Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2021, n. 17132 - Sfruttamento di manodopera nella raccolta della frutta. Inammissibilità del ricorso in cassazione per rinuncia alla impugnazione


 

Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 28/01/2021
 

Fatto



1 Il Tribunale di Catanzaro in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata confermava la ordinanza de libertate emessa dal Tribunale di Castrovillari, ufficio GIP, con la quale veniva applicata a DS.L., titolare di fatto della ditta agricola DESIFRUTTA
s.r.l. la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a ipotesi criminosa di cui all'art.603 bis cod.pen. in ragione dello sfruttamento di manodopera nella raccolta della frutta e della sua utilizzazione in violazione delle prescrizioni lavoristiche concernenti il trattamento salariale, sproporzionato rispetto alla natura e durata della prestazione lavorativa, nonché in relazione al trattamento normativo (orario, riposo giornaliero e settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie) e in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e per avere sottoposto i lavoratori a condizioni di lavoro e a situazioni alloggiative degradanti, con approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori costretti, per mancanza di redditi, ad accettare le suddette condizioni di lavoro.
2. Avverso la ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di DS.L. articolando diversi profili di doglianza sia in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari.
3. Con istanza depositata in data 21 Gennaio 2021 il ricorrente personalmente e il suo difensore dichiaravano di rinunciare al ricorso evidenziando come nelle more la misura cautelare era stata revocata e che non ricorreva più interesse alla pronuncia.

 

Diritto
 



1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 21 Gennaio 2021.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione per essere stato revocato nel frattempo il titolo cautelare.

 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021