Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 11 maggio 2021, n. 12435 - Sinistro stradale durante il tragitto lavoro-casa. Credito Inail per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato


 

 

Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: GORGONI MARILENA
Data pubblicazione: 11/05/2021
 

Fatto

 

A.G.P. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, N.P., A.L. e A.G.C. nonché le loro compagnie assicuratrici per la r.c.a, rispettivamente, Milano Assicurazioni SPA, Fondiaria Sai SPA, Lloyd Adriatico SPA, al fine di ottenerne la condanna, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni riportati nel sinistro stradale, di cui era rimasto vittima, l'l febbraio 2002, mentre rientrava a casa dal lavoro: alla guida della sua Peugeot si scontrava frontalmente con la Rover 825 di proprietà e condotta da N.P., proveniente dall'opposto senso di marcia, per poi essere tamponato dalla Renault Twingo condotta e di proprietà di A.L., e dalla Fiat Uno, di proprietà e condotta da A.G.C..
L'Inail, interveniva volontariamente nel giudizio, al fine di esercitare l'azione di surroga ex artt. 1916 cod.civ. e 142 d.lgs. n. 209/2005, chiedendo la condanna dei convenuti al rimborso di euro 71.233,42 corrisposte all'infortunato, con riserva di una migliore precisazione della somma richiesta in corso di causa.
Si costituivano in giudizio solo le compagnie assicuratrici, contestando l'an ed il quantum della pretesa.
Il Tribunale, con sentenza n. 7/13, accertata una concorrente responsabilità dell'infortunato, di N.P. e di A.L. e sulla scorta della CTU medico-legale che aveva accertato la ricorrenza di un danno biologico permanente del 23% ed una inabilità temporanea di 150 giorni, riconosceva all'attore la somma di euro 57.863,00 a titolo di danno biologico permanente e di euro 5.763,00, per danno biologico temporaneo, nonché euro 350,00 per spese mediche ed euro 1.500,00 per danni all'auto; non liquidava alcunché a titolo di danno patrimoniale, per difetto di prova; determinava, considerando che Inail aveva corrisposto al lavoratore infortunato a titolo di valore capitale per danno biologico euro 47.497,53, in euro 10.365,47 il danno differenziale; di conseguenza, condannava N.P., A.L. e le loro compagnie assicuratrici, in solido, al pagamento di euro 17.978,47 ed al rimborso ad Inail di euro 127,427,00: euro 47,947,00 per il rimborso del valore capitale della rendita per l'indennizzo del danno biologico ed euro 79.929,45 per il rimborso di quanto erogato dall'Inail diminuito di un terzo per la quota di concorso di colpa dell'infortunato; rigettava tanto la domanda risarcitoria quanto quella di surroga nei confronti di A.G.C. e della Lloyd.

La sentenza veniva impugnata, in via principale, da A.G.P. che lamentava il rigetto della domanda nei confronti di A.G.C. e l'erronea quantificazione del danno differenziale; in via incidentale, da Milano Assicurazioni che contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro e il conseguente accertamento delle responsabilità, la ricorrenza dei presupposti per l'azione di surroga da parte dell'Inail, e, in via gradata, la determinazione del quantum riconosciuto all'Inail.
Restavano contumaci i conducenti dei tre veicoli e la Fondiaria Sai. Inail resisteva all'appello principale ed a quello incidentale.
La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 1807/2018, oggetto dell'odierno ricorso, riconosceva la responsabilità concorrente di tutti i conducenti dei quattro veicoli coinvolti nel sinistro, accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto dalla Milano assicurazioni e accoglieva la domanda Inail nella misura di euro 49.497,43, giacché riteneva che, essendo la surrogazione di cui all'art. 1916 cod.civ. una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato, essa dovesse soggiacere ai principi di cui alla sentenza n. 17407/2016 di questa Corte, per cui la domanda di surroga doveva essere contenuta entro i limiti delle prestazioni erogate da Inail per danni dal punto di vista civilistico effettivamente patiti dall'infortunato.
Inail ricorre avversa detta sentenza, formulando tre motivi.
Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni, già Fondiaria Sai SPA.
Il Pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
 

 

Diritto


1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di Consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in I. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con il primo motivo l'Inail assume la violazione degli artt. 112, 329 e 342 cod.proc.civ. nonché dell'art. 2909 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., perché la Corte d'Appello non si sarebbe avveduta che la sentenza di prime cure era passata in giudicato quanto alla condanna di Fondiaria Sai Assicurazioni e A.L., rimasti contumaci in appello, al pagamento a suo favore di euro 127.427,00, i solido con gli altri convenuti, non potendo essi invocare a loro favore il principio di cui all'art. 1306 comma 2, cod.civ. , secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi e uno degli altri condebitori, giacché essendo rimasti contumaci, nei loro confronti avrebbero operato le preclusioni proprie del giudicato.
La censura è fondata.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, di cui il giudice a quo non ha fatto corretta applicazione, la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma. La obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un'unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell'avvenuta scissione del rapporto processuale, all'eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali (Cass. 15/01/2020, n.542).
3. Con il secondo motivo Inail lamenta la violazione dell'art. 1916 cod.civ., dell'art. 142 d.lgs. 209/2005 e dell'art. 116 dpr. 1124/1965, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., non avendo la Corte d'Appello, nella determinazione dell'importo da restituirgli, tenuto conto della domanda di aggiornamento del costo dell'infortunio, sol perché era stata avanzata nel giudizio di gravame senza proporre appello incidentale. La tesi sostenuta è che, essendo il credito Inail un credito di valore e non di valuta, esso avrebbe dovuto essere liquidato con riferimento alla data della liquidazione definitiva, non essendo la domanda di una somma maggiore di quella originariamente determinata una domanda nuova.
Il motivo merita accoglimento.
Il credito dell'Inail per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato verso il terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato. A ciò deve aggiungersi il correlato principio in ragione del quale nell'assicurazione contro i danni, all'assicuratore il quale, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 cod. civ., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta. Infine, detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio (in termini: Cass. 20/03/2015, n. 5594; Cass. 02/03/2016, n. 4089).
4. Con il terzo motivo Inail imputa alla sentenza gravata la violazione dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, dell'art. 1916 cod.civ. e dell'art. 142 d.lgs. n. 209/2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello calcolato il danno differenziale detraendo dal danno civilistico, rideterminato in euro 65.095,00, il solo importo erogato per valore capitale della rendita per l'indennizzo del danno biologico, omettendo di tener conto degli acconti e dei ratei erogati per l'indennizzo del danno biologico e delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per spese mediche.
La censura merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Deve darsi continuità a quanto stabilito da questa Corte, e recentemente confermato da Cass.12/02/2018, n.3296, e cioè che l'Inail indennizza due tipi di danno: il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e il danno patrimoniale per la riduzione della capacità di guadagno (che il legislatore presume ricorrente quando l'invalidità biologica riportata sia superiore al 16%, liquidato, quest'ultimo, mediante una indennità giornaliera commisurata al 60% della retribuzione, ex art. 68 del dpr. n. 1124/1965) nonché le spese sanitarie anticipate, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del medesimo provvedimento. La liquidazione attraverso l'integrazione della rendita per danno biologico della perdita della capacità di guadagno può avvenire anche in assenza di un accertamento concreto della perdita subita - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale - sulla scorta di una presunzione iuris et de iure, ove l'invalidità risulti superiore del 16%. L'accoglimento della domanda di surrogazione dell'Inail, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile. "Non altrettanto può dirsi per le somme pagate dall'Inail a titolo di indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965, e di anticipazione delle spese mediche ex art. 86 d.P.R. n. l124 cit., giacché con tali importi, infatti, l'Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi. Se dunque la vittima dell'illecito, in conseguenza di quesito, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell'Inail, si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 cod.civ., con la conseguenza che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. n. 1124 cit.) e di anticipazione di spese di cura (artt. 86 e ss. d.P.R. cit.) l'Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti costituenti danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita".
Quanto, invece, ai ratei di rendita giè1 riscossi dalla vittima prima del risarcimento, deve darsi seguito all'insegnamento di questa Corte, secondo cui se gli acconti sono stati a titolo di danno biologico permanente, come in questo caso, andranno a defalco del credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno; se sono già riscossi a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, andranno a defalco del credito risarcitorio spettante all'infortunato per questa voce di danno, se esistente ed accertato (Cass. 30/09/2016, n. 17407).
Pertanto, deve ritenersi spettante ad Inail l'esercizio del diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico permanente, su quanto erogato per spese mediche e sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per la assenza dal lavoro dell'infortunato: voci di cui la Corte d'Appello avrebbe dovuto tener conto nella determinazione della somma che i responsabili dell'infortunio erano tenuti a corrispondere ad Inail.
5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento.

6. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la trattazione della causa è rinviata alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

PQM
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la trattazione della controversia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione il 24 febbraio 2021.
Si dà atto che il presente provvedimento reca la firma del solo Presidente, per impossibilità del relatore, ai sensi del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176.