Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 23 aprile 2021, n. 121
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena» e in particolare l’articolo 1;
VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante « Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici » e, in particolare l’articolo 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni;
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021 che, con riferimento alle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado disciplinate dal citato DL 44/2021, e in applicazione della deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto, garantisce la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza;
VISTO il sopravvenuto decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 che - tra l’altro - ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;
VISTO l’articolo 3 del medesimo decreto, che detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore, con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni e con decorrenza dal 26 aprile 2021, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il citato articolo 3 che, al comma 1, ricalca le disposizioni del previgente art.2 comma 1 del DL 44/2021 e testualmente dispone: « 1. Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio»;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute (12 marzo, 26 marzo, 2 aprile e 17 aprile) con le quali la Regione Puglia è stata collocata in zona rossa;
VISTO il Report n. 48 del Ministero della Salute, relativo al monitoraggio dei dati riferiti alla settimana 5 aprile 2021-11 aprile 2021 (aggiornati al 14/4/2021), secondo cui « Si conferma la criticità del sovraccarico diffuso dei servizi assistenziali con un tasso di occupazione a livello nazionale al sopra della soglia critica sia in terapia intensiva (39%) che in area medica (41%). L’incidenza è in lenta diminuzione e ancora troppo elevata per consentire sull’intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario ridurre rapidamente il numero di casi anche con misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale. La ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore impone un approccio di particolare cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia»;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica in corso, il carattere straordinariamente diffusivo dei contagi e la conclamata predominante diffusione della c.d. variante inglese avuto particolare riguardo alla popolazione giovanile;
CONSIDERATO, infatti, che il Dipartimento della Salute con nota prot. 005/PROT/22/04/2021/0003298, allegata alla presente Ordinanza quale parte integrante, sulla base delle risultanze della relazione epidemiologica, pure allegata, aggiornata al 21 aprile 2021, ha evidenziato «...un lieve decremento della circolazione virale, con un tasso di incidenza settimanale al 21/04 che tuttavia si mantiene a 230 casi per 100.000 abitanti.
Il decremento interessa tutte la popolazione, ma con l’eccezione delle classi di età 3-13 anni in cui si è registrato un aumento dei contagi rispetto alla precedente settimana indice di monitoraggio.
I dati della sorveglianza scolastica consentono di osservare che è stato registrato una riduzione del numero di contagi negli studenti presenti e nel personale scolastico, ma anche un aumento dei provvedimenti di quarantena sia per gli studenti che per il personale scolastico.
Tale situazione va letta anche alla luce dell’elevata prevalenza della Variante lineage B.1.1.7 (inglese) pari al 92,9% dei campioni esaminati, la seconda più elevata tra tutte le regioni dopo la Valle d’Aosta, evidenziata nella relazione tecnica ISS con riferimento alla survey condotta in data 16 marzo 2021...”.
CONSIDERATO che il medesimo Organo ha altresì affermato che: ... Tali rilevanze epidemiologiche, che mostrano da un lato l’elevatissima prevalenza della variante inglese nella nostra Regione, dall’altro la persistenza di un livello di incidenza alto, con segnali di ulteriore incremento nella popolazione in età scolare, rendono necessario un mantenimento delle misure destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente indispensabili...”;
RILEVATO che dalle analisi contenute nella citata relazione istruttoria trasmessa dal Dipartimento della salute testualmente emerge che:
1. "in un campione di 12 regioni e la PA di Trento (pari ad oltre 51M di cittadini) si osserva nell’ultima settimana di rilevazione per effetto dei provvedimenti restrittivi in atto in tutte le regioni una diminuzione dell’incidenza in tutte le fasce di età della popolazione;
2. anche in Puglia, la curva epidemica mostra un andamento in discesa, con un decremento dei nuovi positivi del 9%; Il tasso di incidenza settimanale, stimato attraverso i dati del flusso aggregato della Protezione Civile alla data del 21.04, risulta pari a 230 casi per 100.000 abitanti, con valori più elevati in provincia di Taranto (302 per 100.000 abitanti) e in provincia di Bari (263 per 100.000 abitanti);
3. Il decremento dei contagi interessa tutte le fasce di età, con l’eccezione delle classi 0-13 anni; il tasso di incidenza più elevato si riscontra nella classe di età 11-13, caratterizzato anche da un’elevata proporzione di test diagnostici positivi;
4. i dati della sorveglianza scolastica mostrano una riduzione dei contagi tra gli studenti e il personale scolastico;
5. Il numero dei soggetti (sia tra gli studenti che nel personale) per cui è stato disposto un provvedimento di isolamento/quarantena è in crescita rispetto alla settimana precedente.
Si può pertanto concludere che la Regione Puglia è attualmente interessata da un rallentamento del numero di contagi, che tuttavia risultano ancora in crescita tra i soggetti in età scolare.
Tale circostanza impone il mantenimento di stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso misure finalizzate a limitare i contatti interpersonali allo stretto necessario, per contenere il rischio di un nuovo incremento dei contagi”;
RITENUTO che, all’esito della rinnovata istruttoria condotta dal competente organo, il principio di precauzione imponga all’Autorità regionale di continuare ad adottare misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, prima che il pregiudizio si concretizzi;
CONSIDERATO che, pertanto, ferma restando la prosecuzione delle attività scolastiche in conformità alla previsione di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, in relazione al colore in cui è, o sarà collocata la Regione Puglia, occorre rinnovare le disposizioni dell’Ordinanza regionale n.102/2021 e, quindi, consentire alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza, risultando tale misura, in un frangente così particolare ed eccezionale, adeguata e proporzionale al rischio che si intende fronteggiare, nonché idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del principio di precauzione;
RIBADITO che, a tal fine, rileva non solo la posizione degli alunni cosiddetti fragili, per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 già consente la scelta della didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza, ma anche la posizione dei loro familiari o conviventi, che ad esempio siano in condizione di fragilità o siano estremamente vulnerabili o, comunque, ritengano di preservare l’ambito familiare dal contagio, scegliendo per i propri figli la didattica digitale integrata;
RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni dell’organo sanitario;
Sentiti l’Assessore alla salute e l’Assessore all’istruzione,
 

EMANA
la seguente Ordinanza

1. Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta.
2. Le istituzioni scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;
3. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della
suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 23 aprile 2021

Il Presidente
Michele Emiliano

Allegato