Tipologia: CCNL
Data firma: 20 febbraio 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2020
Parti: Agci-Agrital, Federcoopesca-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilapesca
Settori: Agroindustriale, Cooperative di pesca
Fonte: flai.it
Sommario:
Norma di condizionalità |
Art. 34 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte" |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli Imbarcati su natanti di cooperative di pesca
1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020
Il giorno 20 febbraio 2017, in Roma, tra Agci - Agrital […], con l'assistenza del responsabile delle relazioni industriali di Agci […]; Federcoopesca - Confcooperative […], con l'assistenza del capo del servizio sindacale di Confcooperative […]; Legacoop Agroalimentare […], con l'assistenza […] dell'area lavoro e relazioni industriali di Legacoop; e Fai - Cisl […], Flai-Cgil […], Uilapesca […]
Norma di condizionalità
In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, decreto legislativo 154/2004, Agci-Agrital, Confcooperative-Federcoopesca, Legacoop Agroali-mentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilapesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le cooperative di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
Art. 2 - Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro assume come proprio lo spirito del protocollo d'intesa del 10 gennaio 2008, nonché quello riportato in allegato al presente contratto, in materia di armonizzazione contrattuale e della normativa previdenziale nel settore cooperativo della pesca marittima al fine di poter assicurare minimi retributivi garantiti a favore di tutti gli addetti del settore, tenendo conto delle esigenze e peculiarità del comparto, attraverso un percorso che garantisca da una parte certezza normativa e retributiva a tutti i lavoratori della filiera, compresi i soci di cooperative della piccola pesca e, dall'altra, la sostenibilità economica di tale cambiamento da parte delle cooperative del comparto.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire affinché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e riportate di seguito nell'articolato contrattuale.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali".
Inoltre, le parti firmatarie del presente contratto concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio il programma triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (DD.LLgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99).
Le parti concordano altresì di attivare ogni utile confronto al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali, ad esempio, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc.
Più in generale, le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso gli opportuni strumenti contrattuali previsti, al fine di contribuire a realizzare una gestione del settore che consenta la tutela delle risorse, del lavoro e delle imprese, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del comparto.
In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" quali, ad esempio:
• attuazione di una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
• valorizzazione del risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e - in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;
• garanzia di un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.
Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione Europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.
Le parti datoriali cooperative daranno inoltre opportuna ed adeguata informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto circa i predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano a promuovere e garantire l'applicazione del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti in tal senso.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.
Art. 3 - Relazioni sindacali
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra il movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa, al fine di favorire l'implementazione di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi della politica comune della pesca.
In particolare, le associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito, e nei termini più generali, l'informazione riguarderà anche gli impegni relativi ai contratti di filiera, laddove intervengano costituzioni di nuove aziende, concentrazioni, fusioni, processi di sviluppo, ristrutturazioni, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività, ai fini dell'utilità del confronto stesso.
Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente ed almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto o di grandi settori, a livello regionale o sub-regionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.
Art. 5 - Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica:
1) ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
2) al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.
Ai fini del presente contratto l'attività di pesca viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente:
a) tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;
b) altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.
Art. 7 - Tipi di contratto d'imbarco
Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.
Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni d'imbarco deve essere depositata, a cura degli armatori, presso l'ufficio marittimo nei cui registri risulta iscritta l'imbarcazione, a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e/o di enti ed istituti da esse costituiti.
Art. 8 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l'esercizio dell'attività di pesca
Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall'armatore, sono adottate dall'Autorità marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi), tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità e qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 cod. nav. e dell'art. 426 del relativo regolamento di attuazione.
Nota a verbale
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, sono demandate, su richiesta di una delle parti, al tavolo congiunto di cui al successivo articolo 57 al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni del caso.
Art. 9 - Sicurezza sul lavoro
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e succ. mod., una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri e con equipaggio con più di sei unità di armamento.
In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento, il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente alla svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n° 271/1999.
In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione di lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Le parti ricordano altresì che trova applicazione l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n° 271/99, 272/99 e 298/99.
Nota a verbale
Le parti si impegnano a definire entro il 30.06.2018 un'idonea certificazione per attestare le prestazioni di lavoro a turno notturno a bordo ai soli fini del riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per eventuali prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 10 - Politiche attive del lavoro
Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.
In virtù di quanto previsto dall'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi, extracomunitari, in particolare attivando azioni sia a favore delle politiche dell'occupazione, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l'occupabilità, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.
In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (decreto legislativo n. 154/2004) nonché prevedere ulteriori misure, da individuare attraverso il tavolo congiunto di cui all'art. 57.
