Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRAPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE


IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;
VISTO il decreto interministeriale del 22 luglio 2010 recante attuazione della direttiva 2008/126/CE e della direttiva 2009/46/CE recanti modifiche della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
VISTO il decreto interministeriale del 16 gennaio 2014 recante attuazione della direttiva 2012/48/UE, della direttiva 2012/49/UE, della direttiva 2013/22/UE e della direttiva 2013/49/UE, recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come modificato, attuativo della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna".
VISTA la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;
VISTA la direttiva delegata (UE) 2018/970 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;
VISTO il decreto 31 ottobre 2018 di attuazione della direttiva delegata (UE) 2018/970, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;
VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisca con proprio decreto le modalità per il rilascio dell’autorizzazione degli Organismi di classificazione all’esecuzione dei compiti di controllo tecnico e al rilascio dei certificati alle unità navali, ai galleggianti ed agli impianti galleggianti adibiti alla navigazione interna;
RITENUTO di procedere alla fissazione delle suddette modalità;
 

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente decreto sono definite le modalità che gli Organismi di classifica devono seguire per essere autorizzati a svolgere i compiti di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, citato in premessa, ovvero l’esecuzione dei compiti di controllo tecnico - rientranti nel campo di applicazione del citato decreto legislativo e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 - sulle unità navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna; tali compiti sono finalizzati anche al rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo n. 114/2018, alle predette unità della navigazione interna.
 

Articolo 2

1. L’Organismo interessato ad essere autorizzato allo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1 deve presentare apposita istanza a questa Direzione Generale, in cui dichiara di:
a) avere lo status di Organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo n. 104/2011;
b) avere lo status di Organismo autorizzato per la certificazione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;
c) avere/non avere lo status di Organismo riconosciuto dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 21 della direttiva UE 2016/1629;
d) mantenere aggiornata la propria esperienza e conoscenza in materia di norme e regolamenti, anche tecnici, sui trasporti per vie navigabili interne, anche per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull’applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;
e) istituire una struttura centrale in ambito nazionale in grado di fornire supporto tecnico specialistico all’Amministrazione; a tal fine deve essere anche descritta sinteticamente la struttura dell’organizzazione prevista;
f) mantenere aggiornati i regolamenti, le norme e le procedure per le navi della navigazione interna rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, tenendone informata l’Amministrazione e consentendo la partecipazione dell’Amministrazione allo sviluppo delle norme e dei regolamenti;
g) rendere disponibile la presenza di un numero adeguato di unità di personale tecnico qualificato per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1; a tal fine, deve essere descritta sinteticamente la struttura dell’organizzazione prevista;
h) garantire la riservatezza delle informazioni pertinenti all’Amministrazione;
i) rendere disponibili all’Amministrazione le informazioni pertinenti alle attività autorizzate, attraverso adeguate procedure di informazione a distanza concordate con l’amministrazione stessa.
2. All’istanza di cui al comma 1 deve essere allegata copia:
a) dei regolamenti, delle norme e delle procedure operative di cui al comma 1, lettera e);
b) di un estratto delle procedure operative da divulgare alle Autorità Compenti, come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;
c) di una bozza di modello di “Dichiarazione ai fini ....” per il rilascio del “Certificato europeo della navigazione interna” da parte delle Autorità Compenti secondo il modello previsto nell’allegato VII del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;
nonché, nell’ipotesi in cui l’Organismo istante non abbia lo status di Organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 21 della direttiva UE 2016/1629, al fine di consentire all’Amministrazione l’avvio della procedura di riconoscimento ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114,
d) la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’Allegato IX del suddetto decreto legislativo.
3. L’istanza di cui al comma 1, completa delle dichiarazioni e della documentazione di cui al comma 2, deve essere presentata in formato elettronico o cartaceo, al seguente indirizzo:

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
Divisione 6 Sistemi integrati nel trasporto marittimo e nei porti
Viale dell’Arte, 16 - 00144 ROMA
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.


IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO