Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Alle Prefetture
Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome Servizi Veterinari
Associazioni di categoria
FNOVI e AMNVI
LORO SEDI


Oggetto: Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020.

In riferimento all’oggetto e rilevata l’evoluzione della situazione sanitaria per SARS-Cov-2 sull’intero territorio nazionale, le scrìventi Direzioni Generali, fanno presente quanto segue.
Tenuto conto che con i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020, il Governo ha deciso l’estensione a tutta l’Italia delle aree a contenimento rafforzato e che con il DPCM 11 marzo ha emanato ulteriori misure di contenimento e gestione, si rende necessario precisare che alle attività veterinarie, produttive e zootecniche individuate come necessarie nella nota DGSAF prot. n. 5086/2020, si applica la deroga prevista all’articolo 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche, ossia:
“a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all1interno dei medesimi territori, salvo che per sii spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”.
Pertanto, tenuto conto che le limitazioni introdotte dai nuovi DPCM 8 e 9 e 11 marzo c.a. non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salvo per i soggetti sottoposti a misure di quarantena o che siano risultati positivi al test per COVID-19, si precisa che le misure per la regolamentazione delle attività veterinarie, produttive e zootecniche già esplicitate nella nota DGSAF prot. n. 5086/2020 si applicano all’intero territorio nazionale.
Si ritiene, altresì, opportuno precisare che, in virtù dell’estensione delle misure di restrizione a tutto il territorio nazionale, la prevista validazione da parte dei servizi veterinari per la movimentazione e tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre), degli automezzi e dei percorsi effettuati risulta essere superata dall’utilizzo del modello di autocertificazione previsto dal DPCM del 9 marzo, ferma restando la necessità di garantire la tracciabilità di animali e merci secondo quanto previsto dalla legislazione vigente .
Si sottolinea che, vista l’attuale situazione epidemiologica europea, le attività di profilassi e controllo per la prevenzione della diffusione dell’influenza aviaria e della Peste Suina Africana sono da ritenersi inderogabili.
Per quanto riguarda i Piani cofinanziati dall’U.E., sarà cura di questa Amministrazione comunicare i termini entro cui dovranno essere presentate le rendicontazioni da parte delle regioni e province autonome, essendo già intervenuti presso la Commissione europea.
Per quanto riguarda le tutte le altre attività di rendicontazione, i termini sono differiti al 30 maggio p.v.
Sono inoltre consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge 281/91.
Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM.
 

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF

f.to Silvio Borrello

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN

f.to Massimo Casciello