Categoria: Documentazione istituzionale
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

 

Linee guida per la ripresa dell’attività ippica
Modalità tecniche di gestione dell’organizzazione delle corse ippiche e delle manifestazioni sella a porte chiuse, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 

Sommario
1 Premessa
2 Principi generali
3 Le linee guida e il Protocollo operativo
3.1 Elementi costitutivi e principi generali
4 Linee guida
4.1 Gestione dei flussi degli operatori ippici durante la giornata di corsa
4.2 Deroghe ai regolamenti tecnici
4.3 Misure di sicurezza socio-sanitarie specifiche
4.4 Gestione di alcuni specifici ambienti
4.5 Operatori ippici
4.6 Personale di ruolo incaricato dal Ministero
4.7 Trasporto degli animali
4.8 Raccomandazioni
5 Validità ed applicazione territoriale

1 Premessa
Le presenti Linee guida, condivise con le società di corse riconosciute dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l’attività di organizzazione delle corse ippiche, recano le istruzioni operative volte ad assicurare la gestione in sicurezza di tutte le attività correlate all’organizzazione delle corse relative alle discipline del trotto, del galoppo, del sella e delle manifestazioni sella, al fine di contenere i rischi di contagio nell’ambito del fenomeno epidemiologico COVID-19.
Il carattere delle Linee guida è di natura obbligatorio: esse sono state valutate dal Comitato tecnico scientifico operativo presso la Protezione Civile, integrate sulla base di alcune osservazioni dello stesso Comitato e aggiornato con le indicazioni contenute nell’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020.
Si evidenzia come, alla luce del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, articolo 1, comma 14, tutte le “attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
Le società di corse e i Comitati organizzatori (di seguito, società) sono tenute ad adottare, per ciascun ippodromo o impianto, in raccordo con l’autorità sanitaria locale, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti il dettaglio dei sistemi organizzativi adottati per tutelare la salute del personale della struttura, degli operatori ippici e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività.
Il Ministero si riserva di esercitare la propria facoltà di interrompere le attività di organizzazione delle corse, anche con la sospensione o annullamento delle assegnazioni dei relativi monte premi qualora ravvisi il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee guida.
In riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prende atto delle prescrizioni previste da
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e dei successivi Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il DPCM 26 aprile 2020, che abroga, di fatto, il DPCM 10 aprile 2020 e proroga al 17 maggio 2020 la validità delle disposizioni specificate;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
nel loro insieme, le predette norme indicano le misure per il contenimento del contagio da COVID- 19 e l’avvio programmato della Fase 2.
La lettura del combinato disposto delle richiamate norme conferma la volontà governativa di continuare a controllare la gestione delle attività produttive e delle modalità di lavoro al fine di ridurre al minimo l’effetto del contagio e soprattutto di impedire eventuali sviluppi di nuovi focolai epidemiologici. Le attuali Linee guida perseguono il medesimo obiettivo, recependo le misure indicate e mantenendo le attività di controllo e di contenimento del contagio coerenti con le misure specificate nelle richiamate norme in una prospettiva di durata temporale indeterminata, ovvero fino alla data in cui si certificherà l’assenza di pericolo di contagio.

2 Principi generali
Ciò premesso, le presenti Linee guida sono ispirate ai seguenti principi generali:
a) obbligo di coniugare il rispetto della salute pubblica e individuale con le esigenze di una ripresa delle attività lavorative legate all’allevamento del cavallo da corsa, alla sua cura, alla doma e all’allenamento, e alla organizzazione delle corse ippiche;
b) l’allevamento e la cura dei cavalli da corsa costituisce una attività economica tipicamente agricola; allo stesso modo gli operatori ippici che sovrintendono all’esercizio delle relative attività sono assimilati ad operatori del settore agricolo;
c) le sedute di allenamento dei cavalli da corsa e l’attività di organizzazione delle corse ippiche costituiscono la fase di valorizzazione del prodotto primario della filiera ippica; esse restano consentite negli impianti deputati purché gestiti a porte chiuse su tutto il territorio nazionale;
d) le corse ippiche e le manifestazioni sella sono svolte esclusivamente in impianti e strutture gestite da società riconosciute dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) le società, nel rispetto di quanto specificato nel combinato disposto di cui alle lettere e), f) e
g) del comma 1, articolo 1 del DPCM 17 maggio 2020, con riferimento alle presenti Linee guida dovranno elaborare propri Protocolli operativi, in raccordo con le autorità sanitarie locali allo scopo di identificare le più efficaci azioni di prevenzione e di contenimento del contagio;
f) gli operatori ippici abilitati a frequentare la struttura dell’ippodromo in occasione della giornata di corse sono quelli specificati nel paragrafo 4.6;
g) le misure obbligatorie di contenimento del pericolo di contagio sono: a) controllo della temperatura corporea al momento dell’ingresso presso la struttura; b) adozione del distanziamento sociale; c) strumenti di protezione sanitarie (infermeria-triage; mascherine; tute/vestiario; supporti per l’igiene personale;...); d) procedure di isolamento in caso di contagio;
h) il trasporto degli animali da e per il luogo deputato allo svolgimento delle corse ippiche è consentito con le modalità richiamate nel paragrafo 4.8.
Si premette che le presenti disposizioni sono state redatte sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni dei richiamati atti normativi; esse restano valide anche in caso di eventuali variazioni del periodo di applicazione o delle zone soggette alle predette limitazioni.
L’Amministrazione provvederà a fornire eventuali integrazioni e ad apportare modifiche con il divenire delle disposizioni normative.

3 Le linee guida e il Protocollo operativo
Le società, nella loro attività di organizzazione delle corse ippiche e/o delle altre attività proprie della filiera ippica, predispongono un proprio Protocollo operativo, in attuazione delle presenti Linee guida.

3.1 Elementi costitutivi e principi generali
Il predetto Protocollo operativo conterrà i seguenti elementi costitutivi minimi:
a) illustrazione dell’impianto e dell’area occupata, con indicazioni sulla superficie complessiva, sulle modalità di accesso e di uscita, unitamente alle principali misure adottate per la gestione del flusso degli operatori ippici coinvolti e/o coinvolgibili;
b) individuazione delle situazioni critiche che possano generare affollamento ed aggregazione, effettuando una vera e propria analisi dei rischi in ragione della specificità della struttura;
c) a seguito dell’analisi dei rischi, il Protocollo dovrà individuare le misure di sistema e organizzative adottate per identificare e monitorare tutti i soggetti in ingresso alla struttura;
d) attuazione di un Piano informativo rivolto:
- al personale della società;
- agli operatori professionali ippici;
e) adozione delle misure di protezione sanitarie volte a rispettare i seguenti principi cardine:
- distanziamento sociale: garantire una distanza interpersonale non inferiore ad 1 metro;
- rigorosa igiene delle mani e igiene personale;
- rigorosa igiene degli ambienti, soprattutto quelli in comune;
f) indicazione dell’organigramma del personale, con la definizione di ruoli, competenze e responsabilità del personale presente nella struttura;
g) identificazione
- delle procedure con cui il personale medico effettuerà i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;
- delle procedure adottate per l’isolamento fiduciario degli operatori che hanno avuto contatti stretti con quanti sono risultati positivi al virus;
h) numero e distribuzione delle giornate di corsa attese nell’anno; quando disponibile potranno allegare il calendario delle corse programmato dal Ministero;
i) stima del numero medio di operatori ippici attesi nelle diverse tipologie di giornata (allenamento; corse)

