Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 14 maggio 2021, n. 72
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione per la prima infanzia, scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche e formative, di servizio di trasporto pubblico locale, di proroga dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore da parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino - Sezione di Trento e dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari e di centri servizi per anziani.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 51), aggiornato al 5 maggio 2021, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 26 aprile 2021 - 2 maggio 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 26/4/2021-2/5/2021: 492 | Incidenza: 90.32 per 100000 - Rt: 0.91 (CI: 0.75-1.09) [medio 14gg];
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano” (G.U. n.98 del 24-4-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 26 aprile 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione per la prima infanzia, scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche e formative, nonché correlate disposizioni relative al servizio di trasporto pubblico locale
VISTO l’articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base al quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2033, n. 346, che all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;
VISTA la legge provinciale 13 marzo 1977 n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”;
VISTA la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”;
VISTO il Piano operativo dell’istruzione anno scolastico 2020-2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1030 del 22 luglio 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 42 del 25/08/2020 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie);
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 43 del 3/09/2020 (Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico);
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 28 agosto 2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la didattica digitale integrata per le istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazioni di massima emergenza”;
VISTO il Dpcm 2 marzo 2021 e in particolare l’art. 43 “Istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
CONSIDERATO che il notevole impegno organizzativo e finanziario dell’amministrazione provinciale e delle istituzioni scolastiche ha consentito per l’a.s. 2020/21 il rientro in presenza nelle scuole trentine come previsto dal piano operativo dell’Istruzione approntando spazi idonei ed ulteriori rispetto alle aule già presenti, in modo da poter garantire il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutte le ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento del servizio nell’osservanza delle norme di salute e sicurezza;
CONSIDERATO che, a causa di omissione dovuta a mero errore materiale, al punto 42) dell’ordinanza n. 71 del 26 aprile 2021 erano state omesse le attività di politica attiva del lavoro organizzate dall’Amministrazione provinciale dalle attività che, in zona gialla o arancione, possono adottare forme flessibili di organizzazione delle attività didattiche in modo che sia garantita la frequenza in presenza da almeno il 70% e fino al 100% degli utenti;
VISTO il “Piano operativo per la ripresa della attività scolastica in presenza dal 7 gennaio 2021 da parte di studenti Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado” (prot. Pat n. 830358 di data 22 dicembre 2020), predisposto dal Tavolo provinciale permanente di cui all’art. 1, comma 10, lett. s), del Dpcm 3 dicembre 2020 (disposizione oggi confluita nell’art. 21, comma 3, del Dpcm 2 marzo 2021), presieduto dal Prefetto e composto dai rappresentanti di Provincia autonoma di Trento (Assessorato Mobilità e Trasporti e Assessorato Scuola Università e Ricerca), Consiglio delle Autonomie locali per tutti i Comuni, Comune di Trento, RFI, Trenitalia e Trentino trasporti, Forze dell’Ordine coordinate dalla Questura; protocollo che prevede specifiche misure operative in grado di garantire il più idoneo raccordo tra la didattica in presenza e i mezzi di trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili;
CONSIDERATA la necessità di garantire un sempre ragionevole bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta prevalente, con altri principi quali il diritto all’istruzione e formazione, la tutela del tessuto socio-economico provinciale e il diritto al lavoro;
VISTO quanto disposto dall’art. 3 del Decreto legge 22 aprile 2021 n.52, in materia di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
CONSIDERATO che ai fini della verifica del rispetto della capacità di carico dei mezzi di trasporto pubblico locale, la salita degli utenti avviene esclusivamente dalla porta anteriore dei mezzi e la discesa dalle porte centrali e posteriori;
CONSIDERATO che, per la capienza dei mezzi, richiamati i criteri fissati dal Dpcm 2 marzo 2021 e dai relativi allegati tecnici e linee guida, facenti parte integrante del predetto decreto, il coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto scolastico dedicato può essere fissato nella misura massima del 100% dei posti a sedere a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio d’aria;
CONSIDERATO che in orario mattutino di punta gli utenti dei servizi extraurbani ed urbani di linea sono di fatto costituiti in via pressoché esclusiva da studenti del secondo ciclo;
CONSIDERATO che risulta ragionevole e proporzionato, tenuto conto dell’andamento epidemiologico e dell’assetto organizzativo del trasporto pubblico e scolastico, prevedere un incremento della percentuale della popolazione studentesca del secondo ciclo di istruzione e formazione che frequenta le attività didattiche in presenza adottando criteri di valenza pedagogica- didattica;
Proroga dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione di Trento e dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari della Provincia Autonoma di Trento
VISTO il punto 8) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 53 del 5 novembre 2020, prot. n. 696090/1, con cui veniva prorogata fino al 30 giugno 2021 l’autorizzazione, scaduta o in scadenza, all’uso dei defibrillatori conseguita da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino;
VISTO il punto 29) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020, prot. n. 659641/1, con cui, tra l’altro, veniva prorogata fino al 30 giugno 2021 l’autorizzazione, scaduta o in scadenza, all’uso dei defibrillatori conseguita da parte dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari della Provincia di Trento;
VISTA la nota inviata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino, acquisita a prot. PAT n. 208365 del 25 marzo 2021, con cui venivano evidenziate le difficoltà nel rinnovare tutte le certificazioni in scadenza entro i termini previsti dalla normativa, a causa dell’alto numero dei componenti del medesimo Corpo interessati, delle forti restrizioni dovute alla pandemia in atto che hanno condizionato lo svolgimento in sicurezza di tali corsi nelle passate settimane e della difficoltà, sopratutto con l’avvicinarsi dei mesi estivi, di garantire per tutti l’effettiva frequenza di tali corsi, stante la diminuzione dell’attività formativa nei mesi a venire legata al prevedibile aumento degli interventi necessari per far fronte al prevedibile ed auspicabile aumento dell’afflusso turistico;
RITENUTO necessario, al fine di garantire anche nei prossimi mesi un’efficiente macchina dei soccorsi in ambiente montano, prorogare la validità di tali certificati abilitanti all’uso del defibrillatore (scaduti o in scadenza) fino al 31 dicembre 2021;
RITENUTO altresì coerente ed opportuno, vista la fondamentale importanza ed il peculiare ruolo rivestito dai Vigili del fuoco permanenti e volontari della Provincia di Trento nell’ambito degli interventi di emergenza, prorogare la validità dei predetti certificati, scaduti o in scadenza, fino al 31 dicembre 2021 anche per gli stessi;
CONSIDERATO che risulta necessario in ogni caso procedere, da parte dei soggetti di cui sopra, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all’effettuazione dei corsi finalizzati al rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni all’uso del defibrillatore, secondo la normativa di settore;
Centri servizi per anziani
CONSIDERATO che il punto 25) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021 specifica, tra l'altro, che sono sospese le attività in presenza nei centri per anziani.
CONSIDERATO che l'attuale fase epidemiologica risulta caratterizzata da un miglioramento dei dati sanitari, soprattutto nella popolazione più anziana (anche grazie alla campagna di vaccinazione in atto che vede attualmente un'alta percentuale di persone anziane vaccinate, sia con la prima che con la seconda dose);
CONSIDERATO altresì fondamentale l'aspetto di socializzazione per la fascia di età più anziana, sia dal punto di vista fisico che psicologico (dopo un lungo periodo di assenza di relazioni causa pandemia), si ritiene ragionevole consentire la ripresa dell’attività in presenza nei centri servizi per anziani aventi anche finalità ludico/ricreative o di socializzazione o animazione, svolgendo, ove possibile, le attività all’aperto, nel rispetto delle “Linee di indirizzo per l’erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale connessi alla pandemia Covid-19” approvate con Deliberazione della Giunta provinciale del 22 dicembre 2020, n. 2266;
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Dipartimento Salute e Politiche Sociali circa la ripresa di tali attività;
IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE
Servizi socio educativi per la prima infanzia, servizi di conciliazione per la prima infanzia, scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche e formative, nonché correlate disposizioni relative al servizio di trasporto pubblico locale
1) fermo restando quanto disposto in materia dall’ordinanza n. 71 del 26 aprile 2021 ai punti 41), 43), 44) e 45), il punto 42) è sostituito come segue:
- qualora la Provincia autonoma di Trento sia collocata in zona gialla o arancione, le attività dei servizi socio educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002, dei servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia 0-3 anni di cui alla legge provinciale n.1 del 2 marzo 2011, dei servizi delle scuole dell’infanzia di cui alla legge provinciale n. 13 del marzo 1977 e delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, si svolgono interamente in presenza. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché le attività di politica attiva del lavoro organizzate dall’Amministrazione provinciale, adottano forme flessibili di organizzazione delle attività didattiche in modo che sia garantita la frequenza in presenza da almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche e formative si avvale della didattica digitale integrata. Per consentire una graduale ripresa delle attività didattiche in presenza, la programmazione delle stesse dovrà prioritariamente riguardare il 100% delle classi prime e i corsi serali; dal 3 maggio 2021 la programmazione è progressivamente estesa al 100% delle classi terminali del secondo ciclo di istruzione e formazione e dal 17 maggio 2021 la programmazione potrà riguardare, in aggiunta alle classi prime, ai corsi serali e alle classi terminali, anche il 100% delle classi seconde.
2) per le finalità espresse dal punto precedente e a partire dal 17 maggio 2021, considerato che in orario di punta gli utenti dei servizi extraurbani ed urbani di linea sono rappresentati in via pressoché esclusiva da studenti del secondo ciclo, si prevede che sui servizi extraurbani, in orario di punta tra le ore 6.30 e le ore 7.45 e tra le ore 12.15 e le ore 14.00, il coefficiente di riempimento sia fissato nella misura massima del 100% dei posti a sedere a condizione che, in caso di pieno carico, siano effettuate fermate di almeno un minuto ogni 15 minuti al fine di consentire un costante ricambio d’aria; si prevede che sui servizi urbani, in orario di punta tra le ore 7.00 e le ore 8.30 e tra le ore 12.30 e le ore 14.00, il coefficiente di riempimento sia fissato nella misura massima del 60% dei posti previsti dalla carta di circolazione;
Proroga dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione di Trento e dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari della Provincia Autonoma di Trento
3) di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l’autorizzazione (scaduta o in scadenza) all’uso del defibrillatore conseguita da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione di Trento e dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari della Provincia Autonoma di Trento;
4) si evidenzia in ogni caso la necessità di procedere da parte dei soggetti indicati al punto precedente, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all’effettuazione dei corsi finalizzati al rilascio e/o al rinnovo delle autorizzazioni all’uso del defibrillatore, secondo la normativa di settore;
Centri servizi per anziani
5) nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, è ammessa l’attività in presenza nei centri servizi per anziani aventi anche finalità ludico/ricreative o di socializzazione o animazione, svolgendo, ove possibile, le attività all’aperto. Per quanto concerne l’attività in presenza nei centri servizi per anziani, lo svolgimento delle attività deve avvenire nel rispetto delle “Linee di indirizzo per l’erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale connessi alla pandemia Covid-19” approvate con Deliberazione della Giunta provinciale del 22 dicembre 2020, n. 2266;
Disposizioni finali
6) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della medesima, salvo ove indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
dott. Maurizio Fugatti