Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 (D. lgs. n. 334/1999 - Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000



Ministero dell'ambiente


Il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale è stata recepita la direttiva  96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede l'emanazione di linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le indicazioni dell'allegato III;
Viste le determinazioni concordate in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 334/1999, in data 10 marzo 2000;
Acquisita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Titolo I
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti


Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999.

Articolo 2
Documento sulla politica di prevenzione
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 1, deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, di seguito indicato come "Documento", indicando, gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e che costituiscono, nel loro insieme, la politica del gestore in materia.
2. Il gestore deve indicare nel documento i principi generali su cui intende basare la politica di cui al comma 1, indicando, tra l'altro, eventuali adesioni volontarie a normative tecniche, regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti.
3. Il gestore deve riportare nel documento il proprio impegno a realizzare, adottare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 334, del 17 agosto 1999, e in attuazione della politica definita come ai commi 1 e 2.
4. Il gestore deve riportare nel documento l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza che intende adottare, con l'indicazione dei principi e dei criteri a cui intende riferirsi nella sua attuazione ed allegare il programma di attuazione dello stesso ed i relativi tempi. Nella suddetta articolazione deve essere altresì indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione delle singole voci che costituiscono il sistema di gestione della sicurezza e, qualora il gestore faccia riferimento a norme o guide tecniche nazionali o internazionali, queste devono essere allegate integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione.

Titolo II
Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della sicurezza

Articolo 3
Requisiti generali

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori degli stabilimenti di cui all'articolo 1 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come definita nel documento di cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;
b) assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;
c) verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive.
2. Il gestore, nella definizione, nell'attuazione, nella gestione, nella verifica e nelle modifiche del sistema di gestione della sicurezza, informa e consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalità già previste da decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

Articolo 4
Struttura

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi, tra cui la qualità, la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il Sistema di gestione della sicurezza può richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano specificamente la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.
2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con riferimento agli elementi definiti all'articolo 5, come minimo, quanto segue:
a) politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
b) organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
c) pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione;
d) misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;
e) verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).
3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al comma 2, deve rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617 ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dal regolamento (CEE) 1836/93, si intendono corrispondere al detto stato dell'arte.

Titolo III
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

Articolo 5
Elementi fondamentali

Il Sistema di gestione della sicurezza, strutturato così come richiesto negli articoli 3 e 4, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo quanto specificato negli articoli da 6 a 12:
a) organizzazione e personale;
b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
c) controllo operativo;
d) modifiche e progettazione;
e) pianificazione di emergenza;
f) controllo delle prestazioni;
g) controllo e revisione.

Articolo 6
Organizzazione e personale

1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento, così come, in particolare, definito nel documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dalle autorità competenti. Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni.
2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, così come definiti nel documento, e come appare dall'allocazione di risorse e dall'assegnazione di responsabilità.
3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori.
4. Il sistema di gestione della sicurezza, anche in riferimento al decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacità operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneità dell'interfaccia tra operatore e impianto.

Articolo 7
Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia.
2. Le attività di identificazione e valutazione, di cui al comma 1, devono essere condotte sia in termini di probabilità, sia di gravità, e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio, sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. Per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, esse devono essere condotte secondo quanto stabilito dai decreti di cui al comma 4 dello stesso articolo. In ogni caso, le attività devono rendere disponibili le informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. L'espletamento di tali attività deve permettere la valutazione dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate, individuare le possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base per lé attività di informazione, formazione e addestramento, di cui al citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998.
3. Il sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, così come definiti nel documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al comma 1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.
4. Le attività, di cui al comma 1, devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento.

Articolo 8
Controllo operativo

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. Le procedure e istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione, le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.
2. La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali, con particolare riguardo all'esercizio e manutenzione, alla gestione delle modifiche di impianto e all'esperienza operativa maturata. Essa deve rispondere, inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di determinati documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema di gestione.
3. Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani, al fine di assicurare la funzionalità delle interfacce fra operatori, processo e impianti. Per mantenere la conformità con le reali prestazioni degli impianti, esse devono essere aggiornate in tutte le fasi di vita dell'impianto, dal preavviamento allo smantellamento finale.
4. I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui all'articolo 7. Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.
5. L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui all'articolo 7, anche attraverso l'esecuzione di verifiche di preavviamento.

Articolo 9
Gestione delle modifiche

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica.
Un limite temporale massimo deve essere fissato per le modifiche temporanee.
2. Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. Le attività di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale.
3. Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all'aggiornamento della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla modifica apportata.

Articolo 10
Pianificazione di emergenza

1. Il sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:
a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e all'impianto;
b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;
c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti;
d) provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino.
2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali, cosi come previste nelle attività di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 7. A tal fine, devono essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione esterna e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza, sia interno, sia esterno.
3. L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di intervento a seguito di incidenti rilevanti deve essere specificamente pianificato (Piano di emergenza interno), in modo da integrarsi con il piano di emergenza generale di stabilimento e, in particolare, con le parti relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e alla protezione dell'ambiente.
4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel piano di emergenza interno, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, nonché delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme. Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno.
5. Il piano di emergenza interno, oltre alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in situ, nonché la dotazione dell'equipaggiamento di protezione individuale, come previsto dal citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse.

Articolo 11
Controllo delle prestazioni

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel documento e di quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui all'articolo 7, e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame.
2. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:
a) valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti similari e delle eventuali conseguenti azioni correttive;
b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza;
c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento;
d) valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari;
e) verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacità operativa degli addetti.

Articolo 12
Controllo e revisione

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.
2. La valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al comma 1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:
a) l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
b) il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
c) la conformità a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;
d) la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.
3. Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2 a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel sistema di gestione della sicurezza devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.

Articolo 13
Grado di approfondimento

1. I contenuti tecnici del Sistema di gestione della sicurezza, così come definiti negli articoli da 6 a 12, devono essere conformi allo stato dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento, così come indicato, tra l'altro, dall'assoggettabilità o meno all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e alla complessità dell'organizzazione, così come indicato, tra l'altro, dal numero di addetti e dalla presenza o meno di lavorazioni di processo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2000

p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio
p. Il Ministro dell'interno Di Nardo
Il Ministro della sanita' Veronesi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta