Ispettorato Nazionale del Lavoro
Nota 4 maggio 2021, prot. n. 722
Notifica di atti/provvedimenti a destinatario irreperibile - Orientamenti e profili operativi.
 

In particolare, la pronuncia ha ad oggetto l'ipotesi in cui il notificante, nell'avvalersi dell'impiego del servizio postale (art. 149 c.p.c./L. n. 890/1982), si trovi a dover procedere secondo le modalità stabilite dall'art. 140 c.p.c. a causa dell'irreperibilità del destinatario, anche dovuta ad una sua momentanea assenza (c.d. irreperibilità relativa) presso la residenza dichiarata e/o il domicilio conosciuto (come risultanti da certificazione anagrafica e/o da pubblici registri), oltre che in caso di inidoneità delle persone rinvenute o di rifiuto della ricezione degli atti da parte delle persone menzionate nell'art. 139 c.p.c.
Oggetto di causa sono gli atti impositivi in materia di riscossione delle imposte, tuttavia i principi affermati assumono rilievo anche in riferimento alle attività di competenza dell'INL che usualmente, per la notifica degli atti e dei provvedimenti di competenza, si avvale in misura pressoché sistematica del servizio postale.
La S.C., chiamata a pronunciarsi rispetto alle due tesi contrapposte - l'una che ritiene sufficiente la sola prova offerta in causa da parte del notificante della spedizione della raccomandata informativa o CAD (Cass. n. 2638/2019; 13833/2018; 26945/2017) e l'altra che richiede altresì l'onere del deposito in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 26078/2020; 25140/2020; 23921/2020; 21714/2020) - ha ritenuto di dovere confermare quest'ultimo orientamento.
In particolare, con la citata sentenza, le SS.UU., al fine di ritenere la sequenza delle attività conforme agli artt. 140/149 c.p.c. e all'art. 8 della L. n. 890/1982, hanno precisato che:
- dal punto di vista dell'attività svolta dall'agente postale, quest'ultimo deve procedere nel rigoroso rispetto delle formalità di cui al comma 4 dell'art. 8 L. n. 890/1982 cit. ("...del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corri-spondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente ...");
- dal punto di vista dell'Amministrazione notificante, la prova del perfezionamento della notifica, in quanto espressione di un onere posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., può essere fornita solo con la produzione in sede giudiziale - oltre che della spedizione della raccomandata informativa - dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato comunicato l'avvenuto deposito dell'atto oggetto di notifica presso l'ufficio postale, senza che possa ritenersi sufficiente la prova della mera spedizione della prima.
Pertanto, gli Uffici, all'atto della costituzione, saranno sempre tenuti alla produzione in giudizio sia dell'atto di spedizione che dell'avviso di ricevimento della raccomandata (CAD) e, in caso di disconoscimento da parte del ricorrente della conformità delle copie prodotte dagli II.TT.LL. rispetto agli originali, gli stessi provvederanno ad esibire quest'ultimi innanzi all'A.G.
Ne consegue, altresì, che l'utilizzo delle modalità di notifica degli atti tramite il servizio postale richiede, a carico del soggetto notificante, un attento monitoraggio delle procedure. In particolare, nell'ipotesi in cui non sia pervenuta la ricevuta di ritorno al mittente (rectius: ITL) dell'atto e/o dei corrispondenti avvisi di ricevimento entro tempi congrui rispetto al momento di avvio della procedura notificatoria, oppure risulti il mancato perfezionamento della notifica da parte dell'agente postale (ad es. mancato invio della raccomandata informativa), si dovrà sollecitare - preferibilmente per iscritto - l'ufficio postale per avere, rispettivamente, i riscontri del caso circa il mancato ritorno dell'atto e/o dell'avviso o per richiedere all'agente postale di perfezionare l'iter notificatorio secondo i dettami di legge.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che tali verifiche vanno effettuate in particolare in relazione alla notifica, da parte del personale ispettivo, dei verbali e, da parte del personale degli Uffici legali, delle ordinanze ingiunzione.
Per completezza, si rammenta che, in caso di smarrimento e/o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'ITL dovrà richiedere all'ufficio postale, ai sensi degli artt. 6 L. n. 890/1982 e 8 D.P.R. n. 655/1982, il rilascio del relativo duplicato per poi produrlo in giudizio; il duplicato - in quanto riproduzione di un documento originale al quale non può che essere conforme - per consolidata giurisprudenza è ritenuto idoneo a provare sia la consegna della raccomandata e la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna stessa è stata eseguita (Cass. n. 14574/2018; n. 23546/2016; n. 1196/2000).
Si confida, come di consueto, nell'osservanza delle presenti istruzioni.