Risoluzione del Parlamento europeo, 10 marzo 2021 - Raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese


 

 

P9_TA(2021)0073
Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL))

 

 

Sito web Euro-Parlamento


 


Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"),

– visto il regolamento(UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati 1 ("regolamento sul legno"),

– vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio2 (direttiva contabile),

– vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni3 (direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario),

– visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio4 ("regolamento sui minerali originari di zone di conflitto"),

– vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento

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1 GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
2 GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
3 GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
4 GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

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dell'impegno a lungo termine degli azionisti1 ("direttiva sui diritti degli azionisti"),

– vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione2 (direttiva sugli informatori),

– visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari3 ("regolamento relativo all'informativa"),

– visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/20884 ("regolamento in materia di tassonomia"),

– visto il piano d'azione dell'UE per finanziare la crescita sostenibile5,

– visto il Green Deal europeo6,

– visti gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)7 e gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima8,

– viste le sue risoluzioni del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi9, del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento10 e del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile11,

– visto l'accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 ("l'accordo di Parigi"),

– vista l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, adottata nel 2015, e in particolare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

– visto il quadro delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani "Proteggere, rispettare e riparare" del 2008,

– visti i principi guida delle Nazioni Unite del 2011 su imprese e diritti umani12 (UNGP),
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1 GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1.
2 (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
3 GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.
4 GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
5 COM(2018)0097.
6 COM(2019)0640.
7 GU C 215 del 5.7.2017, pag. 1.
8 GU C 209 del 20.6.2019, pag. 1.
9 GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.
10 GU C 298 del 23.8.2018, pag. 100.
11 GU C 76 del 9.3.2020, pag. 23.
12
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

 

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– visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali1 ,

– viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese2 ,

– viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature3 ,

– vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio4 ,

– visti gli orientamenti OCSE-FAO in materia di catene di approvvigionamento agricolo responsabili5 ,

– viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in materia di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali6 ,

– viste le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese nella sottoscrizione di titoli e nei prestiti aziendali7,

– visti la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti8,

– vista la Dichiarazione tripartita di principi dell'OIL del 2017 sulle imprese multinazionali e la politica sociale9,

– visto l'opuscolo delle Nazioni Unite sul tema "Dimensione di genere dei principi guida su imprese e diritti umani"10,

– vista la legge francese n. 2017-399 sul dovere di vigilanza delle imprese madri e delle


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1 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines
2 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business- conduct.htm
3 http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment- sector.htm
4 https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply- chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm
5 https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm
6 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business- conduct.htm
7 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-for-responsible-corporate-lending-and- securities- underwriting.htm#:~:text=Due%20Diligence%20for%20Responsible%20Corporate%20 Lending%20and%20Securities%20Underwriting%20provides,risks%20associated%20 with%20their%20clients
8 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
9 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--- multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
10
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf

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imprese appaltatrici1 ,

– vistala legge neerlandese sull'introduzione di un dovere di diligenza nell'ottica di evitare la fornitura di beni e servizi ottenuti utilizzando lavoro minorile2 ,

– vista la raccomandazione CM/Rec(2016)3 del Comitato dei ministri agli Stati membri su diritti umani e imprese adottata dal Comitato dei ministri il 2 marzo 2016,

– visto lo studio pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione nel febbraio 2019 dal titolo "Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries"3 (Accesso ai mezzi di ricorso per le vittime di violazioni dei diritti umani nei paesi terzi da parte di imprese),

– visti i briefing della Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione del giugno 2020 dal titolo "EU Human Rights Due Diligence Legislation: Monitoring,
Enforcement and Access to Justice for Victims"4 (Legislazione dell'UE sul dovere di diligenza in materia di diritti umani: monitoraggio, applicazione e accesso alla giustizia per le vittime) e "Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence" (Elementi sostanziali di una possibile legislazione sul dovere di diligenza in materia di diritti umani),

– visto lo studio elaborato per la Commissione europea dal titolo "Due Diligence requirements through the supply chain"5 (Obblighi di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento),

– visto lo studio elaborato per la Commissione europea dal titolo "Directors' duties and sustainable corporate governance"6 (Obblighi degli amministratori e governo societario sostenibile),

– vista l'iniziativa sui diritti dei minori e i principi delle imprese elaborata dall'UNICEF, dal Patto globale delle Nazioni Unite e dall'organizzazione Save the Children7,

– visto il piano d'azione della Commissione su un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese (COM(2020)0590),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Dovere di diligenza obbligatorio",


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1 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, JORF n°0074 du 28 mars 2017.
2 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).
3 Dipartimento tematico Relazioni esterne del Parlamento europeo, PE 603.475 - febbraio 2019.
4 Dipartimento tematico Relazioni esterne del Parlamento europeo, PE 603.505 - giugno 2020.
5 Direzione generale della Giustizia e dei consumatori, gennaio 2020.
6 Direzione generale della Giustizia e dei consumatori, luglio 2020.
7
http://childrenandbusiness.org/
 

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– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0018/2021),

A. considerando che gli articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabiliscono che l'Unione, nelle sue relazioni con il resto del mondo, deve sostenere e promuovere i suoi valori e principi, segnatamente lo Stato di diritto, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo e contribuire allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà, al commercio libero ed equo nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale; che, più specificamente, l'Unione deve promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà; che l’Unione deve rispettare tali principi e perseguirli nello sviluppo e nell'attuazione degli aspetti esterni delle sue altre politiche;

B. considerando che l'articolo 208, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che l'Unione deve tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo;

C. considerando che la globalizzazione dell'attività economica ha aggravato l'incidenza degli impatti negativi delle attività aziendali sui diritti umani, in particolare per quanto concerne i diritti sociali e del lavoro, l'ambiente e la buona governance degli Stati; che le violazioni dei diritti umani si verificano spesso a livello di produzione primaria, segnatamente quando le imprese si riforniscono di materie prime e prodotti di fabbricazione;

D. considerando che la Carta si applica a tutta la legislazione dell'Unione e alle autorità nazionali in sede di attuazione del diritto dell'Unione sia nell'Unione che nei paesi terzi;

E. considerando che, se la dovuta diligenza viene attuata in modo completo, le imprese trarranno vantaggio nel lungo termine da una migliore condotta aziendale incentrata sulla prevenzione anziché sulla riparazione dei danni;

F. considerando che, dato che la futura legislazione in materia di dovere di diligenza delle imprese e di responsabilità delle imprese per le imprese europee dovrebbe avere effetti extraterritoriali, tale legislazione inciderebbe sullo sviluppo sociale, economico e ambientale dei paesi in via di sviluppo e sulle loro prospettive di conseguire i loro obiettivi di sviluppo sostenibile; che tale impatto significativo potrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione in materia di sviluppo;

G. considerando che le imprese dovrebbero rispettare i diritti umani, compresi i diritti internazionali vincolanti e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, l'ambiente e la buona governance e non dovrebbero causare o contribuire a causare impatti negativi a tale riguardo; che la dovuta diligenza dovrebbe basarsi sul principio del "non nuocere"; che l'articolo 21 TUE prevede che l'Unione promuova e consolidi l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e la

coerenza tra la sua azione esterna e le altre politiche; che il Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto che il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese in tutte le loro operazioni e nelle catene di approvvigionamento è importante per conseguire gli OSS delle Nazioni Unite;

H. considerando che la democrazia, che protegge i diritti umani e le libertà fondamentali, è l'unica forma di governo compatibile con lo sviluppo sostenibile; che la corruzione e la mancanza di trasparenza pregiudicano fortemente i diritti umani;

I. considerando che il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale è un diritto umano fondamentale sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dall'articolo 47 della Carta; che l'Unione, nel quadro del suo impegno a promuovere, proteggere e far applicare i diritti umani in tutto il mondo, dovrebbe contribuire a sostenere i diritti delle vittime di violazioni e abusi dei diritti umani connessi alle imprese che costituiscono un reato in paesi terzi, in linea con le direttive 2011/36/UE1 e 2012/29/UE2 del Parlamento europeo e del Consiglio;

J. considerando che la corruzione nell'ambito dei procedimenti giudiziari può avere un effetto devastante sulla lecita amministrazione della giustizia e sull'integrità giudiziaria, oltre a violare intrinsecamente il diritto a un giudice imparziale, il diritto a un giusto processo e il diritto a un ricorso effettivo; considerando che la corruzione può portare a casi di violazione sistematica dei diritti umani nel contesto imprenditoriale, ad esempio impedendo agli individui di accedere a beni e servizi che gli Stati sono tenuti a fornire onde rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani o aumentando il prezzo di tali beni e servizi, incoraggiando un'acquisizione o un'appropriazione indebita di terre da parte delle imprese, facilitando il riciclaggio di denaro o rilasciando licenze o concessioni illecite alle imprese del settore estrattivo;

K. considerando che la crisi della Covid-19 ha messo in luce alcuni dei gravi problemi che interessano le catene del valore mondiali e la facilità con cui determinate imprese sono in grado di trasferire, sia direttamente che indirettamente, gli impatti negativi delle loro attività commerciali in altre giurisdizioni, in particolare al di fuori dell’Unione, senza doverne rispondere; considerando che l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha dimostrato che le imprese che hanno adottato misure proattive per far fronte ai rischi legati alla crisi della Covid-19 in modo da attenuare gli impatti negativi sui lavoratori e sulle catene di approvvigionamento sviluppano un valore e una resilienza a più lungo termine, migliorando la loro redditività nel breve termine e le prospettive di ripresa nel medio e lungo termine;

L. considerando che dovrebbe essere sottolineata l'importanza della libertà di espressione e delle libertà di associazione e di riunione pacifica, compresi il diritto di costituire un
 

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1 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
(GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

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sindacato e di aderirvi, il diritto alla contrattazione e all'azione collettive, nonché il diritto a una remunerazione equa e a condizioni di lavoro dignitose, in particolare alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

M. considerando che secondo i dati dell'OIL in tutto il mondo si registrano circa 25 milioni di vittime del lavoro forzato, 152 milioni di vittime del lavoro minorile, 2,78 milioni di decessi all'anno causati da malattie professionali e 374 milioni di infortuni non fatali sul lavoro all'anno; che sebbene l'OIL abbia definito diverse convenzioni a tutela dei lavoratori, esse continuano a non essere applicate, in particolare nei mercati del lavoro dei paesi in via di sviluppo;

N. considerando la persistenza dello sfruttamento e del degrado degli esseri umani attraverso il lavoro forzato e pratiche simili alla schiavitù, che interessano milioni di persone e da cui, nel 2019, talune imprese, entità pubbliche o private o persone hanno tratto benefici; che la situazione in cui si trovano, secondo le stime, 152 milioni di minori che lavorano, di cui 72 milioni in condizioni pericolose e che sono spesso costretti a lavorare mediante la violenza, il ricatto e altri mezzi illegali, è inaccettabile e particolarmente preoccupante; che le imprese hanno la responsabilità speciale di proteggere in particolare i bambini e di prevenire qualsiasi forma di lavoro minorile;

O. che i diritti fondamentali del lavoro, sociali ed economici sono sanciti in diversi trattati e convenzioni internazionali in materia di diritti umani, tra cui il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, le norme fondamentali del lavoro dell'OIL, la Carta sociale europea e la Carta; che i diritti al lavoro, alla libera scelta dell'impiego e a una remunerazione che assicuri ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza conforme alla dignità umana sono diritti umani fondamentali sanciti dall'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; che l'inadeguatezza delle ispezioni statali sul lavoro, un diritto di ricorso limitato, gli orari di lavoro eccessivi, i salari da miseria, il divario retributivo di genere e altre forme di discriminazione continuano a destare seria preoccupazione in un numero crescente di paesi, in particolare nelle zone di trasformazione per l'esportazione;

P. che il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha messo in evidenza l'impatto differenziato e sproporzionato delle attività delle imprese sulle donne e sulle ragazze e ha affermato che l'esercizio del dovere di diligenza in materia di diritti umani dovrebbe riguardare sia gli effetti reali che quelli potenziali sui diritti delle donne;

Q. considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'ambiente ha affermato che i diritti alla vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua e allo sviluppo, nonché il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, sono fondamentali per il pieno godimento dei diritti umani. che il relatore speciale ha altresì sottolineato che la perdita di biodiversità compromette il pieno godimento dei diritti umani e che gli Stati dovrebbero regolamentare i danni alla biodiversità causati da attori privati e agenzie governative; che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto, nella sua risoluzione 64/292, il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico- sanitari quale diritto umano; che tali diritti dovrebbero essere protetti da ogni possibile normativa;

R. considerando che le imprese hanno in generale una consapevolezza limitata degli impatti sui diritti dei minori associati alle loro operazioni e alle loro catene di

approvvigionamento e delle conseguenze potenzialmente in grado di cambiare la vita dei minori;

S. considerando che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno dichiarato che i cambiamenti climatici incidono negativamente sul pieno ed effettivo esercizio dei diritti umani; che gli Stati hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani nel far fronte alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; che qualsiasi legislazione in materia di dovuta diligenza delle imprese deve essere in linea con l'accordo di Parigi;