4 Linee guida
Le Linee guida di riferimento sono le seguenti:
a) Attività informativa sul Protocollo operativo adottato. La società adotterà diverse misure attuative al riguardo:
- affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali appositi documenti informativi sul Protocollo operativo adottato;
- consegnare all’ingresso copia del Protocollo;
- pubblicare sul proprio sito internet o inviare preventivamente per posta elettronica alle scuderie e operatori ippici che si saranno prenotati per la partecipazione alla giornata di corsa;
- modulo da compilare e consegnare all’ingresso nella struttura;
- informare tutti i propri dipendenti sul Protocollo operativo adottato e sul Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”¹. La società realizzerà dei momenti di formazione specifica a cura dei propri operatori professionali;
b) predisposizione “Area di ingresso”.
L’accesso alla struttura costituisce uno dei momenti cruciali nell’attività di prevenzione di possibili contagi. Ciò premesso il controllo dell’accesso dovrà rispettare almeno le seguenti prescrizioni:
- limitare al massimo gli accessi del personale non necessario e comunque non autorizzato;
- calendarizzare gli ingressi in fasce orarie distinte fra le diverse categorie di lavoratori (Operatori Ippici, personale dipendente Ippodromo, autotrasportatori, Funzionari di gara e Veterinari incaricati dal Ministero);
- tenere separati il parcheggio del Personale della struttura dal parcheggio degli operatori ippici di giornata;
- separare il percorso di ingresso del Personale della struttura da quello degli operatori ippici di giornata.
Gli Operatori Ippici, il personale della struttura, i Funzionari di gara e Veterinari incaricati dal Ministero, prima dell’accesso in ippodromo, dovranno essere sottoposti, nell’area triage appositamente predisposta, al controllo della temperatura corporea; superato il triage, i soggetti in entrata saranno identificati ed autorizzati all’ingresso.
Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non verrà consentito l’accesso all’impianto ippico: queste persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie della struttura, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Oppure sarà l'ufficio del personale dell'Ats territorialmente competente, dopo aver ricevuto la comunicazione, a fornire le opportune indicazioni alle quali la persona interessata dovrà attenersi.
La misurazione della temperatura potrà essere effettuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i primi sintomi di sospetta infezione da Covid- 19 (tosse, raffreddore, congiuntivite,...).
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine opererà nel seguente modo
- rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali della struttura;
- fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
- qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.
c) Gestione ingresso dei partecipanti. Questa attività sarà svolta sotto la direzione di un Responsabile agli accessi all’impianto, il quale provvederà al regolare svolgimento delle seguenti fasi:
- vigilare sui soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per ogni soggetto autorizzato, una scheda di ingresso/partecipazione, verificando le eventuali prenotazioni; detta scheda ha i seguenti elementi minimi:
i. dati anagrafici e di contatto;
ii. qualifica professionale;
iii. ora di arrivo e di uscita;
iv. richiamo dell’obbligo di restare a casa con una temperatura corporea oltre 37.5 o altri sintomi influenzali;
v. accettazione di non poter entrare o permanere nella struttura, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
vi. impegno a rispettare tutte le disposizioni del Protocollo regolamentanti l’accesso nella struttura;
- tenere un registro, cartaceo o informatico, degli operatori ippici di giornata ;
- assicurare la presenza nell'ingresso degli opportuni supporti di igiene personale (soluzioni idroalcoliche; igienizzanti; guanti monouso; mascherine; );
- controllo della dotazione della mascherina protettiva;
- programmare gli ingressi in ragione dello stretto lasso di tempo necessario allo svolgimento dell’attività di corsa: ogni operatore ippico di giornata , svolta la sua attività, deve lasciare subito la struttura;
d) la postazione dedicata alla Reception deve
- essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) e, se possibile, il responsabile degli accessi può ricorrere a modalità di gestione on line delle prenotazioni e degli ingressi online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile;
- essere sottoposta alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate con idonei prodotti;
- essere dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori della struttura, posizionati in punti visibili ed accessibili, con l’obbligo di frizionarsi le mani periodicamente;
e) Ufficio dedicato alla Segreteria tecnica: Per l’iscrizione dei cavalli alle corse e per la dichiarazione dei partenti, come per tutte le altre operazioni necessarie alla programmazione della giornata di corsa , gli operatori ippici non potranno recarsi nello specifico ufficio della Segreteria tecnica ma dovranno usare tutti i sistemi di comunicazione a distanza quali internet, PEC, email, messaggi telefonici, fax, ecc;
f) effettuare una selezione mirata dei locali chiusi essenziali per il funzionamento delle corse, provvedendo alla chiusura di tutti quelli non ritenuti essenziali;
g) effettuare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni quali spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature; le specifiche tecniche saranno adottate in sede di definizione del singolo Protocollo in ragione delle specificità delle singole strutture;
h) dare la massima diffusione, all’interno dell’ippodromo, alle misure igienico sanitarie di cui agli allegati 4, 5 e 6 del DPCM 26 aprile 2020;
i) per l’iscrizione dei cavalli alle corse e per la dichiarazione dei partenti, come per tutte le altre operazioni tecniche necessarie alla costruzione della giornata di corse, gli operatori non potranno recarsi negli uffici delle Società ma dovranno essere usati tutti i sistemi di comunicazione a distanza quali internet, PEC, email, messaggi telefonici, fax, ecc.
La definizione del Protocollo deve prevedere le due seguenti figure operative:


1. Responsabile dell’attuazione del Protocollo
Esso è individuato nella figura professionale di un medico, cui competono le seguenti funzioni:
- verificare il rispetto del protocollo operativo assentito dall’Autorità sanitaria locale;
- rilevare o far rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37, 5 °C;
- gestione dei casi eventualmente sospetti;
- coordinare il personale della società di corsa deputato alle misure volte a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli operatori ippici;
- sovrintendere alle attività di pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- assicurare l’adozione da parte della società delle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020;

2. Responsabile agli accessi all’impianto
Il responsabile agli accessi è individuato a discrezione della società; le sue principali funzioni sono dirette a:
- vigilare sui soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico, raccogliendo, per ogni soggetto autorizzato, una scheda di ingresso/partecipazione;
- supportare il medico nella gestione del “triage”;
- tenere un registro, cartaceo o informatico, dei frequentatori;
- informare chiunque entri presso la struttura dell’ippodromo, sulle disposizioni del Protocollo operativo adottato, La Società informa preventivamente il personale, e gli Operatori ippici, della preclusione all’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
- assicurarsi che ciascuno sia dotato della mascherina protettiva;
- richiedere la scheda di ingresso/partecipazione.


4.1 Gestione dei flussi degli operatori ippici durante la giornata di corsa
a) Gli spostamenti all’interno dell’ippodromo (da effettuarsi indossando sempre mascherine), devono essere limitati al minimo indispensabile e per il tempo opportuno all’espletamento
delle attività di corsa e comunque, nel rispetto delle indicazioni impartite dalle Società di corsa.
b) Occorre garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni
c) La società provvede ad operare la differenziazione dei percorsi all’interno della struttura, ponendo particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita, canalizzando i flussi degli operatori in modo da diminuire i possibili incontri: l’affissione di cartelli informativi, di delimitazione degli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.), oppure di indirizzamento sono mezzi utili efficaci allo scopo;
d) Non sono consentite riunioni/assembramenti e laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale ed un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
e) È fatto divieto di accesso degli operatori e /o di eventuale pubblico alle tribune;
f) Le Società di corsa, a mezzo delle Segreterie tecniche dell’ippodromo, devono provvedere alla distribuzione e consegna delle “Tabelle dei numeri” assegnati ai cavalli partenti, prima dell’inizio delle corse.
g) Sono sospese tutte le attività legate alla premiazioni dei cavalli vincitori della corsa.
h) In tutti gli spazi chiusi accessibili, alcuni poster devono ricordare le misure socio-sanitarie vigenti e le misure di distanziamento sociale. Non appena si accede agli spazi chiusi accessibili agli ingressi è necessario installare flaconi di gel idroalcolico. Per le stazioni di lavoro fisse con superfici di contatto (tavoli, banconi), devono essere disponibili salviette in gel e disinfettanti.

4.2 Deroghe ai regolamenti tecnici
Al fine di limitare i rischi di contagio, e fino alla data del 6 settembre 2020, l’organizzazione delle giornate di corse, anche in deroga ai Regolamenti tecnici² delle specifiche discipline di corsa, avverrà nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) numero delle corse per giornata:

 max 10;

b) tempo trascorso tra una corsa e la successiva:

max 45 minuti per le corse al galoppo;
max 30 minuti per le corse al trotto;

c) numero massimo di cavalli per corsa:

12 cavalli.

La disposizione relativa al numero massimo di cavalli si applica anche alle Corse Tris. I requisiti numerici previsti dal Regolamento alle Corse Tris, ai fini della formulazione e riuscita della competizione, si intendono riferiti in ogni caso al limite inderogabile di 12 cavalli.


4.3 Misure di sicurezza socio-sanitarie specifiche
Le società - in base alle caratteristiche della propria struttura - hanno l’obbligo di individuare i percorsi di transito e permanenza per le singole figure professionali, mediante modalità, percorsi e orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con operatori presenti all’interno: a tal fine elaborano una guida da consegnare ad ogni operatore al momento dell’ingresso alla struttura.


Presidente di Giuria e Funzionari di gara
Il Presidente di giuria e i funzionari di gara sono tenuti all’utilizzo di dispositivi di protezione ed a svolgere i propri incarichi nei locali ad essi riservati, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.
L’uso di mezzi di trasporto funzionali alle corse è consentito attraverso le seguenti modalità:
- Autostart: l’accesso è consentito ad un solo soggetto oltre all’autista, con obbligo di mascherina e guanti, mantenendo il finestrino laterale parzialmente aperto;
- Pulmino Giuria/Commissari: il numero di soggetti consentito ad accedere è in funzione della capienza del mezzo di trasporto utilizzato, riempito solo fino al 60% della capacità massima, in modo che sia garantita una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.
Laddove non sia possibile rispettare tale distanza di sicurezza, si ritiene necessario che prioritariamente si ricorra all’utilizzo di più automezzi per permettere il rispetto di una distanza adeguata tra gli operatori.
I soggetti autorizzati devono indossare i mezzi di protezione e mantenere il finestrino laterale parzialmente aperto.
Gli addetti al controllo disciplinare delle corse non autorizzati ad accedere sui mezzi sono tenuti a seguire la corsa dalle postazioni ritenute più utili a garantirne il controllo e la disciplina.
Si raccomanda l’uso di pannelli di plexiglass per separare l’autista dallo spazio riservato al funzionario di gara.
Il Presidente di Giuria e i relativi funzionari di gara collocati in “torretta”, dovranno utilizzare ed ottimizzare al meglio gli spazi interni ed esterni per garantire il rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materi di prevenzione e contenimento del COVID-19.


Attività dei Veterinari antidoping del Ministero
Le operazioni dei Veterinari del Ministero, legate all’attività istituzionale di vigilanza, controllo delle corse, prevenzione e contrasto del fenomeno doping, devono essere eseguite indossando sempre mascherine e guanti, nel rispetto della distanza interpersonale non inferiore a 1 metro, in particolar modo durante le fasi di:
a) Identificazione dei cavalli all’ingresso pista o al tondino;
b) Prelievo delle matrici biologiche all’interno dei box antidoping;
c) Procedure di confezionamento, registrazione e messa in sicurezza del materiale biologico prelevato da compiersi all’interno del Gabinetto Veterinario in co-presenza coll’Ispettore Antidoping e con il Responsabile del cavallo. L’accesso all’interno del locale e la permanenza deve essere ridotta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni previste dal Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite.
 

Fasi di svolgimento delle corse dei cavalli
Durante le fasi di svolgimento della corsa dei cavalli, sia al Trotto che al Galoppo, i fantini, i driver, i gentlemen/amazzoni sono tenuti ad indossare, in aggiunta a tutti i dispositivi di sicurezza (occhiali, casco, maschera para sabbia; guanti; ) previsti dai vigenti
Regolamenti, le mascherine di tipo chirurgico o del tipo in tessuto non tessuto o similari.
La peculiarità propria delle corse dei cavalli è il loro svolgimento in velocità:, consentono il rispetto delle distanze interpersonali minime imposta dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio, sia nelle fasi di partenza che di corsa.
 

Sale e locali di servizio sensibili
Le superfici minime delle sale, dei locali specifici e dei servizi generici che le società di corse sono tenute a rispettare sono quelle della Delibera del Commissario UNIRE n.84 del 14 aprile 2006, come modificata dalla Delibera del Commissario n. 59 del 1 agosto 2012, con la quale sono state determinate le prescrizioni minime per gli ippodromi esistenti.
Il prospetto seguente ripropone i valori tecnici dei locali di maggiore criticità:

4.3.1.1      SALA COMMISSARI

 

GALOPPO E TROTTO

 

Superficie

> 16 m²

Superficie finestrata

>1/8 sup o imp.aerazione forzata

monitor

3

Collegamento interfonico

1

Segnalatore acustico

presente

4.3.1.2      SALA BILANCIA

 

Superficie sala bilancia

> =20 m²

Visibilità con il pubblico s.b.

adeguata

4.3.1.3      SALA FANTINI - SALA AMAZZONI CAVALIERI - GUIDATORI

 

Superficie sala fantini

> =30 m²

wc

2

aerazione WC

> 1/8sup

lavabi

2

docce

4

Superficie sala amazzoni-gentleman

> =12 m²

wc

1

aerazione WC

> 1/8sup

lavabi

1

docce

1

4.3.1.4      ZONA TONDINI

 

Tipo sup. tondino ins.dissell.pres.

mat.id-ghiaino-sintetico-binder

Larghezza tondino

2,50m

Dimensioni poste di insellagg.

