Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 26 aprile 2021, n. 71
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’adozione del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10) , dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
VISTO l’art. 91 (“Ordinanze contingibili e urgenti”) del Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. recante il “Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano” (G.U. n.98 del 24-4-2021) , secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 26 aprile 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
Utilizzo della mascherina
VISTO quanto disposto, in merito, dall’art. 1 del Dpcm 2 marzo 2021;
RITENUTO necessario, oltre a quanto previsto dall’articolo di cui al punto precedente, conservare la previsione secondo cui sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
Spostamenti consentiti
CONSIDERATO che, in particolari zone del territorio provinciale, al fine di raggiungere il territorio di un diverso comune è necessario attraversare il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante;
RITENUTO pertanto opportuno confermare che sarà possibile raggiungere, per le motivazioni consentite, un diverso comune posto sul territorio provinciale, anche attraversando il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante, a condizione di non fermarsi durante il transito, tranne che per cause di forza maggiore, nel caso in cui sussista il divieto di spostamento in virtù della normativa vigente;
VISTO quanto disposto dal Dpcm 2 marzo 2021 in materia di attività e servizi non sospesi e attività sportiva e motoria, laddove detta diverse disposizioni in relazione ai differenti scenari di gravità caratterizzanti le Regioni e le Province Autonome;
CONSIDERATO che, nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV o dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. “zona arancione” o “zona rossa”) , laddove il proprio comune non disponga di tali attività e servizi, è sempre possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia) . Tale possibilità può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica;
CONSIDERATO che, laddove sulla base dei dati epidemiologici si dovesse applicare lo scenario di cui al Capo IV del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. zona“arancione”) , appare ragionevole consentire lo spostamento per lo svolgimento dell’attività sportiva in forma individuale entro trenta chilometri dal proprio comune (in analogia a quanto previsto per gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) , a prescindere dal numero degli abitanti del medesimo, anche con mezzi di trasporto pubblici o privati. A tal fine, non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune;
Esercizio dell’attività commerciale
VISTO quanto disposto dai punti 16) , 17) , 18) e 19) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1;
RITENUTO ragionevole e opportuno riproporre, fino al 31 luglio 2021, le sopracitate disposizioni dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, relative all’esercizio dell’attività commerciale, nella misura in cui garantiscono una funzione di contenimento della diffusione del contagio, e alla specificazione secondo cui, in merito all’esercizio dell’attività commerciale nei giorni festivi e prefestivi (disciplina ora confluita nell’art. 26, comma 2, del Dpcm 2 marzo 2021) , i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari medesimi;
Attività di ristorazione
VISTO quanto disposto dai punti 20) e 21) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1;
RITENUTO ragionevole e opportuno riproporre, fino al 31 luglio 2021, le disposizioni della citata ordinanza n. 63 relative alle attività di ristorazione e alle attività di imprese agrituristiche ed enoturistiche, nella misura in cui garantiscono un equilibrio tra la funzione di contenimento della diffusione del contagio e gli interessi economici legati a tali attività;
Attività d’accoglienza e strutture ricettive
CONSIDERATO opportuno confermare, in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell'ordinanza del 15 luglio 2020 prot. 411120/1 così come richiamata dal punto 32 dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da quanto previsto dall'articolo 28 del Dpcm 2 marzo 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 9 dello stesso Dpcm;
Applicazione per analogia delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 in Zona rossa
CONSIDERATO che, dai dati forniti dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota prot. n. 169555 del 12 novembre 2020, acquisita in pari data al prot. PAT n. 718340, su alcuni territori comunali sussistevano indicatori di diffusione del contagio da COVID-19 particolarmente gravi, tali da richiedere l’adozione di ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste dall’art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020 e rispetto alle ulteriori misure restrittive previste dall’ordinanza del Presidente della Provincia di data 14 novembre 2020 prot. 726529;
VISTO quanto previsto dai punti 10) , 11) e 12) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 di data 14 novembre 2020, prot. n. 726529, nonché dall’allegato alla medesima ordinanza;
DATO ATTO che in quei comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 era superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico) , si sono applicate, oltre alle misure di cui all’art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le ulteriori misure dell’ordinanza n. 54 di data 14 novembre 2020 prot. n. 726529, nonché dall’allegato previsto dalla medesima ordinanza;
CONSIDERATO che tali misure si sono dimostrate particolarmente efficaci, contribuendo alla diminuzione del tasso di contagio da Covid-19 sotto la soglia del 3%, come sopra calcolato;
CONSIDERATO che tali misure sono state prorogate fino al 6 aprile 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1 e fino al 30 aprile 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 69 del 6 aprile 2021, prot. n. 234556;
RITENUTO di fondamentale importanza approntare idonei strumenti con cui far fronte ad eventuali situazioni di particolare gravità della diffusione del contagio localizzate, richiamando anche in questa sede le disposizioni oggi previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 per le zone “rosse”;
RITENUTO altresì opportuno non sospendere, nei comuni che eventualmente superino la soglia di cui sopra, lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, dei servizi socio-educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
RITENUTO opportuno altresì consentire la prosecuzione oltre che delle attività dei servizi alla persona individuate dall’allegato 24 del Dpcm 2 marzo 2021, anche delle attività esercitate dai soggetti che svolgono la professione di estetista, barbiere e parrucchiere, in quanto ritenuti importanti per la cura e l’igiene della persona;
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell’efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021, prorogare fino al 31 luglio 2021, compatibilmente con la normativa di settore e per le motivazioni espresse nell’ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 56 di data 19 novembre 2020 prot. n. 746453 in merito a “Caccia e pesca sportiva”, già prorogate fino al 15 gennaio 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020, prot. n. 786398, fino al 5 marzo 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1, fino al 6 aprile 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1 e fino al 30 aprile 2021 con ordinanza del Presidente della Provincia n. 69 del 6 aprile 2021, prot. n. 234556;
RESTA inteso che qualora la Provincia autonoma di Trento sia eventualmente collocata in “zona rossa” in virtù dell‘apposita ordinanza adottata dal Ministero della Salute, sull’intero territorio provinciale si applicherà in toto il contenuto delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 e dei relativi allegati ivi richiamati, nonché di quanto previsto in materia dal Decreto legge n. 52/2021;
Attività sportiva e motoria
VISTO quanto disposto in materia dal Dpcm 2 marzo 2021;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 circa lo svolgimento all’aperto, a decorrere dal 26 aprile 2021 in zona gialla, di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto;
Divieti di incontri in luoghi pubblici, disposizioni in materia di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, centri per anziani
VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che, in virtù delle modifiche introdotte dal decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, permette alle Regioni e alle Province Autonome di introdurre misure derogatorie, in senso restrittivo, rispetto a quanto disposto a livello nazionale;
CONSIDERATO inoltre che le misure adottate su uno specifico territorio vanno esaminate nel loro complesso, anche bilanciando l’adozione di misure maggiormente restrittive e di misure ampliative sul territorio provinciale, in ragione delle evidenze epidemiologiche e delle peculiarità del contesto territoriale;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO altresì necessario adottare misure che contemperino l’esigenza di tutela della salute pubblica con gli interessi socio-economici rilevanti sul territorio provinciale, in un ragionevole bilanciamento di interessi;
CONSIDERATO che l’applicazione dl principio di proporzionalità e di adeguatezza implica una valutazione specifica del contesto territoriale in cui le misure di contenimento si applicano, potendo condurre ad una rimodulazione delle stesse al fine di renderle più efficaci nel contrasto al COVID;
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell’efficacia di contenimento, prorogare fino al 31 luglio 2021 le misure in tema di incontri in luoghi pubblici, , accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, centri per anziani;
Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati
VISTO quanto disposto dall’art. 16, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021 in materia di sagre e fiere e dall’art. 7 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTE la legge provinciale n. 17/2010 recante “Disciplina dell’attività commerciale”, in particolare l’art. 18, in cui si definisce la nozione di mercato tipico e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del giorno 08 settembre 2014, mediante la quale si individuano le caratteristiche dei mercati tipici;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108 Leg., recante “Regolamento di esecuzione concernente all’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso”, che all’art. 13 lett. e) definisce i “mercati saltuari”;
