Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero della salute

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari


Oggetto: Ripresa delle attività di organizzazione delle corse ippiche.


Il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha introdotto misure contenitive effettuando anche una programmazione temporale graduale nella ripresa delle attività economiche e sociali.
L’attività di organizzazione delle corse evidenzia una specificità unica nelle sue modalità di svolgimento, attesi gli ampi spazi e il relativo ridotto numero di operatori necessari alla sua realizzazione, per la quale si configurano delle condizioni naturali che consentono di rispettare le norme di distanziamento sociale e di assenza di assembramento.
L’adozione da parte delle società di corse di protocolli operativi basati sulle specifiche Linee guida definite dal competente Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha recepito le osservazioni avanzate dal Comitato tecnico scientifico operativo presso la Protezione civile nella seduta del 15 maggio u.s, costituisce la necessaria garanzia per la tutela di quanti coinvolti nell’attività.
L’organizzazione delle attività di corse, pertanto, può essere ripresa dal 25 maggio 2020 purché svolta, a porte chiuse, negli ippodromi e negli impianti gestiti dalle società di corse riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base del calendario delle corse assegnate.
È, altresì, confermata la possibilità di procedere all’allenamento, alla cura e alla gestione dei cavalli sportivi e ippici all'interno di impianti e strutture utilizzati a porte chiuse, purché vengano adottate le misure di salvaguardia e di contenimento del contagio da COVID- 19.
Per quanto attiene il trasferimento dei cavalli da corsa dalle loro sedi di allenamento o di cura alle sedi di organizzazione delle corse, lo spostamento rientra nella deroga generale relativa alle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera economica di riferimento che è classificata come Ateco 01 nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.
 

Francesco Saverio Abate

Silvio Borrello

Capodipartimento del Mipaaf

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari