Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 7 maggio 2021, n. 199
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi de IT art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, Part. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato 1
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante ''Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;
VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTI l’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua i casi e i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9), in materia di formazione professionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 in data 2 novembre 2020 recante "Aggiornamento del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui all’allegato e della dgr 447/2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, recante "Modalità di svolgimento dell’attività didattica presso le Istituzioni AFAM”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante "Unite de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COV1D-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COV1D-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COV1D-19»
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e dì Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 ''Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n, 52 "'Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO l’articolo 1, comma 1 del succitato decreto-legge il quale prevede che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 7° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n, 35”;
SENTITO il Ministro della salute in data 7 maggio 2021, il quale ha comunicato la classificazione della Regione zona arancione a far data da lunedì 10 maggio 2021;
CONSIDERATO che, ferma restando la necessità di misure che favoriscano la riduzione dei contagi e volte a evitare un possibile sovraccarico del sistema sanitario regionale, si ritiene opportuno adottare alcune ulteriori misure di contenimento e precisazioni al fine di adeguare le previsioni del DPCM 2 marzo 2021 e del d.l. 52/2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 189 in data 30 aprile 2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell'ordinanza n. 181 del 24 aprile 2021 fi efficace fino al 10 maggio 2021;
CONSIDERATE le seguenti circostanze:
- la conformazione del territorio della Regione, caratterizzato da una pluralità di valli laterali, che condiziona inevitabilmente la viabilità, allungando i percorsi stradali;
- tutti i Comuni delia Regione (escluso il capoluogo, che conta comunque soltanto 34.052 abitanti) hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e diversi Comuni addirittura inferiore a 100 abitanti, con una densità abitativa media dell’intera Regione di 38 abitanti per Km²;
- nella Regione non vi sono capoluoghi di Provincia;
- nel territorio regionale non vi sono centri commerciali, intesi quali strutture di vendita di medie o grandi dimensioni a destinazione specifica, nelle quali sono inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
- i principali servizi regionali di natura commerciale, sociale e amministrativa sono prevalentemente situati sul territorio comunale di Aosta e dei Comuni della cintura;
CONSIDERATA, inoltre, l’ulteriore peculiarità della Regione, caratterizzata dalla presenza di un solo esercizio commerciale di grande distribuzione nel capoluogo regionale e di una pluralità di analoghi esercizi, presenti, invece, nei Comuni vicini situati nella valle centrale;
CONSIDERATA, altresì, in ragione di quanto testé espresso, l’esigenza di evitare gli assembramenti connessi all’afflusso della popolazione del capoluogo esclusivamente in tale esercizio di vendita, con conseguente aggravamento del rischio di diffusione del contagio, consentendo, pertanto, la possibilità di spostamento anche dal capoluogo;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni dianzi rappresentate, di stabilire che gli spostamenti sull’intero territorio regionale, ivi compresi quelli di cui all’art. 2, comma 2, del di 52/2021, siano consentiti, in ogni caso limitatamente alla fascia oraria dalie ore 5:00 alle ore 22:00;
CONSIDERATA la necessità di consentire, nell’ambito della fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, anche l’attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, in considerazione della particolare fragilità di tali soggetti; per le medesime finalità e per la medesima tipologia di utenza, si considera altresì necessario consentire le attività inerenti i servizi di riabilitazione equestre;
RITENUTO, pertanto, di consentire la fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità nonché, per le medesime finalità e per la medesima tipologia di utenza, di consentire le attività inerenti i servizi di riabilitazione equestre;
CONSIDERATA la necessità, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, del decreto-legge n. 52/2021, in ragione delle peculiarità del sistema scolastico valdostano, di stabilire alcune misure relativamente alle attività didattiche, anche extra-scolastiche, e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale;
RITENUTO pertanto di stabilire, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, del decreto- legge n. 52/2021, alcune misure relativamente alle attività didattiche anche extra-scolastiche e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale, secondo quanto specificato nel dispositivo della presente ordinanza;
CONSIDERATO, inoltre, che gli alberghi e le strutture ricettive prive di ristorante si trovano nella necessità di fornire ai clienti ivi alloggiati un servizio completo che permetta a questi ultimi di fruire dei pasti in condizioni adeguate, attesa la sospensione dei servizi di ristorazione;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che, su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possano fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di altra struttura ricettiva o di un ristorante. All’esterno dell’esercizio che svolge fattività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 462 in data 26 aprile 2021 “Approvazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 con riferimento alle strutture di primo intervento per persone prive di abitazione, alla struttura di prima accoglienza per donne vittime di violenza, denominata "arcolaio" e in relazione allo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni legate alle "Bataìlles de Reines 2027”;
VISTO, in particolare, l’allegato c) della succitata deliberazione, recante "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni legate alle "Bataìlles de Reines 2021” - Fasi eliminatorie
CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiornamento degli “indici di combattività” che concorrono alla definizione dell’indice genetico complessivo delle razze bovine, indispensabile per i percorsi previsti dal “Programma genetico” approvato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il 23/06/2020, attraverso la rassegna delle “Batailles de reines";
RITENUTO di stabilire che la rassegna "Batallies de Reines", si svolga nel rispetto del protocollo approvato con Deliberazione della Giunta n. 462 in data 26 aprile 2021, a condizione che venga predisposto e consegnato al sindaco del Comune interessato l’elenco degli allevatori partecipanti, completo dei relativi recapiti telefonici e che gli stessi siano muniti di un certificato medico che attesti il completamento del ciclo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, oppure l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento oppure la certificazione dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus, effettuato entro le quarantotto ore precedenti;
RICHIAMATE le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021;
RITENUTO, quindi necessario, alla luce di tutto quanto precede nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell’epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione, introdurre ulteriori misure di contenimento e precisazioni finalizzate all’adattamento delle previsioni del DPCM 2 marzo 2021 e del decreto legge 52/2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione, prevedere:
- ulteriori misure relativamente agli spostamenti;
- ulteriori misure relativamente alle attività di palestre, piscine e centri fitness;
ulteriori misure relativamente a parchi zoologici e faunistici;
- ulteriori misure relativamente alle attività didattiche anche extra-scolastiche e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionali di formazione professionale;
- ulteriori misure relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio;
- ulteriori misure relativamente alle attività di ristorazione;
- ulteriori misure relativamente allo svolgimento della rassegna “Batailles de Reines”;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l’Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. L’ordinanza n. 189 in data 30 aprile 2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell'ordinanza n. 181 del 24 aprile 2021) è revocata.
2. Gli spostamenti sull’intero territorio regionale, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 52/2021, sono consentiti limitatamente alla fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 22:00. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell’ordine tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.
3. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità; per le medesime finalità e per la medesima tipologia di utenza, sono consentite le attività inerenti i servizi di riabilitazione equestre.
4. L’ingresso e la circolazione all’interno di parchi zoologici e faunistici sono consentiti nel rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021;
5. Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19 nello svolgimento delle attività didattiche anche extra-scolastiche:
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, secondo le disposizioni impartite dalla Sovraintendenza agli Studi, in modo che almeno al 70 per cento e fino a un massimo del 100 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l’inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’Istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell’istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell’istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale; resta inoltre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, anche nell'ambito delle attività didattiche degli organismi di formazione che gestiscono percorsi formativi cofinanziati con fondi pubblici;
- i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello nell’ambito dei corsi di istruzione per adulti, di cui al d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012, si svolgono, su richiesta motivata degli interessati al dirigente scolastico, in modalità a distanza;
- le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale, relative a discipline pratiche e performative consistenti in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme, nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, per quanto compatibili, ferme restando, in ogni caso le misure di sicurezza ivi previste;
- l’attività formativa in presenza all’interno della Casa circondariale di Brissogne si svolge nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2020.
6. È consentito lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e di certificazione delle competenze, compresi gli esami di qualifica e di abilitazione, previsti in esito a percorsi di formazione finanziati e/o riconosciuti dall’Amministrazione regionale.
7. Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti.
8. Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli esercizi che assicurano il servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati sul territorio regionale, nonché di enti e pubbliche amministrazioni, esclusivamente per i propri dipendenti che svolgano attività lavorativa in cantieri.
9. Su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi c delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possono fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante. All’esterno dell’esercizio che svolge l’attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati.
10. La rassegna “Bataìlles de Reìnes" si svolge nel rispetto del protocollo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 462 in data 26 aprile 2021, a condizione che venga predisposto e consegnato al sindaco del Comune interessato l’elenco degli allevatori partecipanti, completo dei relativi recapiti telefonici e che gli stessi siano muniti di un certificato medico che attesti il completamento del ciclo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, oppure l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento oppure la certificazione dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus, effettuato entro le quarantotto ore precedenti;
11. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
12. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 10 maggio 2021 fino al 16 maggio 2021.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e alla Sovraintendente agli Studi per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.