VISTE la legge provinciale n. 17/2010 recante “Disciplina dell’attività commerciale”, in particolare l’art. 48, in cui si distinguono manifestazioni fieristiche a carattere locale, nazionale o internazionale e le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1560 del giorno 8 settembre 2014 e n. 457 del 23 marzo 2015, tramite cui si stabiliscono i criteri e le modalità ai fini della qualifica delle manifestazioni fieristiche in internazionali, nazionali e locali;
CONSIDERATO che le nozioni di “sagra” e “fiera” non sono giuridicamente declinate a livello di ordinamento normativo provinciale e che pertanto, secondo il senso comune, trattasi di manifestazioni caratterizzate da una promiscuità di attività (a titolo esemplificativo vendita al dettaglio, somministrazione cibi e bevande, aree giochi) ed eventi che generalmente coinvolgono gran parte del territorio comunale o del suo centro urbano;
CONSIDERATO che l’ordinamento giuridico provinciale declina le nozioni di:
• manifestazioni fieristiche (disciplinati dal Capo V della legge provinciale n. 17/2010)
• mercati su aree pubbliche (disciplinati dal Capo II, Sezione III, della legge provinciale n. 17/2010)
• mercati tipici (disciplinati dall’art. 18 delle legge provinciale 17/2010)
• mercati saltuari (definiti dall’art. 13, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg;
CONSIDERATO che la ratio della norma è da ricondurre alla volontà di evitare assembramenti ed occasioni di incontri, che la promiscuità delle attività e degli eventi favorisce in maniera esponenziale;
CONSIDERATO altresì che, nell’ambito delle ormai numerose norme, nazionali e provinciali, di contenimento anti-Covid, il filo conduttore è sempre stato quello di contemperare l’esigenza primaria di tutela della salute pubblica con la tutela, laddove possibile, degli interessi economici e sociali della comunità;
CONSIDERATO ragionevole e proporzionato, ai fini del contemperamento degli interessi di cui sopra, creare un percorso condiviso tra gli attori istituzionali ed economici della comunità al fine di consentire la realizzazione delle attività collegate allo svolgimento di tali mercati;
CONSIDERATO che tale obiettivo può essere raggiunto eliminando la promiscuità delle diverse attività e delimitando le aree specificatamente destinate all’esercizio delle stesse;
RITENUTO opportuno prorogare fino al 31 luglio 2021 le misure di cui ai punti 30) , 31) e 32) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1;
Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17 anni
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 21 agosto 2020, così come modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020, coordinata con i protocolli di sicurezza e salute applicati per i servizi pubblici per le fasce di età 3mesi/3 anni, 3 anni/6 anni e 6 anni/17 anni, con la quale sono state dettate le prescrizioni per la gestione in sicurezza, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid 19, dei servizi conciliativi finanziabili con lo strumento dei buoni di servizio FSE;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 42 del 25 agosto 2020, prot. n. 516106, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie” che ha approvato le linee di indirizzo per i nidi d’infanzia, micro-nidi, servizio tagesmutter e nidi familiari;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 43 del 3 settembre 2020, prot. n. 537055, avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative) , modifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico” che ha modificato le linee di indirizzo per le Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 594 del 16 aprile 2021 con la quale si approvano le "Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambini/e e adolescenti”, con la quale si disciplina la filiera dei servizi di conciliazione ed estivi per minori in età 3 mesi / 17 anni erogati nel periodo tra 1 giugno - 15 settembre 2021;
RITENUTO opportuno adottare misure volte a garantire uniformità nella gestione in sicurezza di attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione per minori in fascia di età 3 mesi/17 anni, fra tali attività e quelle svolte da Enti accreditati all’erogazione di servizi mediante i Buoni a cofinanziamento FSE, così come disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 del 21 agosto 2020, così come modificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020, nonché dalle Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative approvate con Ordinanze del Presidente della Provincia del 25 agosto 2020, del 3 settembre 2020 e con nota del Dipartimento di prevenzione dell’azienda provinciale per i servizi sanitari di data 11 settembre 2020;
RITENUTO opportuno e proporzionato specificare che qualora, in virtù dell’applicazione delle normative anti-Covid vigenti, i servizi socio educativi per la prima infanzia, le attività delle scuole dell’infanzia, le attività delle istituzioni scolastiche e formative e i servizi conciliativi di cui alla delibera n. 1260/2020 e ss.mm.ii. siano sospesi o svolti non in presenza, anche le attività dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17 anni sono sospese per le corrispondenti fasce d’età per le quali si applica la sospensione dei servizi o l’attività scolastica non in presenza di cui sopra;
Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico
CONSIDERATA la necessità di razionalizzare le misure di contenimento del contagio nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico, alla luce del recente andamento epidemiologico;
RITENUTO, in ogni caso, far salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione alla circostanza concreta, nell’ambito dei protocolli di settore;
CONSIDERATO altresì necessario ribadire che, ai sensi della normativa vigente, tutti i componenti della classe posta in quarantena dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno l’obbligo tassativo di rispettare la quarantena precauzionale presso il proprio domicilio per il periodo fissato dalla medesima Azienda; finito il predetto periodo di quarantena si può rientrare in comunità senza necessità di effettuare un tampone di controllo;
Impianti a fune e luoghi di riparo in montagna
CONSIDERATO opportuno prorogare alcune ragionevoli misure nell’utilizzo degli impianti a fune e, in generale, nell’ambito dei luoghi di riparo in montagna in caso di particolari eventi atmosferici dai quali possa derivare pericolo per l’individuo (come, ad esempio, in caso di temporali) ;
Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione, scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche e formative
CONSIDERATA la necessità di garantire un sempre ragionevole bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta prevalente, con altri principi quali il diritto all’istruzione e formazione, la tutela del tessuto socio-economico provinciale e il diritto al lavoro;
VISTO l’articolo 9, comma 1, punto 2) , del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) , in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2003, n. 346, che all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;
VISTA la legge provinciale 13 marzo 1977 n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”;
VISTA la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”;
VISTO il Piano operativo dell’istruzione anno scolastico 2020-2021, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1030 del 22 luglio 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia n.42 del 25/08/2020 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie) ;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 43 del 3/09/2020 (Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative) , modifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico) ;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 28 agosto 2020, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la didattica digitale integrata per le istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazioni di massima emergenza”;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 ed in particolare l’art. 43 “Istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
CONSIDERATO che il notevole impegno organizzativo e finanziario dell’amministrazione provinciale e delle istituzioni scolastiche ha consentito per l’a.s. 2020/21 il rientro in presenza nelle scuole trentine come previsto dal piano operativo dell’Istruzione approntando spazi idonei ed ulteriori rispetto alle aule già presenti ,in modo da poter garantire il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutte le ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento del servizio nell’osservanza delle norme di salute e sicurezza;
CONSIDERATO che con la legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”, è stato stabilito un ulteriore finanziamento finalizzato a coprire prioritariamente i costi per gli arredi e per l’adattamento delle strutture, nonché quelli per le dotazioni tecnologiche e per quelle specifiche a favore di studenti con bisogni educativi speciali;
CONSIDERATO che al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e del servizio scolastico in tutti i gradi di scuola, sono state sensibilmente incrementate le dotazioni organiche di personale docente ed ATA e ciò ha reso possibile ad esempio la formazione di classi in più ed un’adeguata attività di sorveglianza e di presidio nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti;
VISTO il “Piano operativo per la ripresa della attività scolastica in presenza dal 7 gennaio 2021 da parte di studenti Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado” (prot. Pat n. 830358 di data 22 dicembre 2020) , predisposto dal Tavolo provinciale permanente di cui all’art. 1, comma 10, lett. s) , del Dpcm 3 dicembre 2020 (disposizione oggi confluita nell’art. 21, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021) , presieduto dal Prefetto e composto dai rappresentanti di Provincia autonoma di Trento (Assessorato Mobilità e Trasporti e Assessorato Scuola Università e Ricerca) , Consiglio delle Autonomie locali per tutti i Comuni, Comune di Trento, RFI, Trenitalia e Trentino trasporti, Forze dell’Ordine coordinate dalla Questura; protocollo che prevede specifiche misure operative in grado di garantire il più idoneo raccordo tra la didattica in presenza e i mezzi di trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili;
