Tipologia: Accordo per la definizione dei RLS
Data firma: 26 aprile 2021
Validità: 26.04.2021 - 25.04.2024
Parti: H&M, Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, H&M
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:


Verbale di accordo per la definizione dei RLS

Milano, il 26 aprile 2021, tra H&M Hennes & Mauritz srl con sede legale in Milano, via Turati, 9 […], Confcommercio Milano MI - LO - MB […] e Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs - Uil […]

Premesso che
- La H&M Hennes & Mauritz srl (di seguito anche “H&M” o la “Società”) ha sede legale e operativa in Milano e unità operative sull’intero territorio nazionale; in ragione di ciò, come azienda con più di 1.000 dipendenti, ai fini dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08, è indicato in 6 (sei) il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Ai sensi del medesimo articolo 47 le parti intendono definire e incrementare il numero dei RLS attraverso la contrattazione collettiva.
- L’integrità fisica e la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici sono diritti per i quali H&M profonde il massimo impegno al fine della loro salvaguardia, attraverso una costante attività di prevenzione nell’ambiente lavorativo;
- Affinché l’attività di prevenzione possa essere potenziata, le parti ritengono fondamentale realizzare un modello organizzativo integrato e partecipativo, basato su uno spirito di collaborazione costruttiva tra tutti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, attraverso l’individuazione di canali di comunicazione appropriati e, soprattutto, attraverso l’impegno dei vari attori volto all’esclusivo interesse della salute e sicurezza sul posto di lavoro e basato su rapporti trasparenti e sinergici.
- l’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito “RLS”), delle modalità di elezione o di designazione, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle relative funzioni;
- Le Parti, vista l’importanza dei temi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in data 26.04.2021 hanno convenuto di definire modalità e strumenti per l’espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti stabiliscono che, ad oggi, il numero totale dei RLS della Società sia definito in 20.
3. Per garantire un’adeguata copertura a livello nazionale, sono individuate delle aree formate dalle Regioni in cui sono dislocati i negozi H&M che fanno riferimento ai RLS secondo la seguente impostazione.

a) Ambito geografico di riferimento e criteri di individuazione dei RLS
 

REGIONI

RLS

Tot negozi

PIEMONTE LIGURIA

2

15

LOMBARDIA

3

31

VENETO FRIULI TRENT ALTO-ADIGE

3

29

LAZIO SARDEGNA ABRUZZO

3

22

EMILIA ROMAGNA MARCHE

2

23

CAMPANIA

1

11

PUGLIA MOLISE

2

10

TOSCANA UMBRIA

2

15

SICILIA CALABRIA

2

16

 

20

172


L’elenco dei RLS sarà condiviso con tutti i negozi mediante un organigramma, che riporterà il nome e cognome dei RLS e il negozio di appartenenza, al fine di renderli raggiungibili tramite telefono del negozio (0632832XXX - XXX sta per il codice del negozio).
Ciascun RLS in carica al momento della sottoscrizione del presente accordo, ai fini di presentarsi ai negozi di riferimento individuati per ambito geografico dalla tabella di cui al punto a) e per illustrare il suo ruolo con riferimento ai contenuti dell’accordo stesso, organizzerà una riunione rivolta ai lavoratori dei singoli punti vendita.
Tale riunione avrà la durata massima di un’ora, avverrà in modalità online e sarà collocata in una fascia oraria tale da non compromettere la normale operatività del negozio sede di lavoro del RLS e del punto vendita coinvolto.
I RLS resteranno in carica per tre anni.
Fatti salvi gli attuali RLS, ad oggi già in vigore, una volta terminato il loro mandato, i nuovi RLS saranno nominati/eletti su proposta delle OO.SS. tra i componenti delle RSA laddove costituite e presenti.

b) Competenza dei RLS
I RLS potranno esercitare le facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, spettanti ex lege, con riferimento ai punti vendita ricompresi nell’ambito geografico di cui al punto a).
In relazione ad esigenze di razionalità ed efficienza nello svolgimento delle attività di competenza, i RLS si atterranno - di norma - a principi di non sovrapposizione e di non duplicazione delle attività medesime.

c) Attribuzioni dei RLS
Nell’ambito delle attribuzioni e delle competenze previste dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 81/2008 (riportate in allegato 1), con particolare riferimento alle riunioni promosse dalla funzione aziendale che espleta le attività del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del menzionato decreto legislativo e coerentemente a quanto indicato in premessa, sono previsti, in aggiunta alle previsioni legislative, le seguenti ulteriori attribuzioni:
- un incontro periodico per ogni anno solare che si aggiunge a quello già previsto dal D.Lgs. 81/2008: il primo a giugno, il secondo a dicembre;
- 1 call conference per ogni trimestre, per un totale di 4 conference per anno;
- il coinvolgimento dei RLS in progetti aziendali mirati alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

d) Accesso ai luoghi di lavoro, dotazioni, permessi, rimborsi e formazione.
d.1 Accesso ai luoghi di lavoro

