ADM
L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
Direzione Generale


Prot. 381795/RU                                                         Roma, 29 ottobre 2020
 

Circolare N. 43 / 2020
Importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA
Decisione della Commissione Europea n. 2020/
1573 del 28 ottobre 2020 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020
 


1. Premessa
Come noto, il 3 aprile u.s., in applicazione del vigente ordinamento unionale, che permette di supportare situazioni di emergenza come la perdurante crisi epidemiologica in corso, la Commissione europea ha adottato la Decisione n. 491/2020, successivamente modificata in data 23 luglio con la Decisione n.1101/2020, chiarendo l’ambito e le condizioni di applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA applicabili alle importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, effettuate nel periodo fra il 30 gennaio ed il 31 ottobre 2020.
In merito, con Determinazione prot. n. 262063/RU del 28 luglio 2020 (che ha sostituito la precedente Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile u.s. facendo salvi gli effetti prodotti dalla medesima), l’ADM ha definito, con riguardo alle fattispecie di importazioni ammesse al suddetto beneficio, gli adempimenti e le formalità da espletare a cura degli Enti e delle Organizzazioni aventi titolo, anche mediante apposita applicazione informatizzata il cui funzionamento è stato puntualmente descritto con la Circolare n. 19/2020 del 9 luglio scorso.

2. Decisione UE 1573/2020
A seguito della prevista procedura di consultazione degli Stati Membri, conclusasi lo scorso 14 ottobre, in considerazione dell’evoluzione e del perdurare della situazione pandemica in atto, la Commissione Europea ha prorogato ulteriormente, rispetto a quanto già previsto con la Decisione n.1101/2020, la validità dell’esenzione descritta in premessa, introdotta con la Decisione (UE) n. 2020/491.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 359 del 29 ottobre, è stata pubblicata la Decisione UE n. 1573/2020 che, nel confermare l’ambito di applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 1 della Decisione summenzionata, ha inteso estenderne l’efficacia temporale, ammettendo al beneficio anche le operazioni di importazione da effettuarsi fino al 30 aprile 2021.
Per quanto riguarda il Regno Unito la data di cessazione dal beneficio è prevista al 31 dicembre 2020, in considerazione del previsto recesso dall’Unione Europea.
Appare opportuno sottolineare che nulla varia con riguardo ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione (UE) n. 2020/491, restando dunque immutate sia le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del benefici sia le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché gli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione in parola e le modalità operative per fruire dell’esenzione.
A tal proposito si fa rimando a quanto già ribadito in occasione della precedente proroga, di cui alla Decisione n.1101/2020 del 23 luglio scorso, della quale si è data notizia nell’informativa prot. 262364/RU del 28 luglio e nella sopra citata Circolare 19/2020 a cui si fa rinvio per le modalità di accesso al beneficio.
Con riguardo alle rendicontazioni obbligatorie da fornire da parte degli Stati membri ai sensi dell’art. 2 della Decisione UE, anch’esse immutate nel contenuto, viene spostata la data di scadenza al 31 agosto 2021.
Si ribadisce che eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte alle sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.

3. Disposizioni finali
Gli Enti/Organizzazioni che intendono effettuare operazioni ricadenti nell’ambito di applicazione della Decisione UE n. 1573/2020, da effettuarsi ai sensi dell’art. 3 - salvo eventuali ulteriori proroghe espresse - nel periodo 30/01/2020 - 30/04/2021, dovranno attenersi scrupolosamente alle condizioni previste e seguire altresì le modalità operative già diramate in proposito.
 

Marcello Minenna