Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 23 aprile 2021, n. 29
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 che prevede limitazioni alla mobilità delle persone ed altresì l’individuazione delle caratteristiche del territorio nazionale in funzione del tasso di rischio epidemiologico in zone bianche, gialle, arancioni e rosse;
Considerato che l’attività di controllo della fauna selvatica riveste preminente interesse pubblico anche alla luce delle innumerevoli segnalazioni da parte della cittadinanza e che la stessa assolve a funzioni di limitazioni di danni alle coltivazioni agricole e riduzioni di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali;
Visto il regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina dell’attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne” che individua i periodi di divieto di pesca di diverse specie e tra questi il divieto di pesca alla trota da un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all’alba dell’ultima domenica di febbraio;
Considerato che con DGR del 10 marzo 2021, n. 173 detto ultimo termine è stato differito al 28 marzo 2021;
Visti i provvedimenti in materia di pesca adottati da altre Regioni;
Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19 pari a 3123 alla data del 22 aprile 2021;
Atteso che alla medesima data del 22 aprile 2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 223, di cui 36 in rianimazione;
Tenuto conto altresì che il trend degli ultimi sette giorni evidenzia una riduzione degli attualmente positivi da 3.575 a 3.123 (-452), dei ricoveri positivi da 292 a 223 (-69) con una sostanziale stabilità dei ricoveri in rianimazione da 34 a 36 (+2);
Tenuto conto pertanto che appare in continuo decremento il trend degli attualmente positivi, dei ricoverati e permane sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che rimane comunque da monitorare strettamente;
Considerato che le evidenze epidemiologiche dimostrano una maggiore contagiosità delle varianti del virus SARS COV2-19;
Considerato che sulla base della attuale situazione epidemiologica si deve continuare a ispirare l’azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione inserendo alcune misure restrittive e di contro-regolazione alla cd. zona gialla, che garantiscano la mitigazione del contagio e della pressione sulle strutture sanitarie;
Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l’obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall’applicazione del DPCM 2 marzo 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, dei decreti legge 172/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 6/2021) e 2/2021 convertito con la legge 12 marzo 2021 n. 29;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19; Visto l’articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
Considerato che la Regione Umbria, a decorrere dal 26 aprile 2021, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute è classificata come zona gialla;
Considerato che alla luce della situazione epidemiologica, con precedenti ordinanze - da ultima l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 28, si è avviato e proseguito un percorso graduale di riapertura delle attività scolastiche e didattiche in presenza;
Considerato che appare coerente continuare detto percorso nel rispetto delle previsioni di cui D.L. 52/2021, assicurando la necessaria attenzione alla situazione epidemiologica ed alla necessità di garantire tutte le condizioni affinché la ripresa delle attività scolastiche e didattiche in presenza avvenga con la necessaria attenzione e predisposizione dei servizi necessari;
Valutato opportuno in tal senso individuare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del DL 52/2021, la ripresa delle attività didattiche in presenza nella misura del 70% della popolazione studentesca delle scuole secondarie di secondo grado delle scuole statali e paritarie;
Tenuto conto delle indicazioni operative emerse nel corso degli incontri convocati dal Prefetto di Perugia per assicurare la necessaria attività di raccordo e coordinamento per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e scolastiche;
Tenuto conto della deliberazione della Giunta regionale del 9 aprile 2021, n. 312 “Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per programma di testing diagnostici rapidi per SARSCoV-2 nella popolazione scolastica; ulteriori determinazioni” relativa al potenziamento delle attività di testing nella popolazione scolastica;
Valutata la necessità di assicurare il permanere di misure di prevenzione e contenimento rispetto alla diffusione del contagio già adottate con precedenti ordinanze e da ultimo con l’ordinanza 9 aprile 2021, n. 28;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che saranno oggetto di monitoraggio e valutazione settimanale, sempre ispirando le determinazioni a principi di doverosa precauzione, in base al mutamento del quadro epidemiologico ed alle indicazioni della Sanità regionale e del parere CTS;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge n. 6 del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con legge n. 29 del 12 marzo 2021;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
Considerato che il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, all’articolo 1 comma 1 prevede espressamente che dal 1 maggio 2021 al 31 luglio 2021 si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Nucleo Epidemiologico della Regione Umbria del 22 aprile 2021;
Preso atto della nota del Commissario alla Emergenza Covid 2019 del 23 aprile 2021;
 

Art. 1

1. A decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 9 giugno 2021 in tutto il territorio regionale, in applicazione dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 70% della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso agenzie formative e gli istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà.
2. A decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, in tutto il territorio regionale, fatte salve le specifiche disposizioni del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria possono essere svolti in presenza nella misura massima del 70% degli iscritti.
3. Su tutto il territorio regionale è consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado per gli studenti che parteciperanno alle prove INVALSI.
 

Art. 2

1. Il 25 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:
• per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall’amministrazione regionale;
• per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l’attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore;
• per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dall’amministrazione regionale.
2. L’attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica e le attività complementari di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentito l’esercizio di tali di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.
3. È consentita esclusivamente in forma individuale l’attività di addestramento cani nelle aree ZAC autorizzate presenti nel comune di residenza, domicilio o abitazione. Qualora nel proprio comune non sia presente un’area ZAC autorizzata è consentito lo spostamento nel comune ove risulti ubicata l’area ZAC più vicina rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.
4. Il 25 aprile 2021 è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ai soggetti muniti di licenza di pesca in corso di validità. Le attività di pesca sono consentite con l’obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria abitazione, domicilio o abitazione. Con riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio provinciale delle guardie ittiche- volontarie di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
5. Per la stessa giornata di cui al comma precedente è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio delle attività di pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale nei laghetti di pesca sportiva cui all’articolo 37 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Per le finalità di cui al periodo precedente sono derogate le disposizioni degli articoli 3 e 4. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
6. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività di cui ai commi precedenti dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.
 

Art. 3

1. A decorrere dal 25 aprile 2021 e fino al 30 maggio 2021 in tutto il territorio regionale gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
• misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di medie e grandi superfici;
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
• adozione di misure finalizzate al rispetto il distanziamento interpersonale di due metri presso le casse e altri luoghi interni agli esercizi commerciali ove si possono generare assembramenti, garantendo l’attivazione di un adeguato numero di aree/punti di pagamento disponibili per la clientela;
• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
• obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
• garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo livello;
• accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti;
B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;
• è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
2. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati dal D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all’allegato 3 con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.
3. Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.
4. È fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.
 

Art. 4

1. A decorrere dal 25 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, toelettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente. Le medesime disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a tutti gli esercenti ed operatori dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub ecc., per le attività consentite dall’articolo 4 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.
2. È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l’interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive anche in assenza di interazione con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.
3. È altresì raccomandato ai clienti delle attività economiche e produttive di cui ai commi 1 e 2 l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.
 

Art. 5

1. A decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 9 giugno 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel Bacino 3 della Provincia di Terni, affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l., rispetteranno il livello di servizio “scolastico”, secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it. Per il medesimo periodo, dal 26 aprile 2021 al 9 giugno 2021, i succitati servizi ordinari sono integrati con servizi aggiuntivi appositamente predisposti secondo gli orientamenti emersi nell’ambito dei Tavoli di Coordinamento, presieduti dai Prefetti di Perugia e Terni, così come previsto dal DPCM 02.03.2021, e riportati nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. Per l’effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi di cui all’art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga all'articolo 87, comma 2, del medesimo codice della strada, in virtù di quanto disposto all’art. 200, comma 6-bis, del decreto legge n. 34/2020 come modificato con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020; conseguentemente, i mezzi di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono autorizzati all’espletamento dei servizi aggiuntivi disposti con il presente atto.
3. Il Servizio regionale Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale regionale è incaricato di provvedere agli atti conseguenziali derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) N°1370/2007.
4. I servizi aggiuntivi programmati ai sensi del presente articolo potranno essere soggetti a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio e eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.
5. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 02/03/2021, nonché dalle nuove disposizioni eventualmente adottate dall’autorità competente, garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
 

Art. 6

1. È fortemente raccomandato agli enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione del contagio ed in particolare delle norme afferenti gli spostamenti consentiti ai sensi del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.
 

Art. 7

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
 

Art. 8

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai Prefetti della 
Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Comando regionale dei Carabinieri forestali, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e al CONI Umbria.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Presidente Donatella Tesei

 

Allegati