Tipologia: CRL
Data firma: 31 marzo 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, FVG

Sommario:


Accordo 31 marzo 2021

Il 31 marzo 2021, in Udine, presso la sede della Cisl Fvg, via Ciconi n. 16, tra: Confagricoltura F.V.G., Coldiretti F.V.G., Cia F.V.G. e Fai-Cisl F.V.G., Flai-Cgil F.V.G., Uila-Uil F.V.G., viene stipulato il seguente Accordo Regionale per il rinnovo dei Contratti Provinciali degli Operai Agricoli e Florovivaisti, valido dall’1.1.2020 al 31.12.2023, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste.

Enti bilaterali agricoli territoriali
Le Parti concordano di attivare un tavolo di confronto, in sede di Osservatorio regionale, al fine di valutare la costituzione di un Ente bilaterale agricolo regionale in sostituzione degli attuali Enti bilaterali provinciali.

Osservatorio regionale
Con riferimento ai compiti e alle iniziative già previ-ste nel precedente rinnovo, le Parti concordano di incontrarsi almeno una volta l'anno.
Nell'ambito dell'Osservatorio, mediante un'attenta analisi, saranno trattati anche il tema relativo agli appalti sul territorio regionale e l'ipotesi di stipula del Contratto Regionale Operai Agricoli e Florovivaisti.

Trasformazione rapporto di lavoro
Si stabilisce la possibilità, qualora sussistano le condizioni e le esigenze organizzative aziendali lo consentano, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con diritto alla reversibilità per le lavoratrici/lavoratori, nei seguenti casi:
- gravi e documentati motivi di salute (malattie oncologiche, uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche o gravi patologie croniche-degenerative);
- assistenza ai genitori, coniugi o conviventi, figli e altri familiari conviventi, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenza e/o alcolismo;
- accudimento dei figli fino a tre anni;
- frequentazione corsi di studio, connessi al con-seguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
Tale possibilità riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Appalti
In applicazione dell'art. 30 del CCNL del 19 giugno 2018, le Aziende agricole che intendono esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo sono tenute a comunicarlo, per il tramite delle Associazioni professionali agricole, all'Ente Bilaterale agricolo del rispettivo territorio a mezzo mail, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di stipula del contratto stesso; ciò al fine di monitorare il fenomeno e permetterne un'approfondita analisi all'interno dell'Osservatorio regionale.

Interruzione e recuperi Operai agricoli
Si condivide di uniformare il presente articolo in tutti i CPL della Regione, come segue: per l'operaio assunto con contratto a tempo indeterminato ove non fosse possibile effettuare causa intemperie l'intero orario di lavoro giornaliero, è ammesso il recupero delle ore non lavorate: un'ora al giorno entro le sei giornate lavorative successive all'avvenuta sospensione od interruzione, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria.

Tutela della salute dei lavoratori
Al lavoratore soggetto a visita medica periodica e/o accertamenti sanitari legati all'attività lavorativa, come previsto dalle norme di legge, dovrà essere corrisposta la normale retribuzione indipendentemente se gli accertamenti vengono effettuati in orario di lavoro o al di fuori dell'attività lavorativa. Qualora le visite mediche e/o gli accertamenti sanitari, vengano svolti in luogo diverso dalla sede aziendale, al lavoratore dovranno essere rimborsate le spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno, dalla sede aziendale al luogo destinato.

Contrasto e prevenzione molestie e violenze nei luoghi di lavoro
All'atto dell'assunzione, le Aziende forniranno specifica informativa Sull'Accordo Quadro per il contrasto alle molestie e alle violenze nei luoghi di lavoro, sottoscritto in data 12 gennaio 2018 a livello regionale e in data 19 giugno 2018 a livello nazionale (Allegato 2).

Ferie solidali
Le parti recepiscono quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 “cessione dei riposi e delle ferie”.
Fermo restando i diritti di cui al D.Lgs. 66/2003, i lavoratori a tempo indeterminato possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati (fatte salve le ferie obbligatorie) ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
- malattia grave, certificata e documentata da struttura sanitaria pubblica, che abbiano esaurito sia il periodo massimo di malattia retribuita, sia le giornate di ferie e permessi maturati;
- assistenza ai componenti del nucleo familiare limitatamente a genitori, coniuge e figli che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
Il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità può avanzare richiesta al datore di lavoro, previa presentazione di documentazione idonea.
L'Azienda renderà di conseguenza nota ai propri dipendenti la richiesta di ferie solidali.
Sulla base delle disponibilità pervenute, si procederà con il caricamento delle ferie al richiedente ed il relativo scarico al/i cedente/i.
Il presente Accordo resta in vigore sino a regolamentazione della materia da parte del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e/o all'emanazione di nuove normative.

Allegato 2
Informativa su Accordo contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro.

Desideriamo con la presente informarvi, come previsto dal Contratto Regionale degli Operai Agricoli e Florovivaisti sottoscritto in data 31 marzo 2021, che le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto con le Organizzazioni Imprenditoriali Agricole l'impegno a contrastare ogni forma di violenza o molestie nei luoghi di lavoro.
L'intesa prevede che presso ogni Azienda agricola:
- si adottino comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, non escludendo la possibilità di adottare misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti molesti tra le quali anche il trasferimento in via temporanea, tra reparti e/o uffici o in altre unità produttive, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali nel rispetto delle disposizioni contrattuali. Tali misure, come l'individuazione delle esigenze organizzative aziendali, saranno comunque oggetto di intese tra le Rappresentanze territoriali delle parti sottoscrittrici i CCNL di riferimento.
- si responsabilizzino le aziende affinché provvedano a tutelare le lavoratrici/i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o penalizzazione oltre a vigilare sulla effettiva cessazione di eventuali comportamenti molesti.
Le Parti sottoscrittici dell'intesa potranno, nell'ambito della contrattazione aziendale, definire codici di condotta, linee guida e buone prassi atte a prevenire e contrastare le molestie e/o violenze nel luogo di lavoro.
Sotto il profilo della prevenzione e della formazione le Parti hanno convenuto altresì che:
- la formazione aziendale potrà essere l'occasione per promuovere e diffondere tra i dipendenti ed i dirigenti la cultura del rispetto della persona;
- di dare ampia diffusione dell'intesa, tra le lavoratrici/lavoratori;
- al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della dignità di ciascuno debba essere centrale il ruolo del sistema di prevenzione e protezione e conseguentemente il ruolo centrale del RSPP, del Medico competente e del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS);
- la figura del RLS sia coinvolto in momenti di formazione specifici sul tema del contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro;
- le Organizzazioni Sindacali promuovano l'intesa regionale e nazionale tra le lavoratrici e lavoratori all'interno delle Aziende Agricole e Florovivaiste, nell'ambito delle assemblee sindacali.
La presente Informativa dovrà essere consegnata dall’Azienda, all’atto dell’assunzione, a ciascun Lavoratore e Lavoratrice ed esposta in bacheca.