VISTO quanto disposto dall’art. 3 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, in materia di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO in particolare quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, laddove prevede che “Nelle zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 70 per cento, e fino a un massimo del 100 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”;
CONSIDERATO l’assetto organizzativo del trasporto pubblico locale nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria in atto;
CONSIDERATO che risulta ragionevole prevedere la programmazione delle attività didattiche in presenza nel secondo ciclo di istruzione e formazione per una percentuale maggiore della popolazione studentesca sulla base di criteri di valenza pedagogica-didattica;
CONSIDERATO l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio della Provincia e che comunque nell’ambiente esterno le evidenze scientifiche rappresentano un’incidenza minore del rischio di contagio;
CONSIDERATO che le attività all’aperto sul territorio, che in genere sono previste dalle istituzioni scolastiche in primavera, specie in un territorio e un ambiente come quello trentino, sono momenti qualificati da una fase maggiormente dinamica che rappresentano occasioni culturali e sociali preziose per i bambini ed i ragazzi di crescita e di inclusione e che motivano il singolo ed il gruppo ad apprendere in modo diverso, favorendo la scoperta del nuovo in un laboratorio “naturale”;
Servizio di trasporto pubblico locale
VISTO il “Piano operativo per la ripresa della attività scolastica in presenza dal 7 gennaio 2021 da parte di studenti Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado” (prot. Pat n. 830358 di data 22 dicembre 2020) , predisposto dal Tavolo provinciale permanente di cui all’art. 1, comma 10, lett. s) , del Dpcm 3 dicembre 2020 (disposizione oggi confluita nell’art. 21, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021) , presieduto dal Prefetto e composto dai rappresentanti di Provincia autonoma di Trento (Assessorato Mobilità e Trasporti e Assessorato Scuola Università e Ricerca) , Consiglio delle Autonomie locali per tutti i Comuni, Comune di Trento, RFI, Trenitalia e Trentino trasporti, Forze dell’Ordine coordinate dalla Questura; protocollo che prevede specifiche misure operative in grado di garantire il più idoneo raccordo tra la didattica in presenza e i mezzi di trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili;
CONSIDERATO, alla luce della graduale ripresa dell’attività didattica di cui sopra, necessario prevedere, una serie di ragionevoli misure che impattano sul trasporto pubblico locale nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria in atto;
Visite, prove e verifiche periodiche dei veicoli a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale
VISTO il D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg, che attribuisce alla struttura provinciale competente per le attività antincendi le funzioni amministrative e tecniche riguardanti l'immatricolazione e la guida dei veicoli a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale;
VISTO il comma 3 dell'art. 2 del D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg, il quale prevede che per l'espletamento degli adempimenti, previsti dal regolamento stesso, il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi può inoltre avvalersi della collaborazione delle altre strutture provinciali;
CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha determinato un lungo periodo di sospensione delle attività inerenti l'immatricolazione, degli accertamenti tecnici e delle verifiche periodiche;
Segnalazioni delle positività e delle negatività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all’interno che all’esterno di strutture sanitarie private
RICHIAMATE, in materia, le motivazioni di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 58 del 2 dicembre 2020, prot. n. 779439; si ritiene opportuno confermare la misura prevista dal punto 1) della medesima ordinanza, già prorogata con ordinanza n. 63 del 15 gennaio 2021 e con ordinanza n. 69 del 6 aprile 2021;
Disposizioni applicabili in materia di concorsi pubblici
VISTO quanto previsto dal punto 49) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, che testualmente prevede “l’applicazione, da parte dell’amministrazione provinciale e dalle altre pubbliche amministrazioni facenti parte del sistema pubblico provinciale (compresi gli enti locali, i loro enti strumentali, nonché qualsiasi ente/società partecipato da ente pubblico) , del documento “Disposizioni di servizio per l’attuazione del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 24, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021” (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) , volto a fornire disposizioni per lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali pubbliche da effettuare sul territorio provinciale da parte delle predette amministrazioni; in ogni caso è fatta salva la possibilità, da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente punto, di applicare protocolli anti-contagio che prevedano misure più restrittive rispetto a quelle previste nel documento sopracitato”;
VISTA la nota del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali del 23 aprile 2021, prot. n. 279424, ove si evidenzia l’opportunità di recepire il protocollo approvato dal Dipartimento della Funzione pubblica, validato dal CTS nel corso della seduta del 29 marzo 2021;
CONSIDERATA opportuna la richiesta di snellire il contenuto del protocollo di cui sopra per renderlo meno laborioso in sede di applicazione, garantendo in ogni caso la necessaria sicurezza;
VISTE le valutazioni per le vie brevi del Dirigente generale del Dipartimento Salute circa la condivisione del contenuto della predetta nota del Dipartimento organizzazione, con in aggiunta la previsione dell’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata da parte del personale impiegato a vario titolo nello svolgimento delle attività concorsuali (da intendersi come comprensivo dei membri delle commissioni esaminatrici) , in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
CONSIDERATA pertanto l’opportunità, in sostituzione del protocollo allegato all’ordinanza n. 66 del 5 marzo 2021 di applicare i contenuti del protocollo di cui sopra nel contesto dei concorsi pubblici svolti dalla Provincia e dalle altre pubbliche amministrazioni facenti parte del sistema pubblico provinciale (compresi gli enti locali, i loro enti strumentali, nonché qualsiasi ente/società partecipato da ente pubblico) , con la previsione di parziali modifiche volte ad agevolarne e snellirne la concreta applicazione, secondo quanto riportato nel documento “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza;
RESTA salva la facoltà delle pubbliche amministrazioni interessate di applicare protocolli anti-contagio in sede di prove concorsuali che prevedano misure più restrittive rispetto a quelle previste dal documento allegato alla presente;
Disposizioni in materia di gestione della fauna
Censimento della fauna selvatica
VISTA la legge provinciale sulla caccia n. 24/91, con particolare riferimento agli articoli 16 e 28, ed il relativo regolamento di attuazione;
VISTE la deliberazione di Giunta Provinciale n. 137 del 4 febbraio 2011 (Disciplina della delega gestionale) , la determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 73 del 15 aprile 2021 (Definizione degli obiettivi e dei criteri di gestione di capriolo e cervo, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991 n. 24.) e la determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 25 del 25 gennaio 2018 (Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Ente gestore della caccia) ;
CONSIDERATO che è di interesse pubblico che l’amministrazione provinciale svolga pienamente i propri compiti istituzionali volti alla gestione della fauna selvatica, ai fini di tutela della stessa e degli ambienti in cui essa vive;
CONSIDERATO che a tale scopo risultano di fondamentale importanza i censimenti, in particolare delle popolazioni di ungulati e di tetraonidi, che permettono di ricavare dati da cui dedurre la dinamica di popolazione delle specie;
CONSIDERATO che nel 2021 tali valutazioni assumono particolare rilevanza sia a causa del fatto che nel 2020, per il primo rigido confinamento dovuto alla pandemia Covid 19, i censimenti non sono stati svolti in modo completo, sia per le condizioni di particolare innevamento della presente stagione invernale, che si ritiene abbia influito in alcuni ambiti del territorio provinciale in maniera determinante sullo stato delle popolazioni di ungulati;
CONSIDERATO che i summenzionati censimenti avvengono mediante la collaborazione indispensabile dell’Ente gestore della caccia in Provincia di Trento, l’Associazione cacciatori trentini (ACT) ; in particolare, in coordinamento con il Servizio Faunistico ed il Servizio Foreste, l’ACT realizza i censimenti, concordando le date in cui essi si svolgono e comunicando il nominativo dei cacciatori che partecipano al censimento;
CONSIDERATO che i censimenti necessitano di essere svolti in tempi tali da consentire l’elaborazione dei dati e nel rispetto delle fasi biologiche e dell’etologia delle specie censite, seguendo la stagionalità e i comportamenti che portano gli animali ad essere più contattabili nell’arco dell’anno;
CONSIDERATO che l’attività di censimento della fauna selvatica viene effettuata necessariamente in orario notturno;
RITENUTO opportuno che rientrino tra gli spostamenti giustificati da motivi di necessità (contribuendo al perseguimento dei fini istituzionali della Provincia) , gli spostamenti anche in deroga al divieto di spostamento tra le ore 22.00 e le ore 5.00 del mattino seguente effettuati da parte dei soggetti che partecipano ai censimenti; a tale scopo, l’Associazione cacciatori trentini deve preventivamente comunicare al Servizio Faunistico l’elenco dei nominativi dei soggetti incaricati di partecipare ai singoli censimenti, trasmettendo contestualmente a tali soggetti idonea comunicazione da allegare all'autodichiarazione che sono tenuti a redigere a supporto dello spostamento connesso;