2,20mx2,80m

Box insellaggio

In funzione dei partenti

Isola centrale

presente

Raccolta acque piovane

griglie


La sala bilancia
Si dispone solo l’intervento di un commissario/giudice di gara.
Le distanze di sicurezza nella sala bilancio non è inferiore a 1,5 m. Sarà cura della società di corse indicare in maniera visibile tale distanza da rispettare durante le operazioni di peso.


Sala Fantini - Sala Amazzoni Cavalieri - Guidatori
Se la disposizione degli spazi e la loro superficie lo consentono, è possibile mantenere uno spogliatoio aperto a condizione di mantenere una distanza di almeno 1,5 m ogni persona.
Se la superficie dello spogliatoio o di stanze attigue non è sufficiente, occorre limitare l’accesso
In tal caso l’operatore deve cambiarsi nel proprio veicolo.
A partire dalla sua ultima corsa, il fantino deve lasciare al più presto gli spogliatoi e la pista.
L'accesso alla sauna è vietato.
La gestione delle docce sarà regolamentato nel Protocollo operativo che terrà conto della specifica dotazione della struttura.

4.4 Gestione di alcuni specifici ambienti
È dovere della società di corse provvedere ad assicurare la pulizia e la sanificazione giornaliera dei luoghi e dei locali utilizzati durante la giornata di corse.
Le modalità e i prodotti da utilizzare sono specificati nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 emanata dal Ministero della salute.
I locali chiusi dovranno essere ventilati o areati il più possibile.
L’accesso ad ambienti chiusi (sellerie, docce dei cavalli) dovrà essere individuale.
Le attività di pulizia del cavallo dovranno avvenire con l’utilizzo della mascherina e dei guanti.


Gestione dell’Ufficio Segreteria tecnica
L’Ufficio della Segreteria tecnica, per le attività proprie (Iscrizione, rinuncia e conferma partenti, consegna dei passaporti dei cavalli, gestione degli operatori esteri, verifica e consegna delle licenze), deve essere regolamentato con la previsione delle principali seguenti norme:
- gestione della distanza sociale, non inferiore a 1 metro, con ingresso regolamentato (1 persona ogni 4 mq);
- il front-office tra il personale della struttura e gli operatori ippici è supportato da schermi protettivi, e, se possibile, ricorrere a modalità di gestione on line delle iscrizioni;
- essere sottoposto, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate con idonei prodotti;
- essere dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori della struttura, posizionati in punti visibili ed accessibili, con l’obbligo di frizionarsi le mani periodicamente;
- obbligo di mascherina;
- areazione o ventilazione più volte al giorno.


Gestione dei servizi igienici
L’accesso ad ambienti chiusi come i servizi igienici dovrà essere individuale.
La sanificazione dei servizi igienici dovrà avvenire almeno due volte al giorno.

4.5 Operatori ippici
Nella giornata di corse possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti figure professionali:
a) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per lo svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
b) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata:
• allenatore o suo delegato;
• guidatori/fantini/amazzoni impegnati nella giornate di corse;
• personale di scuderia (non più di un artiere per ogni cavallo);
• gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli.
c) un solo proprietario dell’equide; qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affidatario o affittuario potrà essere concesso di accedere a uno solo di questi nell’arco della stessa giornata;
d) veterinari e funzionari di gara (componenti di giuria) incaricati dal MIPAAF;
e) operatori sanitari, e veterinari professionisti addetti alla struttura
f) maniscalchi
g) Forze dell’Ordine;
h) operatori della stampa accreditati presso luoghi specificamente deputati;
i) o delle società specializzate nelle riprese televisive delle corse, quando non dipendenti della società di corse;
j) in occasione dei Gran Premi o corse Listed, operatori della televisione gestita dal Ministero per la diffusione delle immagini delle corse sul circuito nazionale o internazionale;
Nelle giornate di allenamento possono avere accesso all’impianto ippico le seguenti figure professionali:
k) Dipendenti della società di corse operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per
lo svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
l) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli in allenamento:
• allenatore o suo delegato;
• guidatori/fantini/amazzoni impegnati nell’allenamento;
• personale di scuderia;
• autisti dei van per il trasporto dei cavalli;
m) operatori sanitari e veterinari professionisti;
n) Forze dell’Ordine.
È confermato il divieto di accesso all’ippodromo per:
• il pubblico;
• gli operatori non individuati nell’elenco sopra indicato.
Le varie fasi previste dai Regolamenti tecnici delle corse relative alle operazioni di peso, all’insellaggio e al dissellaggio, all’entrata in pista, al ripristino della ferratura, all’identificazione del cavallo e ai prelievi per il controllo delle sostanze proibite devono svolgersi mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro e mediante l’utilizzo dei dispositivi di protezione obbligatori.
L’eventuale uso di mezzi di trasporto per consentire agli artieri di recarsi in partenza è consentito indossando mezzi di protezione e mantenendo il finestrino laterale parzialmente aperto.
L’accesso è consentito in modo da essere riempito solo fino al 60% della capacità massima del mezzo.
Le società di corse sono tenute a mettere a disposizione ulteriori mezzi di trasporto, senza arrecare ritardi e/o disfunzioni alle operazioni di partenza, in modo da garantire la limitazione del numero dei soggetti autorizzati, assicurando in ogni caso una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.

