Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente n. 11/2021/PC
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico. Ulteriori disposizioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);
Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia);
Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale:
- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell’11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell’11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 03 maggio 2020;
- n. 15/PC del 17 maggio 2020;
- n. 18/PC del 19 giugno 2020;
- n. 19/PC del 26 giugno 2020;
- n. 21/PC del 15 luglio 2020;
- n. 23/PC del 31 luglio 2020;
- n. 26/PC del 31 luglio 2020;
- n. 28/PC del 09 settembre 2020;
- n. 40/PC del 08 novembre 2020;
- n. 6/2021/PC del 06 marzo 2021;
- n. 7/2021/PC dd. 20.marzo.2021;
- n. 8/2021/PC dd. 27marzo 2021;
- n. 9/2021/PC dd. 04.aprile.2021;
Visto il DPCM 02 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, tra l’altro si è disposto:
- all’articolo 31 (Trasporti) che:
“1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
2. Il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. ...”
- all’ articolo 54 (Misure in materia di trasporto pubblico di linea) che:
“. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico
di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.”
Atteso che il predetto DPCM 02 marzo 2021 dispone, all’articolo 21 (Istituzioni scolastiche), comma 3, che:
“3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell’eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.”
Atteso inoltre che il predetto DPCM 02 marzo 2021 dispone, al capo III (Misure di contenimento che si applicano in zona gialla) all’articolo 9 (Misure relative agli spostamenti in zona gialla), comma 1, che:
“1. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”
Richiamate le altre disposizioni del predetto DPCM 02 marzo 2021 ed in particolare gli artt. 19 (Impianti nei comprensori sciistici), 49 e 50 in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l’estero e degli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero;
Preso atto dei contenuti degli allegati 14, 15 e 16 del DPCM 02 marzo 2021;
Ritenuto che il coefficiente di riempimento dei mezzi, indicato all’interno dell’allegato 15 al DPCM 02 marzo 2021, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, debba essere letto in combinato disposto con quanto previsto all’articolo 31, comma 1del predetto DPCM;
Visto il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);
Richiamata la propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 10/2021/PC dd. 10 aprile 2021 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di trasporto pubblico locale. Ulteriori disposizioni”;
Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
Atteso che l’articolo 1, comma 1 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dell’applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021;
Atteso altresì che l’articolo 2 del sopra richiamato D.L. 22 aprile 2021, n. 52 prevede quanto segue:
- 1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità , anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
- 2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinchè, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
- 3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, pubblicata sul sito del Ministero della Salute, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, cessa l’applicazione delle misure di cui alla “zona arancione” e si applicano le misure di cui alla c.d. “zona gialla” nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52;
Preso atto che la predetta Ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 34 del Decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
Rilevato il passaggio del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’interno della “Zona gialla” dal 26 aprile 2021;
Atteso che nei giorni 21 e 22 aprile 2021 si sono svolti presso le Prefetture-UTG di Gorizia Pordenone Trieste e Udine, e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi del richiamato DPCM 02 marzo 2021, i tavoli di coordinamento, presieduti dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano;
Atteso altresì che con nota congiunta della direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione e Famiglia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia dd. 23.04.2021, è stato comunicato ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali secondarie di secondo grado e ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie secondarie di secondo grado del Friuli Venezia Giulia che:
- Al fine di consentire ai dirigenti scolastici le necessarie attività organizzative a decorrere dal 26 aprile p..v. , nell’ambito delle riunioni dei tavoli di coordinamento presieduti dai Prefetti è emersa la decisione di uniformare a livello regionale la presenza degli studenti nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al 70 per cento;
- Gli orari di inizio e fine delle lezioni e il relativo raccordo con gli orari del trasporto pubblico locale dovranno rispettare i Piani Operativi adottati dai Prefetti per i territori di rispettiva competenza, con l’ovvio adattamento alla parcentuale dell’attività didattica in presenza, che deve essere garantita al 70 per cento, con il minimo di flessibilità necessario;
Ritenuto per quanto sopra, di disporre la prosecuzione dei servizi trasporto pubblico locale, a partire dal 26 aprile 2021, nella configurazione già attuata a seguito dell’ordinanza n. 10/2021/PC dd. 10.04.2021, con l’attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi necessari a sostenere efficacemente l’avvio dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado al 70%, in recepimento delle pianificazioni prefettizie di cui all’art. 1, punto 10, lettera s) del D.P.C.M 3 dicembre 2020 e s.m.i., e del D.P.C.M. 02 marzo 2021, articolo 21 (Istituzioni scolastiche), comma 3, tenuto conto di quanto definito in tali contesti, nell’ambito dei tavoli tecnici e del riavvio dell’attività didattica prioritariamente in presenza nelle Università;
Ritenuto altresì di confermare le seguenti disposizioni di cui all’Ordinanza contingibile ed urgenti n.10/PC dd.10 aprile 2021:
- al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull’obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi è demandata alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l’organizzazione e l’attuazione delle relative attività;
- di confermare la Cabina di Regia, attivata con l’ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
- di far pervenire settimanalmente, a mezzo PEC, a cura dei singoli gestori dei servizi di TPL, una relazione alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, nella quale, in riferimento all’obbligo di utilizzo delle mascherine e alle altre disposizioni contenute nel DPCM 02 marzo 2021, nel D.L. 01 aprile 2021 n. 44, negli altri provvedimenti governativi e nella presente Ordinanza, si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere ed evidenza dei dati giustificativi delle scelte adottate, provvedendo altresì alla trasmissione dei dati relativi ai servizi svolti e ai viaggiatori trasportati.
Ritenuto infine che per i servizi di trasporto pubblico locale e per tutte le altre fattispecie relative al trasporto di persone siano da applicarsi le indicazioni e prescrizioni di cui al DPCM 02 marzo 2021 e relativi allegati e s.m.i.;
Ritenuto pertanto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
 

ORDINA

1. per quanto in premessa, la prosecuzione dei servizi trasporto pubblico locale, a partire dal 26 aprile 2021, nella configurazione già attuata a seguito dell’ordinanza n. 10/2021/PC dd. 10.04.2021, con l’attivazione degli ulteriori servizi aggiuntivi necessari a sostenere efficacemente l’avvio dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado al 70%, in recepimento delle pianificazioni prefettizie di cui all’art. 1, punto 10, lettera s) del D.P.C.M 3 dicembre 2020 e s.m.i., e del D.P.C.M. 02 marzo 2021, articolo 21 (Istituzioni scolastiche), comma 3, tenuto altresì conto di quanto definito, in tali contesti, nell’ambito dei tavoli tecnici e del riavvio dell’attività didattica prioritariamente in presenza nelle Università;
2. restano confermate le ulteriori disposizioni di cui alla propria Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 10/2021/PC dd. 10 aprile 2021 di cui alle premesse;
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 24 aprile 2021.
 

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott. Massimiliano Fedriga