T. considerando che la corruzione sistemica viola i principi di trasparenza, responsabilità e non discriminazione e comporta gravi conseguenze per l'effettivo godimento dei diritti umani; che la convenzione dell'OSCE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione impongono agli Stati membri di attuare pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione; che le disposizioni di detta convenzione delle Nazioni Unite dovrebbero essere parte integrante degli obblighi di dovuta diligenza fissati dalla legislazione;

U. considerando che questa situazione allarmante ha messo in evidenza l'urgenza di rendere le imprese più reattive rispetto agli impatti negativi che provocano, a cui contribuiscono o a cui sono direttamente collegate, nonché responsabili di tali impatti e pronte a risponderne, e ha suscitato un dibattito su come farlo, sottolineando nel contempo la necessità di un approccio proporzionato e armonizzato in materia a livello di Unione, che è altresì necessario per poter conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU);

V. considerando che, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, numerosi difensori dei diritti umani sono esposti a rischio perché sollevano preoccupazioni sugli impatti negativi provocati dalle attività commerciali sui diritti umani;

W. considerando che tale dibattito è sfociato tra l'altro nell'adozione di quadri e norme in materia di dovuta diligenza da parte delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa, dell'OCSE e dell'OIL; che le norme in questione sono tuttavia volontarie e di conseguenza la loro applicazione è limitata; che la legislazione dell'Unione dovrebbe basarsi progressivamente e in modo costruttivo su tali quadri e norme; considerando che l’Unione e gli Stati membri dovrebbero apportare il proprio sostegno e la propria partecipazione ai negoziati in corso ai fini dell'istituzione di uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e le altre imprese in materia di diritti umani e che il Consiglio dovrebbe conferire un mandato alla Commissione per partecipare attivamente a tali negoziati in corso;

X. considerando che, secondo uno studio condotto dalla Commissione, attualmente solo il 37 % delle imprese interpellate esercita la dovuta diligenza in materia di ambiente e diritti umani;

Y. considerando che alcuni Stati membri, tra cui la Francia e i Paesi Bassi, hanno adottato norme volte a rafforzare la responsabilità delle imprese e hanno introdotto quadri obbligatori in materia di dovuta diligenza; che altri Stati membri stanno attualmente valutando l'adozione di una simile normativa, tra cui la Germania, l’Austria, la Svezia,

la Finlandia, la Danimarca e il Lussemburgo; che la mancanza di un approccio comune a livello di Unione su tali questioni può causare una minore certezza del diritto quando si tratta di prerogative delle imprese e squilibri a livello di concorrenza leale, con conseguenti svantaggi per le imprese che adottano un approccio proattivo in materia sociale e ambientale; che la mancanza di una normativa armonizzata sul dovere di diligenza delle imprese non garantisce la parità di condizioni per le imprese che operano nell'Unione;

Z. considerando che l'Unione ha già adottato una legislazione in materia di dovere di diligenza per settori specifici, quali il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto, il regolamento sul legno, il regolamento per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e il regolamento contro la tortura; che tali atti legislativi sono diventati un parametro di riferimento per una legislazione vincolante mirata in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento; che la futura legislazione dell'Unione dovrebbe sostenere le imprese nella gestione e nell'adempimento delle loro responsabilità societarie ed essere pienamente allineata a tutti gli obblighi di dovuta diligenza e comunicazione settoriali esistenti, come la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, e coerente con la pertinente legislazione nazionale, al fine di evitare duplicazioni;

AA. considerando che la Commissione ha proposto di sviluppare una strategia globale per il settore dell'abbigliamento quale parte integrante del nuovo piano d'azione per l'economia circolare che, includendo una serie uniforme di norme in materia di dovere di diligenza e di responsabilità sociale, potrebbe essere un altro esempio di integrazione di un approccio più dettagliato per un settore specifico; considerando che la Commissione dovrebbe proporre una normativa dell'Unione specifica per settore in materia di dovere di diligenza obbligatorio, ad esempio per settori come i prodotti che rappresentano un rischio per gli ecosistemi e le foreste e per il settore dell'abbigliamento;

1. ritiene che le norme volontarie in materia di dovere di diligenza abbiano limitazioni e non abbiano compiuto progressi significativi nella prevenzione dei danni ambientali e dei diritti umani e nell'accesso alla giustizia; ritiene che l'Unione dovrebbe adottare con urgenza requisiti vincolanti affinché le imprese individuino, valutino, prevengano, facciano cessare, attenuino, monitorino, comunichino, contabilizzino, affrontino e correggano gli impatti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance nella loro catena del valore; ritiene che ciò sarebbe vantaggioso per i portatori di interessi e per le imprese in termini di armonizzazione, certezza del diritto, parità di condizioni e attenuazione degli iniqui vantaggi competitivi dei paesi terzi derivanti da norme di protezione meno rigorose, nonché dal dumping sociale e ambientale nel commercio internazionale; sottolinea che in tal modo si rafforzerebbe la reputazione delle imprese dell'Unione come pure dell'Unione in quanto ente normatore; sottolinea i benefici dimostrati per le imprese che attuano efficaci pratiche imprenditoriali responsabili, che comprendono una migliore gestione dei rischi, un costo minore del capitale, risultati finanziari complessivi migliori e una maggiore competitività; è convinto che il dovere di diligenza accresca la certezza e la trasparenza per quanto riguarda le pratiche di approvvigionamento delle imprese che si approvvigionano da paesi al di fuori dell'Unione europea e contribuirà a tutelare gli interessi dei consumatori garantendo la qualità e l'affidabilità dei prodotti e dovrebbe portare a pratiche di acquisto più responsabili e a relazioni di fornitura a lungo termine tra le imprese; sottolinea che il quadro dovrebbe basarsi sull'obbligo per le imprese di adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e di compiere sforzi nei limiti dei loro mezzi;

2. sottolinea che, sebbene le imprese abbiano il dovere di rispettare i diritti umani e l'ambiente, gli Stati e i governi hanno la responsabilità di proteggere i diritti umani e l'ambiente e che tale responsabilità non dovrebbe essere trasferita ad attori privati; ricorda che la dovuta diligenza è innanzitutto un meccanismo preventivo e che le imprese dovrebbero come prima cosa essere tenute ad adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e a compiere sforzi nei limiti dei loro mezzi per individuare gli impatti negativi potenziali ed effettivi e ad adottare misure in risposta agli stessi;

3. invita la Commissione a includere sempre, nelle sue attività di politica esterna, compresi gli accordi commerciali e di investimento, disposizioni e discussioni sulla protezione dei diritti umani;

4. chiede che la Commissione effettui un esame approfondito delle imprese con sede nello Xinjiang che esportano prodotti nell'Unione al fine di individuare potenziali violazioni dei diritti umani, in particolare legate alla repressione degli uiguri;

5. ricorda che il pieno rispetto dei diritti umani, compreso il diritto alla vita, alla salute, al cibo e all'acqua, dipende dalla conservazione della biodiversità, che è alla base dei servizi ecosistemici cui il benessere umano è intrinsecamente legato;

6. osserva che, a causa della pandemia di Covid-19, le piccole e medie imprese si trovano ad affrontare una situazione difficile; ritiene che fornire loro sostegno e creare un ambiente di mercato favorevole siano obiettivi fondamentali dell'Unione;

7. evidenzia che le violazioni dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali possono essere dovute alle attività dell'impresa stessa o a quelle svolte nell'ambito delle sue relazioni d'affari sotto il loro controllo e lungo la loro catena del valore; sottolinea, pertanto, che il dovere di diligenza dovrebbe comprendere l'intera catena del valore, ma dovrebbe anche prevedere una politica di definizione delle priorità; sottolinea che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi e dovrebbero essere promossi e rispettati in modo giusto, equo e non discriminatorio;

8. chiede il rafforzamento della tracciabilità delle catene di approvvigionamento, sulla base delle regole di origine stabilite nel codice doganale dell'Unione; osserva che la politica dell'Unione in materia di diritti umani e i futuri obblighi relativi alla dovuta diligenza delle imprese, adottati a seguito di una proposta legislativa della Commissione, dovrebbero essere presi in considerazione nella conduzione della politica commerciale dell'UE, anche in relazione alla ratifica di accordi commerciali e di investimento, e dovrebbero includere gli scambi con tutti i partner commerciali e non solo con quelli con cui l'Unione ha concluso un accordo di libero scambio; sottolinea che gli strumenti commerciali dell'Unione dovrebbero includere saldi meccanismi di esecuzione, come la revoca dell'accesso preferenziale in caso di non conformità;

9. ritiene che qualsiasi futuro quadro obbligatorio dell'UE in materia di dovuta diligenza debba avere una portata ampia e includere tutte le grandi imprese soggette al diritto di uno Stato membro o stabilite nel territorio dell'Unione, comprese quelle che forniscono

prodotti e servizi finanziari, a prescindere dal loro settore di attività e indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese pubbliche o a controllo pubblico, così come tutte le società di piccole e medie dimensioni quotate in borsa e le piccole e medie imprese ad alto rischio; è del parere che il quadro dovrebbe includere anche le imprese stabilite al di fuori dell'UE ma che operano nel mercato interno;

10. è convinto che l'osservanza degli obblighi in materia di dovere di diligenza dovrebbe essere una condizione per l'accesso al mercato interno e che gli operatori dovrebbero essere tenuti a stabilire e fornire prove, attraverso l'esercizio del dovere di diligenza, del fatto che i prodotti da loro immessi sul mercato interno sono conformi ai criteri relativi all'ambiente e ai diritti umani di cui alla futura legislazione in materia di dovere di diligenza; chiede misure complementari quali il divieto di importazione di prodotti legati a gravi violazioni dei diritti umani, come il lavoro forzato o il lavoro minorile; sottolinea l'importanza di includere l'obiettivo di contrastare il lavoro forzato e il lavoro minorile nei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE;

11. ritiene che per alcune imprese, in particolare le società di piccole e medie dimensioni quotate in borsa e le piccole e medie imprese ad alto rischio, possano essere necessari processi di dovuta diligenza meno ampi e formalizzati e che un approccio proporzionale dovrebbe tenere conto di elementi quali, tra l'altro, il settore di attività, le dimensioni dell'impresa, la gravità e la probabilità dei rischi relativi al rispetto dei diritti umani, alla governance e all'ambiente insiti nelle sue operazioni e nel contesto delle sue operazioni (anche dal punto di vista geografico), il modello aziendale, la posizione nelle catene del valore e la natura dei suoi prodotti e servizi; chiede che sia fornita una specifica assistenza tecnica alle imprese dell'Unione, in particolare alle piccole e medie imprese, affinché possano rispettare i requisiti in materia di dovuta diligenza;

12. sottolinea che le strategie di dovuta diligenza dovrebbero essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, con gli obiettivi delle politiche dell'UE nel settore dei diritti umani e dell'ambiente, incluso il Green Deal europeo e l'impegno di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, nonché con la politica internazionale dell'UE, in particolare la Convenzione sulla biodiversità, l'accordo di Parigi e il relativo obiettivo di mantenere l'aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; invita la Commissione a elaborare, con la significativa partecipazione degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione competenti, una serie di orientamenti in materia di dovere di diligenza, che includa linee guida specifiche per settore, in relazione alle modalità per conformarsi agli strumenti giuridici obbligatori vigenti e futuri, a livello internazionale e di Unione, e per allinearsi ai quadri volontari di dovuta diligenza, tra cui metodologie coerenti e parametri chiari per misurare gli impatti e i progressi nei settori dei diritti umani, dell'ambiente e della buona governance; ribadisce che tali orientamenti risulterebbero particolarmente utili per le piccole e medie imprese;

13. osserva che i regimi industriali certificati offrono alle piccole e medie imprese l'opportunità di mettere in comune le risorse e condividere le responsabilità in modo efficiente; sottolinea, tuttavia, che fare affidamento su regimi industriali certificati non esclude la possibilità che un'impresa violi i propri obblighi di dovuta diligenza e che sia chiamata a risponderne, in conformità del diritto nazionale; osserva che i regimi industriali certificati devono essere valutati, riconosciuti e supervisionati dalla Commissione;

14. invita la Commissione a rispettare, nella legislazione futura, il principio della "coerenza delle politiche per lo sviluppo" sancito dall'articolo 208 TFUE; sottolinea l'importanza di ridurre al minimo le possibili contraddizioni e di creare sinergie con la politica di cooperazione allo sviluppo a vantaggio dei paesi in via di sviluppo e di potenziare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo; ritiene che, in termini pratici, ciò significhi coinvolgere attivamente la Direzione generale della Commissione per la cooperazione internazionale e lo sviluppo nell'attività legislativa in corso e condurre una valutazione approfondita dell'impatto della futura legislazione pertinente dell'Unione sui paesi in via di sviluppo dal punto di vista economico, sociale, ambientale e dei diritti umani, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio1 e con lo strumento n. 34 dello strumentario per legiferare meglio2; osserva che i risultati di tale valutazione dovrebbero orientare la futura proposta legislativa;

15. sottolinea che la complementarità e il coordinamento con la politica, gli strumenti e gli attori della cooperazione allo sviluppo sono decisivi e che la futura legislazione dell'UE dovrebbe pertanto prevedere alcune disposizioni al riguardo;

16. sottolinea che gli obblighi in materia di dovuta diligenza dovrebbero essere concepiti con attenzione onde risultare un processo dinamico continuo, anziché essere ridotti a un mero esercizio burocratico, e che le relative strategie dovrebbero essere in linea con la natura dinamica degli impatti negativi; ritiene che tali strategie dovrebbero includere tutti gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani, l'ambiente o la buona governance, anche se si dovrebbero considerare la gravità e la probabilità dell'impatto negativo nel contesto di una politica di determinazione delle priorità; ritiene che sia importante allineare quanto più possibile gli strumenti e i quadri esistenti, conformemente al principio di proporzionalità; pone in evidenza la necessità che la Commissione effettui una solida valutazione d'impatto volta a individuare i tipi di impatti negativi potenziali o effettivi, a indagare sulle conseguenze per le condizioni di parità a livello europeo e globale, compresi gli oneri amministrativi per le imprese e le ripercussioni positive sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, e a elaborare norme che rafforzino la competitività e la tutela delle parti interessate e dell'ambiente e che siano funzionali e applicabili a tutti gli attori del mercato interno, comprese le piccole e medie imprese ad alto rischio e quotate in borsa; sottolinea che tale valutazione d'impatto dovrebbe inoltre prendere in considerazione le conseguenze della futura direttiva con riguardo ai cambiamenti nella catena globale del valore in relazione alle persone e alle imprese interessate, nonché con riguardo ai vantaggi comparativi dei paesi partner in via di sviluppo;

17. sottolinea che i requisiti di trasparenza globale sono un elemento fondamentale della legislazione in materia di dovere di diligenza obbligatorio; rileva che maggiori informazioni e una più elevata trasparenza offrono ai fornitori e ai produttori un migliore controllo e una migliore comprensione delle loro catene di approvvigionamento e aumentano la capacità di monitoraggio delle parti interessate e dei consumatori, nonché la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della produzione; sottolinea, a tale proposito, che la futura normativa sul dovere di diligenza dovrebbe tenere in considerazione soluzioni digitali atte ad agevolare l'accesso del
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1 SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en

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pubblico alle informazioni e a ridurre al minimo gli oneri burocratici;

18. osserva che il dovere di diligenza comporta altresì la necessità di misurare l'efficacia dei processi e delle misure adottate attraverso audit adeguati e di comunicare i risultati, anche elaborando periodicamente relazioni pubbliche di valutazione sulle procedure di dovuta diligenza delle imprese e i loro risultati in un formato standardizzato, basato su un quadro di comunicazione adeguato e coerente; raccomanda che le relazioni siano facilmente accessibili e disponibili, in particolare per le persone interessate e potenzialmente interessate; afferma che gli obblighi di informativa dovrebbero tenere conto della politica di concorrenza e del legittimo interesse a proteggere il know-how interno delle imprese e non dovrebbero comportare ostacoli sproporzionati o un onere finanziario per le imprese;

19. sottolinea che, per pervenire a una dovuta diligenza efficace, è necessario che le imprese procedano in buona fede a discussioni proficue, significative e informate con i portatori di interessi pertinenti; pone in evidenza che un quadro dell'UE sul dovere di diligenza dovrebbe assicurare il coinvolgimento dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori a livello nazionale, europeo e globale per quanto riguarda l'introduzione e l'attuazione della strategia di dovuta diligenza; sottolinea che le procedure per il coinvolgimento delle parti interessate devono garantire la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e giuridica delle parti interessate;

20. sottolinea che l'impegno con i partner commerciali, in uno spirito di reciprocità, è importante per garantire che il dovere di diligenza sia fonte di cambiamento; pone in risalto l'importanza delle misure e dei progetti di accompagnamento per facilitare l'attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE e chiede un forte legame tra tali misure e la legislazione orizzontale in materia di dovere di diligenza; chiede quindi che gli strumenti finanziari, come gli aiuti al commercio, siano utilizzati per promuovere e sostenere l'adozione di un comportamento responsabile delle imprese nei paesi partner, anche mediante un sostegno tecnico per la formazione in materia di dovuta diligenza, i meccanismi di tracciabilità e l'integrazione delle riforme guidate dalle esportazioni nei paesi partner; sottolinea, al riguardo, la necessità di promuovere la buona governance;

21. chiede che gli strumenti commerciali siano legati al monitoraggio dell'applicazione della futura normativa sul dovere di diligenza da parte delle società europee che operano al di fuori dell'UE e che le delegazioni dell'Unione siano attivamente coinvolte in tale processo, anche mediante la convocazione di proficui scambi di opinioni con i titolari dei diritti, le comunità locali, le camere di commercio, le istituzioni che si occupano dei diritti umani, gli attori della società civile e i sindacati e attraverso il sostegno agli stessi; invita la Commissione a cooperare con le camere di commercio degli Stati membri e con le istituzioni nazionali per i diritti umani nella fornitura di strumenti e di informazioni online per sostenere l'attuazione della futura legislazione sul dovere di diligenza;

22. rileva che il coordinamento a livello settoriale potrebbe rafforzare la coerenza e l'efficacia degli sforzi in materia di dovuta diligenza, consentire la condivisione delle migliori prassi e contribuire a garantire condizioni di parità;

23. ritiene che, per garantire l'esercizio della dovuta diligenza, gli Stati membri debbano istituire o designare autorità nazionali incaricate della condivisione delle migliori prassi come pure dello svolgimento di indagini, della vigilanza e dell'imposizione di sanzioni,

tenendo conto della gravità e della natura ricorrente delle violazioni; sottolinea che dette autorità dovrebbero essere dotate di risorse e poteri sufficienti per svolgere i propri compiti; ritiene che la Commissione debba istituire una rete europea per il dovere di diligenza onde garantire, di concerto con le autorità nazionali competenti, il coordinamento e la convergenza tra le prassi di regolamentazione, indagine, attuazione e vigilanza, condividere le informazioni e monitorare l'operato delle autorità nazionali competenti; ritiene che gli Stati membri e la Commissione debbano garantire che le imprese pubblichino le rispettive strategie in materia di dovuta diligenza su una piattaforma centralizzata e pubblicamente accessibile, con la supervisione delle autorità nazionali competenti;

24. sottolinea che i requisiti di trasparenza globale sono un elemento fondamentale della legislazione in materia di dovere di diligenza obbligatorio; rileva che maggiori informazioni e una trasparenza più elevata offrono ai fornitori e ai produttori un migliore controllo e una migliore comprensione delle loro catene di approvvigionamento e aumentano la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti della produzione; sottolinea, a tale proposito, che la futura normativa sul dovere di diligenza dovrebbe concentrarsi su soluzioni digitali per ridurre al minimo gli oneri burocratici e invita la Commissione ad esaminare nuove soluzioni tecnologiche a sostegno dell'introduzione e del miglioramento della tracciabilità nelle catene di approvvigionamento globali; ricorda che la tecnologia blockchain sostenibile può contribuire a tale obiettivo;

25. ritiene che i meccanismi per il trattamento dei reclami a livello di impresa possano rappresentare un efficace mezzo di ricorso precoce, a condizione che siano legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti umani, basati sull'impegno e sul dialogo e che proteggano dalle ritorsioni; reputa che tali meccanismi privati debbano essere adeguatamente articolati con i meccanismi giudiziari, onde garantire la massima protezione dei diritti fondamentali, incluso il diritto a un processo equo; sottolinea che tali meccanismi non dovrebbero in alcun caso pregiudicare il diritto di una vittima di presentare una denuncia dinanzi alle autorità competenti e di cercare giustizia dinanzi a un organo giudiziario; suggerisce che le autorità giudiziarie dovrebbero essere in grado di dare seguito a una denuncia presentata da terzi attraverso canali sicuri e accessibili, senza rischi di rappresaglie;

26. accoglie con favore l'annuncio che la proposta della Commissione includerà un regime di responsabilità e ritiene che, al fine di consentire alle vittime di avere accesso ad un ricorso efficace, le imprese dovrebbero essere ritenute responsabili, in conformità del diritto nazionale, per i danni che le imprese sotto il loro controllo hanno causato o contribuito a causare mediante atti od omissioni, laddove queste ultime abbiano commesso violazioni dei diritti umani o abbiano causato danni all'ambiente, salvo nel caso in cui l'impresa possa dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza, in linea con i rispettivi obblighi in materia di dovere di diligenza, e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire tali danni; sottolinea che i limiti temporali, le difficoltà di accesso alle prove nonché la disuguaglianza di genere, le vulnerabilità e l'emarginazione possono rappresentare notevoli barriere pratiche e procedurali per le vittime di violazioni dei diritti umani in paesi terzi, ostacolando il loro accesso a mezzi di ricorso efficaci; evidenzia l'importanza di un accesso effettivo ai mezzi di ricorso senza temere ritorsioni, in modo attento alla dimensione di genere e per le persone in situazioni di vulnerabilità, come sancito dall'articolo 13 della convenzione sui diritti delle persone con disabilità; ricorda che l'articolo 47 della Carta impone agli Stati membri di fornire assistenza legale a coloro che non dispongono di risorse sufficienti, nella misura in cui tale aiuto sia necessario a garantire un accesso effettivo alla giustizia;

27. osserva che può essere difficile tracciare le imprese lungo la catena del valore; invita la Commissione a valutare e proporre strumenti atti ad aiutare le imprese con la tracciabilità delle loro catene del valore; sottolinea che le tecnologie digitali potrebbero aiutare le aziende ad adempiere ai propri obblighi di dovuta diligenza nell'ambito della catena del valore e a ridurre i costi; ritiene che l'obiettivo di innovazione dell'Unione europea debba essere correlato alla promozione dei diritti umani e della governance sostenibile nel quadro dei futuri obblighi in materia di dovuta diligenza;

28. reputa che l'esercizio della dovuta diligenza non debba automaticamente assolvere le imprese dalla responsabilità per i danni che hanno causato o contribuito a causare; ritiene tuttavia che l'esistenza di rigorosi ed efficaci processi di dovuta diligenza possa aiutare le imprese a evitare di causare danni; è altresì del parere che la legislazione in materia di dovuta diligenza debba applicarsi senza pregiudizio per gli altri quadri applicabili in materia di responsabilità nell'ambito del subappalto, del distacco o della catena di approvvigionamento istituiti a livello nazionale, europeo e internazionale, ivi compresa la responsabilità in solido nelle catene dei subappalti;

29. sottolinea che spesso le vittime di impatti negativi legati alle imprese non sono sufficientemente tutelate dal diritto del paese in cui sono stati causati i danni; ritiene, a tale riguardo, che le disposizioni pertinenti della futura direttiva dovrebbero essere considerate disposizioni di applicazione necessaria in linea con l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)1;

30. invita la Commissione a proporre un mandato negoziale affinché l'Unione europea si impegni costruttivamente nei negoziati per uno strumento internazionale delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante, al fine di regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese;

31. raccomanda che il sostegno della Commissione in relazione allo Stato di diritto, alla buona governance e all'accesso alla giustizia nei paesi terzi dia, ove opportuno, la priorità al rafforzamento delle capacità delle autorità locali nei settori contemplati dalla futura legislazione;

32. chiede che la Commissione presenti senza indugio una proposta legislativa sull'obbligo di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento, in linea con le raccomandazioni figuranti in allegato alla presente risoluzione; ritiene che, fatti salvi gli aspetti specifici della futura proposta legislativa, l'articolo 50, l'articolo 83, paragrafo 2, e l'articolo 114 TFUE dovrebbero essere scelti quali base giuridica della stessa;

33. ritiene che la proposta richiesta non comporti incidenze finanziarie per il bilancio generale dell'UE;

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

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1 GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40

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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

RACCOMANDAZIONI PER L'ELABORAZIONE DI UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA DOVUTA DILIGENZA E ALLA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA


Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese
 

 



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, l'articolo 83, paragrafo 2, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) La consapevolezza della responsabilità delle imprese in relazione all'impatto negativo delle loro catene del valore sui diritti umani ha assunto particolare importanza negli anni Novanta, quando le nuove pratiche di delocalizzazione nel settore della produzione di abbigliamento e calzature hanno attirato l'attenzione sulle cattive condizioni di lavoro di numerosi lavoratori, tra cui minori, nelle catene del valore mondiali. Nel contempo, numerose imprese operanti nei settori petrolifero, gasiero, minerario e alimentare si sono spinte in zone sempre più remote, spesso causando lo sfollamento delle comunità indigene senza consultazioni o risarcimenti adeguati.