L’accesso di ciascun RLS ai luoghi di lavoro, sarà effettuato di regola durante il normale orario di lavoro, previa comunicazione - tramite email - al Servizio di Prevenzione e Protezione e avverrà in presenza di RSPP o ASPP o Delegato del Datore di Lavoro.
La suddetta comunicazione dovrà essere inviata con un preavviso preferibilmente di 5 giorni di calendario e comunque non inferiore a 2 giorni di calendario per le visite programmabili (salvo i casi di infortuni gravi).
La comunicazione dovrà specificare:
- il luogo di lavoro interessato;
- la data e l’ora indicativa dell’accesso;
- i motivi dell’accesso;
- il mezzo di trasporto utilizzato.
I negozi si raggiungeranno tramite i mezzi pubblici o, in caso di località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici o a seguito del verificarsi di evento che per la sua gravità e/o eccezionalità non renda possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici, si ricorrerà a modalità diverse, previo accordo con l’RSPP.
L’ora di inizio e del termine della verifica dovrà essere segnalata dal RLS interessato - tramite email - al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ferma rimanendo la necessità di garantire ai RLS l’agibilità in ogni luogo di lavoro nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, i RLS potranno accedere alle unità operative del territorio di riferimento curando di non arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa. I rappresentanti medesimi sono tenuti agli obblighi in materia di riservatezza e segretezza stabiliti dall’art. 50, 6° comma del D.Lgs. 81/08.

d.2 Dotazioni
In aggiunta alle previsioni legislative, l’Azienda riconosce ai RLS quanto segue per l’espletamento delle loro funzioni:
- un account mail personale aziendale, utilizzabile durante le ore di lavoro, finalizzato a visualizzare le comunicazioni/richieste in tema di sicurezza ricevute dai negozi.
- un account teams di Microsoft, per permettere ai RLS la condivisione dei feedback dei negozi e finalizzato all’espletamento delle attribuzioni spettanti ai RLS ex art. 50 D.Lgs. 81/2008.
I RLS avranno accesso all’account aziendale nei locali del negozio dedicati (deco room) per una durata non superiore a 30 minuti settimanali da distribuire nell’arco della settimana, limitatamente al controllo della casella email, tenendo conto delle esigenze operative del punto vendita in accordo con un Delegato del Datore di Lavoro.

d.3 Permessi
È previsto che a ciascun RLS siano riconosciuti per l’espletamento del mandato permessi retribuiti nel limite di 48 ore annue (40 ore di permesso ex D.Lgs. 81/08 + 8 ore di permesso aggiuntive), senza computare in tale plafond il tempo del viaggio necessario per raggiungere i luoghi dove effettuare l’accesso, restando le ore viaggio retribuite all'interno dell’orario di lavoro ordinario contrattuale.
Le 48 ore di permesso annue includono le attribuzioni previste dall’art. 50 del Dlgs 81/2008 e dalle attività indicate ai punti c) e d) del presente accordo, fatta esclusione per le due riunioni periodiche semestrali previste al punto c).
Avendo a riferimento quanto previsto dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, non è computato nel plafond, dando vita a permessi retribuiti autonomi il tempo utilizzato per i casi:
- di cui alla lettera i) del predetto articolo 50, limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti;
- di cui alla riunione periodica aggiuntiva prevista dal presente accordo (punto c), in aggiunta alla riunione periodica (punto l art. 50 D.Lgs. 81/08)

d.4 Rimborsi
Fermo restando che le attività dei RLS non danno luogo in nessun caso a trattamento di missione, per i casi in cui il RLS deve espletare le proprie funzioni fuori dalla piazza di lavoro, verrà garantita a carico dell’azienda la copertura delle spese documentate a piè di lista con le stesse modalità attualmente in vigore per le trasferte, così come previsto dall’attuale policy aziendale in materia. Le spese di viaggio e dell’eventuale albergo saranno anticipate dall’azienda tramite pagamento diretto ai vettori e alle strutture ospitanti.

d.5 Formazione
Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008, è prevista in favore dei RLS l’erogazione di attività formativa nella misura minima di 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate) unitamente ad aggiornamenti periodici successivi non inferiori a 8 ore annue.
Rimane inteso che, in relazione alla formazione dei RLS, potranno essere attivate le forme di finanziamento eventualmente previste, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, laddove stabilito dalla normativa vigente.
I RLS saranno consultati in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

e) Durata
Il presente accordo ha natura sperimentale e avrà applicazione a decorrere dal 26.04.2021 per la durata di tre anni, con possibilità di verifica intermedia su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo. Esso si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno, e così successivamente di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza, con comunicazione scritta da inoltrare ai firmatari della presente intesa.

Allegato 1
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.