Categoria: 2021
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 aprile 2021
Validità: 01.05.2021 - 30.04.2024
Parti: Confimpresa e Cnl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, PMI-Artigianato
Fonte: cnel

 

Sommario:

  Parti stipulanti
Premessa
Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 3 - Diritti sindacali e di associazione
Art. 4 - Delegato aziendale
Art. 5 - RSA
Art. 6 - Assemblea
Art. 7 - Trattenuta sindacale
Art. 8 - Contrattazione di secondo livello
Art. 9 - Personale
Art. 10 - Periodo di prova
Art. 11 - Mansioni
Art. 12 - Diritti sindacali
Art. 13 - Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 14 - Retribuzione
Art. 15 - Accantonamento presso la Cassa Edile provinciale di competenza - Operai
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Elementi retributivi ultramensili
Art. 18 - Indennità variabili
Art. 19 - Indennità speciale per il personale direttivo non soggetto a limitazioni d'orario
  Art. 20 - Indennità maneggio denaro - Impiegati
Art. 21 - Maggiorazione per i capisquadra
Art. 22 - Indennità per i lavori disagiati - Operai
Art. 23 - Indennità per lavori speciali disagiati - Impiegati
Art. 24 - Indennità per uso mezzi di trasporto - Impiegati
Art. 25 - Indennità per pernottamento in cantiere
Art. 26 - Corresponsione della retribuzione
Art. 27 - Durata della prestazione
Art. 28 - Luogo della prestazione
Art. 29 - Assenze
Art. 30 - Trattamento economico
Art. 31 - Infortunio sul lavoro
Art. 32 - Sanzioni disciplinari
Art. 33 - Estinzione del rapporto
Art. 34 - Assistenza integrativa
Art. 35 - Contrattazione integrativa
Art. 36 - Particolari tipologie contrattuali
Art. 37 - Lavoro a termine
Art. 38 - Contratto di somministrazione
Art. 39 - Contratto di inserimento
Art. 40 - Lavoro a tempo parziale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle PMI (Piccole Medie Imprese) ed imprese artigiane del settore edilizia ed affini

Parti stipulanti
Confimpresa - Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell’Artigianato […], Cnl - Confederazione Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori […]

Le organizzazioni firmatarie del presente CCNL, sono pervenute alla determinazione di procedere alla totale riformulazione degli accordi attinenti la contrattazione per le PMI (Piccole Medie Imprese) del Settore edilizia ed affini dopo attenta valutazione della situazione economica del Paese, aggravata dalla perdurante pandemia di COVID 19, e dell’evoluzione normativa in materia di contrattazione collettiva di lavoro e come conseguenza della recente legislazione che ha, in alcune parti, profondamente innovato, con aspetti riformatori che prevedono obblighi applicativi e sanciscono modalità di trattamento di alcuni istituti contrattuali più favorevoli al processo di flessibilizzazione, che le parti contraenti perseguono.

Premessa
Nella medesima contrattazione collettiva nazionale verranno fornite disposizioni sul lavoro domenicale e festivo, che verranno comunque ritrattate in sede di contrattazione di secondo livello nell’ambito degli enti bilaterali territoriali, anch’essi introdotti al fine di poter soddisfare le esigenze delle aziende in ogni singolo territorio, incrementando favorevolmente i benefici dei lavoratori compatibilmente con quelli delle singole aziende.

Art. 2 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende, sotto qualsiasi forma.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e sono inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello, esclusivamente nei casi consentiti.
Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, come: l’Ente Bilaterale EBAIS - Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi - con le attribuzioni
• di gestire iniziative e fondi per l’integrazione salariale, sanitaria ed assistenziale;
• di progettazione, validazione, diffusione e gestione della formazione dei lavoratori e degli imprenditori.
Le quote ed i contributi versati all’Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatorie per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto al dipendente.

Art. 3 - Diritti sindacali e di associazione
Le parti riconoscendo la salvaguardia del diritto alla partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale e facendo espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare annualmente 30 (trenta) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per la quota parte di 22 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2° livello di contrattazione, le rimanenti 8 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli Enti bilaterali.
I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità.
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati sottoscrittori del presente CCNL.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi (bacheca sindacale), che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 4 - Delegato aziendale
Nelle aziende che occupano più di 10 (dieci) dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Art. 5 - RSA
Nelle aziende possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni sindacali che siano firmatarie del presente CCNL applicato in azienda, la "Rappresentanza sindacale aziendale - RSA".

Art. 6 - Assemblea
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 3.

Art. 8 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale od aziendale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
[…]
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
c) Costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) Realizzazione di incontri, a livello regionale, provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti d'inserimento, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) Attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Art. 12 - Diritti sindacali
Assemblee
Ai lavoratori spettano 10 ore annue di permessi retribuiti per partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro.
Le riunioni - che devono essere convocate con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso d'urgenza - si svolgono all'interno dell'azienda in presenza di locali idonei.

Art. 13 - Ambiente di lavoro e sicurezza
Nelle aziende o unità produttive dove non sia stato eletto il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, viene eletto il rappresentante per la sicurezza territoriale.
Il numero dei rappresentanti e le modalità dell'attività sono definite con accordo territoriale.
La formazione è stabilita in 120 ore all'atto della nomina più 8 ore annuali di aggiornamento ed in ogni caso non può essere inferiore a quella prevista per i rappresentanti territoriali dall'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008.
A tutti i lavoratori è richiesta e garantita una adeguata formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare attenzione alle attività svolte fuori sede e nei cantieri.
Per dare completa attuazione alle attività formative le parti si rifanno a quanto sancito dalle norme in materia (d.l. 81/2008) ed agli accordi Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 22 - Indennità per i lavori disagiati - Operai
Agli operai che lavorano nelle sottoelencate condizioni di disagio spettano le seguenti indennità percentuali, da calcolare su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo.
A) Indennità per lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora): 4% (situazioni extra: 5%);
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli): 5% (situazioni extra: 5%);
3) Lavori di palificazione o trivellazione (limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango): 5% (situazioni extra: 12%);
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario: 8% (situazioni extra: 15%);
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume: 8% (situazioni extra: 15%);
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: 8% (situazioni extra: 17%);
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'e-levata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli addetti condizioni di effettivo disagio: 10% (situazioni extra: 10%);
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli addetti condizioni di effettivo disagio: 10% (situazioni extra: 10%);
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabili-menti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività: 11% (situazioni extra: 17%);
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione): 12% (situazioni extra: 20%);
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50, che presentino condizioni di effettivo disagio: 13% (situazioni extra: 20%);
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre: 13% (situazioni extra: 22%);
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti: 16% (situazioni extra: 23%);
14) Lavori in acqua (intendendosi per tali quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, gli addetti sono costretti a lavorare con i piedi immersi in acqua o melma di altezza superiore a cm. 12): 16% (situazioni extra: 28%);
15) Lavori su scale aeree tipo Porta: 17% (situazioni extra: 35%);
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso: 17% (situazioni extra: 35%);
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.: 19% (situazioni extra: 35%);
18) Lavori per fognature nuove in galleria: 19% (situazioni extra: 35%);
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m.: 20% (situazioni extra: 35%);
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti: 21% (situazioni extra: 40%);
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.: 22% (situazioni extra: 40%);
22) Lavori in pozzi neri preesistenti: 27% (situazioni extra: 55%).
B) Indennità per lavori in galleria
La misura della percentuale dovuta al personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, è determinata dalle Organizzazioni territoriali, entro un massimo del 18%.
Nel caso in cui i lavori si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Detta indennità per gli impiegati è pari a € 7,75 mensili ed è assorbita da eventuali super-minimi non concessi a titolo specifico.

Art. 23 - Indennità per lavori speciali disagiati - Impiegati
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o in cassoni ad aria compressa, spettano le stesse maggiorazioni percentuali stabilite per gli operai.
La predetta indennità è assorbita da eventuali superminimi non concessi a titolo specifico.

Art. 27 - Durata della prestazione
Orario giornaliero e settimanale
Orario normale

La durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore giornaliere.
A livello territoriale le parti possono effettuare la ripartizione dell'orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno.
Per obiettive esigenze tecnico-produttive le aziende possono ripartire l'orario su 6 giorni. […]
Addetti a mansioni discontinue: l'orario normale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (vale a dire quelli elencati nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923, con esclusione dei gruisti) nonché dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, e degli autisti di autobetoniere non può superare le 48 ore settimanali.
[…]
Recuperi
Il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause di forza maggiore o a interruzioni dell'orario normale concordato tra impresa e operaio è ammesso nel limite massimo di un'ora al giorno e deve effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana.
In ogni caso non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
[…]
Lavoro straordinario
Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La media delle 48 ore settimanali è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
La richiesta di effettuare lavoro straordinario dev'essere effettuata con un preavviso di 48 ore.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione relativo al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario, il cantiere deve essere inteso come unità produttiva.
[…]
Lavoro notturno
Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 22 alle 6.
[...]
Riposo settimanale
L'operaio (non turnista) chiamato a prestare la propria opera di domenica ha diritto alla percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro domenicale con riposo compensativo (8%), oltre al giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana.
L'eventuale spostamento della giornata di riposo compensativo deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima; in mancanza il lavoratore ha diritto alla maggiorazione per lavoro festivo.
In caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato - previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le organizzazioni territoriali dei lavoratori - cumulativamente per non più di 14 giorni continuativi di calendario.
[…]