(2) Man mano che le violazioni dei diritti umani e il degrado ambientale diventavano sempre più evidenti, sono aumentate le preoccupazioni riguardo alla necessità di garantire che le imprese rispettino i diritti umani e di assicurare l'accesso alla giustizia alle vittime, segnatamente quando le catene del valore di talune imprese si estendono in paesi caratterizzati da sistemi giuridici o meccanismi di applicazione della legge deboli, e garantire che le imprese siano chiamate a rispondere dei danni che hanno causato o contribuito a causare conformemente al diritto nazionale. In questo contesto, nel 2008 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha unanimemente accolto con favore il quadro "Proteggere, rispettare e riparare". Il quadro si fonda su tre pilastri: il dovere degli Stati di offrire protezione rispetto alle violazioni dei diritti umani commesse da

1 GU ...

parti terze, comprese le imprese, attraverso adeguate politiche, normative e decisioni giudiziarie; la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, vale a dire l'esercizio della dovuta diligenza per evitare la violazione dei diritti altrui e ovviare agli impatti negativi occasionati; e la garanzia che le vittime abbiano maggiormente accesso a vie di ricorso giudiziarie ed extragiudiziarie efficaci.

(3) Dopo l'introduzione del suddetto quadro, nel 2011 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato i "principi guida su imprese e diritti umani" (UNGP), che hanno introdotto la prima norma mondiale in materia di "dovuta diligenza" e fornito un quadro non vincolante per le imprese, consentendo loro di mettere in pratica le loro responsabilità riguardo al rispetto dei diritti umani. In seguito, altre organizzazioni internazionali hanno definito norme in materia di dovuta diligenza sulla base dei principi guida su imprese e diritti umani. Gli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per le imprese multinazionali del 2011 fanno ampio riferimento alla dovuta diligenza, e l'OCSE ha definito linee guida per aiutare le imprese a esercitare la dovuta diligenza in specifici settori e catene di approvvigionamento. Nel 2016, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione destinata agli Stati membri in relazione ai diritti umani e alle imprese, invitandoli ad adottare misure legislative e di altro tipo onde garantire che le violazioni dei diritti umani lungo la catena del valore di un'impresa comportino una responsabilità civile, amministrativa e penale dinanzi ai tribunali europei. Nel 2018 l'OCSE ha adottato linee guida generali sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese. Analogamente, nel 2017 l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, che incoraggia le imprese a istituire meccanismi di dovuta diligenza in materia di individuazione, prevenzione, attenuazione e assunzione di responsabilità in relazione al modo in cui affrontano gli impatti negativi effettivi e potenziali della loro attività per quanto concerne i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Il Global Compact delle Nazioni Unite del 2012 e l'iniziativa sui diritti dei minori e i principi delle imprese elaborata dall'UNICEF e Save the Children individuano i principali aspetti dei diritti dei minori in relazione agli impatti negativi delle imprese e l'UNICEF ha elaborato una serie di documenti di orientamento a sostegno della dovuta diligenza delle imprese e dei minori. Il commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo del 2013 individua una serie esaustiva di obblighi per gli Stati riguardanti l'impatto delle imprese sui diritti dei minori, tra cui la possibilità che gli Stati impongano alle imprese di adottare misure di dovuta diligenza in materia di diritti dei minori.

(4) Di conseguenza, le imprese hanno attualmente a disposizione diversi strumenti internazionali di dovuta diligenza che possono assisterle nell'adempiere alle loro responsabilità riguardo al rispetto dei diritti umani. Nonostante la fondamentale importanza di questi strumenti per le imprese che affrontano seriamente il loro dovere di rispettare i diritti umani, il carattere volontario di tali strumenti ne può ostacolare l'efficacia e il loro effetto si è dimostrato limitato, dal momento che sono poche le imprese che attuano volontariamente la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle proprie attività e in quelle svolte nell'ambito delle proprie relazioni d'affari. Tale situazione è ulteriormente aggravata dall'eccessiva attenzione rivolta da molte società alla massimizzazione dei profitti a breve termine.

(5) Gli attuali strumenti internazionali di dovuta diligenza non hanno garantito alle vittime di violazioni dei diritti umani e di impatti negativi sull'ambiente l'accesso alla giustizia e

a mezzi di ricorso, a causa della loro natura non giudiziaria e volontaria. Il dovere primario di proteggere i diritti umani e garantire l'accesso alla giustizia incombe agli Stati e la mancanza di meccanismi giudiziari pubblici che consentano di ritenere le imprese responsabili per i danni causati lungo le loro catene del valore non dovrebbe e non può essere compensata adeguatamente dallo sviluppo di meccanismi operativi privati per il trattamento dei reclami. Sebbene tali meccanismi siano utili nel garantire un sollievo di emergenza e risarcimenti rapidi in caso di danni limitati, essi dovrebbero essere regolamentati rigorosamente dalle autorità pubbliche e non dovrebbero pregiudicare il diritto delle vittime di accedere alla giustizia e il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale pubblico.

(6) L'Unione ha adottato quadri obbligatori in materia di dovuta diligenza in settori molto specifici al fine di contrastare settori che ledono gli interessi dell'Unione o dei suoi Stati membri, quali il finanziamento del terrorismo o la deforestazione. Nel 2010 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1, che introduce requisiti in materia di dovuta diligenza per gli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nel mercato interno e impone ai commercianti della catena di approvvigionamento di fornire informazioni di base sui loro fornitori e acquirenti per migliorare la tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati. Il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio2 istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati, i gruppi terroristici e/o le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro.

(7) Un approccio diverso, più generale e complementare, basato sulla trasparenza e sulla sostenibilità, è stato adottato dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3, che impone alle imprese con più di 500 dipendenti l'obbligo di comunicare le politiche attuate riguardo alle questioni ambientali, sociali e attinenti al personale, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva e al rispetto dei diritti umani, comprese le procedure di dovuta diligenza.

(8) In alcuni Stati membri, l'esigenza di rendere le imprese più sensibili ai diritti umani e alle considerazioni ambientali e di buona governance ha portato all'adozione di una legislazione nazionale in materia di dovuta diligenza. Nei Paesi Bassi, la legge sulla dovuta diligenza in materia di lavoro minorile impone alle imprese che operano sul mercato olandese di indagare se vi sia il ragionevole sospetto che i beni o i servizi forniti siano stati prodotti ricorrendo al lavoro minorile e, in caso affermativo, di
 

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1 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).
2 Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).
3 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

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adottare e attuare un piano d'azione. In Francia, la legge relativa al dovere di diligenza delle imprese madri e appaltatrici impone ad alcune società di grandi dimensioni l'adozione, la pubblicazione e l'attuazione di un piano di dovuta diligenza per identificare e prevenire i rischi per i diritti umani, la salute, la sicurezza e l'ambiente causati dall'impresa, dalle sue controllate, dai suoi subappaltatori o dai suoi fornitori. La legge francese introduce una responsabilità amministrativa in caso di inosservanza dei requisiti in materia di dovuta diligenza e attribuisce all'impresa la responsabilità civile di offrire una riparazione per il danno provocato. In molti altri Stati membri è in corso un dibattito sull'introduzione di requisiti obbligatori in materia di dovuta diligenza per le imprese e alcuni Stati membri stanno attualmente valutando la possibilità di adottare simili normative, tra cui Germania, Svezia, Austria, Finlandia, Danimarca e Lussemburgo.

(9) Nel 2016 otto parlamenti nazionali, nello specifico i parlamenti di Estonia, Lituania, Slovacchia e Portogallo, la Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, il Senato della Repubblica italiana, l'Assemblea nazionale francese e la Camera dei Lord del Regno Unito, hanno espresso il loro sostegno a favore dell'iniziativa del "cartellino verde", invitando la Commissione a presentare una legislazione volta a garantire la responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani.

(10) L'insufficiente armonizzazione delle legislazioni può avere un impatto negativo sulla libertà di stabilimento. Un'ulteriore armonizzazione risulta pertanto essenziale per evitare che si creino vantaggi concorrenziali sleali. Al fine di garantire parità di condizioni è importante che le norme si applichino a tutte le imprese operanti nel mercato interno, siano esse dell'Unione o di paesi terzi.

(11) Tra le disposizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri in materia di dovuta diligenza che si applicano alle imprese dell'Unione sussistono notevoli differenze, anche per quanto riguarda la responsabilità civile. È fondamentale evitare la formazione di futuri ostacoli al commercio derivanti da divergenze nello sviluppo di tali legislazioni nazionali.

(12) Per garantire condizioni di parità, la responsabilità di rispettare i diritti umani che incombe alle imprese in base alle norme internazionali dovrebbe essere trasformata in un obbligo giuridico a livello dell'Unione. Attraverso il coordinamento delle garanzie per la tutela dei diritti umani, dell'ambiente e della buona governance, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutte le imprese di grandi dimensioni dell'Unione e di paesi terzi così come le piccole e medie imprese ad alto rischio o quotate in borsa che operano nel mercato interno siano soggette a obblighi armonizzati in materia di dovuta diligenza, il che eviterà la frammentazione normativa e migliorerà il funzionamento del mercato interno.

(13) L'istituzione di requisiti obbligatori in materia di dovuta diligenza a livello dell'Unione sarebbe vantaggiosa per le imprese in termini di armonizzazione, certezza del diritto e garanzia dell'esistenza di condizioni di concorrenza eque e darebbe alle imprese soggette a tali requisiti un vantaggio competitivo, data la richiesta crescente, da parte della società, affinché le imprese diventino più etiche e sostenibili. La direttiva, fissando una norma dell'Unione in materia di dovuta diligenza, potrebbe contribuire a favorire l'emergere di un modello di riferimento globale di condotta responsabile delle imprese.

(14) La presente direttiva mira a prevenire e attenuare gli impatti negativi, potenziali o

effettivi, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance lungo la catena del valore, nonché a garantire che le imprese possano essere ritenute responsabili di tali impatti e che chiunque abbia subito un danno in tal senso possa effettivamente esercitare il diritto a un equo processo dinanzi a un giudice e il diritto di ottenere una riparazione in conformità della legislazione nazionale.

(15) La presente direttiva non mira a sostituire la legislazione settoriale dell'Unione in materia di dovere di diligenza già in vigore, né a precludere l'introduzione di ulteriori legislazioni settoriali dell'Unione. Di conseguenza, essa dovrebbe applicarsi fatti salvi altri obblighi di dovuta diligenza stabiliti nella legislazione settoriale dell'Unione, in particolare nei regolamenti (UE) n. 995/2010 e (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che gli obblighi di dovuta diligenza di cui alla presente direttiva non prevedano un dovere di diligenza più rigoroso in materia di diritti umani, ambiente o buona governance.

(16) L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe costituire in alcun modo un motivo per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei diritti umani o dell'ambiente. In particolare, essa non dovrebbe incidere su altri quadri vigenti a livello nazionale, unionale o internazionale in materia di responsabilità nell'ambito del subappalto, del distacco o della catena di approvvigionamento. Il fatto che un'impresa abbia assolto ai suoi obblighi di dovuta diligenza a norma della presente direttiva non dovrebbe escludere o indebolire gli obblighi che le incombono in virtù di altri quadri vigenti in materia di responsabilità e, pertanto, eventuali procedimenti giudiziari avviati nei suoi confronti sulla base di altri quadri in materia di responsabilità non dovrebbero essere archiviati in ragione di tale circostanza.

(17) La direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le imprese di grandi dimensioni disciplinate dal diritto di uno Stato membro, stabilite nel territorio dell'Unione od operanti nel mercato interno, indipendentemente dal fatto che siano private o statali e dal settore economico in cui operano, compreso quello finanziario. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alle piccole e medie imprese ad alto rischio e quotate in borsa*.

(18) La proporzionalità è integrata nel processo di dovuta diligenza, in quanto quest'ultimo è subordinato alla gravità e alla probabilità degli impatti negativi che un'impresa potrebbe causare o a cui potrebbe contribuire o essere direttamente collegata, al suo settore di attività, alle sue dimensioni, alla natura e al contesto delle sue operazioni, anche a livello geografico, al suo modello aziendale, alla sua posizione nella catena del valore e alla natura dei suoi prodotti e servizi. Un'impresa di grandi dimensioni i cui rapporti d'affari diretti sono tutti domiciliati nell'Unione ovvero una piccola o media impresa che, dopo aver effettuato una valutazione del rischio, conclude di non aver individuato alcun impatto negativo potenziale o effettivo nei suoi rapporti d'affari, potrebbe pubblicare una dichiarazione al riguardo, comprensiva della sua valutazione del rischio contenente i dati, le informazioni e la metodologia del caso, che dovrebbe comunque essere riesaminata in caso di modifiche delle operazioni, dei rapporti d'affari o del

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* La Commissione dovrebbe individuare i settori di attività economica ad alto rischio aventi un impatto significativo sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance, al fine di includere le piccole e medie imprese operanti in tali settori nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Commissione dovrebbe fornire nella presente direttiva una definizione di "piccole e medie imprese ad alto rischio". La definizione dovrebbe tenere conto del settore dell'impresa o del suo tipo di attività.

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contesto operativo dell'impresa.

(19) Per le imprese possedute o controllate dallo Stato, l'adempimento degli obblighi di dovuta diligenza dovrebbe esigere che esse appaltino la prestazione di servizi a imprese che abbiano ottemperato agli obblighi di dovuta diligenza. Gli Stati membri sono incoraggiati a non fornire un sostegno statale, segnatamente attraverso aiuti di Stato, appalti pubblici, agenzie per il credito all'esportazione o prestiti garantiti dallo Stato, alle imprese che non rispettano gli obiettivi della presente direttiva.

(20) Ai fini della presente direttiva, per dovuta diligenza si dovrebbe intendere l'obbligo di un'impresa di adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e di compiere sforzi, entro i mezzi a sua disposizione, per scongiurare impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance lungo le sue catene del valore e per far fronte a tali impatti quando si verificano. Nella pratica, la dovuta diligenza consiste in un processo predisposto da un'impresa al fine di individuare, valutare, prevenire, attenuare, far cessare, monitorare, comunicare, riferire, affrontare e correggere gli effettivi e/o potenziali impatti negativi sui diritti umani, compresi i diritti sociali, sindacali e del lavoro, sull'ambiente, ivi compreso il contributo al cambiamento climatico, e sulla buona governance, nelle sue operazioni e nei suoi rapporti d'affari lungo la catena del valore. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero trasferire gli obblighi di dovuta diligenza in capo ai fornitori.

(21) L'allegato xx contiene un elenco dei tipi di impatti negativi sui diritti umani legati alle imprese. Nella misura in cui siano pertinenti per le imprese, la Commissione dovrebbe includere in tale allegato gli impatti negativi sui diritti umani espressi nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani che sono vincolanti per l'Unione europea o per i suoi Stati membri, nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo, nel diritto internazionale umanitario, negli strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani sui diritti delle persone appartenenti a gruppi o comunità particolarmente vulnerabili, e nei principi relativi ai diritti fondamentali enunciati nella Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, così come quelli riconosciuti nella Convenzione dell'OIL sulla libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, nella Convenzione dell'OIL sull'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, nella Convenzione dell'OIL sull'effettiva abolizione del lavoro minorile e nella Convenzione dell'OIL sull'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. Tra tali impatti figurano anche, ma non solo, gli impatti negativi in relazione ad altri diritti riconosciuti dalla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (dichiarazione MNE) e da una serie di convenzioni dell'OIL, quali la libertà di associazione, la contrattazione collettiva, l'età minima, la salute e la sicurezza sul lavoro, e la parità di retribuzione, nonché i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, dalla Convenzione americana sui diritti dell'uomo, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta sociale europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle costituzioni e legislazioni nazionali che riconoscono o attuano i diritti umani. La Commissione dovrebbe garantire che i tipi di impatti elencati siano ragionevoli e realizzabili.

(22) Gli impatti negativi sull'ambiente sono spesso strettamente legati agli impatti negativi sui diritti umani. Il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'ambiente ha affermato che i diritti alla vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua e allo sviluppo, nonché il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, sono fondamentali per

il pieno godimento dei diritti umani. Inoltre, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto, nella sua risoluzione 64/292, il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato non solo la necessità di disporre di ambienti di lavoro sicuri e salubri, ma anche l'importanza che le imprese garantiscano di non causare o di non contribuire a causare rischi per la salute nelle loro catene di valore. È pertanto opportuno che la presente direttiva contempli tali diritti.

(23) L'allegato xxx contiene un elenco dei tipi di impatti negativi sull'ambiente, temporanei o permanenti, che sono legati alle imprese e risultano pertinenti per queste ultime. Tali impatti dovrebbero comprendere, tra l'altro, la produzione di rifiuti, l'inquinamento diffuso e le emissioni di gas a effetto serra che portano a un riscaldamento globale di oltre 1,5º C rispetto ai livelli preindustriali, la deforestazione e qualsiasi altro impatto sul clima, sulla qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua, sull'uso sostenibile delle risorse naturali, sulla biodiversità e sugli ecosistemi. La Commissione dovrebbe garantire che i tipi di impatti elencati siano ragionevoli e realizzabili. Al fine di contribuire alla coerenza interna della legislazione dell'Unione e di garantire la certezza del diritto, l'elenco è redatto in linea con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

(24) L'allegato xxxx contiene un elenco dei tipi di impatti negativi sulla buona governance legati alle imprese e che risultano pertinenti per queste ultime. Tra tali impatti dovrebbero figurare, tra l'altro, il mancato rispetto delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, segnatamente il Capitolo VII sulla lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione, e dei principi della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, e le situazioni di corruzione attiva e passiva in cui un'impresa esercita un'influenza indebita su pubblici ufficiali, o conferisce loro indebiti vantaggi pecuniari, per ottenere privilegi o trattamenti di favore scorretti in violazione della legge, ivi comprese le situazioni in cui un'impresa è coinvolta in modo improprio in attività politiche locali, eroga contributi illegali per campagne elettorali o non rispetta la legislazione fiscale applicabile. La Commissione dovrebbe garantire che i tipi di impatti elencati siano ragionevoli e realizzabili.

(25) Gli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance non sono neutri dal punto di vista del genere. Le imprese sono incoraggiate a integrare la prospettiva di genere nei loro processi di dovuta diligenza. Possono reperire orientamenti in tal senso nell'opuscolo delle Nazioni Unite sul tema "Dimensione di genere dei principi guida su imprese e diritti umani".

(26) Gli impatti negativi, potenziali o effettivi, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla governance possono essere specifici e più gravi nelle zone di conflitto. A tale proposito, le imprese che operano in zone di conflitto dovrebbero esercitare la dovuta diligenza in materia di diritti umani, ambiente e governance, rispettare gli obblighi internazionali in materia di diritto internazionale umanitario loro incombenti e fare riferimento agli orientamenti e alle norme internazionali esistenti, tra cui le convenzioni di Ginevra e i
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1 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

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relativi protocolli aggiuntivi.

(27) Gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare le imprese soggette alla loro giurisdizione con operazioni o rapporti d'affari nelle zone colpite da conflitti e, di conseguenza, ad adottare le misure necessarie per tutelare i diritti umani, l'ambiente e la buona governance in linea con i loro obblighi giuridici, tenendo debitamente conto dei rischi specifici e gravi presenti in tali zone.

(28) Le imprese hanno un impatto sull'intera gamma di diritti definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in altre pertinenti norme internazionali. L'infanzia è un periodo unico di sviluppo fisico, mentale, emotivo e spirituale, e le violazioni dei diritti dei minori, come ad esempio l'esposizione a violenze o abusi, al lavoro minorile, a pratiche di commercializzazione inappropriate, a prodotti non sicuri o a pericoli ambientali, possono comportare conseguenze permanenti, irreversibili e persino transgenerazionali. I meccanismi di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese concepiti senza prestare la dovuta attenzione a considerazioni riguardanti i minori rischiano di essere inefficaci nel tutelare i diritti di questi ultimi.

(29) Gli impatti negativi sui diritti umani e sulle norme sociali, ambientali e climatiche, o la loro violazione, da parte delle imprese possono scaturire dalle loro attività o da quelle dei loro rapporti d'affari, in particolare dei fornitori, dei subappaltatori e delle imprese partecipate. Per essere efficaci, gli obblighi di dovuta diligenza delle imprese dovrebbero comprendere l'intera catena del valore, adottando nel contempo un approccio basato sul rischio e stabilendo una strategia di definizione delle priorità sulla base del principio 17 dei principi guida delle Nazioni Unite. Tuttavia, può essere difficile tracciare tutte le imprese che intervengono nella catena del valore. La Commissione dovrebbe valutare e proporre strumenti per aiutare le imprese a garantire la tracciabilità delle loro catene del valore. Detti strumenti potrebbero comprendere innovative tecnologie dell'informazione, come ad esempio la blockchain, che consentano di tracciare tutti i dati; lo sviluppo di tali tecnologie dovrebbe essere incoraggiato allo scopo di ridurre al minimo i costi amministrativi ed evitare oneri superflui per le imprese che esercitano la dovuta diligenza.

(30) La dovuta diligenza è principalmente un meccanismo preventivo che impone alle imprese di adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e di compiere sforzi, entro i mezzi a loro disposizione, per individuare e valutare i potenziali o effettivi impatti negativi, nonché di adottare politiche e misure per far cessare, prevenire, attenuare, monitorare, comunicare, affrontare e correggere tali impatti, come pure riferire in merito alle modalità con cui affrontano tali impatti. Le imprese dovrebbero essere tenute a produrre un documento in cui rendano pubblica, nel debito rispetto della riservatezza commerciale, la loro strategia di dovuta diligenza con riferimento a ciascuna di queste fasi. Tale strategia di dovuta diligenza dovrebbe essere debitamente integrata nella strategia aziendale globale dell'impresa. Essa dovrebbe essere valutata annualmente e rivista ogniqualvolta risulti necessario a seguito di tale valutazione.

(31) Le imprese che non pubblicano dichiarazioni sul rischio non dovrebbero essere esentate da eventuali indagini o controlli, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva, e possono essere ritenute responsabili conformemente alla legislazione nazionale.

(32) Le imprese dovrebbero istituire un processo interno di mappatura della catena del

valore, che preveda l'attuazione di tutti gli sforzi proporzionati e commisurati per individuare i loro rapporti d'affari nella rispettiva catena del valore.

(33) La riservatezza commerciale di cui alla presente direttiva dovrebbe applicarsi a qualsiasi informazione che soddisfi i requisiti per essere considerata un "segreto commerciale" ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio1, vale a dire le informazioni che sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione, hanno valore commerciale in quanto segrete e sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

(34) La dovuta diligenza non dovrebbe ridursi a un mero esercizio burocratico, ma dovrebbe consistere in un esame e una valutazione costanti dei rischi e degli impatti, che sono dinamici e possono evolvere in funzione di nuovi rapporti d'affari o di sviluppi contestuali. Le imprese dovrebbero pertanto monitorare costantemente e adattare di conseguenza le loro strategie di dovuta diligenza. Tali strategie dovrebbero mirare a contemplare tutti gli impatti negativi effettivi o potenziali, sebbene la natura e il contesto delle loro operazioni, anche a livello geografico, la gravità e la probabilità dell'impatto negativo siano da prendere in considerazione in subordine alla definizione di una politica di determinazione delle priorità. Le strategie di dovuta diligenza possono essere integrate da regimi di certificazione di terzi, a condizione che siano adeguati in termini di ambito di applicazione e garantiscano opportuni livelli di trasparenza, imparzialità, accessibilità e affidabilità. La certificazione di terzi non dovrebbe tuttavia costituire una ragione per giustificare una deroga agli obblighi di cui alla presente direttiva o incidere in qualunque modo sulla potenziale responsabilità dell'impresa.

(35) Per essere considerata conforme all'obbligo di stabilire una strategia di dovuta diligenza, un'impresa controllata che è inclusa nella strategia di dovuta diligenza della propria impresa madre dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza nelle relazioni annuali. Tale requisito è necessario per garantire la trasparenza per il pubblico e consentire in tal modo alle autorità nazionali competenti di svolgere le opportune indagini. La controllata dovrebbe provvedere a che l'impresa madre disponga di informazioni sufficienti e pertinenti per esercitare la dovuta diligenza per suo conto.

(36) La frequenza appropriata delle verifiche in un determinato periodo di tempo implicita nel termine "regolarmente" dovrebbe essere determinata in funzione della probabilità e della gravità degli impatti negativi. Quanto più probabili e gravi sono gli impatti, tanto più regolari dovrebbero essere le verifiche di conformità.

(37) Le imprese dovrebbero innanzitutto cercare di affrontare e risolvere un impatto negativo, potenziale o effettivo, sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance discutendone con i portatori di interessi. Un'impresa in grado di esercitare la propria influenza per prevenire o attenuare detto impatto negativo dovrebbe agire in tal senso. Un'impresa che intende rafforzare la propria influenza può, a titolo di esempio,
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1 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti
(GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

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offrire attività di sviluppo delle capacità o altri incentivi all'entità collegata, ovvero collaborare con altri soggetti. Qualora non sia possibile prevenire o attenuare un impatto negativo e non sia possibile rafforzare il livello di influenza, la decisione di disimpegnarsi dal rapporto con il fornitore o da altri rapporti d'affari potrebbe costituire l'extrema ratio e dovrebbe essere presa in modo responsabile.

(38) Per garantire una dovuta diligenza rigorosa è necessario che tutti i portatori di interessi siano consultati in modo efficace e significativo e che i sindacati, in particolare, vengano coinvolti in maniera adeguata. La consultazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi possono aiutare le aziende a identificare gli impatti negativi, potenziali ed effettivi, in modo più preciso e a stabilire una strategia più efficace in materia di dovuta diligenza. La presente direttiva richiede pertanto che la discussione con i portatori di interessi e il loro coinvolgimento avvengano in tutte le fasi del processo di dovuta diligenza. Inoltre, la discussione e il coinvolgimento possono dare voce a coloro che hanno un forte interesse per la sostenibilità a lungo termine di un'impresa. La partecipazione dei portatori di interessi può contribuire a migliorare la performance e la redditività a lungo termine delle imprese, dato che la loro maggiore sostenibilità avrebbe effetti economici aggregati positivi.

(39) In sede di discussione con i portatori di interessi secondo quanto previsto dalla presente direttiva, le imprese dovrebbero garantire che, laddove i portatori di interessi siano popolazioni indigene, tali discussioni si svolgano conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani, quali la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni1, ivi compresi il consenso libero, previo e informato e il diritto dei popoli indigeni all'autodeterminazione.

(40) Per "portatore di interessi" si intendono le persone i cui diritti e interessi possono essere lesi dalle decisioni di un'impresa. Il termine include pertanto i lavoratori, le comunità locali, i bambini, le popolazioni indigene, le associazioni di cittadini e gli azionisti, nonché le organizzazioni il cui scopo statutario è quello di garantire il rispetto dei diritti umani e sociali e delle norme ambientali, climatiche e di buona governance, come ad esempio i sindacati e le organizzazioni della società civile.

(41) Per evitare il rischio che le voci critiche dei portatori di interessi rimangano inascoltate o emarginate nel processo di dovuta diligenza, la presente direttiva dovrebbe garantire ai portatori di interessi il diritto a discussioni sicure e significative per quanto riguarda la strategia dell'impresa in materia di dovuta diligenza e dovrebbe assicurare un adeguato coinvolgimento dei sindacati o dei rappresentanti dei lavoratori.

(42) Le informazioni pertinenti sulla strategia di dovuta diligenza dovrebbero essere comunicate ai potenziali portatori di interessi, su richiesta e in modo adeguato al contesto di tali portatori, ad esempio tenendo conto della lingua ufficiale del paese dei portatori di interessi, del loro livello di alfabetizzazione e di accesso a Internet. Tuttavia, non è opportuno imporre alle imprese di divulgare proattivamente l'intera strategia di dovuta diligenza in modo adeguato al contesto dei portatori di interessi, e l'obbligo di comunicare le informazioni pertinenti dovrebbe essere proporzionato alla natura, al contesto e alle dimensioni dell'impresa.

(43) Le procedure intese a esprimere preoccupazioni dovrebbero garantire la tutela
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1 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

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dell'anonimato o della riservatezza di tali preoccupazioni, se del caso in conformità della legislazione nazionale, nonché della sicurezza e dell'integrità fisica e giuridica di tutti i denuncianti, compresi i difensori dei diritti umani e dell'ambiente. Nel caso in cui riguardino gli informatori, tali procedure dovrebbero essere in linea con la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

(44) Le imprese dovrebbero essere tenute a compiere tutti gli sforzi proporzionati e commisurati entro i mezzi a loro disposizione per identificare i loro fornitori e i subappaltatori e rendere le pertinenti informazioni accessibili al pubblico, nel debito rispetto del segreto commerciale. Per essere pienamente efficace, il dovere di diligenza non dovrebbe limitarsi al primo livello a monte che a valle della catena di approvvigionamento, bensì comprendere anche quelli che, durante il processo di dovuta diligenza, l'impresa potrebbe aver identificato come portatori di rischi rilevanti. Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe tenere conto del fatto che non tutte le imprese dispongono delle stesse risorse o delle stesse capacità di identificare tutti i loro fornitori e subappaltatori, ragion per cui tale obbligo dovrebbe essere subordinato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, che non dovrebbero essere in nessun caso interpretati dalle imprese come un pretesto per eludere l'obbligo di compiere tutti gli sforzi necessari a tal fine.

(45) Affinché la dovuta diligenza sia integrata nella cultura e nella struttura di un'impresa, è auspicabile che i membri degli organi amministrativi, direttivi e di vigilanza dell'impresa siano responsabili dell'adozione e dell'attuazione delle sue strategie in materia di sostenibilità e di dovuta diligenza.

(46) Il coordinamento degli sforzi in materia di dovuta diligenza delle imprese e delle azioni collaborative volontarie a livello settoriale o intersettoriale potrebbero rafforzare la coerenza e l'efficacia delle strategie delle imprese in tale ambito. A tal fine, gli Stati membri potrebbero incoraggiare l'adozione di piani d'azione in materia di dovuta diligenza a livello settoriale o intersettoriale. È opportuno che i portatori di interessi concorrano alla definizione dei piani in questione. La formulazione di tali misure collettive non dovrebbe in alcun modo esonerare l'impresa dalla sua responsabilità individuale di eseguire una verifica della dovuta diligenza e impedirle di essere ritenuta responsabile dei danni da essa arrecati o ai quali ha contribuito a norma del diritto nazionale.

(47) Per essere efficace, un quadro in materia di dovuta diligenza dovrebbe comprendere meccanismi di trattamento dei reclami a livello aziendale o settoriale e, per garantire l'efficacia di tali meccanismi, le imprese dovrebbero adottare decisioni basate sulla posizione dei portatori di interessi in sede di definizione di meccanismi di trattamento dei reclami. È opportuno che tali meccanismi permettano ai portatori di interessi di sollevare timori ragionevoli e fungano da sistemi di allerta rapida per la sensibilizzazione ai rischi e di mediazione. Essi dovrebbero essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti, una fonte di apprendimento continuo e dovrebbero fondarsi sull'impegno e sul dialogo. I meccanismi di trattamento dei reclami dovrebbero permettere altresì di formulare suggerimenti sulle modalità con cui l'impresa interessata potrebbe far fronte agli impatti negativi potenziali ed effettivi.
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1 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

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Dovrebbero inoltre essere in grado di proporre una riparazione adeguata allorché venga loro segnalato, tramite mediazione, che l'impresa ha prodotto o ha contribuito a produrre un impatto negativo.

(48) I meccanismi di trattamento dei reclami non dovrebbero esonerare gli Stati dal loro dovere primario di tutelare i diritti umani e garantire l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso.

(49) Gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali incaricate di controllare la corretta attuazione, da parte delle imprese, degli obblighi di dovuta diligenza e di garantire la corretta applicazione della presente direttiva. Tali autorità nazionali dovrebbero essere indipendenti e disporre di opportuni poteri e risorse per espletare i propri compiti. Esse dovrebbero avere la facoltà di effettuare controlli adeguati, di loro iniziativa o sulla base di timori giustificati e ragionevoli sollevati da portatori di interessi e da terzi, e di imporre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della gravità e della reiterazione delle violazioni, al fine di garantire che le imprese rispettino gli obblighi previsti dal diritto nazionale; A livello di Unione, è auspicabile che la Commissione crei una rete europea delle autorità competenti per il dovere di diligenza onde garantire la cooperazione.

(50) La Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere sanzioni amministrative di entità paragonabile a quelle attualmente previste dal diritto della concorrenza e dal diritto in materia di protezione dei dati.

(51) Le autorità nazionali sono incoraggiate a cooperare e a condividere le informazioni con i punti di contatto nazionali dell'OCSE e con le organizzazioni nazionali per i diritti umani presenti nel loro paese.

(52) In linea con i principi guida delle Nazioni Unite, l'adempimento della dovuta diligenza non dovrebbe, di per sé, esonerare le imprese dalla responsabilità di aver causato o contribuito a causare violazioni dei diritti umani o danni ambientali. Ciò nondimeno, disporre di rigorosi e adeguati processi di dovuta diligenza può aiutare le imprese a evitare che il danno si verifichi.

(53) Nell'introdurre regimi di responsabilità, gli Stati membri dovrebbero garantire una presunzione confutabile che richieda un certo livello di elementi probatori. L'onere della prova sarebbe trasferito da una vittima a un'impresa per dimostrare che essa non esercitava un controllo su un'entità commerciale implicata in una violazione dei diritti umani.

(54) I termini di prescrizione dovrebbero essere considerati ragionevoli e adeguati se non limitano il diritto delle vittime di accedere alla giustizia, tenendo debitamente conto delle difficoltà pratiche cui si trovano confrontati i potenziali ricorrenti. Alle vittime degli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla governance dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per intentare azioni legali, tenendo conto della loro ubicazione geografica, dei loro mezzi e della difficoltà generale di presentare domande ammissibili dinanzi alle giurisdizioni dell'Unione.

(55) Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione (articolo 47 della Carta). Come ricordato dai principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il dovere di garantire, mediante procedimenti giudiziari, amministrativi, legislativi o altri mezzi appropriati, che le vittime di violazioni dei diritti umani derivanti da attività commerciali abbiano accesso a un ricorso effettivo. Pertanto, la presente direttiva contiene un riferimento specifico a tale obbligo, in linea con i principi fondamentali e le linee guida delle Nazioni Unite concernenti il diritto al ricorso e al risarcimento delle vittime di palesi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

(56) Si incoraggiano le grandi imprese a istituire comitati consultivi incaricati di fornire consulenza ai rispettivi organi direttivi in materia di dovuta diligenza, tra i cui componenti dovrebbero figurare anche portatori di interessi.

(57) Le organizzazioni sindacali dovrebbero essere dotate delle risorse necessarie per l'esercizio dei loro diritti in materia di dovuta diligenza, anche per intessere legami con le organizzazioni sindacali e i lavoratori delle imprese con cui l'impresa principale intrattiene rapporti d'affari.

(58) Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i regimi di responsabilità esistenti o, se necessario, adottare ulteriori disposizioni legislative per garantire che le imprese possano, conformemente al diritto nazionale, essere ritenute responsabili di qualsiasi danno derivante da impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla governance che esse, o entità da esse controllate, hanno causato o cui hanno contribuito con atti od omissioni, a meno che l'impresa non possa dimostrare di aver agito con tutta la dovuta diligenza, in linea con la presente direttiva, per evitare il danno in questione o che il danno si sarebbe comunque verificato anche se fossero state prese tutte le precauzioni del caso.

(59) Ai fini della chiarezza, della certezza e della coerenza tra le prassi delle imprese, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti in consultazione con gli Stati membri e l'OCSE e con l'assistenza di una serie di agenzie specializzate, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese. Esiste già una serie di linee guida in materia di dovuta diligenza, redatte da organizzazioni internazionali, che la Commissione potrebbe utilizzare come riferimento nell'elaborazione di orientamenti a norma della presente direttiva, destinati espressamente alle imprese dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe puntare a una piena armonizzazione delle norme tra gli Stati membri. Oltre a orientamenti generali che dovrebbero guidare le tutte le imprese, e in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, nell'applicazione della dovuta diligenza alle loro attività, la Commissione dovrebbe prevedere l'elaborazione di orientamenti settoriali e fornire un elenco regolarmente aggiornato di schede informative per paese, per aiutare le imprese a valutare gli effetti negativi potenziali ed effettivi delle loro attività commerciali sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance in una determinata zona. Tali schede dovrebbero indicare, in particolare, quali convenzioni e trattati tra quelli elencati negli allegati xx, xxx e xxxx della presente direttiva sono stati ratificati da un determinato paese.

(60) Onde aggiornare le tipologie di impatti negativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati xx, xxx e xxxx della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161. In particolare, onde garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti nello stesso momento in cui pervengono agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(61) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e finalità


1. La presente direttiva è intesa a garantire che le imprese da essa disciplinate e che operano nel mercato interno adempiano al loro dovere di rispettare i diritti umani, l'ambiente e la buona governance, e non producano o contribuiscano a produrre impatti negativi potenziali od effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance attraverso le loro attività o e quelle direttamente legate alle loro operazioni, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto d'affari o nelle loro catene del valore, e prevengano e attenuino detti impatti negativi.

2. La presente direttiva stabilisce gli obblighi in materia di dovuta diligenza nella catena del valore delle imprese da essa disciplinate, vale a dire adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e impegnarsi entro i mezzi a loro disposizione per scongiurare che si producano impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance lungo le loro catene del valore e per fronteggiare tali effetti in maniera adeguata allorché si verificano. In virtù dell'esercizio del dovere di diligenza, le imprese sono tenute a individuare, valutare, prevenire, far cessare, attenuare, monitorare, comunicare, contabilizzare, affrontare e correggere gli effetti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance che possono comportare le loro attività e quelle delle loro catene del valore e di altri rapporti d'affari. Coordinando le garanzie per la tutela dei diritti umani, dell'ambiente e della buona governance, tali obblighi di dovuta diligenza sono volti a migliorare il funzionamento del mercato interno.

3. La presente direttiva è inoltre intesa a garantire che le imprese possano essere ritenute responsabili e tenute a rispondere, a norma del diritto nazionale, degli effetti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance che causano o cui contribuiscono

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1 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

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nella loro catena del valore, nonché a garantire che le vittime abbiano accesso ai mezzi di ricorso.

4. La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatti salvi ulteriori obblighi di dovuta diligenza stabiliti nella legislazione settoriale dell'Unione, in particolare il regolamento (UE)
n. 995/2010 e il regolamento (UE) 2017/821, a meno che gli obblighi di dovuta diligenza di cui alla presente direttiva non prevedano un dovere di diligenza più rigoroso in materia di diritti umani, ambiente o buona governance.

5. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in alcun modo un motivo per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei diritti umani o dell'ambiente. In particolare, essa si applica fatti salvi altri quadri applicabili in materia di subappalto, distacco o responsabilità della catena di approvvigionamento stabiliti a livello nazionale, unionale e internazionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione


1. La presente direttiva si applica alle grandi imprese soggette al diritto di uno Stato membro o stabilite nel territorio dell'Unione.

2. Essa si applica altresì a tutte le piccole e medie imprese quotate in borsa nonché alle piccole e medie imprese ad alto rischio.

3. La presente direttiva si applica inoltre alle grandi imprese, alle piccole e medie imprese quotate in borsa e alle piccole e medie imprese che operano in settori ad alto rischio, che sono disciplinate dal diritto di un paese terzo e che non sono insediate sul territorio dell'Unione allorché operano sul mercato interno vendendo beni o fornendo servizi. Tali imprese soddisfano gli obblighi di dovuta diligenza stabiliti nella presente direttiva così come recepita nella legislazione dello Stato membro in cui operano e sono soggette alle sanzioni e ai regimi di responsabilità previsti dalla presente direttiva quali recepiti nella legislazione dello Stato membro in cui operano.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:


1) "portatori di interessi": individui o gruppi di individui i cui diritti o interessi possono essere lesi dagli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance causati da un'impresa o dai suoi rapporti d'affari, nonché organizzazioni il cui scopo statutario è la difesa dei diritti umani, tra cui i diritti sociali e del lavoro, l'ambiente e la buona governance. Possono rientrarvi anche i lavoratori e i loro rappresentanti, le comunità locali, i minori, le popolazioni indigene, le associazioni civiche, i sindacati, le organizzazioni della società civile e gli azionisti delle imprese;

2) "rapporti d'affari": le imprese controllate e le relazioni commerciali di un'impresa lungo l'intera catena del valore, tra cui i fornitori e i subappaltatori che sono direttamente o indirettamente legati alle operazioni commerciali, ai prodotti o ai servizi dell'impresa;

3) "fornitore": qualsiasi impresa che fornisce un prodotto, parte di un prodotto o un servizio a un'altra impresa, direttamente o indirettamente, nel quadro di un rapporto d'affari;

4) "subappaltatore": qualsiasi rapporto d'affari che eroga un servizio o svolge un'attività che contribuisce all'espletamento delle operazioni di un'impresa;

5) "catena del valore": tutte le attività, le operazioni, i rapporti d'affari e le catene di investimento di un'impresa, comprese le entità con le quali l'impresa intrattiene un rapporto d'affari diretto o indiretto, a monte e a valle, e che:

a) forniscono prodotti, parti di prodotti o servizi che contribuiscono ai prodotti o servizi dell'impresa stessa o

b) ricevono prodotti o servizi dall'impresa;

6) "impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani": qualsiasi effetto negativo potenziale o effettivo in grado di compromettere il pieno godimento dei diritti umani da parte di individui o gruppi di individui in relazione ai diritti umani, tra cui i diritti sociali, del lavoro e sindacali, definiti nell'allegato xx della presente direttiva. L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di diritti umani. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco contenuto nell'allegato xx;

7) "impatto negativo potenziale o effettivo sull'ambiente": qualsiasi violazione delle norme ambientali internazionalmente riconosciute e dell'Unione di cui all'allegato xxx della presente direttiva. L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di tutela ambientale e attenuazione dei cambiamenti climatici. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco contenuto nell'allegato xxx;

8) "impatto negativo potenziale o effettivo sulla buona governance": qualsiasi effetto negativo potenziale o effettivo sulla buona governance di un paese, di una regione o di un territorio, di cui all'allegato xxxx della presente direttiva. L'allegato in questione è oggetto di riesame periodico ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di buona governance. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco contenuto nell'allegato xxxx;

9) "controllo": la possibilità per un'impresa di esercitare un'influenza determinante su un'altra impresa, in particolare tramite diritti di proprietà o il diritto di fruire della totalità o di una parte del patrimonio di quest'ultima, o tramite diritti o contratti o qualsiasi altro modo, tenuto conto di tutte le considerazioni fattuali, che conferisca un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa;

10) "contribuire a": il fatto che le attività di un'impresa, combinate a quelle di altre entità, producono un impatto o che le attività dell'impresa inducono, agevolano o incentivano

un'altra entità a produrre un impatto negativo. Il contributo deve essere considerevole, il che significa che sono esclusi i contributi minimi o trascurabili. Determinare la natura considerevole del contributo e comprendere quando le azioni dell'impresa possono aver indotto, agevolato o incentivato un'altra entità a produrre un impatto negativo può comportare l'esame di molteplici fattori.

Possono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

– la misura in cui un'impresa può incoraggiare o motivare un impatto negativo da parte di un'altra entità, ossia il grado in cui l'attività ha accresciuto il rischio che l'impatto si verifichi,

– la misura in cui un'impresa avrebbe potuto o dovuto essere a conoscenza dell'impatto negativo o del potenziale impatto negativo, ossia il grado di prevedibilità,

– la misura in cui una qualsiasi attività dell'impresa ha effettivamente attenuato l'impatto negativo o ridotto il rischio che l'impatto si verifichi.

La semplice esistenza di un rapporto d'affari o di attività che creano le condizioni generali in cui possono verificarsi impatti negativi non costituisce di per sé una relazione di contributo. L'attività in questione dovrebbe accrescere sensibilmente il rischio di impatti negativi.

Articolo 4

Strategia di dovuta diligenza


1. Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che le imprese esercitino efficacemente la dovuta diligenza per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance nelle loro operazioni e rapporti d'affari.

2. Le imprese si impegnano costantemente, nell'ambito dei loro mezzi, a individuare e valutare, mediante una metodologia di monitoraggio basata sul rischio che tenga conto della probabilità, della gravità e dell'urgenza di impatti potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, la natura e il contesto delle loro operazioni, anche di tipo geografico, e se le loro operazioni e i loro rapporti d'affari producono o contribuiscono a produrre uno qualsiasi dei citati impatti negativi potenziali o effettivi o vi sono direttamente connessi.

3. Se una grande impresa, i cui rapporti d'affari diretti sono tutti domiciliati nell'Unione, o una piccola o media impresa constata, conformemente al paragrafo 2, di non provocare, contribuire o essere direttamente connessa ad alcun impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, essa pubblica una dichiarazione in tal senso e include la propria valutazione dei rischi contenente i dati, le informazioni e la metodologia del caso che hanno condotto a tale constatazione. In particolare, l'impresa in oggetto potrebbe constatare di non aver avuto alcun impatto negativo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance se dalla sua analisi di individuazione degli impatti e di valutazione dei rischi emerge che tutti i suoi fornitori diretti esercitano il dovere di diligenza in linea con la presente direttiva. Tale dichiarazione è oggetto di riesame nel caso in cui emergano nuovi rischi o nel caso in cui l'impresa instauri nuovi rapporti d'affari in grado di comportare rischi.

4. A meno che non constati, in linea con i paragrafi 2 e 3, di non provocare o contribuire o di non essere direttamente connessa ad alcun impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, un'impresa stabilisce e attua efficacemente una strategia di dovuta diligenza. Nell'ambito della loro strategia di dovuta diligenza, le imprese:

i) specificano gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance individuati e valutati a norma del paragrafo 2, che potrebbero essere presenti nelle sue operazioni e rapporti d'affari, nonché il livello di gravità, probabilità e urgenza, nonché i dati, le informazioni e la metodologia del caso che hanno portato alle presenti constatazioni;

ii) cartografano la loro catena di valore e, nel debito rispetto del segreto commerciale, rendono pubbliche le informazioni pertinenti sulla catena di valore dell'impresa, che possono includere nomi, località, tipi di prodotti e servizi forniti e altre informazioni pertinenti riguardanti imprese controllate, fornitori e partner commerciali nella sua catena del valore;

iii) adottano e indicano tutte le politiche e le misure proporzionate e commisurate intese a far cessare, prevenire o attenuare gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance;

iv) definiscono una politica di determinazione delle priorità sulla base del principio 17 dei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite nell'eventualità che non siano in grado di fronteggiare contemporaneamente tutti gli impatti negativi potenziali o effettivi. Le imprese tengono conto del livello di gravità, di probabilità e di urgenza dei diversi impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, della natura e del contesto delle loro operazioni, anche di tipo geografico, della portata dei rischi, della loro entità e della loro eventuale irrimediabilità e, se necessario, si avvalgono della politica di determinazione delle priorità per affrontarli.

5. Le imprese garantiscono che la loro strategia commerciale e le loro politiche siano in linea con la loro strategia in materia di dovuta diligenza. Esse includono spiegazioni in tal senso nelle loro strategie di dovuta diligenza.

6. Si considera che le aziende controllate di un'impresa adempiano all'obbligo di porre in essere una strategia di dovuta diligenza se la rispettiva società madre le include nella sua strategia di dovuta diligenza.

7. Le imprese esercitano un dovere di diligenza per la catena del valore che è proporzionato e commisurato alla probabilità e alla gravità dei loro impatti negativi potenziali o effettivi e alla loro situazione specifica, in particolare al loro settore di attività, alle dimensioni e alla lunghezza della loro catena del valore, alle dimensioni dell'impresa, nonché alla sua capacità, alle sue risorse e alla sua influenza.

8. Le imprese assicurano che i loro rapporti d'affari pongano in essere e applichino politiche in materia di diritti umani, ambiente e buona governance che siano in linea con la loro strategia in materia di dovuta diligenza, anche, ad esempio, mediante accordi quadro, clausole contrattuali e l'adozione di codici di condotta oppure mediante audit certificati e indipendenti. Le imprese assicurano altresì che le loro politiche di acquisto non producano o contribuiscano a produrre effetti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance.

9. Le imprese verificano periodicamente che i subappaltatori e i fornitori rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 8.

Articolo 5
Coinvolgimento dei portatori di interessi

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese procedano in buona fede a discussioni proficue, significative e informate con i portatori di interessi pertinenti quando stabiliscono e attuano la loro strategia di dovuta diligenza. Gli Stati membri garantiscono in particolare il diritto dei sindacati al livello pertinente, incluso a livello settoriale, nazionale, europeo e globale, e dei rappresentanti dei lavoratori di essere coinvolti in buona fede nella definizione e nell'attuazione della strategia di dovuta diligenza della loro impresa. Le imprese possono conferire priorità alle discussioni con i portatori di interessi maggiormente lesi. Le imprese conducono discussioni e coinvolgono i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori in un modo che sia adeguato alle loro dimensioni nonché alla natura e al contesto delle loro operazioni.

2. Gli Stati membri assicurano che i portatori di interessi abbiano il diritto di chiedere all'impresa di discutere degli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance che li riguardano, a norma del paragrafo 1.

3. Le imprese garantiscono che i portatori di interessi lesi o potenzialmente lesi non corrano rischi a causa della partecipazione alle discussioni di cui al paragrafo 1.

4. I rappresentanti dei lavoratori sono informati dall'impresa in merito alla sua strategia di dovuta diligenza e all'attuazione della stessa, alla quale contribuiscono, conformemente alle direttive 2002/14/CE1 e 2009/38/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2001/86/CE3 del Consiglio. È inoltre pienamente rispettato il diritto di contrattazione collettiva, quale riconosciuto in particolare dalle convenzioni 87 e 98 dell'OIL, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, nonché dalle decisioni de comitato dell'OIL sulla libertà di associazione, del comitato di esperti dell'OIL per l'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni (CEACR) e del Comitato europeo dei diritti sociali (ECSR) del Consiglio d'Europa.

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1 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).
2 Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).
3 Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

 

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Articolo 6

Pubblicazione e comunicazione della strategia di dovuta diligenza


1. Gli Stati membri garantiscono, nel debito riguardo del segreto commerciale, che le imprese rendano la loro più recente strategia aggiornata di dovuta diligenza, o la dichiarazione comprensiva della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, pubblicamene disponibile e accessibile gratuitamente, segnatamente sui siti web delle imprese.

2. Le imprese comunicano la loro strategia di dovuta diligenza ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori, sindacati, rapporti d'affari e, su richiesta, a una delle autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 12.

Le imprese comunicano le informazioni pertinenti sulla loro strategia di dovuta diligenza ai portatori di interessi potenzialmente lesi, su richiesta e in modo adeguato al contesto di tali portatori, ad esempio tenendo conto della lingua ufficiale del paese dei portatori di interessi.

3. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese carichino la loro strategia di dovuta diligenza o la dichiarazione comprensiva della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, su una piattaforma europea centralizzata controllata dalle autorità nazionali competenti. Tale piattaforma potrebbe essere il punto di accesso unico europeo citato dalla Commissione nel suo recente piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (COM/2020/590). La Commissione fornisce un modello standardizzato per il caricamento delle strategie di dovuta diligenza sulla piattaforma centralizzata europea.

Articolo 7

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità

La presente direttiva non pregiudica gli obblighi imposti a talune imprese dalla direttiva 2013/34/UE di includere nella loro relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario comprensiva di una descrizione delle politiche perseguite dall'impresa in relazione, come minimo, alle questioni ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, e alle procedure in materia di dovuta diligenza applicate.

Articolo 8

Valutazione e revisione della strategia di dovuta diligenza


1. Le imprese valutano l'efficacia e l'adeguatezza della loro strategia di dovuta diligenza e dell'attuazione di quest'ultima almeno una volta l'anno, e la rivedono di conseguenza ogniqualvolta da una valutazione emerga la necessità di procedere a una revisione.