Art. 11 - Formazione permanente e continua
In virtù del ruolo che riveste la formazione come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi produttivi, nonché per la crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a "proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali" (cfr. articolo 6, comma 1, legge 8 marzo 2000, n° 53) e a promuovere e sostenere percorsi e programmi di formazione continua e permanente, sia per i lavoratori a tempo determinato che a tempo indeterminato, in base a progetti bilaterali presentati a livello aziendale, di filiera, di settore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
Le Parti, ai fini della formazione permanente e continua, riconoscono in FONCOOP lo strumento a tal fine istituito.
Ai fini della formazione permanente e continua si riconoscono n. 16 ore di permessi retribuiti.
Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio possono essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
I provvedimenti disciplinari adottati dal comandante devono essere annotati sul giornale di bordo e comunicati all'interessato cui è riconosciuta la facoltà di presentare reclamo all'armatore oltreché all'Autorità preposta, anche tramite la propria organizzazione sindacale.
Art. 15 - Riposo settimanale
Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non consentano l'esercizio dell'attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale di norma previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.
Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.
Art. 16 - Riposo giornaliero
Nel settore della pesca, per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, deve essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.
Art. 17 - Orario di lavoro a terra
Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, tutto l'equipaggio resta imbarcato a tutti gli effetti.
In caso di durata dei lavori superiore ad 8 giorni, rimane a discrezione dell'armatore la valutazione se procedere o meno allo sbarco.
[…]
I pasti, durante l'esecuzione di lavori a terra, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.
Art. 18 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre ai necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.
Art. 19 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia.
Deve altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.
Art. 20 - Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc..., sono normalmente effettuati dagli stessi.
Art. 25 - Secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello viene svolta in ambito territoriale per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.
[…]
Ai fini del presente articolo le parti concordano di attivare lo strumento della contrattazione integrativa territoriale per le seguenti materie:
• tabelle d'armamento e di esercizio;
• riposo settimanale;
• ferie pesca mediterranea;
• perdite e deterioramento di attrezzi pesca, lampade e muccigna;
• organizzazione del lavoro;
• salario di produttività e welfare aziendale.
[…]
Art. 27 - Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario.
[…]
Art. 29 - Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.
Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità.
L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.
Art. 32 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.
Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni di riposo pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
Art. 36 - Assicurazioni
Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
[…]
Art. 44 - Vestiario
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca, l'armatore fornisce ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario necessario come: stivali, impermeabili, tute ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.
Art. 45 - Affissione del contratto a bordo
Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dall'Autorità nonché, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.
Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave detti documenti potranno essere conservati presso la sede della cooperativa.
Art. 53 - Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare
Fermo restando l'osservanza del termine disposto dall'articolo 40, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n° 133, copia della convenzione di arruolamento vistata dall'Autorità marittima e, all'estero, dall'Autorità consolare, viene contestualmente consegnata al marittimo e da tale momento decorrono, in capo all'armatore ed al marittimo stesso, tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla legge e dal contratto medesimo.
Art. 56 - Rappresentanze e diritti sindacali
Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 20 maggio 1970, n° 300, nonché, per i soci lavoratori di cooperative dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.
In sede di tavolo congiunto di cui al successivo articolo 57, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuate modalità di rappresentanza unitaria di compartimento o intercompartimentali.
Art. 57 - Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto
Al fine di favorire il confronto sulle problematiche del settore, le parti istituiscono un tavolo di lavoro permanente finalizzato alla ricerca delle soluzioni ritenute più opportune, anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie:
1) istituzione e funzionamento di enti bilaterali;
2) modalità di riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale di cui al precedente articolo 50;
3) modalità di funzionamento ed erogazione del trattamento integrativo malattia/infortunio di cui all'articolo 41;
4) applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della leggi vigenti in materia per ciò che attiene al settore della pesca (cfr. decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 226, articolo 6; D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81), nonché delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;
5) operatività degli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'articolo 9 del presente CCNL;
6) monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
7) modalità e contenuti della attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;
8) possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
9) ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto.
Art. 58 - Sostituzioni
In caso di assenza non prevedibile e breve del marittimo, che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente articolo 8, fermo restando la conservazione del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'articolo 12, indicando il nome del sostituto e del sostituito.
[…]
La sostituzione non può superare i cinque giorni.
[…]
Art. 59 - Prelazione nella riassunzione
I lavoratori sbarcati per malattia o infortunio sono reimbarcati al termine del periodo di malattia e infortunio.
[…]