Categoria: 2007
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Tipologia: Accordo CAE
Data firma: 18 dicembre 2007
Validità: 31.12.2011
Parti: Assicurazioni Generali e CAE/CR
Settori: Credito Assicurazioni, Generali
Fonte: snfia.it

 

Sommario:

  Premessa e finalità
Art. 1 - Composizione
Art. 2 - Comitato Ristretto (CR)
Art. 3 - Protezione dei rappresentanti dei lavoratori
Art. 4- Osservatori e esperti esterni
Art. 5 - Rappresentanti della capogruppo
Art. 6 - Riunioni del CAE
Art. 7 - Riunioni del CR
Art. 8 - Organizzazione delle riunioni del CAE e del CR
  Art. 9 - Permessi
Art. 10 - Riservatezza
Art. 11 - Spese
Art. 12 - Formazione
Art. 13 - Regolamento interno
Art. 14 - Interpretazioni/Controversie
Art. 15 - Decorrenza e durata dell'accordo
Allegato 1
Allegato 2

Il giorno 18 dicembre 2007, a Trieste, tra le Assicurazioni Generali spa […] e il Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Generali, rappresentato dal Comitato Ristretto in persona dei sigg.ri A.C. (Italia), B.F. (Belgio), M.H. (Germania), W.P. (Austria), M.T. (Francia), con l'assistenza dell'UNI Finance, si è convenuto quanto segue:

Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Generali
Premessa e finalità
Allo scopo di contribuire a sviluppare ulteriormente la vocazione e la dimensione internazionale del Gruppo Generali (d'ora in avanti "Gruppo"), di rafforzare il comune senso di appartenenza, di coesione e di reciproca comprensione e collaborazione tra tutti i lavoratori ai vari livelli del Gruppo, le Parti esprimono la comune volontà di consolidare l'esperienza del Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Generali (d'ora in avanti "CAE").
Il CAE è stato costituito con Accordo dell'11 novembre 1997, rinnovato con Accordo del 26 ottobre 2000, al fine di assicurare un'adeguata informazione e consultazione dei lavoratori delle imprese del Gruppo situate nei paesi membri dell'Unione Europea conformemente e nello spirito di quanto stabilito dalla Direttiva 94/45/CE del Consiglio (recepita in Italia dal d.lgs. n. 74 del 2 aprile 2002).
Con il presente Accordo la Direzione Centrale di Assicurazioni Generali spa (d'ora in avanti "la Capogruppo"), proseguendo nel percorso avviato con il varo della "Carta Sociale Europea del Gruppo Generali", intende approfondire e rafforzare, in ambito CAE, il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori europei del Gruppo su tematiche transnazionali.
Con questo intendimento, le Parti riconoscono al Comitato Ristretto - come definito all'art. 2 del presente Accordo - il ruolo di interlocutore privilegiato, in qualità di portavoce dei delegati del CAE, nel dialogo e nel confronto con la Capogruppo.
Viene ribadito che questo è l'unico Comitato europeo di lavoratori riconosciuto a livello di dialogo transnazionale con la Capogruppo, rappresentando anche gruppi di imprese che da essa dipendono. Di conseguenza, eventuali CAE costituiti presso gruppi di imprese che dovessero venire a far parte del Gruppo verranno sciolti.
Il CAE non potrà sostituirsi ai rappresentanti sindacali dei lavoratori a livello nazionale nell'esercizio delle loro funzioni e delle loro prerogative contrattuali, che debbono rimanere impregiudicate secondo le norme nazionali in vigore.
Allo stesso tempo l'autonomia delle direzioni aziendali nelle singole imprese non deve venir pregiudicata da questa forma istituzionalizzata di collaborazione.
La Capogruppo provvederà affinché quanto previsto nel presente Accordo ed eventuali intese applicative dello stesso trovino corretta applicazione nelle sedi europee del Gruppo dei Paesi rappresentati nel CAE.
Le Parti riconoscono nella "Carta Sociale Europea del Gruppo Generali", per i principi guida ed i valori in tema di tutela dei propri collaboratori in essa contenuti, il documento a cui fare riferimento per contribuire a sviluppare il dialogo sociale su basi costruttive e durature nei diversi territori.
Le Parti individuano inoltre nel presente Accordo il punto di partenza per un dialogo sociale transnazionale più costruttivo ed efficiente.

Art. 1 - Composizione

1.1 -Attribuzione dei seggi
L'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun Paese viene determinata in relazione al numero dei dipendenti.
Il riferimento per l'attribuzione dei seggi di rappresentanza nel CAE è costituito dall'allegato 1, nel quale è indicato per ciascun Paese dell'Unione Europea in cui il Gruppo opera il numero dei dipendenti appartenenti - alla data del 31.12.2006 - alle Entità rientranti nel perimetro di consolidamento e alle Entità controllate e collegate escluse da tale perimetro.
I lavoratori del Gruppo di ogni Paese incluso nella Unione Europea e in cui siano occupati almeno 50 lavoratori hanno diritto ad un loro delegato nel CAE.
Oltre al delegato di diritto, a ciascun Paese, sulla base dei numeri indicati nell'allegato 1, spettano ulteriori delegati in ragione di:
da 1.001 a 2.000 dipendenti 1 ulteriore delegato
da 2.001 a 4.000 dipendenti 1 ulteriore delegato
da 4.001 a 8.000 dipendenti 1 ulteriore delegato
da 8.001 a 16.000 dipendenti 1 ulteriore delegato
oltre 16.001 dipendenti 1 ulteriore delegato
In base alle regole del presente punto la distribuzione dei seggi per ciascun Paese è quella illustrata nell'allegato 2.
Il CAE, come sopra costituito, comprenderà anche un rappresentante dell'UNI Finance, che non avrà diritto di voto.
1.2 - Revisione della ripartizione dei seggi nel corso della durata dell'Accordo
Le modifiche del numero dei delegati spettanti ad un Paese per effetto di eventuali acquisizioni o cessioni che comportino la variazione del numero dei dipendenti, troveranno applicazione nell'anno successivo.
Resta inteso che per il biennio 2010 - 2011 la ripartizione dei seggi avverrà sulla base degli organici alla data del 31.12.2008, con conseguente aggiornamento degli allegati.
Nel caso di nuove acquisizioni, in Paesi non ancora rappresentati, ovvero in caso di nuovi Paesi che dovessero aderire all'Unione Europea, verrà garantita, per ciascun Paese, la rappresentanza di tutti i lavoratori, secondo i criteri e le modalità di designazione indicati al presente art. 1.
1.3 - Requisiti, designazione e durata del mandato dei delegati CAE
I componenti del CAE devono essere dipendenti del Gruppo, salvo per quanto riguarda il rappresentante dell'UNI Finance.
I componenti vengono designati o eletti dai rappresentanti dei lavoratori al loro interno o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
Con le stesse modalità viene designato o eletto, per ogni delegato, un supplente, che potrà sostituire il delegato in caso di impedimento a partecipare alle riunioni.
La durata del mandato è di norma pari alla durata dell'Accordo. Il mandato termina anzitempo:
1. se il delegato cessa il rapporto di lavoro con impresa facente parte del Gruppo;
2. se il delegato decade dal mandato di rappresentante dei lavoratori;
3. se viene meno la partecipazione del Paese o dell'impresa per mancanza dei presupposti (ad esempio: Paese al di sotto dei 50 dipendenti, impresa passata ad altro gruppo).
Nelle ipotesi 1. e 2. il delegato cessato verrà sostituito da un nuovo delegato, designato o eletto, con le modalità di cui sopra, dallo stesso Paese a cui apparteneva il delegato cessato.

Art. 2 - Comitato Ristretto (CR)
Con riferimento a quanto previsto nella "Premessa e finalità" dell'Accordo, il Comitato Ristretto (d'ora in avanti "CR"), in qualità di "portavoce" dei delegati del CAE, riveste il ruolo di interlocutore privilegiato nel dialogo e nel confronto con la Capogruppo.
In caso di rilevanti operazioni transnazionali che coinvolgano almeno due Paesi rappresentati nel CAE e che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, la Capogruppo provvederà a fornire al CR un'informazione esauriente e tempestiva con riferimento alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
In quest'ambito, i contenuti dell'informazione saranno adeguati all'obiettivo di consentire un dialogo e uno scambio di punti di vista tra la Capogruppo e il CR ("consultazione"). La Capogruppo si riserverà di valutare e tenere in considerazione eventuali opinioni espresse dal CR in merito alle misure intraprese.
2.1 - Composizione del CR
I componenti del CAE eleggono al loro interno il CR composto da sette componenti provenienti dai seguenti Paesi:
- 1 delegato proveniente rispettivamente da: Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna (totale di 5);
- 1 delegato proveniente dalla cosiddetta area "altri Paesi", di cui fanno attualmente parte: Belgio, Gran Bretagna, Grecia, Olanda, Portogallo;
- 1 delegato proveniente da uno dei Paesi dell'area "Paesi dell'Europa Centro Orientale", di cui fanno attualmente parte: Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
Ad ogni componente titolare del CR corrisponderà un supplente, eletto dai componenti del CAE e individuato tra i delegati titolari del CAE secondo lo stesso criterio utilizzato per la nomina dei componenti titolari del CR.
Il supplente sostituirà il delegato titolare in caso di impedimento a partecipare alle riunioni.
2.2 - Segretario e Vice Segretario del CAE
Il CAE nomina tra i componenti del CR il Segretario del CAE che - in nome e per conto del CR e del CAE - cura tutti i rapporti con la Capogruppo.
Il Segretario propone alla Capogruppo i temi da approfondire nel corso delle riunioni previste dal presente Accordo, concordando l'ordine del giorno.
Cura inoltre tutti i rapporti con i componenti del CAE e provvede alla loro informazione.
Una struttura di supporto (ufficio, telefono, computer, stampante, posta elettronica) viene messa a disposizione permanente del Segretario (presso la sede della Società dove opera) per la sua attività.
Il Segretario del CAE provvederà a tenere aggiornata la lista dei nominativi dei delegati del CAE, del CR e dei rispettivi supplenti, con i relativi indirizzi e recapiti. L'elenco aggiornato verrà messo a disposizione dell'interlocutore permanente della Capogruppo, così come disciplinato dall'art. 5 del presente Accordo.
Le modalità di segnalazione al Segretario del CAE dei nominativi e delle eventuali variazioni dei delegati - siano essi titolari o supplenti - vengono disciplinate dal Regolamento Interno del CAE di cui all'art. 13 del presente Accordo (d'ora in avanti "Regolamento Interno").
Il Segretario sarà coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Segretario, anch'egli nominato dai delegati del CAE tra i componenti del CR. In caso di impedimento temporaneo del Segretario le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Segretario.
Della nomina del Segretario e del Vice Segretario verrà informato l'interlocutore permanente della Capogruppo.
Il Segretario - o il Vice Segretario o eventualmente un altro dei componenti del CR individuato dal medesimo organismo - per lo svolgimento della sua attività potrà recarsi, in casi straordinari e previa comunicazione alla Capogruppo, nei Paesi rappresentati nel CAE per incontrare i rispettivi delegati.

Art. 3 - Protezione dei rappresentanti dei lavoratori
I componenti del CAE godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e/o dalle prassi vigenti nel Paese in cui lavorano.

Art. 4- Osservatori e esperti esterni
Il CAE e il CR possono farsi assistere da esperti previa comunicazione alla Capogruppo
Il Segretario potrà richiedere di far partecipare, in qualità di osservatori, rappresentanti provenienti da Paesi non ancora appartenenti all'Unione Europea, ma in procinto di aderirvi, concordando l'ammissione con la Capogruppo.

Art. 5 - Rappresentanti della capogruppo
La Capogruppo è rappresentata dal Responsabile Risorse Umane del Gruppo e/o dal Servizio della Capogruppo dedicato ai "Rapporti con il Comitato Aziendale Europeo".
Alla riunione annuale plenaria "post bilancio" del CAE prevista ai sensi del successivo art. 6.1, nonché ad una delle riunioni del CR previste ai sensi dell'art. 7.1, parteciperanno, ove e in quanto possibile, esponenti del Vertice della Capogruppo.
Il Servizio della Capogruppo dedicato ai "Rapporti con il Comitato Aziendale Europeo" è "l'interlocutore permanente" del Segretario, del Vice Segretario e del CR.

Art. 6 - Riunioni del CAE
6.1 - Riunioni annuali plenarie
Il CAE nella sua composizione plenaria si riunisce una volta all'anno.
La riunione annuale si svolge in Italia dopo l'approvazione del Bilancio Consolidato (di norma nel mese di giugno). In tale incontro, il CAE viene informato e consultato dai rappresentanti della Capogruppo sui seguenti temi di rilevanza transnazionale:
a)
- situazione economica e finanziaria
- prevedibile evoluzione delle attività
- investimenti di particolare rilevanza
- cambiamenti fondamentali nella struttura del Gruppo
- nuove acquisizioni
- fusioni, significativi ridimensionamenti o chiusura di imprese, sedi o loro parti essenziali ed eventuali licenziamenti collettivi
b)
- situazione ed evoluzione prevedibile dell'occupazione
- introduzione di nuove metodologie e procedure di lavoro
- ricorso ad appalti
- formazione
- pari opportunità
Le Parti potranno concordare di inserire, negli argomenti di cui al punto b), temi aggiuntivi relativi ad argomenti specifici (ad es. lavoratori disabili, tutela della salute, temi specifici di natura sociale).
Le Parti convengono sull'opportunità che gli argomenti relativi al punto b) vengano sviluppati con il Responsabile Risorse Umane del Gruppo.
Nel corso del secondo semestre dell'anno si svolgerà una seconda riunione plenaria tra i soli delegati del CAE. Tale riunione non prevede, di norma, la partecipazione di rappresentanti della Capogruppo.
6.2 - Riunione preliminare e post riunione
I componenti del CAE si riuniranno tra di loro anticipatamente e successivamente alle riunioni previste dal precedente art. 6.1.
Le riunioni di cui al presente punto 6.2 si svolgeranno di norma nell'arco di mezza giornata: rispettivamente, il pomeriggio precedente per la riunione "preliminare" e il mattino successivo per la "post" riunione.

Art. 7 - Riunioni del CR
7.1 - Riunioni annuali con la Capogruppo
Conformemente al ruolo riconosciuto al CR - come disciplinato dalla "Premessa e finalità" e dall'art. 2 - la Capogruppo incontrerà il CR di norma tre volte all'anno:
a) una prima volta, nel primo trimestre dell'anno;
b) una seconda volta, nel secondo trimestre, preliminarmente alla riunione plenaria post-bilancio del CAE prevista dall'art. 6.1;
c) una terza volta, nell'ultimo trimestre, per l'incontro definito riunione di "autunno".
La sede per i predetti incontri viene individuata dalla Capogruppo.
7.2 - Riunione preliminare e post riunione
I componenti del CR si riuniranno tra di loro anticipatamente e successivamente alle riunioni previste dal precedente art. 7.1.
Le riunioni di cui al presente punto 7.2 si svolgeranno di norma nell'arco di mezza giornata: rispettivamente, il pomeriggio precedente per la riunione "preliminare" e il mattino successivo per la "post" riunione.
7.3 - Riunione per circostanze eccezionali
Qualora si verifichino circostanze eccezionali, che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori di almeno due Paesi rappresentati nel CAE - in particolare nel caso di significativi spostamenti o chiusure di imprese, sedi o loro parti essenziali oppure in caso di licenziamenti collettivi - il CR si riunirà quanto prima con la Capogruppo per essere adeguatamente informato e consultato, in conformità con quanto disciplinato dall'art. 2 del presente Accordo.
L'iniziativa di richiesta della riunione per circostanze eccezionali può essere presa anche dalla Capogruppo.
Alla riunione indetta con il CR possono partecipare anche i componenti del CAE rappresentanti dei Paesi direttamente interessati dalle questioni oggetto della riunione.

Art. 8 - Organizzazione delle riunioni del CAE e del CR
Sono affidate alla Capogruppo l'organizzazione, nonché la messa a disposizione dei servizi e degli strumenti necessari allo svolgimento delle riunioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
A cura della Capogruppo sarà inviata ai delegati, con congruo preavviso, apposita convocazione scritta, che sarà anticipata al Segretario.
Il Segretario confermerà tempestivamente alla Capogruppo la partecipazione alla riunione dei delegati, ovvero dei loro supplenti.
Lingua ufficiale delle riunioni è l'italiano. In occasione di tutte le riunioni, la Capogruppo garantirà, se necessaria, la traduzione simultanea degli interventi in quattro lingue (francese, inglese, spagnolo, tedesco). In casi particolari, segnalati dal CR, la Capogruppo ricercherà le più opportune soluzioni in termini di supporti linguistici.

Art. 9 - Permessi
9.1 - Permessi per la partecipazione alle riunioni del CAE e del CR
Per la partecipazione alle riunioni del CAE e del CR i delegati usufruiscono di permessi retribuiti per ogni giornata di riunione prevista dal presente Accordo, nonché di un ulteriore permesso retribuito per il viaggio di andata e ritorno, senza utilizzare, salvo espressa diversa previsione a livello nazionale, i permessi sindacali riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del Paese di provenienza.
9.2 - Permessi per l'attività del CR
I componenti del CR potranno utilizzare, per l'espletamento del loro mandato, ulteriori 30 ore annue di permesso retribuito.
9.3 - Permessi per l'attività del Segretario e del Vice Segretario
Il Segretario e il Vice Segretario potranno utilizzare, per l'espletamento del proprio mandato, ulteriori 50 ore annue di permesso retribuito pro capite.
Limitatamente alle necessità del Segretario e del Vice Segretario per i casi straordinari previsti dal precedente art. 2 (ultimo paragrafo del punto 2.2), la Capogruppo garantirà di volta in volta la necessaria copertura aggiuntiva in termini di permessi retribuiti.

Art. 10 - Riservatezza
Tutti i partecipanti alle riunioni previste dal presente Accordo - siano essi componenti del CAE, rappresentante dell'UNI Finance, eventuali osservatori o esperti esterni - sono tenuti alla segretezza relativamente alle informazioni loro fornite in via riservata.
L'obbligo di segretezza deve essere osservato anche dopo la scadenza del mandato.

Art. 11 - Spese
Sono a carico della Capogruppo le spese di organizzazione e traduzione simultanea delle riunioni previste dal presente Accordo. La Capogruppo si farà carico delle spese di alloggio e rimborserà le spese relative al viaggio e al vitto sostenute dai partecipanti alle riunioni previste dal presente Accordo.
All'inizio di ogni anno la Capogruppo e il Segretario, d'intesa con il CR, definiranno un budget annuale di spesa per lo svolgimento dell'attività del Segretario e di ulteriori attività del CR ritenute necessarie per il suo funzionamento (ad es., incontri aggiuntivi tra i
componenti del CR, incontri straordinari ex art. 2.2 ultimo paragrafo del presente Accordo, incontri aggiuntivi del Segretario con l'interlocutore permanente, traduzioni).
Le spese verranno inoltrate dal Segretario alla Capogruppo, che provvederà al rimborso delle somme richieste sulla base della presentazione della relativa documentazione.
In caso di esaurimento del budget, la Capogruppo potrà farsi carico di eventuali spese aggiuntive documentate derivanti da ulteriori esigenze eccezionali, segnalate dal Segretario e come tali preventivamente valutate con la Capogruppo.
Le spese sostenute per il ricorso ad osservatori o esperti esterni - ove questo sia avvenuto previo accordo tra la Capogruppo e il CR - restano a carico della Capogruppo.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 del presente Accordo ("Organizzazione delle riunioni"), le Parti convengono sull'opportunità di collaborare per il contenimento, ove e in quanto possibile, delle spese connesse al funzionamento del CAE e del CR. A questo scopo l'interlocutore permanente e il Segretario si confronteranno al fine di ricercare le migliori e più opportune modalità organizzative.

Art. 12 - Formazione
Le Parti convengono sull'opportunità di prevedere iniziative di formazione per i componenti del CAE su temi specifici inerenti il loro mandato.
A tal fine le Parti concordano che nell'ambito della seconda riunione plenaria prevista dall'art. 6.1, su richiesta del Segretario e d'intesa con la Capogruppo, potrà aver luogo un'iniziativa di formazione dei delegati del CAE, alla quale potranno partecipare anche rappresentanti del Servizio "Rapporti con il CAE".
L'organizzazione della riunione verrà concordata tra l'interlocutore permanente e il Segretario sulla base di un "progetto formativo" che verrà presentato a cura del CR alla Capogruppo, di norma in occasione della prima riunione annuale del CR.
Il costo sarà a carico della Capogruppo; di comune accordo potrà essere richiesto di usufruire dei finanziamenti comunitari all'uopo previsti.
Inoltre, al fine di facilitare il dialogo e la comprensione reciproca, particolare impegno verrà dedicato all'apprendimento o al perfezionamento della lingua inglese; a tale scopo ciascun delegato titolare e supplente potrà partecipare, su sua richiesta, a tali corsi, che si terranno a livello locale e secondo le modalità localmente previste, con costo a carico aziendale.

Art. 13 - Regolamento interno
Il CAE si doterà di un Regolamento Interno e di un Regolamento Elettorale per l'elezione del Segretario, del Vice Segretario e dei componenti il CR e dei loro supplenti, che verranno trasmessi per conoscenza alla Capogruppo.
A tale proposito, i delegati del CR firmatari del presente Accordo dichiarano che l'attuale Regolamento Interno e l'attuale Regolamento Elettorale rimangono in vigore sino al rispettivo rinnovo, ferma restando l'applicazione dei necessari aggiustamenti derivanti dal presente Accordo (es. il numero dei membri titolari del CR).

Art. 14 - Interpretazioni/Controversie
Le Parti convengono che per ogni questione interpretativa o applicativa fa fede la versione italiana del presente Accordo. In caso di discordanza tra il testo italiano dell'Accordo e la sua traduzione in un'altra lingua prevarranno le disposizioni del testo italiano.
Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà sottoposta dal Segretario alla Capogruppo, al fine di ricercare congiuntamente una soluzione in linea con la lettera e con lo spirito dell'Accordo; verrà concordemente valutata l'opportunità di chiedere l'assistenza dell'UNI Finance e/o di esperti in materia.
Qualora non si dovesse raggiungere una soluzione, resta inteso che la giurisdizione competente è quella italiana; foro competente è Trieste.

Art. 15 - Decorrenza e durata dell'accordo
Il presente Accordo - stipulato ai sensi dell'art. 6 della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 94/45 del 22 settembre 1994 - ha decorrenza dalla data odierna e scadenza il 31.12.2011 - e si intende tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni qualora, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, non intervenga disdetta scritta da una delle Parti stipulanti.
Le Parti manifestano la propria disponibilità a rivedere singoli specifici punti del presente Accordo anche prima della scadenza sopra indicata esclusivamente in caso di significative modifiche della Direttiva Europea.

Trieste, 18 dicembre 2007

Allegato 1 - Accordo CAE 18 dicembre 2007
Numero dipendenti per Paese
 

Paese

n. dipendenti

Austria

5.618

Belgio

638

Bulgaria

590

Francia

8.330

Germania

16.945

Gran Bretagna

801

Grecia

157

Italia

15.894

Olanda

509

Polonia

569

Portogallo

297

Rep. Ceca

580

Romania

315

Slovacchia

230

Slovenia

234

Spagna

2.390

Ungheria

2.595

TOTALE

56.692


Allegato 2 - Accordo CAE -18 dicembre 2007
Ripartizione dei seggi

Paese

n. seggi

Austria

4

Belgio

1

Bulgaria

1

Francia

5

Germania

6

Gran Bretagna

1

Grecia

1

Italia

5

Olanda

1

Polonia

1

Portogallo

1

Rep. Ceca

1

Romania

1

Slovacchia

1

Slovenia

1

Spagna

3

Ungheria

3

TOTALE

37