificato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si fa riferimento alle disposizioni previste dagli altri articoli e allegati applicabili, del DPCM 2 marzo 2021.
10. Si raccomanda alle strutture sanitarie ovvero, all'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione e alle strutture deputate ad accertare lo stato di guarigione e/o di negatività al test, un’organizzazione che consenta il rilascio delle certificazioni di cui all’art. 9 del decreto-legge22 aprile 2021, n. 52, sulla base delle indicazioni fornite a livello regionale.
11. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, all’ANCI, all’UPI.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente f.f.
Spirlì