Art. 32 - Sanzioni disciplinari
Tipologia delle sanzioni
Le infrazioni dei lavoratori possono essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione fino a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
Comportamenti sanzionabili
Può incorrere nell'ammonizione, nella multa e nella sospensione il lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o oc-culti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del CCNL ed alle direttive dell'im-presa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
La sospensione è inflitta nei casi di maggiore gravità o recidiva.
Licenziamento disciplinare
L'azienda può procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

Art. 35 - Contrattazione integrativa
La contrattazione integrativa territoriale è ammessa sulle materie e nei limiti individuati dal CCNL e dalle leggi vigenti.
Gli accordi raggiunti avranno durata triennale.

Art. 36 - Particolari tipologie contrattuali
Apprendistato
La disciplina per l'apprendistato per la qualifica e diploma professionale e per l'alta forma-zione è rimandata a futuri incontri.
Con riferimento ai limiti di assunzione di nuovi apprendisti in relazione al consolidamento dei contratti di apprendistato precedenti, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Limiti di età
Il contratto può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero che abbiano compito 17 anni di età se in possesso di una qualifica professionale.
[…]
Durata
La durata è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:
1° Gruppo
Lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa artigiana. Tali figure saranno successivamente individuate dalle Parti.
Durata: 60 mesi
2° Gruppo
Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria non rientranti nel 1° Gruppo.
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad es. ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata: 51 mesi
3° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad es. muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 48 mesi
4° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad es. asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.
Durata: 36 mesi
Impiegati
Per gli impiegati con qualifiche finali del 2° e 3° livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3° Gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali dal 4° e 5° livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° Gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali dal 6° e 7° livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° Gruppo.
[…]
Apprendistato presso aziende diverse
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata dell'apprendistato, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in re-lazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
[…]
Attività formativa
La durata della formazione è fissata in non meno di 80 ore annue medie, integrata dall'offerta formativa pubblica, per un monte ore complessivo di 120 ore per il triennio.
La durata è ridotta del 50% per gli apprendisti assunti a 26 anni di età.
I profili formativi sono elaborati sulla base delle indicazione delle norme in materia.
Trattamento economico e normativo
[...]
La disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi annui è quella prevista per gli operai e gli impiegati.
Nei casi di sospensione del rapporto con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, infortunio) e di sospensione involontaria del rapporto, l'apprendistato è prorogato per una durata pari all'evento, se questo ha avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario, sommando anche più periodi di sospensione superiori a 15 giorni di calendario.
I periodi di sospensione sono utili ai fini della progressione retributiva.

Art. 37 - Lavoro a termine
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 368/2001, il lavoro a termine è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Limiti numerici
Fatta eccezione per le ipotesi individuate dall'art. 10, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori da utilizzare con contratto a termine per le ulteriori causali non può superare, su una media annua, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti a tempo indeterminato in atto nell'impresa (con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale).
È comunque consentito instaurare almeno 7 contratti a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, purché non eccedenti 1/3 del numero dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
[...]

Art. 38 - Contratto di somministrazione
La somministrazione a tempo determinato è consentita nelle seguenti ipotesi:
A) Operai
- punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
- esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
- impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
- per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
B) Impiegati
A fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Limiti percentuali
Il ricorso alla somministrazione nelle prime quattro ipotesi per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine, il 25% dei contratti a tempo indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di somministrazione e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa (le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore).

Art. 39 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento, la durata, il periodo di prova, l'orario di lavoro.
[…]
Formazione
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore (di cui 8 dedicate alla formazione antinfortunistica).
[…]
Trattamento normativo
Per la disciplina del periodo di prova e dell'orario di lavoro valgono le norme del CCNL
[…]

Art. 40 - Lavoro a tempo parziale
[…]
Limiti percentuali
La percentuale di lavoratori che possono essere assunti a part-time è stabilita nel 3% del totale degli assunti a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Le imprese fino a 3 dipendenti possono assumere un solo operaio a tempo parziale.
Sono esclusi dai limiti quantitativi suddetti i contratti part-time stipulati per gli impiegati, per gli operai non adibiti alla produzione, esclusi gli autisti, per gli operai di 4° livello, per gli operai occupati in lavori di restauro ed archeologici, per gli operai che fruiscano di tratta-mento pensionistico nonché per le trasformazioni di rapporti da full-time a part-time motivate dal gravi problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o parenti di 1° grado per malattia o disabilità che richiedano assistenza continua.
[…]