Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA del PERSONALE e dei SERVIZI
IL CAPO DIPARTIMENTO
 

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello
A tutti i dirigenti degli uffici in indirizzo
LORO SEDI
e p.c.
Agli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto
Alla Segreteria dell’On. Ministro
Ai Sig.ri Capi Dipartimento
Alle OO.SS.
LORO SEDI


OGGETTO: aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative.

Facendo seguito alle prime indicazioni urgenti impartite con circolare di questo Capo Dipartimento in data 23 febbraio 2020 n. prot. 37654.U ed alle successive indicazioni contenute nelle circolari del 24 febbraio 2020 n. prot. 38651.U e del 27 febbraio 220 n. 41066.U, si forniscono i seguenti aggiornamenti in merito all’oggetto.

Informazioni su nuovi provvedimenti normativi
Nelle date del 1° e del 2 marzo sono stati emanati due provvedimenti che intervengono in materia:
il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in pari data pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in pari data pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si informano le SS.LL. che vi sono molte indicazioni di interesse contenute nell’art. 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, rubricato “misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali”, dettate:
per i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
per i procedimenti civili e penali - ovunque pendenti - che attengono a soggetti (parti e difensori) che sono residenti (ovvero in ambito civile hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione) nei comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
Di seguito si riportano in sintesi - per finalità meramente conoscitiva, richiamandosi nel dettaglio il testo normativo - le principali disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

IN AMBITO CIVILE
il rinvio d’ufficio (primo comma) a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili (con le eccezioni tassativamente elencante) pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 cit;
in tutti i procedimenti civili (salve le eccezioni elencate nel primo comma) la sospensione fino al 31 marzo 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 cit (secondo comma lettera B);
il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili ovunque pendenti nei quali risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all’allegato 1 cit. (terzo comma);
la sospensione dal 22 febbraio al 31 marzo 2020 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, dei termini relativi ai processi esecutivi ed alle procedure concorsuali, nonché dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, in favore dei soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 (quarto comma); parimenti in favore dei predetti soggetti è prevista la sospensione per analogo periodo dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva (quinto comma);

IN AMBITO PENALE
il rinvio d’ufficio (settimo comma) a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze penali non ricadenti nelle eccezioni tassativamente indicate nel comma 11 pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 cit.;
per i procedimenti tassativamente previsti dal comma 11 per i quali non trovano applicazione le disposizioni suesposte in ordine al rinvio d’ufficio, lo svolgimento dell’udienza avverrà, ove possibile, mediante videoconferenza o collegamento da remoto secondo le modalità previste con emanando provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (dodicesimo comma);
la sospensione fino al 31 marzo 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione o notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 cit. relativa ai procedimenti penali non ricadenti nelle eccezioni tassativamente indicate nel comma 11 (ottavo comma lettera B);
la sospensione sino alla data del 31 marzo 2020 dei termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza in favore dei medesimi soggetti – parti e difensori residenti nei comuni di cui all’allegato 1 cit. – per i procedimenti penali non ricadenti nelle eccezioni tassativamente indicate nel comma 11 (nono comma);
il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 dell’udienza nei procedimenti penali - non ricadenti nelle eccezioni tassativamente indicate nel comma 11 - nei quali una delle parti o uno dei loro difensori non presente all’udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 (decimo comma);
la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10 (tredicesimo comma).
Si richiama, inoltre, l’attenzione
sulle disposizioni dettate dall’art. 10 relative agli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 cit; in particolare si segnalano le seguenti previsioni:
nei procedimenti civili di cui al primo comma, la sospensione fino al 31 marzo 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 cit (secondo comma lettera A);
la sospensione fino al 31 marzo 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione o notificazione relativa ai procedimenti penali - non ricadenti nelle eccezioni tassativamente indicate nel comma 11 - pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 (ottavo comma lettera A).
Si osserva,
quanto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, come lo stesso abbia previsto, all’art. 2 comma 4, la possibilità dei Capi degli uffici giudiziari cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 di derogare all’art. 162 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 (recante "ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi"), consentendo di ridurre l’orario di apertura delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Preme rilevare come mantengano validità le disposizioni dettate per la totalità degli uffici giudiziari - non ricompresi nei circondari dei Tribunali e nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 cit. - richiamate nelle circolari di questo Dipartimento indicate in epigrafe, dovendosi assicurare, in via ordinaria e con le cautele specificate, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività giurisdizionali e istituzionali.
Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e Dirigenti degli uffici del distretto.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

Roma, 3 marzo 2020
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini