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Regione Veneto
Ordinanza 7 maggio 2021, n. 61
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
 

NOTE PER LA TRASPARENZA: Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
 

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74 e in particolare l’art. 1, comma 14, che dispone che le “attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e comma 16, ultimo periodo, che dispone che in “relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che dispone, all’art. 1, comma 1, “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;
Rilevato che il DPCM 2.3.2021, in vigore fino al 31.7.2021, stabilisce, tra l’altro, che lo svolgimento di determinate attività può avvenire a condizione che sia conforme a protocolli o linee guida approvati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come nel caso dei servizi museali e delle attività ricettive di cui agli artt. 14 e 28 DPCM, e che, relativamente ad altre attività, può avvenire a condizione che la Regione accerti la compatibilità delle attività con lo stato epidemiologico e siano rispettate le linee guida adottate dalle regioni o dalla conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali di settore, ove adottate, come nel caso dei servizi della ristorazione e dei servizi alle persone di cui agli artt. 25 e 29 DPCM;
Viste le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 28.4.2021, le quali riguardano, tra l’altro, le attività turistiche degli stabilimenti balneari e sulle spiagge e che pertanto, fino al 31.7.2021, è allo stato applicabile tale disciplina;
Ritenuto, peraltro, di adottare misure restrittive rispetto a quanto previsto dalle linee guida suddette relativamente alle attività turistiche -stabilimenti balneari e spiagge;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
 

ORDINA
 

A) MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALL’ALLEGATO 9 DEL DPCM 2.3.2021

1. Le attività di attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni:
“Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
I Comuni possono derogare ai limiti di superficie minima ad ombreggio di cui sopra, prevedendo in apposita ordinanza straordinaria comunale la possibilità di ridurre tale superficie, esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi ivi individuate, garantendo comunque una area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio”.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti sostituiscono il punto della scheda delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 28.4.2021 che recita: “Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo)”.
2. Per tutto quanto non regolato dal punto 1), valgono le disposizioni di cui alla scheda relativa alle attività recettive contenuta nelle linee guida approvate in data 28.4.2021 dalla Conferenza delle Regioni.

B) DISPOSIZIONI FINALI
1. Le disposizioni di cui alla lett. A) hanno effetto dal 15 maggio 2021 al 30.9.2021, salva modifica o revoca ad opera di apposita ordinanza in relazione all’andamento epidemiologico e delle esigenze operative.
2. La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
3. L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
4. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai comuni interessati.
5. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
6. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale ed è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Firmato Dott. Luca Zaia