2. La valutazione e la revisione della strategia di dovuta diligenza sono effettuate discutendo con i portatori di interessi e coinvolgendo i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori secondo le stesse modalità previste per la definizione della strategia di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4.

Articolo 9

Meccanismi per il trattamento dei reclami


1. Le imprese prevedono, sia come meccanismo di allarme rapido per sensibilizzare ai rischi, sia come sistema di mediazione, un meccanismo per il trattamento dei reclami che consente ai portatori di interessi di esprimere ragionevoli preoccupazioni in merito all'esistenza di un impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance. Gli Stati membri assicurano che le imprese siano in grado di prevedere un siffatto meccanismo attraverso accordi di collaborazione con altre imprese od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale.

2. I meccanismi per il trattamento dei reclami sono legittimi, accessibili, prevedibili, sicuri, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e adattabili, come stabilito dai criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari di cui al principio 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Tali meccanismi prevedono la possibilità di esprimere preoccupazioni in modo anonimo o riservato, a seconda dei casi, conformemente al diritto nazionale.

3. Il meccanismo per il trattamento dei reclami fornisce ai portatori di interessi risposte tempestive ed efficaci sia nei casi di avvertimento che nei casi di manifestazione di preoccupazioni.

4. Le imprese riferiscono in merito alle preoccupazioni ragionevoli sollevate attraverso i loro meccanismi per il trattamento dei reclami e riferiscono regolarmente sui progressi compiuti in tali casi. Tutte le informazioni sono pubblicate in modo tale da non mettere a repentaglio la sicurezza dei portatori di interessi, in particolare senza divulgare la loro identità.

5. I meccanismi per il trattamento dei reclami hanno la facoltà di presentare all'impresa proposte su come affrontare gli impatti negativi potenziali o effettivi.

6. Le imprese adottano decisioni basate sulla posizione dei portatori di interessi in sede di definizione dei meccanismi per il trattamento dei reclami.

7. Il ricorso a un meccanismo per il trattamento dei reclami non preclude l'accesso dei ricorrenti ai meccanismi giudiziari.

Articolo 10

Riparazione extragiudiziale


1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando si rende conto di aver causato un impatto negativo o di avervi contribuito, l'impresa preveda un processo di riparazione o collabori ai fini dello stesso. Quando si rende conto di essere direttamente connessa a un impatto negativo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance, l'impresa collabora con il processo di riparazione al meglio delle sue capacità.

2. La riparazione può essere proposta a seguito della mediazione attraverso il meccanismo per il trattamento dei reclami di cui all'articolo 9.

3. La riparazione è stabilita in consultazione con i portatori di interessi lesi e può consistere in: compensazione finanziaria o non finanziaria, reintegro, scuse pubbliche, restituzione, riabilitazione o contributo alle indagini.

4. Le imprese impediscono che venga causato un danno aggiuntivo garantendo che il danno in questione non sia ripetuto.

5. Gli Stati membri assicurano che la proposta di riparazione da parte di un'impresa non impedisca ai portatori di interessi lesi di avviare un procedimento civile conformemente al diritto nazionale. In particolare, le vittime non sono tenute a ricorrere a rimedi extragiudiziali prima di presentare ricorso dinanzi a un giudice, né i procedimenti in corso presso un meccanismo per il trattamento dei reclami impediscono l'accesso delle vittime alla giustizia. Le decisioni adottate da un meccanismo per il trattamento dei reclami sono prese in debita considerazione dai tribunali, ma non sono vincolanti per questi ultimi.

Articolo 11

Piani d'azione settoriali in materia di dovuta diligenza

1. Gli Stati membri possono incoraggiare l'adozione di piani d'azione settoriali o intersettoriali volontari in materia di dovuta diligenza a livello nazionale o unionale, volti a coordinare le strategie di dovuta diligenza delle imprese.

Le imprese che partecipano a piani d'azione settoriali o intersettoriali in materia di dovuta diligenza non sono esonerate dagli obblighi previsti dalla presente direttiva.2.
Gli Stati membri assicurano che i portatori di interessi pertinenti, in particolare i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni della società civile, abbiano il diritto di partecipare alla definizione di piani d'azione settoriali in materia di dovuta diligenza, fatto salvo l'obbligo per ciascuna impresa di rispettare i requisiti di cui all'articolo 5.

3. I piani d'azione settoriali in materia di dovuta diligenza possono prevedere un unico meccanismo comune per il trattamento dei reclami per le imprese che rientrano nel loro ambito di applicazione. Il meccanismo per il trattamento dei reclami è in linea con l'articolo 9 della presente direttiva.

4. La definizione di meccanismi settoriali per il trattamento dei reclami tiene conto della posizione dei portatori di interessi.

Articolo 12

Vigilanza

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti responsabili di vigilare sull'applicazione della presente direttiva, quale recepita nel diritto nazionale, e di diffondere le migliori pratiche in materia di dovuta diligenza.

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali competenti designate a norma del paragrafo 1 siano indipendenti e dispongano delle risorse personali, tecniche e finanziarie, dei locali, dell'infrastruttura e delle competenze necessari per adempiere efficacemente ai loro compiti.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro il ... [data di recepimento della presente direttiva]. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle autorità competenti.

4. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

Articolo 13

Indagini sulle imprese

1. Le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 14 hanno la facoltà di condurre indagini onde garantire l'ottemperanza delle imprese agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ivi incluso per quanto concerne le imprese che hanno dichiarato di non aver subito alcun impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance. Tali autorità competenti sono autorizzate a effettuare controlli sulle imprese e colloqui con i portatori di interessi lesi o potenzialmente lesi o i loro rappresentanti. Tali controlli possono includere l'esame della strategia di dovuta diligenza dell'impresa e del funzionamento del meccanismo per il trattamento dei reclami, nonché verifiche sul posto.

Le imprese forniscono tutta l'assistenza necessaria per agevolare lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità competenti.

2. Le indagini di cui al paragrafo 1 sono condotte adottando un approccio basato sul rischio o nel caso in cui un'autorità competente disponga di informazioni pertinenti relative a una presunta violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte di un'impresa, ivi incluso sulla base di preoccupazioni comprovate e ragionevoli sollevate da terzi.

3. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 12 facilitano la segnalazione delle preoccupazioni comprovate e ragionevoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo da parte di terzi adottando misure quali moduli armonizzati per segnalare tali preoccupazioni. La Commissione e le autorità competenti garantiscono che il denunciante abbia il diritto di chiedere che le preoccupazioni sollevate restino riservate o anonime, conformemente al diritto nazionale. Le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 12 garantiscono che i moduli possano essere compilati anche in formato elettronico.

4. L'autorità competente informa il denunciante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessari ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di vigilanza.

5. Se, a seguito delle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, un'autorità competente individua una violazione della presente direttiva, essa concede all'impresa interessata un periodo di tempo appropriato per adottare provvedimenti correttivi, ove questi ultimi siano possibili.

6. Gli Stati membri garantiscono che, qualora il mancato rispetto della presenta direttiva possa condurre direttamente a un danno irreparabile, possano essere disposte l'adozione di misure provvisorie da parte dell'impresa interessata o, nel rispetto del principio di

proporzionalità, la sospensione temporanea delle attività. Nel caso di imprese disciplinate dal diritto di uno paese terzo e operanti nel mercato interno, la sospensione temporanea delle attività può comportare il divieto di operare nel mercato interno.

7. Conformemente all'articolo 18, gli Stati membri prevedono sanzioni per le imprese che non adottano provvedimenti correttivi entro il periodo di tempo concesso. Le autorità nazionali competenti hanno la facoltà di imporre sanzioni amministrative.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti conservino la documentazione delle indagini di cui paragrafo 1, indicando in particolare la natura e i risultati di tali indagini e gli eventuali provvedimenti correttivi notificati di cui al paragrafo 5. Le autorità competenti pubblicano una relazione annuale di attività nella quale riportano i casi più gravi di non conformità e in che modo sono stati affrontati, nel debito rispetto del segreto commerciale.

Articolo 14

Orientamenti


1. Al fine di offrire chiarezza e certezza alle imprese, nonché garantire la coerenza tra le loro pratiche, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e l'OCSE e con l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, pubblica orientamenti generali non vincolanti destinati alle imprese su come adempiere al meglio agli obblighi in materia di dovuta diligenza di cui alla presente direttiva. Tali orientamenti forniscono indicazioni pratiche su come la proporzionalità e la prioritizzazione, in termini di impatto, settore e area geografica, possono essere applicate agli obblighi in materia di dovuta diligenza in funzione delle dimensioni e del settore dell'impresa. Gli orientamenti sono resi disponibili entro il ... [18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

2. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e l'OCSE e con l'assistenza dell'Agenzia per i diritti fondamentali, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, può elaborare specifici orientamenti non vincolanti destinati alle imprese che operano in determinati settori.

3. Nell'elaborazione degli orientamenti non vincolanti di cui ai paragrafi 1 e 2, sono tenuti in debita considerazione i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la dichiarazione tripartita dell'Organizzazione internazionale del lavoro di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una condotta responsabile delle imprese, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, la guida dell'OCSE in materia di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali, la guida dell'OCSE sulla dovuta diligenza per i prestiti societari e la sottoscrizione di titoli responsabili e la guida OCSE-FAO per catene di approvvigionamento agricolo responsabili, il commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sugli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore commerciale sui diritti dell'infanzia e i diritti dell'infanzia e i

principi d'impresa dell'UNICEF. La Commissione riesamina periodicamente la pertinenza dei suoi orientamenti e li adatta alle nuove migliori prassi.

4. Le schede informative per paese sono aggiornate regolarmente dalla Commissione e sono rese pubblicamente disponibili in modo da fornire informazioni aggiornate sulle convenzioni e i trattati internazionali ratificati da ciascun partner commerciale dell'Unione. La Commissione raccoglie e pubblica dati commerciali e doganali sull'origine delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti, e pubblica informazioni sui rischi di impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla governance associati a determinati paesi o regioni, settori e sottosettori, nonché prodotti.

Articolo 15

Misure specifiche a sostegno delle piccole e medie imprese

1. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese un portale dedicato dove chiedere orientamenti e ottenere sostegno e informazioni ulteriori su come adempiere al meglio i loro obblighi in materia di dovuta diligenza.

2. Le piccole e medie imprese sono ammissibili al sostegno finanziario ai fini della conformità ai loro obblighi in materia di dovuta diligenza nell'ambito dei programmi dell'Unione a sostegno delle piccole e medie imprese.

Articolo 16

Cooperazione a livello dell'Unione


1. La Commissione istituisce una rete europea di dovuta diligenza delle autorità competenti onde garantire, unitamente alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 12, il coordinamento e la convergenza tra le pratiche di regolamentazione, indagine e vigilanza e la condivisione delle informazioni, nonché monitorare l'operato delle autorità nazionali competenti.

Le autorità nazionali competenti cooperano per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

2. Sulla base delle informazioni condivise dalle autorità nazionali competenti e in cooperazione con altri esperti e parti interessate del settore pubblico, la Commissione pubblica un quadro di valutazione annuale in materia di dovuta diligenza con l'assistenza dell'Agenzia per i diritti fondamentali, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese.

Articolo 17

Esercizio della delega


1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente

direttiva].

3. La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Sanzioni

1. Gli Stati membri prevedono sanzioni proporzionate applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e tengono conto della gravità delle violazioni commesse e del fatto che la violazione sia stata commessa ripetutamente o meno.

2. Le autorità nazionali competenti possono in particolare comminare ammende proporzionate calcolate in base al fatturato dell'impresa, escludere temporaneamente o definitivamente le imprese dagli appalti pubblici, dagli aiuti di Stato, dai meccanismi di sostegno pubblico, compresi i meccanismi che si basano sulle agenzie per il credito all'esportazione e sui prestiti, ricorrere al sequestro delle merci e ad altre adeguate sanzioni amministrative.

Articolo 19

Responsabilità civile

1. Il fatto che un'impresa rispetti i propri obblighi in materia di dovuta diligenza non esonera l'impresa dall'eventuale responsabilità nella quale può incorrere a norma del diritto nazionale.

2. Gli Stati membri assicurano di disporre di un regime di responsabilità in virtù del quale le imprese possano, conformemente al diritto nazionale, essere ritenute responsabili e offrire riparazione in relazione a qualsiasi danno derivante da impatti negativi effettivi o

potenziali sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance che esse, o imprese da esse controllate, hanno causato o cui hanno contribuito con atti od omissioni.

3. Gli Stati membri garantiscono che il loro regime di responsabilità di cui al paragrafo 2 preveda che le imprese non siano ritenute responsabili di un danno se dimostrano di aver agito con tutta la dovuta diligenza, in linea con la presente direttiva, per evitare il danno in questione, o che il danno si sarebbe comunque prodotto anche se fossero state prese tutte le precauzioni del caso.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per intentare un'azione di responsabilità civile concernente un danno derivante da impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente sia ragionevole.

Articolo 20

Diritto internazionale privato

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni pertinenti della presente direttiva siano considerate disposizioni di applicazione necessaria in linea con l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

Articolo 21

Recepimento


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [24 mesi dalla data l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


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1 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).