4.6 Personale di ruolo incaricato dal Ministero
I Commissari di corse, i Presidenti di giuria e i Veterinari incaricati, unitamente alla relazione ufficiale dei risultati delle corse, dovranno redigere un verbale di regolare rispetto del Protocollo operativo, limitatamente al rispetto dei Regolamenti tecnici, come richiamati nel presente protocollo, e spedito al termine della giornata all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Il competente Ufficio del Ministero, nel ricevere le relazioni, ove ravvisi la mancanza di rispetto delle regole, può sospendere la successiva giornata di corse e organizzare una verifica diretta.
La D.G. competente può disporre visite ispettive volte a verificare il rispetto del presente Protocollo.
Le giornate di corsa sospese, qualora si ravvisino palese inadempienze, a giudizio della competente direzione generale, non saranno riassegnate alla società di corse inadempiente.
Le sanzioni disciplinari vengono notificate agli interessati attraverso l’esposizione nelle bacheche e locali previsti dai Regolamenti delle corse, evitando la consegna a mano del provvedimento.

4.7 Trasporto degli animali
Il trasporto degli animali all’interno dello stato nazionale è possibile ai sensi del combinato disposto di cui alle seguenti Circolari Mipaaf:
• Circolare prot. 16058 del 05 marzo 2020
• Circolare n.18209 del 25 marzo 2020
Il trasporto degli animali da e verso l’estero è condizionata all’applicazione della Circolare Minsalute 0008536-08/04/2020-DGSAF-MDS-A, emanata in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 , avente un orizzonte temporale di validità finora fino al 1 giugno 2020.
La Circolare del Ministero della salute del 15 maggio 2020 -Emergenza COVID19 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali, evidenzia, nel richiamare il carattere prioritario della tutela della salute e del benessere animale³, con riferimento al trasporto degli animali, l’autorizzazione di tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale. Si evidenzia che rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento degli atleti professionisti e non, di cui alla lettera g) dell’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché quelle relative allo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il CODICE ATECO 46.23.

4.8 Raccomandazioni
Tutti i soggetti autorizzati a accedere all’interno dell’ippodromo, fermo restando le prescrizioni sopra indicate, dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM del 26/04/2020 in materia di assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Altresì si raccomandano tutte le misure igieniche come richiamate dall’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020 e dall’allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020:
1) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
3) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
4) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
5) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
6) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
7) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
8) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
10) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

5 Validità ed applicazione territoriale
Le presenti disposizioni hanno validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale o locale e potrà essere aggiornato a seguito di diverse disposizioni del Governo italiano.
Esse possono essere variate ed adattate anche in relazione a specifiche disposizioni delle Autorità territoriali riconosciute dal Governo italiano

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¹ Si intende il Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Governo con le Parti sociali e integrato il 26 aprile 2020 (allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020). Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020
² I regolamenti sono“Regolamento delle corse al trotto” adottato con delibera UNIRE del 7 novembre 2012 n. 216 e successive modificazioni; il “Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano” adottato con delibera Unire del 1 marzo 1993 e successive modificazioni; il “Regolamento delle corse ex Steeple-Chases d’Italia” e il “Regolamento Corse Sella” adottati con Delibera Unire del 1 marzo 1993 e successive modificazioni.
³ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE el 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)