Controllo del cinghiale
VISTE le disposizioni della legge n. 157/92 e della legge provinciale sulla caccia n. 24/91, che prevedono misure di controllo delle specie applicabili anche al cinghiale, data la diffusione degli stessi sul territorio trentino e i gravi danni arrecati alle colture agricole ed ai pascoli;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 373 di data 5 marzo 2021che stabilisce la disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento;
CONSIDERATO che l’attività di controllo del cinghiale viene esercitata anche in orario notturno e cioè dopo le ore 22.00 e prima delle ore 5.00 del giorno successivo, orario nel quale invece sono ammessi soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
VISTO quanto disposto dal punto 1) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 55 di data 14 novembre 2020 prot. n. 726532, che ha permesso, inizialmente fino al 3 dicembre 2020, di svolgere l’attività di controllo del cinghiale tra le 22.00 e le 05.00 del giorno successivo;
VISTA la successiva proroga della misura di cui sopra, da ultimo realizzata dal punto 30) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1, e dal punto 56) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 69 di data 6 aprile 2021, che ne ha disposto l’efficacia fino al 30 aprile 2021;
CONSIDERATO che si registra sul territorio provinciale un elevato caso di gravi danni alle colture agricole e ai pascoli, tale da richiedere una nuova proroga della misura sopracitata;
CONSIDERATO altresì che è necessario assicurare che l’attività del controllo del cinghiale sia comunque effettuata, al fine di contenere la popolazione del suide e così rispondere alle esigenze di prevenzione rispetto alla peste suina africana, grave patologia costantemente in espansione sul territorio europeo anche in relazione alla presenza dei cinghiali selvatici;
CONSIDERATO che la modalità straordinaria (notturna) di controllo del cinghiale è la modalità che, se attuata, consente una maggiore incisività del controllo stesso e che, per il fatto che deve essere programmata in anticipo secondo le precise indicazioni contenute nella deliberazione 373/2021 consente comunque agli organi di controllo del Corpo forestale provinciale di avere conoscenza della durata, degli orari giornalieri e degli ambiti, degli eventuali elenchi di appostamenti, delle localizzazioni dei punti sparo per i controlli individuali e a squadre degli eventuali nominativi dei guardiacaccia coordinatori;
CONSIDERATO che anche la modalità ordinaria di controllo al cinghiale, prevedendo in ogni caso la denuncia di uscita da parte del controllore, consente comunque agli organi di controllo del Corpo forestale provinciale di avere conoscenza dei nominativi dei controllori attivi sul territorio e conseguentemente la vigilanza nei loro confronti;
CONSIDERATO che comunque l’attività del controllo del cinghiale debba svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
Coltivazione del terreno per uso agricolo e attività dirette per la produzione di autoconsumo
VISTO quanto riportato dalle faq del Governo relativamente alle zone c.d. “arancioni” e “rosse”, secondo le quali la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative giustificanti lo spostamento;
CONSIDERATO ragionevole, alla luce delle modalità proprie che caratterizzano l’attività finalizzata alla produzione di legna da ardere per autoconsumo, consentire al proprietario o a chi ha la disponibilità della superficie interessata di condurre o far pervenire sulla superficie medesima fino ad un massimo di ulteriori due persone per lo svolgimento dell’attività, anche non facenti parte dello stesso nucleo convivente, nel rispetto in ogni caso del distanziamento sociale e di tutte le altre misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19;
Misure relative agli spostamenti in zona arancione per i comuni tra i 5000 e i 6000 abitanti
PRESO ATTO del contenuto dell’art. 35 del Dpcm 2 marzo 2021 in tema di misure relative agli spostamenti in zona arancione ed, in particolare, il relativo comma 2 che prevede il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
PRESO ATTO altresì che il comma 4 del citato art. 35 consente comunque gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
VISTA la richiesta pervenuta dal Consorzio delle Autonomie locali della Provincia di Trento con nota di data 5 marzo 2021, acquisita al prot. n. 159639, ove si chiede l’opportunità di estendere la disciplina di cui all’art. 35, comma 4, del Dpcm anche ai Comuni con popolazione tra i 5000 e i 6000 abitanti, in quanto la configurazione orografica, l’estensione territoriale e la densità abitativa di tali comuni impattano negativamente sulla mobilità e relativa vivibilità delle persone ivi residenti, qualora siano impossibilitati ad uscire dal proprio territorio comunale;
CONSIDERATO che l’estensione di tale disciplina riguarda, alla luce del numero di abitanti, soltanto sette comuni del territorio trentino (ossia, i comuni di Vallelaghi, Mezzocorona, Primiero San Martino di Castrozza, Ledro, Baselga di Pinè, Dro e Altopiano della Vigolana) e, pertanto, appare poco rilevante un eventuale impatto negativo sul fronte epidemiologico, a fronte di un notevole miglioramento della vivibilità per la popolazione ivi residente, così come d'altronde disposto con l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 del 5 marzo 2021, prot. n. 160887/1;
Disposizioni per garantire la continuità dell’Amministrazione dei beni d’uso civico
VISTO quanto disposto dal punto 32) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, con cui “fino al 30 aprile 2021 sono mantenute le forme di amministrazione dei beni d’uso civico attualmente in essere in capo ai comuni e sono prorogati i comitati di amministrazione delle ASUC eletti, ancorché scaduti o in scadenza”;
CONSIDERATO l’oggettivo miglioramento della situazione epidemiologica attuale, rispetto alle condizioni sanitarie sussistenti alla data di adozione dell’ordinanza di cui sopra, si ritiene opportuno non prorogare detta disposizione;
Integrazioni e precisazioni relative alle Linee guida per la riapertura di servizi di ristorazione all’aperto
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 18 aprile 2021, che ha previsto la riapertura all’aperto delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie) e delle attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, dettando, nell’All.to 2, le “Linee guida per la riapertura di servizi di ristorazione e pubblici esercizi all’aperto”;
VISTO quanto successivamente disposto dall’art. 4 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, il cui contenuto prevede misure ampliative rispetto a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 18 aprile 2021, prevedendo la possibilità di usufruire dei servizi di ristorazione all’aperto anche a cena;
CONSIDERATO che all’aperto è consentita, con servizio/consumo al tavolo anche a cena, l’attività di somministrazione di pasti e/o bevande anche da parte di quei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, è coerente prevedere che tali soggetti possano effettuare la vendita d’asporto fino alle ore 22:00 e non più fino alle 18:00;
PRESO ATTO della misura ampliativa di cui sopra, si conferma l’efficacia delle Linee Guida sopracitate, così precisate e integrate:
• al fine della considerazione quale ambiente esterno in cui è possibile effettuare il servizio/consumo al tavolo, nella nozione di lato libero ai sensi del protocollo deve essere considerato altresì il lato superiore (per cui l’assenza di copertura viene considerata quale lato libero) ; pertanto sulle sei facce/lati dello spazio considerato, esclusa la faccia/lato rappresentato dal pavimento/terreno, devono essere libere almeno tre facce/lati;
• si conferma che, ampliando quanto previsto nelle sopracitate Linee Guida ed in coerenza con il nuovo quadro normativo adottato a livello nazionale, è consentita l’attività di ristorazione con servizio/consumo al tavolo anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti dettati dalla normativa nazionale vigente;
• resta il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze delle attività, ferma restando la predetta possibilità di servizio/consumo al tavolo;
• si raccomanda che i clienti indossino la mascherina a protezione delle vie respiratorie anche durante la permanenza al tavolo, se non stanno consumando cibo o bevande;
PRESO atto altresì, a seguito del decreto legge n. 52/2021, della circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 di data 24 aprile 2021 ove, nelle premesse, si richiama la permanenza del limite orario agli spostamenti che resta fissato nella fascia oraria 22:00-5:00, mentre nel paragrafo dedicato all’“attività dei servizi di ristorazione”, in zona gialla, la stessa precisa che il decreto legge consente lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 22:00;
CONSIDERATO pertanto che, dal tenore letterale sia del decreto legge che della predetta circolare, è consentito rimanere al tavolo per usufruire dei servizi di ristorazione fino alle ore 22:00, è altresì conseguenziale ritenere legittimo lo spostamento per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza anche dopo le ore 22:00 e nel tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l’esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione (rientra tra la responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 22:00) ;
Drive Through vaccinali
CONSIDERATI lo straordinario impegno e sforzo che la Provincia sta mettendo in campo per definire ed attuare la propria strategia vaccinale contro il Covid-19, al fine di garantire una vaccinazione in piena sicurezza ad un elevato numero di persone sul proprio territorio e nel minor tempo possibile;
CONSIDERATA, in questo momento, la prioritaria esigenza di condurre la campagna vaccinale di contrasto al Covid-19 con sempre maggiore celerità, anche in relazione alla previsione di aumento delle dosi di vaccino a disposizione della Provincia Autonoma di Trento;
RITENUTO necessario a tal fine autorizzare, fino alla fine della campagna vaccinale, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna ad acquisire la disponibilità e ad allestire ulteriori e congrui punti di vaccinazione anche con modalità Drive Through (si pensi, ad es., alla installazione di tendo-strutture per grandi eventi in aree adeguate e con accessibilità idonea per gli autoveicoli) ; per la realizzazione dei lavori necessari a tali fini, in maniera tale da consentire il veloce allestimento di tali aree in coerenza con l’urgenza di raggiungere gli obiettivi dettati dalla campagna vaccinale, si dispone la possibilità di derogare alle previsioni normative in materia di autorizzazioni urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, ambientali e amministrative in genere e a quant’altro eventualmente necessario a tale scopo (comprese le deroghe alle previsioni contenute nei piani urbanistici comunali, nei regolamenti edilizi comunali e nei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati) ;
RITENUTO altresì necessario delegare la gestione di tali punti vaccinali, ciascuno secondo le rispettive competenze, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e al Dipartimento protezione civile, foreste e fauna;
Attività delle Scuole musicali iscritte al registro provinciale delle scuole musicali e dei soggetti che svolgono attività di formazione musicale nell’ambito dell’esercizio di una professione, nonché delle bande musicali e dei cori
VISTA la richiesta, pervenuta per le vie brevi, da parte del Servizio Attività Culturali in data 22 aprile 2021, in merito alla possibilità di apertura delle attività di formazione in presenza per le scuole musicali iscritte al registro provinciale e per le attività di formazione musicale svolte nell’ambito dell’esercizio di una professione;
CONSIDERATA la coerenza, in tal senso, con quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede anche per le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica di svolgere prioritariamente le proprie attività in presenza in zona gialla e arancione;
VISTO altresì che in zona gialla, a decorrere dal 26 aprile 2021, è consentito a determinate condizioni e nel rispetto del relativo protocollo di settore lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, risulta coerente far riprendere (solo in “zona gialla”) le attività delle bande e dei cori nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 5 del decreto legge n. 52/2021 e del rispetto del relativo protocollo di settore;
Attività di monitoraggio degli atleti fino ai 30 anni, partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021
VISTO quanto previsto dai punti 4) e 5) dell’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 70 del 9 aprile 2021 e le premesse riportate dalla medesima ordinanza, in virtù dei quali si autorizzava l’APSS a promuovere e stipulare un apposito protocollo di prevenzione sanitaria, con il Comitato olimpico nazionale italiano - CONI (ed eventualmente anche con il Comitato italiano paralimpico - CIP laddove ritenuto appropriato dal punto di vista sanitario, considerato il numero minore di atleti paralimpici) al fine di attuare un’efficace campagna di monitoraggio anti-covid sulla popolazione provinciale che rientra nella fascia d’età under 18;
RITENUTO opportuno, al fine di rendere maggiormente efficace il contenimento del contagio da Covid-19 e sulla base delle indicazioni fornite da APSS per le vie brevi, estendere la possibilità, da parte della stessa Azienda Sanitaria, di promuovere e stipulare un apposito protocollo di prevenzione sanitaria, con il Comitato olimpico nazionale italiano - CONI (ed eventualmente anche con il Comitato italiano paralimpico - CIP laddove ritenuto appropriato dal punto di vista sanitario, considerato il numero minore di atleti paralimpici) al fine di attuare un’efficace campagna di monitoraggio anti-covid anche sulla popolazione provinciale che rientra nella fascia d’età fino ai 30 anni e che partecipa ad eventi e competizioni sportive (con annessi allenamenti) consentite ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Dpcm 2 marzo 2021 secondo il contenuto e i tempi ritenuti congrui sotto l’aspetto della sanità pubblica; resta fermo quanto previsto dal punto 5) della sopracitata ordinanza;
Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020
VISTA la nota del Dipartimento Salute e politiche sociali del 22 aprile 2021, prot. n. 277182, con cui si conferma la validità, anche in questa fase e anche grazie al favorevole apporto progressivo della campagna vaccinale in corso, dei documenti/protocolli/linee guida predisposti a cura del Dipartimento di prevenzione di APSS e del Comitato provinciale di Coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro della PAT; nonché il rinvio ai protocolli nazionali (così come da ultimo aggiornati) per quei settori in cui non sono stati adottati protocolli a livello provinciale;
RESTA inteso che il contenuto dei documenti/protocolli/linee guida di cui al presente paragrafo è modificato/integrato con le disposizioni espressamente previste nel testo del Decreto legge n. 52/2021, qualora tali disposizioni siano più restrittive (si chiarisce che tale rinvio riguarda unicamente le disposizioni dettate nel testo del citato Decreto legge e non riguarda il contenuto dei protocolli/linee guida/documenti di prevenzione in esso richiamati) ;
IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE
Disposizioni introdotte dal decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19
1) a partire dal giorno 26 aprile 2021 sul territorio provinciale continuano ad applicarsi le disposizioni introdotte dal Dpcm 2 marzo 2021, salvo quanto disposto dal decreto legge n. 52/2021, così come sotto chiarite e integrate; laddove sul territorio provinciale trovino applicazione le disposizioni previste dal Capo II del sopracitato Dpcm (c.d. zone ”bianche”) le misure di seguito riportate trovano applicazione qualora coerenti con le specifiche disposizioni succitate;
Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
Utilizzo della mascherina
2) sul territorio provinciale si applica quanto disposto dall’art. 1 del Dpcm 2 marzo 2021, secondo cui è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
Sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
Spostamenti consentiti
3) laddove sussista il divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome, si conferma che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell’ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
4) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV o dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. “zona arancione” e “zona rossa”), è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all’interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. Ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali. È altresì consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose;
5) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. “zona arancione”), è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività sportiva in forma individuale; a tal fine non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. Il limite dei trenta chilometri non si applica per gli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Dpcm 2 marzo 2021;
6) resta inteso che la realizzazione di eventi/attività legati allo svolgimento di competizioni sportive consentite ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, sia da parte degli atleti che di tutti gli addetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della competizione, rappresenta comprovata esigenza lavorativa e/o di necessità che legittima detti soggetti agli spostamenti necessari allo svolgimento di tali competizioni anche tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno successivo;
Esercizio dell’attività commerciale
7) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l’accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità “contapersone”, posti agli ingressi dell’esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;
8) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) , permane l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
9) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, si conferma, per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, quanto disposto dal punto 8) dell’ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020 prot. 411120/1 , in particolare la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l’operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;
10) in relazione a quanto disposto dall’art. 26, comma 2, del Dpcm 2 marzo 2021 in merito all’esercizio dell’attività commerciale nei giorni festivi e prefestivi, si chiarisce che i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari;
Attività di ristorazione
11) qualora siano sospese in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, resta inteso che la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità di asporto, sono consentite nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
12) resta inteso, altresì, che sono sempre consentite la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
Attività d’accoglienza e strutture ricettive
13) a chiarimento delle disposizioni in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell'ordinanza del 15 luglio 2020 prot. 411120/1 così come richiamata dal punto 32 dell’ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da quanto previsto dall'articolo 28 del Dpcm 2 marzo 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 9 dello stesso Dpcm ed eventuali ss.mm. ii.;
Applicazione per analogia delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 in Zona rossa
14) nei comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico) , così come attestato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di tale dato al Sindaco del Comune interessato da parte del Presidente della Provincia, si applicano le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021; in tale circostanza, differentemente da quanto previsto dal medesimo Capo V del Dpcm 2 marzo 2021, si prevede che:
- è previsto lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- oltre alle attività dei servizi alla persona individuate dall’allegato 24 del Dpcm 2 marzo 2021, possono svolgere la propria attività anche i soggetti che svolgono la professione di estetista, barbiere e parrucchiere.
15) si specifica altresì che, qualora nei vari protocolli/linee guida anti-Covid19 attualmente vigenti nei vari settori si preveda la misura che le persone provenienti da “zone a rischio” non possano accedere ai vari luoghi di lavoro o ad attività varie, tale misura non si applica ai residenti dei comuni di cui al punto precedente, per i quali in tema di spostamento vale quanto previsto dal citato Capo V del predetto Dpcm;
16) nei comuni di cui al presente paragrafo le attività di caccia e pesca, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina di settore anche in materia di apertura, sono consentite ai soli soggetti residenti e domiciliati nell’ambito del territorio comunale interessato, ancorché esclusivamente in forma individuale, intendendosi pertanto vietata ogni attività di caccia che richieda l’accompagnamento; è vietato, per svolgere tali attività, ogni spostamento in entrata ed in uscita dal medesimo comune soggetto a restrizioni; è fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalla presente ordinanza relativamente al “Controllo del cinghiale”;
17) nei comuni di cui al presente paragrafo si applicano, oltre alle misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 così come sopra modificate, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm in quanto pertinenti, nonchè le misure della presente e delle precedenti ordinanze del Presidente della Provincia, ove non siano previste analoghe misure più rigorose;
18) le misure di cui ai punti precedenti del presente paragrafo sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni;
19) resta inteso che qualora la Provincia autonoma di Trento sia eventualmente collocata in “zona rossa” in virtù dell‘apposita ordinanza adottata dal Ministero della Salute, sull’intero territorio provinciale si applicheranno in toto il contenuto delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 e dei relativi allegati ivi richiamati, nonché di quanto previsto in materia dal Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52;
Attività sportiva e motoria
20) a decorrere dal 26 aprile 2021, in materia di attività sportiva e motoria si applica quanto disposto dal Dpcm 2 marzo 2021 in combinato disposto con l’art. 6, comma 3, del decreto legge n. 52/2021;
21) nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. zona “rossa”), laddove si consente l’attività motoria solo in prossimità della propria abitazione si dispone che la stessa sia possibile entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima;
Divieti di incontri in luoghi pubblici
22) divieto di incontro (salvo che nell’ambito delle attività regolamentate dai protocolli anti-contagio vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi) ; si precisa che le aree all’aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici. Sono consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui al Dpcm 2 marzo 2021 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
23) divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all’esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero, e comunque nel rispetto delle linee guida e circolari adottate in materia dal Dipartimento Salute e Politiche sociale della PAT;
Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale
24) possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento e con onere di esporre, all’esterno degli uffici e degli ambulatori, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
Centri per anziani
25) fermo restando quanto previsto all’art. 16, comma 1, del Dpcm 2 marzo 2021 in merito alla sospensione delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, si specifica che sono sospese le attività in presenza nei centri per anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l’Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione e che comunque non costituiscono servizi pubblici essenziali;
Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati
26) fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio;
27) in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all’art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l’apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento;
28) nell’apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti;
29) resta salva l’applicazione di quanto previsto in materia di fiere, convegni e congressi, dall’art. 7 del decreto-legge n. 52/2021;
Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17 anni
30) alle attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione erogate sull’intero territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da enti pubblici, privati, organizzazioni del terzo settore e volontariato si applicano le "Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambini/e e adolescenti”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 594 del 16 aprile 2021 per le attività che si erogano nel periodo tra il 1 giugno ed il 15 settembre 2021
31) qualora, in virtù dell’applicazione delle normative anti-Covid vigenti, i servizi socio educativi per la prima infanzia, le attività delle scuole dell’infanzia, le attività delle istituzioni scolastiche e formative e i servizi conciliativi di cui alla delibera n. 1260/2020 e ss.mm.ii. siano sospesi o svolti non in presenza, anche le attività dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17 anni sono sospese per le corrispondenti fasce d’età per le quali si applica la sospensione dei servizi o l’attività scolastica non in presenza di cui sopra;
32) nell’ambito delle attività di cui ai due punti precedenti, resta inteso che, a prescindere dalle disposizioni di settore, per lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto si applicano le disposizioni in materia disposte dal decreto legge n. 52/2021 in combinato disposto con il Dpcm 2 marzo 2021;
Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico
33) nell’ambito dei sevizi socio-educativi della prima infanzia, delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, qualora venga riscontrata una positività all’interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
34) nell’ambito delle scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora venga riscontrata una positività all’interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
35) in ogni caso, relativamente a quanto sopra previsto, resta salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione al caso concreto, nell’ambito dei protocolli di settore;
36) nel caso in cui, sulla base di quanto previsto dal presente paragrafo, sia disposta la quarantena per tutti i componenti delle classi interessate, risulta necessario ribadire che, ai sensi della normativa vigente, tutti i componenti della classe posta in quarantena dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno l’obbligo tassativo di rispettare la quarantena precauzionale presso il proprio domicilio per il periodo fissato dalla medesima Azienda; finito il predetto periodo di quarantena si può rientrare in comunità senza necessità di effettuare il tampone di controllo;
Impianti a fune
37) quale specificazione al protocollo “Tavolo Tecnico; Impianti a fune”, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020, per la discesa a valle in caso di eventi atmosferici eccezionali (come, ad esempio, temporali) , è consentito l’utilizzo dei veicoli a pieno carico in deroga al limite di portata dei 2/3 della capienza massima previsto nel citato protocollo, al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, fermo restando l’obbligo di utilizzo di mascherine adeguate a protezione delle vie respiratorie;
38) si chiarisce che la disposizione di cui al punto precedente trova applicazione compatibilmente con la possibilità di apertura degli impianti medesimi, in base alla normativa vigente;
Luoghi di riparo in montagna
39) in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.) , nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell’escursionista o di necessità di sosta.
In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il luogo di riparo dovrà accogliere gli escursionisti e si dovrà assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie.
In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.
Buffet
40) ove consentito (ad es. all’interno delle attività ricettive per i propri clienti) , il servizio di buffet può essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimenti e che i guanti andranno sostituiti ad ogni accesso nell’area buffet;
Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione, scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche e formative
41) dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza lo svolgimento delle attività dei servizi socio educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002, dei servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni di cui alla legge provinciale n. 1 del 2011, dei servizi di delle scuole dell’infanzia di cui alla L.P. 13 del marzo 1977, delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, nonchè almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca delle attività delle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo;
42) qualora la Provincia autonoma di Trento sia collocata in zona gialla o arancione, le attività dei servizi socio educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002, dei servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni di cui alla legge provinciale n. 1 del 2011, dei servizi di delle scuole dell’infanzia di cui alla L.P. 13 del marzo 1977, delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione si svolgono interamente in presenza; le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e formazione adottano forme flessibili di organizzazione delle attività didattiche in modo che sia garantita la frequenza in presenza da almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche e formative si avvale della didattica digitale integrata. Per consentire una graduale ripresa delle attività didattiche in presenza, la programmazione delle stesse dovrà prioritariamente riguardare il 100% delle classi prime ed i corsi serali; dal 3 maggio 2021 la programmazione potrà essere progressivamente estesa al 100% delle classi terminali del secondo ciclo di istruzione e formazione;
43) in caso di collocazione della Provincia Autonoma di Trento in zona rossa, le attività dei servizi dei servizi socio educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002, dei servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni di cui alla legge provinciale n. 1 del 2011, dei servizi di delle scuole dell’infanzia di cui alla L.P. 13 del marzo 1977, delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione si svolgono interamente in presenza; le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e formazione, ivi comprese le attività di politica attiva del lavoro organizzate dall’Amministrazione provinciale, adottano forme flessibili di organizzazione delle attività didattiche in modo che sia garantita la frequenza in presenza da almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a digitale integrata;
44) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
45) dal 26 aprile 2021, qualora la provincia di Trento sia collocata in zona gialla, sono consentite le attività sul territorio individuate dalle scuole dell’infanzia e dalle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, per le quali è previsto lo svolgimento all’aperto nel rispetto del distanziamento interpersonale, dei protocolli di sicurezza vigenti e delle disposizioni relative agli spostamenti sul territorio;
Servizio di trasporto pubblico locale
46) ai fini della verifica del rispetto della capacità di carico dei mezzi di trasporto pubblico locale, la salita degli utenti avviene esclusivamente dalla porta anteriore dei mezzi e la discesa dalle porte centrali e posteriori;
47) per la capienza dei mezzi, richiamati i criteri fissati dal Dpcm 2 marzo 2021 e dai relativi allegati tecnici e linee guida, facenti parte integrante del predetto decreto, il coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale non può essere superiore al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione, incrementato, per il trasporto scolastico dedicato, nella misura massima del 100% dei posti a sedere a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio dell'aria.
48) le aziende di trasporto pubblico locale, in riferimento ai viaggi disciplinati dal sistema tariffario provinciale, attivano il controllo e la emissione di biglietti a bordo per l’utenza che salga sprovvista di valido titolo di viaggio, sia in ambito urbano (tariffa pari a 2 euro) sia in ambito extraurbano automobilistico e ferroviario (tariffa 3 euro a viaggio) ; rimangono immutate le tariffe dei biglietti venduti a terra o con mezzi elettronici;
49) sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
Visite, prove e verifiche periodiche dei veicoli a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale
50) il Servizio Motorizzazione Civile della PAT fornirà il necessario supporto alla struttura provinciale competente per le attività antincendi ai fini dello svolgimento delle visite e prove ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg e delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo Decreto, da effettuarsi presso la sede della Motorizzazione Civile o presso le sedi opportunamente individuate sul territorio provinciale sulla base della programmazione predisposta in collaborazione con l'Ufficio tecnico di coordinamento e supporto alla Cassa Provinciale Antincendi;
Segnalazioni delle positività e delle negatività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all’interno che all’esterno di strutture sanitarie private
51) resta salva la disposizione prevista dal punto 10) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1, secondo cui tutti i professionisti operanti in ambito sanitario (a titolo esemplificativo, medici, infermieri, paramedici, biologi, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari) , attivi sia all'interno che all’esterno di strutture sanitarie private (ambulatori, laboratori di analisi, case di cura, ecc.) , che effettuano privatamente sul territorio provinciale test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2, sono obbligati a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sia le positività che le negatività riscontrate;
Disposizioni applicabili in materia di concorsi pubblici
52) a partire dal 26 aprile 2021, l’applicazione, da parte dell’amministrazione provinciale e delle altre pubbliche amministrazioni facenti parte del sistema pubblico provinciale (compresi gli enti locali, i loro enti strumentali, nonché qualsiasi ente/società partecipato da ente pubblico) , del documento ““Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) , volto a fornire disposizioni per lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali pubbliche da effettuare sul territorio provinciale da parte delle predette amministrazioni; in ogni caso è fatta salva la possibilità, da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente punto, di applicare protocolli anti-contagio che prevedano misure più restrittive rispetto a quelle previste nel documento sopracitato;
Disposizioni in materia di gestione della fauna
Censimento della fauna selvatica
53) rientrano tra gli spostamenti giustificati da motivi di necessità (contribuendo al perseguimento dei fini istituzionali della Provincia) , gli spostamenti, anche in deroga al divieto di spostamento tra le ore 22.00 e le ore 5.00 del mattino seguente dei soggetti che partecipano ai censimenti della fauna selvatica. A tale scopo, l’Associazione cacciatori trentini comunica preventivamente al Servizio Faunistico l’elenco dei nominativi dei soggetti incaricati di partecipare ai singoli censimenti e trasmette a tali soggetti idonea comunicazione da allegare all'autodichiarazione che essi sono tenuti a compilare a supporto dello spostamento;
Controllo del cinghiale
54) l’attività del controllo del cinghiale sia consentita, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, anche nel periodo che va delle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, comunque nel rispetto di quanto disposto con deliberazione n. 373 di data 5 marzo 2021 della Giunta provinciale e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
Coltivazione del terreno per uso agricolo e attività dirette per la produzione di autoconsumo
55) ad esplicitazione delle misure adottate con Dpcm 2 marzo 2021, si evidenzia che rientrano tra gli spostamenti consentiti su tutto il territorio provinciale, laddove si applichino le misure previste per la “zona arancione” o per la “zona rossa”, quelli necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo e allo svolgimento dell’attività diretta per la produzione per autoconsumo (compresa la produzione di legna da ardere, con la possibilità per quest’ultima di far pervenire in loco anche fino a un massimo di due persone non conviventi) su superfici agricole, orti e boschi di proprietà o in disponibilità, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso o la disponibilità di tali superfici, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;
Misure relative agli spostamenti in zona arancione per i comuni tra i 5000 e i 6000 abitanti
56) qualora la Provincia di Trento sia classificata quale “zona arancione” ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, anche per i comuni trentini aventi tra i 5000 e 6000 abitanti (ossia, i comuni di Vallelaghi, Mezzocorona, Primiero San Martino di Castrozza, Ledro, Baselga di Pinè, Dro e Altopiano della Vigolana) si applica la disposizione di cui all’art. 35, comma 4, del citato Dpcm, ossia sono comunque consentiti gli spostamenti da detti comuni per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso il capoluogo di provincia;
Disposizioni per garantire la continuità dell’Amministrazione dei beni d’uso civico
57) non viene prorogata la misura di cui al punto 32) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021;
Integrazioni e precisazioni relative alle linee guida per la riapertura di servizi di ristorazione all’aperto
58) l’applicazione, anche sul territorio provinciale, di quanto disposto dall’art. 4 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52; si prende atto della portata ampliativa di quanto previsto dal citato decreto- legge rispetto alla deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 18 aprile 2021, con la possibilità di usufruire dei servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, all’aperto con servizio/consumo al tavolo anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti dettati dalla normativa nazionale vigente (per servizi di ristorazione deve intendersi qualsiasi attività di ristorazione e attività di somministrazione di pasti e/o bevande - fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, birrerie ed esercizi similari, ivi comprese le attività identificate dal codice ATECO 56.3 e per le quali viene altresì consentito l’asporto fino alle ore 22:00 -, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche) ;
59) per l’esercizio dei servizi di cui al punto precedente, l’applicazione di quanto previsto dall’All.to 2 “Linee guida per la riapertura di servizi di ristorazione e pubblici esercizi all’aperto “alla deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 18 aprile 2021, con le seguenti integrazioni e precisazioni:
• al fine della considerazione quale ambiente esterno in cui è possibile effettuare il servizio/consumo al tavolo, nella nozione di lato libero ai sensi delle Linee guida deve essere considerato altresì il lato superiore (per cui l’assenza di copertura viene considerata quale lato libero) ; pertanto, sui sei lati/facce dello spazio considerato, escluso il lato/faccia rappresentato dal pavimento/terreno, devono essere liberi almeno tre lati/facce;
• si conferma che, ampliando quanto previsto nelle sopracitate Linee Guida ed in coerenza con il nuovo quadro normativo adottato a livello nazionale, è consentita l’attività di ristorazione con servizio/consumo al tavolo anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti dettati dalla normativa nazionale vigente;
• resta il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze delle attività, ferma restando la predetta possibilità di servizio/consumo al tavolo;
• si raccomanda che i clienti indossino la mascherina a protezione delle vie respiratorie anche durante la permanenza al tavolo, se non stanno consumando cibo o bevande;
60) resta salva l’applicazione di quanto previsto dalle ulteriori disposizioni in materia previste dall’art 27, comma 2 (ristorazione con consegna a domicilio e con asporto - si prevede comunque che anche per le attività identificate dal codice ATECO 56.3 è consentito l’asporto fino alle ore 22:00) , comma 4 (attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale) e 5 (elenco degli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande che restano comunque aperti) del Dpcm 2 marzo 2021;
61) resta inteso che la disciplina della riapertura di servizi di ristorazione all’aperto si applica anche a quelle attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande che si trovino all’interno di centri e circoli sportivi, nel rispetto delle misure di prevenzione;
62) è consentito lo spostamento oltre le ore 22,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione e per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l’esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione (rientra tra la responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 22,00) ;
Drive Through vaccinali
63) per le finalità di cui in premessa, fino alla fine della campagna di vaccinazione anti-Covid 19, il Dipartimento protezione civile, foreste e fauna è autorizzato ad acquisire la disponibilità e ad allestire ulteriori e congrui punti di vaccinazione con modalità Drive Through (si pensi, ad es., alla installazione di tendo-strutture per grandi eventi in aree adeguate e con accessibilità idonea per gli autoveicoli) ; per la realizzazione dei lavori necessari a tali fini, in maniera tale da consentire il veloce allestimento di tali aree in coerenza con l’urgenza di raggiungere gli obiettivi dettati dalla campagna vaccinale, si dispone la possibilità di derogare alle previsioni normative in materia di autorizzazioni urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, ambientali e amministrative in genere e a quant’altro eventualmente necessario a tale scopo (comprese le deroghe alle previsioni contenute nei piani urbanistici comunali, nei regolamenti edilizi comunali e nei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati) ; tali punti vaccinali saranno gestiti, ciascuno secondo le rispettive competenze, dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna;
Attività delle Scuole musicali iscritte al registro provinciale delle scuole musicali e dei soggetti che svolgono attività di formazione musicale nell’ambito professionale, nonché delle bande musicali e dei cori
64) in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 in materia di Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, entro i limiti in cui a queste è consentito di svolgere la propria attività in presenza, è consentita altresì l’attività di formazione in presenza, anche in forma non individuale, da parte delle Scuole musicali iscritte al registro provinciale delle scuole musicali e da parte degli altri soggetti che svolgono attività di formazione musicale nell’ambito professionale, nel rispetto dei relativi protocolli di settore;
65) considerato che l’art. 5 del decreto legge n. 52 del 2021 consente lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, in zona gialla sono altresì nuovamente permesse, sempre nel rispetto del relativo protocollo di settore, le attività delle bande musicali e dei cori sia al chiuso che all’aperto;
Attività di monitoraggio degli atleti fino ai 30 anni, partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021
66) a modifica di quanto previsto dal punto 4) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 70, del 9 aprile 2021, l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a promuovere e stipulare un apposito protocollo di prevenzione sanitaria, con il Comitato olimpico nazionale italiano - CONI (ed eventualmente anche con il Comitato italiano paralimpico - CIP laddove ritenuto appropriato dal punto di vista sanitario, considerato il numero minore di atleti paralimpici) al fine di attuare un’efficace campagna di monitoraggio anti-covid sulla popolazione provinciale che rientra nella fascia d’età fino ai 30 anni e che partecipa ad eventi e competizioni sportive (con annessi allenamenti) consenti ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Dpcm 2 marzo 2021 secondo il contenuto e i tempi ritenuti congrui sotto l’aspetto della sanità pubblica; resta fermo quanto previsto dal punto 5) della sopracitata ordinanza;
Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020
67) è prorogata fino al 31 luglio 2021, l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1 in merito all’ “Individuazione dei documenti/ protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”, relativamente a quelle attività e secondo la tempistica disposte ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021 e del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, nonché l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 39 di data 31 luglio 2020, prot. n. 464741/1 in merito al “Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro” e con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 13 agosto 2020, prot. n. 496136 in merito a “Fiere, Sagre, Congressi”; il contenuto dei documenti/protocolli/linee guida di cui al presente punto è modificato/integrato con le disposizioni espressamente previste nel testo del Decreto legge n. 52/2021, qualora tali disposizioni siano più restrittive (si chiarisce che tale rinvio riguarda unicamente le disposizioni dettate nel testo del citato Decreto legge e non riguarda il contenuto dei protocolli/linee guida/documenti di prevenzione in esso richiamati) ;
68) nell’ambito dell’attività di ristorazione vengono meno quelle misure dettate all’interno del punto 4) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, laddove incompatibili con il contenuto delle “Linee guida per la riapertura di servizi di ristorazione e pubblici esercizi all’aperto”, allegate alla deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 18 aprile 2021;
69) si dà atto che, nei settori per i quai si rinvia ai protocolli anti-Covid19 adottati a livello nazionale, gli stessi sono da intendere quali quelli da ultimo adottati/aggiornati,
SI RACCOMANDA
70) ai soggetti sopra i 70 anni di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da “restaacasapassoio”; se intendano per necessità andare presso esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell’esercizio dopo le prime 2 ore di apertura;
71) ai soggetti sopra i 70 anni, di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione costante delle mani) ;
Disposizioni finali
72) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno 26 aprile 2021 e fino al giorno 31 luglio 2021, salvo ove eventualmente indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non modificate o superate dal Dpcm 2 marzo 2021; dal giorno 26 aprile 2021 cessa l’efficacia dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 69 del 6 aprile 2021, prot. n. 234556;
73) è prorogata fino al 31 luglio 2021 l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza (quale inteso al momento di adozione della relativa ordinanza) , salvo quanto diversamente disposto dalle precedenti ordinanze;
74) è prorogata fino al 31 luglio 2021 l’efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
73) restano salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall’ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 luglio 2021) ;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
- dott. Maurizio Fugatti -
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI
1. Ambito di applicazione
Il protocollo approvato dalla Dipartimento della Funzione pubblica, disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.
Il protocollo prende inoltre a riferimento:
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, che tra l’altro all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;
- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID- 19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS) ;
- il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;
- le “prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19” di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020, aggiornandone e rafforzandone le previsioni al contesto attuale e all’utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie di quanto previsto dall’articolo 10 del predetto decreto-legge, n. 44, in corso di conversione. Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19.
Il protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione epidemiologica.
L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.
Tali indicazioni sono rivolte:
a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
b) alle commissioni esaminatrici;
c) al personale di vigilanza;
d) ai candidati;
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco) .
Le prescrizioni del protocollo presuppongono che l’amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.
Inoltre, l’applicazione del protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.
La Provincia autonoma di Trento, nell’ambito della propria competenza primaria in materia di ordinamento del personale e degli uffici, assume il protocollo quale linea di condotta generale con gli adattamenti evidenziati nel testo che segue.
2. Definizioni
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:
- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;
- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso all’Aula Concorso;
- Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., il decreto-legge n. 34 del 2020 e la relativa legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;
- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) : sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009) ;
- Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;
- TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;
- Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid-19. Se non disponibile l’area “pre- triage”, si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei predetti soggetti;
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/ o sostanze detergenti (detersione) . La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
- Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore) , che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
- Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata) .
Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2.
Versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 .
3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie
La Provincia e le altre PPAA ed Enti ad ordinamento provinciale o regionale organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo punto 7.
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.
In particolare, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) ;
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia) , perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) ;
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo¹ presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003².
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Rispetto al punto sub 5) , tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca) , sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.
Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Con riferimento a quanto richiesto al punto 4) si precisa che tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate al personale interno dell’amministrazione organizzatrice, che ne potrà valutare l’utilità nel contesto delle misure datoriali generali adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro.
Nel caso in cui non sia richiesta la produzione del referto relativo all’effettuazione del tampone, la autodichiarazione dovrà anche riguardare il fatto di non essere conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID-19.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica.
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid- 19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.
Le amministrazioni garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico.
I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona.
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet) , materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione, le amministrazioni rendono disponibili penne monouso per i candidati.
Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.
L’amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.
4. Requisiti delle aree concorsuali
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:
- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.) ;
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne) ;
5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati
Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2, 25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4, 5 mq.
Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica (qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell’identificazione) . Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Conseguentemente, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto della distanza “droplet”. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25.
Inoltre, le aule dovranno:
- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- avere servizi igienici il più possibile vicini alle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati;
- garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.
6. Svolgimento della prova
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.
7. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali
Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:
- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici con idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante salviette. I servizi igienici dovranno essere puliti e igienizzati dopo ogni sessione d'esame. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.
8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali dovranno utilizzare tutti i possibili accorgimenti per mantenere le necessarie distanze dai candidati. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.
Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.
9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 7 giorni precedenti lo svolgimento della prova.
In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:
- il rispetto dei requisiti dell’area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento della prova;
- l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
- le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti) ;
- modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.
10. Clausole finali
Le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via telematica, rispettando le regole del presente protocollo, opportunamente adattate. In particolare, le amministrazioni provvederanno a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e, ove possibile, organizzeranno lo svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti.
Per lo svolgimento di tali prove, dovranno essere utilizzate aule di dimensioni adeguate in modo da garantire il rispetto della distanza minima di almeno 3 metri tra il candidato e la commissione.
L'adozione di tale misura garantisce un adeguato distanziamento tra i presenti, tale da non richiedere ai candidati la presentazione del referto di cui al precedente punto 3) n. 4.
Anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, le disposizioni del protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare il presente protocollo.
Per l’applicazione e la corretta gestione delle misure contenute nel protocollo, le amministrazioni si avvalgono, tramite appositi accordi, della protezione civile nazionale e/o delle protezioni civili regionali.
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¹ Tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate al personale interno dell’amministrazione organizzatrice, che ne potrà valutare l’utilità nel contesto delle misure datoriali generali adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro.
² Nel caso in cui non sia richiesta la produzione del referto relativo all’effettuazione del tampone (cfr. nota 1), l’autodichiarazione dovrà anche riguardare il fatto di non essere a conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a Covid-19.